La riforma dei cicli non è applicabile alle classi successive alla prima.

Non per tutte le classi il tutor scolastico.

Sentenza del Tar della Puglia 252/2004.

 da Cittadino Lex del 17 febbraio 2005

 

La riforma scolastica che ha interessato la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e che ha previsto anche l'introduzione del "tutor" non può trovare applicazione con riguardo alle classi di scuola elementare ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento. Il tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, ha così accolto il ricorso di alcuni genitori che avevano chiesto l'annullamento delle delibere con le quali il collegio dei docenti aveva deciso di modificare il modello didattico organizzativo delle classi della scuola elementare, introducendo le novità indicate nella riforma. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto il collegio dei docenti non poteva anticipare l'attuazione della riforma, applicandola alle classi già funzionanti secondo le vecchie regole cioè alle classi successive alla prima, in quanto la legge di riforma della scuola stabilisce, a garanzia della continuità didattica, che per queste classi deve continuare ad applicarsi la precedente disciplina di programmazione e di organizzazione didattica.

 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce, seconda sezione

Sentenza n. 252/2004

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

SECONDA SEZIONE

nelle persone dei Signori:

ANTONIO CAVALLARI Presidente

GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG relatore

CLAUDIO CONTESSA Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso 2029/2004 proposto da …

rappresentati e difesi da:

FILOMENO MARIO

con domicilio eletto in LECCE

VIA L. ARIOSTO, 51

presso

SOCCIO EMANUELA

contro

COLL. DOC. II CIRCOLO DIDATT. DI VIA MONTESSORI FRANCAVILLA F.

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.RUBICHI 23

presso la sua sede

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.RUBICHI 23

presso la sua sede

 

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI BRINDISI

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.RUBICHI 23

presso la sua sede

 

e nei confronti di …

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,- delle delibere adottate dal Collegio dei Docenti della Scuola Elementare – II° Circolo Didattico Statale di Francavilla Fontana, nelle sedute dell’1-2-3-13.9.2004 e risultanti dalle copie dei verbali distinti rispettivamente con i nn. 77, 78, 79 e 80 nonché della nota di riscontro datata 15.10.2004 prot. n. 2311/B 18 a firma del Dirigente Scolastico del predetto circolo, atti tutti conosciuti dopo la data del 18 settembre e 15.10.2004, nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI BRINDISI

COLL. DOC. II CIRCOLO DIDATT. DI VIA MONTESSORI FRANCAVILLA F.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Udito nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2005 il relatore Cons. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG e uditi per le parti gli avv.ti Filomeno e Colangelo;

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

-        Violazione ed erronea applicazione art. 11 7 Cost. Eccesso di potere per omessa valutazione di principi fondamentali. Erroneo esercizio di poteri costituzionalmente riconosciuti. Violazione art. 76 Cost. Violazione D. Lgs. n. 297/1994. Violazione DPR n. 275/1999. Violazione CCNL 2002-2005. Violazione principi di collegialità-corresponsabilità e contitolarità educativa e didattica. Violazione diritto genitori all’informazione e partecipazione;

-        Violazione D. Lgs. 23.1.2004 n. 59. Falsa ed erronea interpretazione. Mancanza dei presupposti. Eccesso di potere per carente valutazione dei presupposti di legge. Travisamento. Illogicità. Manifesta contraddizione. Violazione diritto all’informazione ed alla partecipazione. Violazione D. Lgs. 297/94. Violazione DPR 275/99. Violazione CCNL 2002-2005. Manifesta contraddizione. Violazione principi di collegialità, corresponsabilità e contitolarità;

-        Violazione di legge. Eccesso di potere per illogicità. Mancanza di motivazione. Disparità di trattamento;

-         Violazione di legge. Omessa predisposizione di atti e procedure fondamentali ai fini dell’applicazione della riforma. Illegittimità derivata. Genericità ed indeterminatezza. Criteri generali per conferimento incarichi;

-         Violazione di legge. Violazione diritto di scelta delle materie facoltative opzionali. Violazione norme in tema di partecipazione procedimentale e diritto all’informazione. Carenza dei presupposti;

-         Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento della causa e dell’interesse pubblico;

Considerato che il presente giudizio può essere definito nel merito, ai sensi dell’art. 21 comma 9 L. 1034/71 ( come novellato dall’art. 3.1 L. 205/00) che, in sede di decisione sulla domanda cautelare ed ove ne ricorrano i presupposti, faculta il Collegio ad adottare decisione in forma semplificata a norma dell’art. 26 L. 1034/71, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e ciò anche se l’amministrazione intimata e gli eventuali controinteressati non siano costituiti in giudizio e sia ancora pendente il relativo termine processuale ( cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7.2.2003 n. 650);

sentiti sul punto i difensori delle parti;

rilevato che il ricorso appare manifestamente fondato nei sensi di cui appresso;

che, per vero, non appare dubitabile che la riforma scolastica ( scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) introdotta dal d.lgs 19 febbraio 2004 n. 59 non potrebbe trovare integrale attuazione con riguardo alle classi di scuola elementare ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad esse iscritti; che a far velo ad una tale applicazione estensiva è la stessa lettera della citata fonte normativa, che all’art. 19 [1] espressamente enumera le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 da ritenersi abrogate soltanto a decorrere dall’anno scolastico successivo al completamento esaurimento delle sezioni e delle classi; che tra le disposizioni di cui si prevede la ultravigenza, con il chiaro intento di perseguire l’obiettivo della continuità scolastica, vi è appunto – come dedotto dai ricorrenti - l’art. 128 commi 3 e 4 del citato Tu 297/94 [2] il quale, in tema di programmazione e organizzazione didattica, fissa il principio secondo cui nell’ambito dello stesso modulo organizzativo i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce; che tale principio, dunque, da ritenersi assolutamente inconciliabile con quello inerente la introduzione di un docente con posizione preminente all’interno di una classe (cd tutor) di cui all’art. 7 comma 5 del d.Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59 [3], deve rimanere fermo per quelle classi (cui appartengono tutti gli alunni in nome dei quali agiscono i ricorrenti genitori) funzionanti ancora secondo le regole proprie del precedente ordinamento;

che, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, illegittimamente il Collegio dei docenti ha ritenuto, a mezzo delle gravate delibere, di poter anticipare la integrale attuazione della citata riforma scolastica anche alle classi già funzionanti secondo le vecchie regole, in ordine alle quali, al contrario, per ragionevole scelta legislativa di continuità didattica, deve continuare a trovare applicazione la disciplina recata dal citato art. 128 in materia di programmazione e organizzazione didattica; ;

che, pertanto, per quanto si è detto in ordine alla prevista abrogazione ad effetto parzialmente differito di significative disposizioni della vecchia disciplina dell’ordinamento scolastico ed al connesso gradualismo attuativo della riforma, il gravame merita di essere accolto, con assorbimento dei restanti profili di censura articolati nell’ambito del medesimo motivo di ricorso inerente la immediata introduzione della figura del tutor con funzioni di primazia sul restante corpo dei docenti;

considerato, per altro verso, che non potrebbe allo stesso modo accogliersi l’ulteriore profilo di lagnanza in ordine alla strutturazione delle attività facoltative ( art. 7 comma 2 D.Lgs. 19.2.2004, n. 59), se solo si considera: 1) il coinvolgimento delle famiglie nella indicazione delle preferenze per ciò che attiene le attività facoltative e opzionali pur se nella specie non attuato ex ante, come prescritto dalla legge, e cioè all’atto della iscrizione degli alunni, è comunque intervenuto successivamente, come risulta dalle schede allegate dalla autorità scolastica, la quale ha altresì rappresentato la oggettiva difficoltà di altra soluzione, alla luce dell’insuperabile rilievo dell’essere stata l’entrata in vigore della riforma successiva alla chiusura delle iscrizioni scolastiche; 2) in ogni caso, si tratta di attività aggiuntive rispetto al monte-ore annuale ( art. 7 cit. 1° comma), la cui frequenza per gli allievi assume carattere gratuito, onde non appare ravvisabile sotto tale profilo neppure un interesse apprezzabile, attuale e concreto, da parte dei genitori ricorrenti, ad ottenere la rimozione di tali previsioni programmatiche inerenti l’attività didattica già in corso degli allievi, in carenza peraltro di neppur prospettate soluzioni alternative;considerato quindi che in definitiva il ricorso va accolto in parte qua nei sensi dianzi indicati, e va respinto per il resto;

considerato, sulle spese di lite, che ricorrono giusti motivi per far luogo alla loro compensazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez. II di Lecce, definitivamente pronunciando in forma semplificata sul ricorso in epigrafe (r.g.2029/04), in parte lo accoglie ed in parte lo respinge nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2005.

Antonio Cavallari – Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg- estensore

Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2005

 

 

NOTE

[1] L'art. 19 D. lgs n. 59/2004 ("Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53") è il seguente:

1.      Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2.      Le espressioni "scuola materna", "scuola elementare" e "scuola media" contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite, rispettivamente, dalle espressioni "scuola dell'infanzia", "scuola primaria" e "scuola secondaria di primo grado".

3.      Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.

4.      Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2.

5.      E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

6.      Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      all'articolo 100, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 99" sono soppresse;

b)      all'articolo 183, comma 1, le parole: "a norma dell'articolo 177, comma 5" sono soppresse.

7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

[2] L'art. 128, commi 3 e 4, T.U. n.297/1994 ("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione") stabilisce che il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo.

Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.

 

[3] L'art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 297/2004 è il seguente:

L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, e' affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.