Recupero somme indebitamente erogate
dalla P.A. ai dipendenti:
sentenza del TAR di Lecce
dalla Gilda di Foggia, 18/9/2004
Con
sentenza 2098/04
il T.A.R. di Lecce ha ribadito che, per prevalente indirizzo
giurisprudenziale, "il recupero di somme indebitamente erogate dalla
Pubblica Amministrazione ai suoi dipendenti costituisce un
comportamento doveroso, privo di valenza provvedimentale, che discende
direttamente dalla previsione di cui all’art. 2033 del codice civile".
Il citato articolo 2033 (indebito oggettivo) così espressamente
recita: "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di
ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli
interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala
fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda".
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In relazione al fatto
che la ripetizione dell’indebito oggettivo (qualificato tale o in
ragione della mancanza di una originaria causa contrattuale
giustificativa di un pagamento o perché la causa giustificativa di un
pagamento è venuta meno) si presenta come atto obbligato, la P.A.
nella adozione degli atti dispositivi in proposito non deve
considerare l’eventuale buona fede del percipiente come ostacolo al
recupero degli emolumenti corrisposti senza causa. Deve tuttavia
procedere avendo di mira di non incidere, compromettendole, sulle
esigenze di vita del debitore, rateizzando perciò i suoi pagamenti in
maniera tale da non pregiudicarne il "soddisfacimento dei bisogni
essenziali della vita" (Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2000, n. 1238).
La doverosità del recupero, se esonera l’Amministrazione dal fornire
una specifica motivazione agli atti relativi, non la esime
dall’obbligo di indicare le ragioni per le quali il percipiente non
aveva diritto alle somme erroneamente corrispostegli ed oggetto
dell’azione di ripetizione.
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L’azione di recupero
delle somme indebitamente erogate risente del tempo, per cui, mente
dell’art. 2946 del Codice civile, diventano inesigibili i crediti da
indebito pagamento che non siano stati pretesi entro dieci anni
dall’errata erogazione. Anche al credito restitutorio da indebito
oggettivo della P.A. si applica la prescrizione decennale di cui
all’art. 2946 richiamato, ma il decorso del termine prescrizionale può
essere interrotto mediante l’adozione di atti di costituzione in mora
consistenti, secondo le indicazioni dell’art. 2943 c.c., nella
esplicitazione di apposita pretesa scritta, diretta al soggetto
obbligato ed a lui formalmente notificata, contenente l’indicazione
esatta del debito di cui si chiede la restituzione e la relativa
intimazione ad adempiere entro una data certa.
Il
testo della sentenza
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