Legge n. 186 del 27 Luglio 2004

(Rif. G.U. Serie Generale n. 175 del 28/07/2004 S.O. n. 131)

 

Conversione in legge con modificazioni

del decreto-legge 28 maggio 2004 n. 136,

recante disposizioni urgenti per garantire

la funzionalità di taluni settori della Pubblica Amministrazione:

 Disposizioni per la rideterminazione

di deleghe legislative e altre disposizioni connesse

 

LE MODIFICAZIONI SONO SEGNATE IN ROSSO

DECRETO-LEGGE 28 maggio 2004, n. 136
(in G.U. n. 124 del 28 maggio 2004)

Disposizioni urgenti per garantire la
funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in particolari settori della pubblica amministrazione, al fine di assicurarne una migliore funzionalità;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 maggio e del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1
Validità di contratti di lavoro

  1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

  2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 - tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avevano superato il limite dei trentadue anni di età al momento della sottoscrizione dei relativi contratti.

  3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  4. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2004, se in scadenza entro tale data.

Art. 2
Misure relative alla Croce Rossa ed alla Società Dante Alighieri

  1. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici delle ordinanze commissariali dell'Associazione italiana della Croce Rossa n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003 e n. 1657 dell'8 settembre 2003; la dotazione organica dell'ente rimane provvisoriamente determinata dall'ordinanza commissariale n. 1996 del 24 novembre 2003.

  2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, per la predetta Società non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle proprie attività statutarie, nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3
Diritto di opzione per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

  1. L'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che il diritto di opzione ivi previsto deve intendersi attribuito esclusivamente al personale a suo tempo inquadrato nei ruoli di cui alle Tabelle B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e non anche al personale appartenente ad altri ruoli istituiti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi di diverse disposizioni normative, pur se aggiunti ai ruoli di cui alla predetta legge n. 400 del 1988.

Art. 4
Personale di prestito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in relazione alle diversificate e specialistiche esigenze funzionali, può continuare ad avvalersi, nei limiti delle competenti risorse di bilancio, di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a tale fine collocato in posizione di comando o in analoga posizione consentita dai rispettivi ordinamenti. Il costo del personale durante il periodo di utilizzazione è posto a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 5
Normative tecniche in materia di costruzioni

  1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonchè alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.

  2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.

Art. 6
Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84

  1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    «1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata.»

Art. 7
Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica

  1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

  2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Art. 8
Disposizioni relative al Ministero della difesa

  1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «non superiori a dieci» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a undici».

  2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione, ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare dell'incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato rendendo indisponibili, al fine del conferimento presso la stessa amministrazione, tre posti effettivamente coperti di livello dirigenziale. In alternativa, il predetto incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 è conferito ad un ufficiale generale e gradi corrispondenti delle Forze armate, equiparato a dirigente di prima fascia, ferma restando la consistenza organica dei predetti gradi prevista dalla vigente normativa.

  3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono adottate le disposizioni idonee ad assicurare in via definitiva l'invarianza della spesa.

 

Art. 8/bis
Disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie

  1. Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte.

Art. 8/ter
Disposizioni relative al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

  1. Per l'anno scolastico 2004/2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 25 agosto 2004.

Art. 8/nonies
Norme di interpretazione autentica

  1. Il punto B.3), lettera b/bis), della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h), della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in Comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.

  2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003/2004.

 

Art. 9
Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2004

 

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli