D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
TITOLO I - Principi
generali
Articolo 1 - Finalità ed ambito di applicazione.
Articolo 2 - Fonti.
Articolo 3 - Personale in
regime di diritto pubblico.
Articolo 4 - Indirizzo
politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.
Articolo 5 - Potere di
Organizzazione.
Articolo 6 - Organizzazione
e disciplina degli uffici e dotazioni organiche.
Articolo 7 - Gestione delle
risorse umane.
Articolo 8 - Costo del
lavoro, risorse finanziarie e controlli.
Articolo 9 - Partecipazione
sindacale.
TITOLO II - Organizzazione
Capo I - Relazioni con il pubblico
Articolo 10 - Trasparenza
delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 11 - Ufficio
relazioni con il pubblico.
Articolo 12 - Uffici per la
gestione del contenzioso del lavoro.
Capo II - Dirigenza
Sezione I - Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Articolo 13 -
Amministrazioni destinatarie.
Articolo 14 - Indirizzo
politico-amministrativo.
Articolo 15 - Dirigenti.
Articolo 16 - Funzioni dei
dirigenti di uffici dirigenziali generali.
Articolo 17 - Funzioni dei
dirigenti.
Articolo 18 - Criteri di
rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti.
Articolo 19 - Incarichi di
funzioni dirigenziali.
Articolo 20 - Verifica dei
risultati.
Articolo 21 -
Responsabilità dirigenziale.
Articolo 22 - Comitato dei
garanti.
Articolo 23 - Ruolo unico
dei dirigenti.
Articolo 24 - Trattamento
economico.
Articolo 25 - Dirigenti
delle istituzioni scolastiche.
Articolo 26 - Norme per la
dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 27 - Criteri di
adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali.
Articolo 28 - Accesso alla
qualifica di dirigente.
Articolo 29 - Reclutamento
dei dirigenti scolastici.
Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
Articolo 30 - Passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse.
Articolo 31 - Passaggio di
dipendenti per effetto di trasferimento di attività.
Articolo 32 - Scambio di
funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio
all'estero.
Articolo 33 - Eccedenze di
personale e mobilità collettiva.
Articolo 34 - Gestione del
personale in disponibilità.
Articolo 35 - Reclutamento
del personale.
Articolo 36 - Forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale.
Articolo 37 - Accertamento
delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi
pubblici.
Articolo 38 - Accesso dei
cittadini degli Stati membri della Unione europea.
Articolo 39 - Assunzioni
obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di
handicap.
TITOLO III - Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale
Articolo 40 - Contratti
collettivi nazionali e integrativi.
Articolo 40-bis -
Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa.
Articolo 41 - Poteri di
indirizzo nei confronti dell'ARAN.
Articolo 42 - Diritti e
prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.
Articolo 43 -
Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva.
Articolo 44 - Nuove forme
di partecipazione alla organizzazione del lavoro.
Articolo 45 -Trattamento
economico.
Articolo 46 - Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 47 - Procedimento
di contrattazione collettiva.
Articolo 48 - Disponibilità
destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni
pubbliche e verifica.
Articolo 49 -
Interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Articolo 50 - Aspettative e
permessi sindacali.
TITOLO IV - Rapporto di lavoro
Articolo 51 - Disciplina
del rapporto di lavoro.
Articolo 52 - Disciplina
delle mansioni.
Articolo 53 -
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
Articolo 54 - Codice di
comportamento.
Articolo 55 - Sanzioni
disciplinari e responsabilità.
Articolo 56 - Impugnazione
delle sanzioni disciplinari.
Articolo 57 - Pari
opportunità.
TITOLO V - Controllo della spesa
Articolo 58 - Finalità.
Articolo 59 - Rilevazione
dei costi.
Articolo 60 - Controllo del
costo del lavoro.
Articolo 61 - Interventi
correttivi del costo del personale.
Articolo 62 - Commissario
del Governo.
TITOLO VI - Giurisdizione
Articolo 63 - Controversie
relative ai rapporti di lavoro.
Articolo 64 - Accertamento
pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei
contratti collettivi.
Articolo 65 - Tentativo
obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali.
Articolo 66 - Collegio di
conciliazione.
TITOLO VII - Disposizioni diverse e norme transitorie finali
Capo I - Disposizioni diverse
Articolo 67 - Integrazione
funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria
generale dello Stato.
Articolo 68 - Aspettativa
per mandato parlamentare.
Capo II - Norme transitorie e finali
Articolo 69 - Norme
transitorie.
Articolo 70 - Norme finali.
Articolo 71 - Disposizioni
inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi.
Articolo 72 - Abrogazioni
di norme.
Articolo 73 - Norma di
rinvio.
Allegato A
Allegato B
Allegato C
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed
87 della Costituzione.
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'articolo
2;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340:
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella seduta del 7 febbraio 2001;
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8
febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e
28 febbraio 2001;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
sedute del 21 e 30 marzo 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero
per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I - Principi generali
Articolo 1 - Finalità ed
ambito di applicazione.
(Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del
presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97,
comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella
dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea,
anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa
complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di
finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle
lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto
a quello del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado
e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni
a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle
peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili
dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive
modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome
di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
Articolo 2 - Fonti.
(Art. 2, commi da 1 a 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti
prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del
D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni
pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da
disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti
organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali
di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore
rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro
organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.
A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei
programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a
specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni
operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di
comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione
amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture
per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio,
per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello
stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici
con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro
V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel
presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o
statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da
successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non
sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga
espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i
criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i
contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui
all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può
avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle
condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni
di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere
efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo
contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono
riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti
collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le
risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
Articolo 3 - Personale in regime di diritto pubblico.
(Art. 2, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti
dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. In deroga
all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi
ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli
avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze
di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la
loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed
integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori
universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente
vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo
organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di
cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti
della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed
integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Articolo 4 - Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità.
(Art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2
del D.Lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del D. Lgs. n. 80 del 1998
e successivamente modificato dall'art. 1 del D.lg. n. 387 del 1998)
1. Gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la
rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi
atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive
generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari
a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a
carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed
al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere
derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni
legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra
indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.
Articolo 5 - Potere di Organizzazione.
(Art. 4 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3
del D.Lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 9 del
D.Lgs. n. 396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art. 4 del D.Lgs.
n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni
pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di
assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e
la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri
del privato datore di lavoro.
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la
rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati
all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di
eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
Articolo 6 - Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni
organiche.
(Art. 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4
del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1998
e successivamente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Nelle amministrazioni
pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate
in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa
verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Le
amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle
risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilità e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche
previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro
competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o
comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale
effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si
procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove
risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o
trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli
atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono
approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con
la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato,
la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata
dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche
sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero
degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato,
di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari
disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al
personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si
interpreta nel senso che al predetto personale non si applica
l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni
vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale
tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono
devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le
attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative
al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di
cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale,
compreso quello appartenente alle categorie protette.
Articolo 7 - Gestione delle risorse umane.
(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5
del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n.
387 del 1998)
1. Le amministrazioni
pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di
insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento
dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità
nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con
l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in
situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei
dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge
11 agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento
del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali,
garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di
contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti
economici accessori che non corrispondano alle prestazioni
effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio,
le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali
ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Articolo 8 - Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli.
(Art. 9 del D.Lgs. n. 29 del 1993)
1. Le amministrazioni
pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio
personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le
risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base
alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di
programmazione e di bilancio.
2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e
nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità,
nonché negli enti di cui all'articolo 70, comma 4, è soggetto a limiti
compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
Articolo 9 - Partecipazione sindacale.
(Art. 10 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del
D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. I contratti
collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti
della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
TITOLO II - Organizzazione
Capo I - Relazioni con
il pubblico
Articolo 10 -
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
(Art. 11 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 43,
comma 9 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. L'organismo di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n.
421, ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce,
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e i sistemi
informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni
pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18
del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono,
utilizzando il personale degli uffici di cui all'articolo 11, la
costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni
pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'articolo 26
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo 11 - Ufficio relazioni con il pubblico.
