Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici .

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione


PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO VII - NORME COMUNI
CAPO III -
Insegnamento della religione cattolica e diritti delle altri confessioni religiose
Sezione I - Insegnamento della religione cattolica

Art. 311 - Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica

 

1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121 e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).

2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamante nel comma 1.

3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.

4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.