Recupero somme indebitamente erogate

dalla P.A. ai dipendenti:

sentenza del TAR di Lecce

 

dalla Gilda di Foggia, 18/9/2004

 

Con sentenza 2098/04 il T.A.R. di Lecce ha ribadito che, per prevalente indirizzo giurisprudenziale, "il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai suoi dipendenti costituisce un comportamento doveroso, privo di valenza provvedimentale, che discende direttamente dalla previsione di cui all’art. 2033 del codice civile". Il citato articolo 2033 (indebito oggettivo) così espressamente recita: "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda".

 

  1. In relazione al fatto che la ripetizione dell’indebito oggettivo (qualificato tale o in ragione della mancanza di una originaria causa contrattuale giustificativa di un pagamento o perché la causa giustificativa di un pagamento è venuta meno) si presenta come atto obbligato, la P.A. nella adozione degli atti dispositivi in proposito non deve considerare l’eventuale buona fede del percipiente come ostacolo al recupero degli emolumenti corrisposti senza causa. Deve tuttavia procedere avendo di mira di non incidere, compromettendole, sulle esigenze di vita del debitore, rateizzando perciò i suoi pagamenti in maniera tale da non pregiudicarne il "soddisfacimento dei bisogni essenziali della vita" (Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2000, n. 1238). La doverosità del recupero, se esonera l’Amministrazione dal fornire una specifica motivazione agli atti relativi, non la esime dall’obbligo di indicare le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto alle somme erroneamente corrispostegli ed oggetto dell’azione di ripetizione.

  2. L’azione di recupero delle somme indebitamente erogate risente del tempo, per cui, mente dell’art. 2946 del Codice civile, diventano inesigibili i crediti da indebito pagamento che non siano stati pretesi entro dieci anni dall’errata erogazione. Anche al credito restitutorio da indebito oggettivo della P.A. si applica la prescrizione decennale di cui all’art. 2946 richiamato, ma il decorso del termine prescrizionale può essere interrotto mediante l’adozione di atti di costituzione in mora consistenti, secondo le indicazioni dell’art. 2943 c.c., nella esplicitazione di apposita pretesa scritta, diretta al soggetto obbligato ed a lui formalmente notificata, contenente l’indicazione esatta del debito di cui si chiede la restituzione e la relativa intimazione ad adempiere entro una data certa.

 

Il testo della sentenza