(Art. 12, commi da 1 a 5-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituiti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente
modificati dall'art. 3 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito
con modificazioni della legge n. 273 del 1995)
1. Le amministrazioni
pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni,
individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per le
relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche
mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al
capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei
procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte
alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici
del rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato,
nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole
amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata
capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato
da apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e
strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano
iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le
amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative
individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo
un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e
servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme
vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il
personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche
con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei
servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione
delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale
alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti
amministrativi.
7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente
verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al
comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel
fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce
titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella
progressione di carriera del dipendente. Gli organi di vertice
trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al
Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata
pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua
le forme di pubblicazione.
Articolo 12 - Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro.
(Art. 12-bis del D.Lgs. n. 29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs.
n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni
pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad
organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando
appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte
le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie.
Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante
convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di
funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del
contenzioso comune.
Capo II - Dirigenza
Sezione I - Qualifiche,
uffici dirigenziali ed attribuzioni
Articolo 13 -
Amministrazioni destinatarie.
(Art. 13 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3
del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 8 del D.Lgs. n. 80 del
1998)
1. Le disposizioni del
presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo.
Articolo 14 - Indirizzo politico-amministrativo.
(Art. 14 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8
del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs. n. 80 del
1998)
1. Il Ministro esercita
le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente,
e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della
legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed
emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa
e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi
della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di
responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione
delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità
previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive
competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti
e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono
assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati
dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari
professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle
segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto
adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è
determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della
legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale
disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad
orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e
dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico
emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario,
per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione
individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui
al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10
luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed
ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e
dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o
altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine
perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave
inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente
competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il
Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione,
un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri del relativo provvedimento.
Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo
regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta
salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di
legittimità.
Articolo 15 - Dirigenti.
(Art. 15 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del
D.Lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10 del
D.Lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del D.Lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e 3,
come sostituiti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 470 del 1993)
1. Nelle amministrazioni
pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due
fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23. Restano salve le
particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e
prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché
negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33
della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non
si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3. Per ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione
del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più
elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di
livello inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di
coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata
dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi
regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello
Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di
Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del
Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e
dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente
decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di
livello generale sono di competenza dei segretari generali dei
predetti istituti.
Articolo 16 - Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.
(Art. 16 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9
del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del D.Lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 387 del
1998)
1. I dirigenti di uffici
dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto
stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti
compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di
sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali
definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la
responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli
obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le
conseguenti risorse umane, finanziare e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i
poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti
nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai
dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti
dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e
di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma
1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi
dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo
sugli atti di competenza;
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e
di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli
organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le
specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali
rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o
organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro
sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il
Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere
conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni
a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari
programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al
vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali
generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso
gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è
preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente
comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici
dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i
poteri.
Articolo 17 - Funzioni dei dirigenti.
(Art. 17 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 10 del
D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. I dirigenti,
nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli
altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati
dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi
atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e
di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti
degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da
essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie
e strumentali assegnate ai propri uffici.
Articolo 18 - Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei
rendimenti.
(Art. 18 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 5 del
D.Lgs. n. 470 del 1993)
1. Sulla base delle
indicazioni di cui all'articolo 59 del presente decreto, i dirigenti
preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure
organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi
e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle
decisioni organizzative.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all'Istituto
nazionale di statistica-ISTAT l'elaborazione di norme tecniche e
criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e,
all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione-AIPA,
l'elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di
evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a
valori medi e standards.
Articolo 19 - Incarichi di funzioni dirigenziali.
(Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11
del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del
1998)
1. Per il conferimento
di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad
incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della
natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche
in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di
norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica
l'articolo 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo
determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli
incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a
sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente per
ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata
dell'incarico, salvo i casi di revoca di cui all'articolo 21, nonché
il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai
sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di
direzione di strutture articolate al loro interno in uffici
dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a
dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non
superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale
generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti
con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro
il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia
del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda
fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti
pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete
esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della
docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato
da una indennità commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni,
con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai
commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità
dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i
risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al
comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati
entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale
termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono
confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al
Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una
scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei
soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti
dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23,
comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero
degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli
dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento
degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato
secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Articolo 20 - Verifica dei risultati.
(Art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del
D.Lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato prima dall'art.
43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998 poi dall'art. 6 del D.Lgs. n.
387 del 1998 e, infine, dagli artt. 5, comma 5 e 10, comma 2 del D.Lgs.
n. 286 del 1999)
1. Per la Presidenza del
Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di giustizia, le operazioni di verifica sono effettuate dal Ministro
per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti
ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e le modalità
di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del
Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti
rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del
Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, ovvero fino alla data di entrata in vigore di tale
decreto, provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
Articolo 21 - Responsabilità dirigenziale.
(Art. 21, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti
prima dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del
D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del
D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. I risultati negativi
dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato
raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie
determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 17 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni, comportano per il dirigente interessato la revoca
dell'incarico, adottata con le procedure previste dall'articolo 19, e
la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui
all'articolo 19, comma 10, presso la medesima amministrazione ovvero
presso altra amministrazione che vi abbia interesse.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite
dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi
del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può
essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello
dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non
inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione
può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del
codice civile e dei contratti collettivi.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle
qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere
diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.
Articolo 22 - Comitato dei garanti.
(Art. 21, comma 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art.
14 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. I provvedimenti di
cui all'articolo 21, comma 2, sono adottati previo conforme parere di
un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato è presieduto da un
magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di
gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso
fanno parte un dirigente della prima fascia del ruolo unico di cui
all'articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo con le
modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo
articolo e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un
esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra soggetti
con specifica qualificazione ed esperienza nei settori
dell'organizzazione amministrativa del lavoro pubblico. Il parere
viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente
tale termine si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre
anni. L'incarico non è rinnovabile.
Articolo 23 - Ruolo unico dei dirigenti.
(Art. 23 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del
D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 8 del
D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. È istituito, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ruolo unico dei dirigenti
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli
effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto
dall'articolo 19, ai fini del conferimento degli incarichi di
dirigenza generale.
2. Alla prima fascia del ruolo unico appartengono i dirigenti generali
in servizio all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e
i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di
direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19
per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle
misure previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di
responsabilità dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli
altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati
attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di
costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire
la necessaria specificità tecnica. Il regolamento disciplina altresì
le modalità di elezione del componente del comitato di garanti di cui
all'articolo 22. Il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche
di carattere finanziario, per la gestione del personale dirigenziale
collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento
con le altre amministrazioni interessate.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri cura una banca dati
informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun
dirigente, al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio
professionale degli stessi fra amministrazioni statali,
amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e
dell'Unione europea.
Articolo 24 - Trattamento economico.
(Art. 24 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13
del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16 del D.Lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato prima dall'art. 9 del D.Lgs. n. 387
del 1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998)
1. La retribuzione del
personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti
collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento
economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle
connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e
responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi
dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello
Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le
altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei
criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai
sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è
stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come
parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti
collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti
del trattamento economico accessorio, collegato al livello di
responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati
conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi
importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2
remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in
base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico
ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione
della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti
direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle
risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato
dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi
dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché
dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito
delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie
di personale di cui all'articolo 3, indicano le somme da destinare, in
caso di perequazione, al riequilibro del trattamento economico del
restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato
con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i
dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi
trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri
indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2
ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3,
comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per
l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della
diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono
destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme
attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli
affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio
bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti
e dei programmi dell'Unione europea e internazionali.
L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della
predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo
pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del
ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico
attribuito ai sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio
le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7
confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna
amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente
articolo.
9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo
confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i
fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la
quantità di risorse disponibili.
Articolo 25 - Dirigenti delle istituzioni scolastiche.
(Art. 25-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs.
n. 59 del 1998; Art. 25-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 1 del D.Lgs. n. 59 del 1998)
1. Nell'ambito
dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica
dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni
scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità
giuridica ed autonoma a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti
scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionale e
rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che
sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla
base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito
presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un
dirigente e composto da esperti anche non appartenenti
all'amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria
dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della
gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del
servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali
scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.
