Dipartimento per l'istruzione

Nota 29 luglio 2005.

dal MIUR, 29 luglio 2005.

 

Prot. n. 1584/Dip/Segr.

Oggetto: Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente

 

In relazione a ricorrenti quesiti concernenti la materia in oggetto, si fa presente che, ai sensi del disposto di cui all’articolo 508, comma 10 del D.L.vo n. 297/94 (Testo Unico), il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Tale divieto non si applica nel caso di personale nei cui confronti sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Tale personale è tuttavia tenuto a comunicare lo svolgimento dell’attività aggiuntiva, a pena di decadenza dall’impiego, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 61, della legge n. 662 del 23.12.1996 (finanziaria 1997).

Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l’insegnamento impartito.

Le SS.LL. richiameranno l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’esigenza della scrupolosa osservanza della normativa sopra richiamata da parte del personale docente.

Si ringrazia per la collaborazione.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Pasquale Capo