Legge n. 186 del 27
Luglio 2004
(Rif. G.U.
Serie Generale n. 175 del 28/07/2004 S.O. n. 131)
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Conversione in legge con modificazioni
del decreto-legge 28 maggio 2004 n. 136,
recante
disposizioni urgenti per garantire
la funzionalità di taluni
settori della Pubblica Amministrazione:
Disposizioni per la rideterminazione
di deleghe legislative e altre disposizioni
connesse
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LE MODIFICAZIONI SONO SEGNATE IN ROSSO |
DECRETO-LEGGE 28
maggio 2004, n. 136
(in G.U. n. 124 del 28 maggio 2004)
Disposizioni urgenti
per garantire la
funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed
urgenza di intervenire in particolari settori della pubblica
amministrazione, al fine di assicurarne una migliore funzionalità;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle riunioni del 14 maggio e del 21 maggio
2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, per i beni e le
attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Validità di contratti di lavoro
-
Restano
validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre
2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
-
Restano
validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli
enti pubblici non economici - quadriennio normativo 1994-1997 e
biennio economico 1994-1995 - tra l'INPDAP e i soggetti che, pur
utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per
contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, avevano superato il limite dei trentadue
anni di età al momento della sottoscrizione dei relativi
contratti.
-
Gli oneri
finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a
carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
-
Nelle more dell'adozione dei regolamenti
di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, i contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati dal Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione ed in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto possono essere
prorogati fino al 31 dicembre 2004, se in scadenza entro tale
data.
Art. 2
Misure relative alla Croce Rossa ed alla Società Dante Alighieri
-
Fino all'adozione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 20
della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono fatti salvi gli effetti
giuridici ed economici delle ordinanze commissariali
dell'Associazione italiana della Croce Rossa n. 430 del 3 marzo
2003, n. 1541 del 23 luglio 2003 e n. 1657 dell'8 settembre
2003; la dotazione organica dell'ente rimane provvisoriamente
determinata dall'ordinanza commissariale n. 1996 del 24 novembre
2003.
-
In considerazione dell'alto rilievo
culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri
e della comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito
internazionale, per la predetta Società non costituisce
esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle proprie
attività statutarie, nei limiti e alle condizioni di cui al
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
-
Dall'attuazione del presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
Art. 3
Diritto di opzione per il personale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri
-
L'articolo 12, comma 1, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7,
comma 1, lettera h), della legge 15 maggio 1997, n. 127, si
interpreta nel senso che il diritto di opzione ivi previsto deve
intendersi attribuito esclusivamente al personale a suo tempo
inquadrato nei ruoli di cui alle Tabelle B e C allegate alla
legge 23 agosto 1988, n. 400, e non anche al personale
appartenente ad altri ruoli istituiti nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi di diverse
disposizioni normative, pur se aggiunti ai ruoli di cui alla
predetta legge n. 400 del 1988.
Art. 4
Personale di prestito presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio
-
Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, in relazione alle diversificate e specialistiche
esigenze funzionali, può continuare ad avvalersi, nei limiti
delle competenti risorse di bilancio, di personale appartenente
alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, a tale fine collocato in posizione di comando o
in analoga posizione consentita dai rispettivi ordinamenti. Il
costo del personale durante il periodo di utilizzazione è posto
a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
Art. 5
Normative tecniche in materia di costruzioni
-
Per assicurare uniformi livelli di
sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle
province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della
protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per
la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni,
nonchè alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la
costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle
dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e
sostegno dei terreni.
-
Le norme tecniche di cui al comma 1 sono
emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della
protezione civile.
Art. 6
Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
-
All'articolo 8 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro
trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione
interessata, il Ministro può chiedere al Presidente del
Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio
dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata.»
Art. 7
Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica
-
In relazione alla necessità di confermare
che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva
attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni
dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8,
9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed
alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso
del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale
garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23
luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
-
Il CONI trasmette annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco
delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi.
Art. 8
Disposizioni relative al Ministero della difesa
-
All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, le parole: «non superiori a dieci» sono sostituite
dalle seguenti: «non superiori a undici».
-
Al fine di
assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza
della spesa, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il maggior onere derivante dalla previsione, ai sensi del
comma 1, del trattamento economico spettante al titolare
dell'incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato rendendo
indisponibili, al fine del conferimento presso la stessa
amministrazione, tre posti effettivamente coperti di livello
dirigenziale. In alternativa, il predetto incarico di cui
all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165
del 2001 è conferito ad un ufficiale generale e gradi
corrispondenti delle Forze armate, equiparato a dirigente di
prima fascia, ferma restando la consistenza organica dei
predetti gradi prevista dalla vigente normativa.
-
Con il
regolamento di cui al comma 2 sono adottate le disposizioni
idonee ad assicurare in via definitiva l'invarianza della spesa.
Art. 8/bis
Disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni
obbligatorie
-
Le riserve
di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano
alle procedure concorsuali previste dall'art. 29 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per il
conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale,
negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei
licei artistici e negli istituti d'arte.
Art. 8/ter
Disposizioni relative al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
-
Per l'anno
scolastico 2004/2005 il termine del 31 luglio di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n.
255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333, è fissato al 25 agosto 2004.
Art. 8/nonies
Norme di interpretazione autentica
-
Il punto B.3),
lettera b/bis), della tabella di valutazione annessa al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta
nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia,
nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è
valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali
tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato
nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile
esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di
scuole. Il punto B.3), lettera h), della tabella di cui al
precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio
valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato
nella sede scolastica ubicata in Comune classificato come di
montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche
quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.
-
L'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si
interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie
permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma
1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.
333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio,
esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico
2003/2004.
Art. 9
Entrata in vigore
-
Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 maggio 2004
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CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella,
Ministro per la funzione pubblica
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Urbani,
Ministro per i beni e le attività culturali
Lunardi,
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il
Guardasigilli: Castelli |
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