In particolare, il dirigente scolastico, organizza l'attività
scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è
titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente
scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei
processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio
della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e
innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di
scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto
all'apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche,
spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle
risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è
coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi
generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo
personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al
consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il
coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa
al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo
per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione
scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le
direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica
di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione,
all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di
autonomia e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità
della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,
definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione;
determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e
delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di
certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento dei corsi sul territori, definendone i criteri;
stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro
affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e
privati anche tra loro associati o consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle
arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla
dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di
conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni
degli attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai
vicerettori dei convitti nazionali e delle vicedirettrici degli
educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o
Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato
parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale,
distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo,
ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso
l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione
degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data
di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.
Articolo 26 - Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
(Art. 26, commi 1, 2-quinquies e 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993,
modificati prima dall'art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 45, comma 15 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Alla qualifica di
dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del
Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per
titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del
relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo
corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del
Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e
ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e
nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al
personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì
consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con
rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e
continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività
documentate presso studi professionali privati, società o istituti di
ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti
profili del ruolo medesimo.
2. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in
relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal
relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di
dirigente. È assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di
struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei
ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo
sanitario. 3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può
essere disposto alcun incremento dalle dotazioni organiche per
ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo
sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.
Articolo 27 - Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni
non statali.
(Art. 27-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del
D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Le regioni a statuto
ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria,
legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni,
nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare,
adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri
ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti
pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle
speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi
regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro
due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i
provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.
Sezione II - Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore
della pubblica amministrazione
Articolo 28 - Accesso
alla qualifica di dirigente.
(Art. 28 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8
del D.Lgs. n. 470 del 1993, poi dall'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del
1993, successivamente modificato dall'art. 5-bis del decreto legge n.
163 del 1995, convertito con modificazioni della legge n. 273 del
1995, e poi nuovamente sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 387 del
1998)
1. L'accesso alla
qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene
esclusivamente a seguito di concorso per esami.
2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono determinati i posti di dirigente
da coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono
rispettivamente partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di
laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso
del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali
reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è
ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso
della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non
ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti
del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le
funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno
ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni
pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli:
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o
private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola
superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì,
soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture
private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno
cinque anni le funzioni dirigenziali.
3. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono definiti, sentita la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui alle
lettere a) e b) del comma 2:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni
esaminatrici;
b) le modalità di svolgimento delle selezioni.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di
attività formative organizzato dalla scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 287. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso
amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi
di cui alla lettera a) del comma 2, può essere previsto che il ciclo
formativo, di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, si
svolga anche in collaborazione con istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento
del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente
determinato dai contratti collettivi.
6. I concorsi di cui al comma 2, sono indetti dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a
bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma 2.
7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso delle
qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia,
delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco.
Articolo 29 - Reclutamento dei dirigenti scolastici.
(Art. 28-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs.
n. 59 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 11, comma 15
della legge n. 124 del 1999)
1. Il reclutamento dei
dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo
di formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica,
comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione
specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso è ammesso il
personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia
maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato
di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori
formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato
sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla
data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui
all'articolo 25, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del
precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del
triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età,
maggiorati della percentuale media triennale di cessazione dal
servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per
cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità.
3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un
concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame
finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la
selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi
al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella
graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei
posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la
scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le
istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso
concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del
comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui
all'articolo 25, il 50 per cento dei posti così determinati è
riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un
triennio le funzioni di preside incaricato previo superamento di un
esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di
formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto
dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e
professionali posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quale
preside incaricato.
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto
dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2, comprende periodi di
tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei
moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e le
modalità di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la funzione
pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la
formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i
limiti di partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con
la tipologia del servizio prestato.
5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che
l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso,
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso
bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui
all'articolo 25, il 50 per cento dei posti messi a concorso è
riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come
preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in
ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,
nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della
nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede è
disposta sulla base dei principi del presente decreto, tenuto conto
delle specifiche esperienze professionali. I vincitori in attesa di
nomina continuano a svolgere l'attività docente. Essi possono essere
temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti
per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di
approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi
di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel
limite del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva,
anche i dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale tra i
diversi settori. L'accoglimento della domanda è subordinato all'esito
positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro per
la funzione pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle
commissioni esaminatrici.
Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
Articolo 30 - Passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse.
(Art. 33 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13
del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n.
488 del 1999)
1. Le amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto
di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il
trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di
appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i
criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
Articolo 31 - Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di
attività.
(Art. 34 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del
D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Fatte salve le
disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di
attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro
aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al
personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano
l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di
informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a
4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Articolo 32 - Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e
temporaneo servizio all'estero.
(Art. 33-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 11 del
D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Anche al fine di
favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi
accordi di reciprocità stipulati tra la amministrazioni interessate,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della
funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente
servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri
dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri
Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché
presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti
internazionali cui l'Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potrà essere a carico delle
amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere
suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo
Stato italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente
internazionale.
3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a
tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza.
L'esperienza maturata all'estero è valutata ai fini dello sviluppo
professionale degli interessati.
Articolo 33 - Eccedenze di personale e mobilità collettiva.
(Art. 35 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14
del D.Lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 20 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Le pubbliche
amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad
informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si
applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le
disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in
particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata
riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende
raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte
nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a
10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai
commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie
del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve
contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i
quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le
eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero,
della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché
del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di
attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le
conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3,
si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione
del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a
verificare le possibilità di pervenite ad un accordo sulla
ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'ambito
della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito
della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6.
Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di
ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data
del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo
o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni
delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali
possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici
nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assistenza dell'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN,
e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso
entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali
e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del
comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il
passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia
o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale
delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia
stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione
colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare
diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non
possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo
gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe
consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte
le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha
diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e
dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di
ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono
riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso
alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo 34 - Gestione del personale in disponibilità.
(Art. 35-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del
D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Il personale in
disponibilità è iscritto in appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e
per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e
gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
professionale del personale e della sua ricollocazione in altre
amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e
provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e
realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al
comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali
sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e
ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego,
si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha
diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata
massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di
fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di
lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando
quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla
retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono
corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente
previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi
per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai
sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire
forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in
particolare mediante mobilità volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate
alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in
disponibilità iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla
minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a
disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la
formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio
successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso
gli enti che hanno dichiarato il dissesto.
Articolo 35 - Reclutamento del personale.
(Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti
prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del
D.Lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma
2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con
modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs. n.
29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 274, comma 1 lettera aa) del
D.Lgs. n. 267 del 2000)
1. L'assunzione nelle
amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3,
volte all'accertamento della professionalità richiesta, che
garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai
sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i
quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo
salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti
nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da
svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle
Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni
avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che
garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di
espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare
il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di
provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non
siano componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento
sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai
sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure è
subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei ministri
adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello
Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello
regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di
economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei
ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per
l'accesso alle varie professionalità.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di
polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa
in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed
integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli
enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di
assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.
Articolo 36 - Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego
del personale.
(Art. 36, commi 7e 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs.
n. 80 del 1998)
1. Le pubbliche
amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del
personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale
previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono
a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e
della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione
di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'articolo
23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto
legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da
ogni successiva modificazione o integrazione della relativa
disciplina.
2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a
tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
Articolo 37 - Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue
straniere nei concorsi pubblici.
(Art. 36-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 13 del
D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono
l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua
straniera.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il
livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo
accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i
livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si
riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza
medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma
1 non si applica.
Articolo 38 - Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione
europea.
(Art. 37 D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del D.Lgs.
n. 80 del 1998)
1. I cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio
diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla
tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni
per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini
di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si
stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio
rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.
Articolo 39 - Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e
tirocinio per portatori di handicap.
(Art. 42 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del
D.Lgs. n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 1 del
D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi dall'art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 387
del 1998)
1. Le amministrazioni
pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzione per
portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo
1999, n. 68, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui
confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste
dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303.
TITOLO III - Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale
Articolo 40 - Contratti
collettivi nazionali e integrativi.
(Art. 45 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15
del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del D.Lgs. n. 396 del
1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n.
80 del 1998)
1. La contrattazione
collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di
lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni
rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i
comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori
omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale
autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l'area
contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto
dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni. Agli accordi che definiscono
i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui
all'articolo 41, comma 6. Per le figure professionali che, in
posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o
che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di
ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti
collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore
privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi,
la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le
pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si
svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi
ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono
sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in
contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i
contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della
sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti.
Articolo 40-bis - Compatibilità della spesa in materia di
contrattazione integrativa.
1. Per le
amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati
di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito
alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione
integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro
anche a campione sui contratti integrativi delle singole
amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6,
inviano
annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione
integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che
predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa
con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2
evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo
quanto prescritto dall'articolo 40, comma 3, le relative clausole
dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui
all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo.
Articolo 41 - Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN.
(Art. 46 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 3 del
D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato prima dall'art.
44, comma 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi dall'art. 55 del D.Lgs. n.
300 del 1999; Art. 44, comma 8 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Le pubbliche
amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN
e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione
collettiva nazionale attraverso le loro istanze associative o
rappresentative, le quali danno vita a tal fine a comitati di settore.
Ciascun comitato di settore regola autonomamente le proprie modalità
di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni
assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di
accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di
cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono
ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle
pubbliche amministrazioni del comparto.
2. Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello
Stato, opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei
ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
nonché, per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione.
3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore per
ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito:
a) nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per le
amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale, e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia
- ANCI e dell'Unione delle province d'Italia - UPI e dell'Unioncamere,
per gli enti locali rispettivamente rappresentati;
b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le università;
c) nell'ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del
presente articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa con il
Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la
funzione pubblica, rispettivamente per gli enti pubblici non economici
e per gli enti di ricerca.
4. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanità,
partecipa al comitato dl settore per il comparto di contrattazione
collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitaria nazionale.
5. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di
appositi protocolli.
6. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i
comparti o le aree di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano
istituti comuni a più comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni,
le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitate in forma collegiale, tramite
un apposito organismo di coordinamento dei comitati di settore
costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite il
Ministro per la funzione pubblica, che lo presiede.
7. L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai comitati
di settore, iniziative per il coordinamento delle parti datoriali,
anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile,
anche con la contestualità delle procedure del rinnovo dei contratti,
soluzioni omogenee in settori operativi simili o contigui nel campo
dell'erogazione dei servizi.
Articolo 42 - Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.
(Art. 47 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del
D.Lgs. n. 396 del 1997)
1. Nelle pubbliche
amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle
forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano
emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale
che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche
amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le
disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle
prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della
contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui
al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri
dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali
aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse
spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste
dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le
migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui
al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità
di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del
personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione
di tutti i lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e
le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di
rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle
elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo
proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della
prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste,
oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43,
siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano
costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano
aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano
l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione
delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali
promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non
superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle
amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila
dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che,
alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze
unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste
dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì
prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le
rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con
pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono
equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai
fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti
collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai
componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le
garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti
o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la
rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i
diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle
rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre
disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi
possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della
contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del
personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle
caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli
organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere
costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna
amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso
di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture
periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o
strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di
contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di
rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni,
enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la
natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi
riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo
del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi
dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza
negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche
mediante l'istituzione. tenuto conto della loro incidenza quantitativa
e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi
elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle
organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito
della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica
quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28
dicembre 1989 n. 430.
Articolo 43 - Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione
collettiva.
(Art. 47-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs.
n. 396 del 1997, modificato dall'art. 44, comma 4 del D.Lgs. n. 80 del
1998; Art. 44 comma 7 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato
dall'art. 22, comma 4 del D.Lgs n. 387 del 1998)
1. L'ARAN ammette alla
contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che
abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore
al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato
associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali
rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.
Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti
nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto
al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o
area partecipano altresì le confederazioni alle quali le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai
sensi del comma 1 siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente,
sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle
trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che
aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso
almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato
elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per
cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione
degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i
comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche
amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni
sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali,
siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del
comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva
integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 40, comma 3,
dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza
unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali
rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti
collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva
nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi,
aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro
rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della
diffusione territoriale e della consistenza delle strutture
organizzative nel comparto o nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN.
I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione
nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il
31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni,
controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale
interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle
informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare
il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei
dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta
dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di
apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della
funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze
rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la
certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali
controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può
essere articolato per comparti, al quale
partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle
deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini
della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di
organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo
economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente
richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione
dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso
quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non
rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme
parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che
lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere
è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che
provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali
rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle
seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate
forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della
legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed
integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di
Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia-Giulia,
riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di
legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano,
eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi
diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni
sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per
le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle
minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione
della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della
rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti
territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
Articolo 44 - Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del
lavoro.
(Art. 48 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 16 del
D.Lgs n. 470 del 1993)
1. In attuazione
dell'articolo 2, comma 1 lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n.
421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di
partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini
dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni
forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di
amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle
commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale
indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno
commissioni del personale e organismi di gestione, comunque
denominati.
Articolo 45 -Trattamento economico.
(Art. 49 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del
D.Lgs. n. 546 del 1993)
1. Il trattamento
economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti
collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di
cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e
comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi
contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di
misurazione, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla produttività individuale;
b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun
dipendente;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate
obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai
dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun
dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla
contrattazione collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti
economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del
personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i
servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze
diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e
scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio
ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del
Ministero degli affari esteri.
Articolo 46 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni.
(Art. 50, commi da 1 a 12 e 16 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi
dall'art. 2 del D.Lgs. n. 396 del 1997)
1. Le pubbliche
amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli
effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a
livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli
articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni sindacali,
alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle
pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei
contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di
garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e
successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle
prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge
citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza
dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di
apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche
collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello
stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in
relazione all'articolazione della contrattazione collettiva
integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche
amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per
periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o
pluriregionale.
3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione
necessario all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a
cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore e
alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione
delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN
si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di
informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici
di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica in sede di
predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del
personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli
aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
4. Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi
nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa, viene
istituito presso l'ARAN un apposito osservatorio a composizione
paritetica. I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati
di settore e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi nazionali.
5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la
indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il comitato direttivo dell'ARAN è costituito da cinque componenti
ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, designa tre dei componenti,
tra i quali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e
Stato-città, il presidente. Degli altri componenti, uno è designato
dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e l'altro dall'ANCI e
dall'UPI.
7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in
materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche
estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 31
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del decreto legislativo 29 luglio 1999, n. 303. Il
comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono
essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei
componenti. Non possono far parte del comitato persone che rivestano
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
8. Per la sua attività, l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole
amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per
dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale è
concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento di cui
all'articolo 41, comma 6, ed è riferita a ciascun biennio
contrattuale;
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le
altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti
che se ne avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:
a) per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la
previsione di spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo
dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di
trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei
Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e
locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata
Stato-regioni e Stato-città.
10. L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia
organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono
direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN
definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione
interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti
sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica da
esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La
gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte
dei conti.
11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è costituito da
cinquanta unità, ripartite tra il personale dei livelli e delle
qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 10.
Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle
disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante
assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle
norme di diritto privato.
12. L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di venticinque
unità di personale anche di qualifica dirigenziale proveniente dalle
pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o
collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo
conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle
amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN,
secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive
accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non
dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di
risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è
disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'ARAN può
utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale
direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti
rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti di bilancio,
l'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità
di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma
10.
13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono
avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di
agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero
dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.
Articolo 47 - Procedimento di contrattazione collettiva.
(Art. 51 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18
del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del D.Lgs. n. 396 del
1997 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n.
387 del 1998; Art. 44, comma 6 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Gli indirizzi per la
contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di
settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è
richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo
delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo
che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per
quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee
di politica economica e finanziaria nazionale.
2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo
sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere
favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli,
oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei
bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore
esprime, con gli effetti di cui all'articolo 41, comma 1, il proprio
parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le
amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il parere è espresso
dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la
funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle
ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di settore e
dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso
il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli
oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore
corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso
dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni
sulle quali il Governo ha formulato osservazioni.
4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno
successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali
alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo
1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi
quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi
istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. La designazione degli
esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle
amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa
intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città.
Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa
alla Corte dei conti.
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla
trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i
quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito
della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al
comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il
Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto
collettivo.
6. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, l'ARAN,
sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei
ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la
quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione,
ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni
sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le iniziative
assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei
conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei
conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva
quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura
finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio.
7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro
quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente
dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto
collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle
trattative ai sensi del comma precedente.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40,
commi 2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.
Articolo 48 - Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva
nelle amministrazioni pubbliche e verifica.
(Art. 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 19
del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs. n. 396 del
1997 e successivamente modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4 del
D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in
coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e
di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n.
468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla
contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato
con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi
dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli
eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 40, comma 3.
2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al
comma 1.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura
complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo
con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia
temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in
apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare
complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di
comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme
destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore
dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione per il
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento
ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei
quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei
relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni
dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto,
l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi
è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con
distinta indicazione dei mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono
trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle
amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai
pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi
stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere
incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi
dell'articolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei
conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di
valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del D.Lgs 30
luglio 1999, n. 286.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente
decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali
di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il
personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la
Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo
interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta
da amministrazioni ed enti pubblici.
Articolo 49 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi.
(Art. 53 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 24 del
D.Lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 43, comma
1 del D.Lgs n. 80 del 1998)
1. Quando insorgano
controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti
che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente
il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo,
stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la
clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
Articolo 50 - Aspettative e permessi sindacali.
(Art. 54, commi da 1 a 3 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificati
prima dall'art. 20 del D.Lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 2 del
decreto legge n. 254 del 1996, convertito con modificazioni dalla
legge n. 365 del 1996, e, infine, dall'art. 44, comma 5 del D.Lgs n.
80 del 1998)
1. Al fine del
contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle
aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la
contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito
accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai
sensi dell'articolo 43.
2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le
modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi
sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi
titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a
ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla
contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1° agosto 1996
in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni. Per la provincia autonoma di
Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il
numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi
sindacali.
4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi
nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente
collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione
pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi
dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione
annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della
legge 29 marzo 1983, n. 93.
TITOLO IV - Rapporto di lavoro
Articolo 51 - Disciplina
del rapporto di lavoro.
(Art. 55 del D.Lgs n. 29 del 1993)
1. Il rapporto di lavoro
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo
le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.
2. La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere
dal numero dei dipendenti.
Articolo 52 - Disciplina delle mansioni.
(Art. 56 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del
D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del
D.Lgs n. 387 del 1998)
1. Il prestatore di
lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto
o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della
classificazione professionale prevista dai contratti collettivi,
ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia
successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o
di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni
non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai
fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di
incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può
essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente
superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi,
prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per
la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie,
per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del
presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto
il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri
di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva
prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la
qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia
disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico,
immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla
data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono
essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione
del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al
lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la
qualifica superiore. Il dirigente che disposto l'assegnazione risponde
personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o
colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di
attuazioni della nuova disciplina degli ordinamenti professionali
prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi
stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare
diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data,
in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla
qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti
automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.
Articolo 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2
del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del
1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito
con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26
del D.Lgs n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del D.Lgs n. 387 del
1998)
1. Resta ferma per tutti
i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata
dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché, per i
rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n.
117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli
articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed
integrazione della relativa disciplina.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti
incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano
espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti
normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli
avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse
magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati,
l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi
espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di
incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella
di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono
attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi
competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano
conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon
andamento della pubblica amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti
con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti
pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento
di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai
commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non
compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto,
sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di
opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese
documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in
posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti
presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che
non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei
disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio
dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di
inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando
la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in
difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere
destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi
equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la
previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei
predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del
procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal
caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su
fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito
all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del
fondo di produttività o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero
delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere
richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai
soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può,
altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.
L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta
stessa.
Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni
pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è
subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il
termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale
il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla
ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di
appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si
intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente
negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati
che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al
comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno
precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche
che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri
dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito
supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno
precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del
compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una
relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle
quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del
conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti
cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza
dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione,
nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della
spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o
autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori
ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di
appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per
ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico
conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai
soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui
all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni
pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30
giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono
altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori
esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e
dell'ammontare dei compensi corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da
11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non
adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni
di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma
9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di
ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula
proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la
razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
Articolo 54 - Codice di comportamento.
(Art. 58-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 26 del
D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente sostituito dall'art. 27 del
D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Il Dipartimento della
funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell'articolo 43, definisce un codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle
necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la
qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai
cittadini.
2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al
dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN indirizzi, ai sensi
dell'articolo 41, comma 1 e dell'articolo 70, comma 4, affinché il
codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi
principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia
di responsabilità disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli
organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico che
viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura
interessata. In caso di inerzia il codice è adottato dall'organo di
autogoverno.
5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori,
l'applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare
eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e
dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni
singola amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i
dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del
personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di
cui al presente articolo.
Articolo 55 - Sanzioni disciplinari e responsabilità.
(Art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 27 del
D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 2 del
decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla
legge n. 437 del 1995, nonché dall'art. 27, comma 2 e dall'art. 45,
comma 16 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Per i dipendenti di
cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente
vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e
contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano
l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto
e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma
restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici
di comportamento di cui all'articolo 54, la tipologia delle infrazioni
e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua
l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su
segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora,
contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento
disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare
siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il
dipendente lavora provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero
verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta
dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa
del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici
giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere
ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di
conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il
dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al
collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora.
Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni
dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale
periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti
dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è
presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e
indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le
modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti
dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di
comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo,
l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del
tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con
criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei
procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialità.
9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico
collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di
costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai
precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei
confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed
educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative statali si applicano le norme di cui agli articoli da 502 a
507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Articolo 56 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari.
(Art. 59-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 28 del
D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Se i contratti
collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di
conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere
impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui
all'articolo 66, con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo
7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Articolo 57 - Pari opportunità.
(Art. 61 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del
D.Lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art. 43,
comma 8 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi dall'art. 17 del D.Lgs. n. 387
del 1998)
1. Le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo
dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando
il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e); b) adottano
propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e
donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica; c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti
ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto
proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai
corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la
partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e
vita familiare; d) possono finanziare programmi di azioni positive e
l'attività dei Comitati pari opportunità nell'ambito delle proprie
disponibilità di bilancio.
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui
all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive
della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di
quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
TITOLO V - Controllo della spesa
Articolo 58 - Finalità.
(Art. 63 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 30 del
D.Lgs. n. 546 del 1993)
1. Al fine di realizzare
il più efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e
per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento
al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla
acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte
le amministrazioni pubbliche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni
pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e
statistici definiti o valutati dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base
delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa
del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia
un processo di integrazione dei sistemi informativi delle
amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le
spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità
di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema
informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.
Articolo 59 - Rilevazione dei costi.
(Art. 64 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 31 del
D.Lgs. n. 546 del 1993)
1. Le amministrazioni
pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione
ed al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa
ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica al fine di rappresentare i
profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in
coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità
amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad
un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici
diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale,
la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito atto di
indirizzo e coordinamento.
Articolo 60 - Controllo del costo del lavoro.
(Art. 65 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 32 del
D.Lgs. n. 546 del 1993)
1. Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del
personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi
compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle
contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a
consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica elabora, altresì, un conto
annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni
previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di
ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il
conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo
il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una
relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati
della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per
ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti
e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e
della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui
il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo
30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di
pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70,
comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il costo annuo
del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure
definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto
Dipartimento della funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla
gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore
pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili
presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso
d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì
in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione
pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di
finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la
verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei
contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte
dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite
presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le
aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle
verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette
amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente
della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui
all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al
comma 5 può partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento
della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque
ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
cinque funzionari, particolarmente esperti in materia, in posizione di
comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno e di altro personale
comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica.
L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale
utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione
amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento e
l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei
rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro.
Articolo 61 - Interventi correttivi del costo del personale.
(Art. 66 del D.Lgs. n. 29 del 1993)
1. Fermo restando il
disposto dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui
ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per
qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per
le spese destinate al personale, il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, informato dall'amministrazione
competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di
misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. La
relazione è trasmessa altresì al nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego istituito presso il CNEL.
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a
conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico
del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle
spese autorizzate, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla
conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorità
giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e
Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina
legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a
seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la estensione
generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a
produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della
spesa autorizzata.
Articolo 62 - Commissario del Governo.
(Art. 67 del D.Lgs. n. 29 del 1993)
1. Il Commissario del
Governo, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300,
rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile,
nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti
pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati
attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui
all'articolo 60, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione
avviene tramite il Commissario del Governo.
TITOLO VI - Giurisdizione
Articolo 63 -
Controversie relative ai rapporti di lavoro.
(Art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 33
del D.Lgs. n. 546 del 1993, e poi dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 387 del
1998)
1. Sono devolute al
giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione
di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le
controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la
revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale,
nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque
denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti
amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai
fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.
L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto
amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione
del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna,
richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali
riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è
avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche
effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di
lavoro.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le
controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle
pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione
collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di
giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di
lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti
patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui
all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere
proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e
accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.
Articolo 64 - Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed
interpretazione dei contratti collettivi.
(Art. 68-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 30 del
D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 19, commi
1 e 2 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Quando per la
definizione di una controversia individuale di cui all'articolo 63, è
necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente
l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un
contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'ARAN ai
sensi dell'articolo 40 e seguenti, il giudice, con ordinanza non
impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa una
nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone
la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del
ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN
convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la
possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto
o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola
controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla
modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 49.
Il testo dell'accordo è trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria
del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti
almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo, la procedura
si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla
modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza
sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti
provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la
prosecuzione della causa. La sentenza è impugnabile soltanto con
ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il
deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di
una copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre
parti, determina la sospensione del processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma
dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo
stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione
della causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di
cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa,
la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.
5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire
nel processo anche oltre il termine previsto dall'articolo 419 del
codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito
dell'intervento alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle
sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche
se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in
quello per cassazione. Della presentazione di memorie è dato avviso
alle parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono
essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione
della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a
pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il
giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del
processo.
7. Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere
una questione di cui al comma 1 sulla quale è già intervenuta una
pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di
uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del
comma 3.
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai
sensi del comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma
dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di
istanza di parte.
Articolo 65 - Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
controversie individuali.
(Art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 34
del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 31 del D.Lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato prima dall'art. 19, commi da 3 a 6
del D.Lgs. n. 387 del 1998 e poi dall'art. 45, comma 22 della legge n.
448 del 1998)
1. Per le controversie
individuali di cui all'articolo 63, il tentativo obbligatorio di
conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile
si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero
davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, secondo
le disposizioni dettate dal presente decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni
dalla promozione del tentativo di conciliazione.
3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di
conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 2
e 3, o che la domanda giudiziale è stata proposta prima della scadenza
del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende
il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta
giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica
l'articolo 412-bis, commi secondo e quinto, del codice di procedura
civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine
di novanta giorni, il processo può essere riassunto entro il termine
perentorio di centottanta giorni. La parte contro la quale è stata
proposta la domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di
procedura civile, con l'atto di riassunzione o con memoria depositata
in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, può
modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni
processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio. Ove il
processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara
d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la
disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria
interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione
territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva
realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle
controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato.
Articolo 66 - Collegio di conciliazione.
(Art. 69-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 32 del
D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 19, comma
7 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Ferma restando la
facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di
conciliazione di cui all'articolo 65 si svolge, con le procedure di
cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione
istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui
circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero
era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime
procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di
conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio
di conciliazione è composto dal direttore della Direzione o da un suo
delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un
rappresentante dell'amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal
lavoratore, è consegnata alla Direzione presso la quale è istituito il
collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata
con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere
consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore
all'amministrazione di appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il
lavoratore è addetto; b) il luogo dove gli devono essere fatte le
comunicazioni inerenti alla procedura; c) l'esposizione sommaria dei
fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa; d) la nomina
del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la
delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta,
l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore,
deposita presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto
nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione.
Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la
comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al
collegio di conciliazione, il lavoratore può farsi rappresentare o
assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce
mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del
potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della
pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo
verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di
conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla
conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113,
commi, primo, secondo e terzo del codice civile.
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di
conciliazione deve formulare un proposta per la bonaria definizione
della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa
sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse
dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice
valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai
fini del regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica
amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di
cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420,
commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può
dar luogo a responsabilità amministrativa.
TITOLO VII - Disposizioni diverse e norme transitorie finali
Capo I - Disposizioni
diverse
Articolo 67 -
Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con
la Ragioneria generale dello Stato.
(Art. 70 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 35 del
D.Lgs. n. 546 del 1993)
1. Il più efficace
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 48, commi da 1 a 3,
ed agli articoli da 58 a 60 è realizzato attraverso l'integrazione
funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di
servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo
delegato.
2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e
decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è
oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente,
al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti
contrattuali sull'efficiente organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e sulla efficacia della loro azione.
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge,
comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti
disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il
necessario concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica. I
provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti
nella medesima materia sono adottati d'intesa con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le
modalità di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 68 - Aspettativa per mandato parlamentare.
(Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993)
1. I dipendenti delle
pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al
Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in
aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono
optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e
dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del
trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di
appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di
servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della
proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli
regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza
degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai
commi 1, 2 e 3.
Capo II - Norme transitorie e finali
Articolo 69 - Norme
transitorie.
(Art. 25, comma 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del D.Lgs.
n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del D.Lgs. n. 396 del 1997; art. 72,
commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 36
del D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 73, comma 2 del D.Lgs. n. 29 del
1993, come sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. n. 546 del 1993; art.
28, comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25
del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del
D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Salvo che per le
materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del
Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e
le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data
del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli
istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2,
comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in
relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali
disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento
della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti
collettivi del quadriennio 1998-2001.
2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia,
resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la
disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli
60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui
all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono
contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le
qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni
vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare
rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio,
ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il
trattamento economico è definito tramite il relativo contratto
collettivo.
4. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per
ciascun ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore del
contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge
29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle
amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione
delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma
3, del presente decreto, non si applica l'articolo 199 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto,
relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro
successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni
attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data
restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza,
entro il 15 settembre 2000.
8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal
contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio
1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le
procedure di cui all'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998,
relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui
all'articolo 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il
regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è
determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche
se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.
10. Sino all'applicazione dell'articolo 46, comma 12, l'ARAN utilizza
personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi
delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 1994, n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme
le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste
l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il
personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, può
iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo
ordine professionale.
Articolo 70 - Norme finali.
(Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
modificati dall'art. 21 del D.Lgs. n. 470 del 1993, successivamente
sostituiti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e modificati
dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4
del D.Lgs. n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del D.Lgs. n. 387 del 1998;
art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998,
come modificati dall'art. 22, comma 6 del D.Lgs. n. 387 del 1998,
dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13,
della legge n. 388 del 2000)
1. Restano salve per la
regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione
e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la
provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di
attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti i segretari
comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli
articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il
personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il
trattamento economico e normativo è definito nei contratti collettivi
previsti dal presente decreto, nonché, per i segretari comunali e
provinciali, dall'art. 11, comma 8 del Decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è
disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto
nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267.
4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174,
e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30
maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138,
legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250
adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I
rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché
della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi
ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma
2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3. Le predette
aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono rappresentati dall'ARAN
ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano.
Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti
predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa con il Presidente
del Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il Ministro per la
funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 41, comma 2. La
certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della
compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene
con le procedure dell'articolo 47.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime,
salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui
al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.
6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono
agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del
presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza
spetta ai dirigenti.
7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale
data, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o
provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si
intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.
8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale
della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del
personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 3,
comma 1 del presente decreto, gli istituti della partecipazione
sindacale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati
attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto non
si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.
11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e
seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei
quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute
ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di
fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che
utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza
l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui
al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in
analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione
del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9,
del presente decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui
all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento
economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad
esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione
di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti
pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a
carico dell'amministrazione di appartenenza.
13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano
la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per
le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36,
salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi
previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
Articolo 71 - Disposizioni inapplicabili a seguito della
sottoscrizione di contratti collettivi.
1. Ai sensi dell'art.
69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei
contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre
effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli
allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste,
in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli
stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto
previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento
all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto
dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di
produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti
collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato
C), con le decorrenze ivi previste.
3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti
ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del
presente decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo.
La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione
espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego,
legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che
risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi
nazionali o dei contratti quadro.
Articolo 72 - Abrogazioni di norme.
(Art. 74 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 38 del
D.Lgs. n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 2 del
D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi dall'art. 21 del D.Lgs. n. 387 del 1998;
art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come
modificati dall'art. 22, commi da 1 a 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998;
art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Sono abrogate o
rimangono abrogate le seguenti norme:
a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad
eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché
15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione,
continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere
previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente
decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del
1972 incompatibili con quelle del presente decreto;
c) articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n.
533;
d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6
della legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data dalla stipulazione
dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma
quarto, 27, comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo della legge 29
marzo 1983, n. 93;
g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che
riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo
forestale dello Stato;
h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
k) articoli 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988, n.
254;
l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di
lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti
del Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30
dicembre 1991, n. 412;
o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n.
281;
p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
limitatamente al personale disciplinato dalle leggi 4 giugno 1985, n.
281 e 10 ottobre 1990, n. 287;
q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
533;
r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n.
20;
w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre
1994, n. 716;
x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla data
di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del presente
decreto;
y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n.
112;
aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
bb) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli
articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli
articoli 19, commi da 8 a 18 e 23.
2. Agli adempimenti e alle procedure già previsti dall'articolo 31 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni, continuano ad essere tenute le amministrazioni che non
vi hanno ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono
abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per
i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente
decreto.
4. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, non si applicano gli
articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.
5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del
quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di riferimento, cessano di
produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 55 del presente
decreto.
6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la
disciplina di cui all'articolo 50, sono abrogate le disposizioni che
regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
Articolo 73 - Norma di rinvio.
1. Quando leggi,
regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme o
provvedimenti, fanno riferimento a norme del D.Lgs. n. 29 del 1993
ovvero del D.Lgs. n. 396 del 1997, del D.Lgs. n. 80 del 1998 e 387 del
1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il
riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del
presente decreto, come riportate da ciascun articolo.
Allegato A
(Art. 71, comma 1)
Norme generali e
speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti
correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della
sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997
per il personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1,
secondo periodo del presente decreto.
I. Ministeri
1. Dal 17 maggio 1995
(art. 43 CCNL 1994-1997): a) articoli da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41,
68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 134, 146, commi 1,
lettera d) e parte successiva, e 2, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) articoli 18, da 30 a 34 e 61,
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; e) art.
15, legge 11 luglio 1980, n. 312; d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n.
93; e) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455; f) art. 4, comma 4,
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge 17
febbraio 1985, n. 17; g) art. 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21, comma 1,
lettera b), decreto Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n.
13; h) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
giugno 1986; i) art. 19, comma 8, legge 1° dicembre 1986, n. 870; j)
art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936; k) articoli 13, 15,
16, 18, 19, 32 e 50, decreto Presidente della Repubblica 8 maggio
1987, n. 266; l) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356,
convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436; m) articoli da 5 a 7,
decreto Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494; n) art.
9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge
20 maggio 1988, n. 160; o) articoli 4, 15 e 16, decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; p) legge 22 giugno 1988, n.
221; q) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; r) art.
3, comma 1, lettera i) punto 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349; s)
articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412; t) articoli 7, 8,
commi da 12 a 14; 10, 14, decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1990, n. 44;
u) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245; v) art. 10, commi 1 e 2,
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con legge 1° giugno
1991, n. 169; w) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209; x) art. 3,
comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge 2
febbraio 1993, n. 23;
y) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 13 gennaio 1996 (art. 10, CCNL integrativo del 12 gennaio
1996): a) articoli 9, commi 7 e 8; da 10 a 12, decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
3. Dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del 22 ottobre 1997):
a) articoli 10, 67, 69, 70 e 124, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) art. 50, legge 18 marzo 1968, n.
249; c) articoli 29 e 31, decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio 1987, n. 266; d) articoli da 14 a 16, decreto del Presidente
della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269; e) articoli 15 e 21, decreto
del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;
f) art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14.
4. Dal 27 febbraio 1998 (art 7 CCNL integrativo del 26 febbraio 1998,
relativo al personale dell'amministrazione civile dell'interno):
a) articoli 9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della legge del 27
ottobre 1977, n. 801; 13, 17, 18, limitatamente al personale della
carriera di ragioneria; da 20 a 27 e 43, decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. II. Enti pubblici non economici
1. Dal 7 luglio 1995
(art. 50, CCNL 1994 -1997):
a) articoli 8, comma 1; 9, comma 1 e 2, salvo quanto previsto
dall'art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976,
n. 411, e comma 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza e
puerperio e per infermità; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975,
n. 70;
b) articoli 7 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1976, n. 411;
c) articoli 6, 17 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509;
d) articoli 2 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 346; e) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
f) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, 18, 20 e 21 lettera b), decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
g) articoli 5, commi da 1 a 7, 7, da 10 a 16 e 24, decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
h) art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987,
n. 494;
i) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395;
j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
k) articoli 5 e 13. decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio
1990, n. 43; l) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n.
537.
2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il personale con
qualifica dirigenziale - sezione II):
a) articoli 9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
b) articoli 8, comma 1; 9, comma 1; commi 1, 2 e 3, per la parte
relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermità; 11,
12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;
c) articoli 17 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1976, n. 411;
d) articoli 6, 17, 21, decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509:
e) articoli 2 e 7, con le decorrenze di cui all'art. 66 ultimo periodo
del contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale con
qualifica dirigenziale, decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 346; f) art. 22 e 25, legge 29 marzo 1983. n. 93;
g) articoli da 11 a 14 e da 18 a 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h) articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le decorrenze di cui
all'art. 66, ultimo periodo del Contratto collettivo nazionale del
lavoro, per il personale con qualifica dirigenziale; da 10 a 16 e 24,
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
i) articoli 7 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 17
settembre 1987, n. 494;
j) articoli 2, 4 e 15, decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395;
k) articoli 1, da 3 a 5, 12 e 13, decreto del Presidente della
Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43;
l) art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487; m) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
III. Regioni ed autonomie locali
1. Dal 7 luglio 1995
(art. 47 CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 71 novembre 1980,
n. 810;
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
e) articoli 7, 8, da 17 a 19, decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 347;
f) articoli 4, 11 e da 18 a 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
g) articoli 2, 4, lettera a) comma 1 e lettera b) commi 6 e 7; 11,
commi da 1 a 11, 14, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera a) e b); 56
e 61, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
h) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395;
i) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554, disapplicato fino
al 13 maggio 1996;
j) articoli 1, comma 1, 2 comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
k) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 1989, n. 127;
l) articoli 3 e 4, 5, con effetto dal 1° gennaio 1996; 6, con effetto
dal 1° gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43 a 47, decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
m) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142;
n) art. 3, comma 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del CCNL integrativo del 13 maggio
1996):
a) art. l24, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
b) art. 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
347;
c) art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
333.
IV. Sanità
1. Dal 2 settembre 1995
(art. 56 CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17; da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a
71, da 78 a 123, 129 e 130, decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai
primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili nel primo triennio di
vita del bambino;
d) articoli 9, comma 4; 14, 27, comma 1, limitatamente alla parola
"doveri"; 27, comma 4, 32, 33, 37, 38, da 39 a 42, 47, 51, 52 da 54 a
58, 60, 61 e 63, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20, decreto 30 gennaio 1982, del
Ministro della sanità;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
h) articoli 4, 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica
1° febbraio 1986, n. 13;
i) articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55, 57 e 112,
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
j) art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987,
n. 494;
k) decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n.
127;
l) art. 7, comma 6, ultimi due periodi, legge 29 dicembre 1988, n.
554;
m) art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395;
n) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
o) articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5; 34, da 41 a 43, 46, comma
1, relativamente all'indennità di bilinguismo e comma 2, ultimo
periodo; 49, comma 1, primo periodo e comma 2, per la parte riferita
al medesimo periodo del comma 1 nonché commi da 3 a 7; da 50 a 52 e da
57 a 67, con effetto dal 1° gennaio 1996, fatto salvo quanto disposto
dall'art. 47, comma 8 del contratto collettivo nazionale del lavoro
per il quale la disapplicazione dell'art. 57, lettera b) dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica decorre dal 1° gennaio 1997;
68, commi da 4 a 7, decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1990, n. 384; p) art. 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18, comma 1 CCNL del
22 maggio 1997):
a) art. 87, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270.
V. Istituzioni ed enti di ricerca
1. Dall'8 ottobre 1996
(art. 55 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, 68 commi da 1 a 7,
e 8 ad esclusione della parte relativa all'equo indennizzo; 70, 71, da
78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 134, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) art. 14, 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
c) articoli 8, comma 1, 9, commi 1 e 3, per la parte relativa alle
assenze per gravidanza, puerperio e infermità; 11, 12, 23, 36, 39,
legge 20 marzo 1975, n. 70;
d) articoli 7, 18, 52, 53 e 65, decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
e) articoli 11, commi 3 e 4; 21, decreto del Presidente della
Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
f
) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) articoli 4, 7, 8, 11, 18, 20 commi 1, 2, 4; 21 lettera b), decreto
del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h) articoli da 3 a 6, da 9 a 11, 29 e 36, decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;
i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395; j) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n.
554;
k) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
l) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo
1989, n. 127;
m) articoli 11, 15, 16, 17, comma 15; 21, con esclusione del comma 5;
23, fatti salvi gli effetti delle assunzioni già avvenute alla data di
stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro; 34 37, 38,
comma 3, 39, decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
n) art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
VI. Scuola
1. Dal 5 agosto 1995
(art. 82 CCNL 1994-97): a) art. 39, regio decreto 30 aprile 1924, n.
965; b) art. 350, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297; c) art. 2,
comma 1, decreto legislativo n. 576 del 1948;
d) articoli 12, da 13 a 17, solo con riferimento al personale ATA, da
14 a 17, 37, 39, 40, comma 1; 68, comma 7; 70, 71, solo con
riferimento al personale ATA; da 78 a 87, da 91 a 99, da 100 a 123 e
134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
e) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
f) art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734;
g) articoli 60, commi da 1 a 10; 88, commi 1 e 3, decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; h) art. 50, legge
11 luglio 1980, n. 312; i) art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270; j)
art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
k) art. 7, comma 15, legge 22 dicembre 1984, n. 887; l) decreto del
Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588; m) articoli 4, da 18
a 20, 21, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13; n) articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del
comma 2; 7, 9, 11, 12, commi 1, 5, 6 e 8; da 13 a 21, 23 e 30, decreto
del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209; o) art. 67,
decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1987; p) articoli
4, 11 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395; q) articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4, commi 1, 2 e 12; da 6
a 13, 14, commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da 8 a 11, 14, 18, 19 e
21; 15, 16, 18, 20, da 23 a 26, 28 e 29, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 399; r) articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a
6, decreto del Presidente del Consiglio 17 marzo 1989, n. 117; s)
articoli 3, commi 37, 38, 39, 40, 41; 4, comma 20, legge 24 dicembre
1993, n. 537.
2. Dal 2 maggio 1996 (art. 9 dell'accordo successivo, con riguardo al
personale in servizio presso le istituzioni educative):
a) articoli da 92 a 102, regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009; b)
art. 14, comma 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 399. VII. Università
1. Dal 22 maggio 1996
(art. 56 del CCNL 1994-1997): a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37,
da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124,
126, 127, da 129 a 131 e 134, decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3; b) articoli 14, 18, da 30 a 34 e 61 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; c) art. 50,
legge 18 marzo 1968, n. 249; d
) art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808; e) articoli 15 e 170, legge
11 luglio 1980, n. 312; f) art. 26, decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; g) articoli 22 e 25, legge 29 marzo
1983, n. 93; h) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, da 18 a 20 e 21 lettera
b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
i) articoli 2, 23, commi da 1 a 3; 24, comma 3, legge 29 gennaio 1986,
n. 23; j) articoli da 2 a 7; 8, con la decorrenza prevista nello
stesso art. 56 del Contratto collettivo nazionale del lavoro, 9, 12,
13, 20, comma 5; 23 comma 2; da 24 a 28, decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n. 567; k) articoli 2, 4, 15 e 16,
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; l)
art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554; m) articoli 1,
comma 1; 2, commi 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
n) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
1989, n. 127; o) articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16, 18, commi
2 e 3, 27, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 3
agosto 1990, n. 319; p) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre
1993, n. 537. VIII. Aziende autonome
1. Dal 6 aprile 1996
(art. 73 CCNL 1994-1997): a) articoli 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40,
41, comma 1, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 134,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b)
articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686; c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249; d)
art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312; e) art. 25, legge 29 marzo
1983, n. 93;
f) articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; g) art. 10, decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986; h) art. 53, decreto del
Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494; i) articoli da
2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e 105 lett. d), decreto del Presidente
della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269; j) art. 6, legge 10 agosto
1988, n. 357; k) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; l) art. 32, commi da 1 a 5, legge 5
dicembre 1988, n. 521; m) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6,
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n.
117; n) articoli 5, 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4
agosto 1990, n. 335; o) articoli 3, commi 23, 37, 38, 39, 40, 4; 4,
comma 20, legge 24 dicembre 1993, n. 537. IX. Enea
1. Dal 4 agosto 1997
(art. 79 CCNL 1994-1997): a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537; b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis,
19-ter, 20, 20-bis 22, da 24 a 27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42,
comma 1, da 44 a 55, 57, 59, 60, da 63 a 79 del C.C.L. ENEA 31
dicembre 1988 - 30 dicembre 1991;
c) Parte generale, allegati, appendici e codici di
autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente
C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.
Allegato B
(Art 71, comma 1)
Norme generali e
speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti
correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della
sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997
per il personale dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo
periodo del presente decreto.
I. Ministeri
1. Dal 10 gennaio 1997
(art. 45 CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71 da
78 a 87, da 91 a 99 e 200, decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
c) art. 20, da 47 a 50, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748;
d) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
e) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
f) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20
novembre 1982, n. 869; g) legge 17 aprile 1984, n. 79; h) art. 8,
legge 8 agosto 1985, n. 455;
i) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito
con legge 17 febbraio 1985, n. 17;
j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13; k) art. 19, comma 8, legge 1° dicembre 1986, n.
870; l) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
m) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge
27 ottobre 1987, n. 436;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con
legge 20 maggio 1988, n. 160; o) legge 22 giugno 1988, n. 221; p) art.
3, comma 1, lettera i) parte 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349; q)
articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412; r) art. 14, legge 7
agosto 1990, n. 245;
s) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108,
convertito con legge 1° giugno 1991, n. 169; t) art. 1, legge 25
febbraio 1992, n. 209; u) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre
1992, n. 469, convertito con legge 2 febbraio 1993, n. 23; v) art. 3,
commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 30 settembre 1997 (art. 15 CCNL integrativo 30 settembre 1997):
a) art. 18, comma 2-bis, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
II. Enti pubblici non economici
1. Dal 12 ottobre 1996
(art. 50 CCNL 1994-1997): a) articoli 9, 10, 37, 66, 68, commi da 1 a
7; 70 e 71, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3; b) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748; c) articoli 9, comma 2; 23, legge 20 marzo 1975, n. 70;
d) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79; e) articoli 2, 3, commi 1 e 2,
decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni,
con legge 8 marzo 1985, n. 72; f) articoli 5, 6, 12, commi 1 e 2, 14,
15 e 16, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre
1987, n. 551; g) art. 13, comma 4, legge 9 marzo 1989, n. 88; h) art.
5, comma 3, decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito con
legge 23 gennaio 1991, n. 21; i) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24
dicembre 1993, n. 537. III. Regioni ed autonomie locali
1. Dall'11 aprile 1996
(art. 48 CCNL 1994-1997): a) articoli 12, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e
71, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b)
articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686; c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 7
novembre 1980 n. 810;
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93; e) art. 7, da 17 a 19, 25,
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347; f)
articoli 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13; g) art. 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera
d); da 40 a 42, 56, 61 e 69, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1987, n. 268; h) articoli 4, 16, decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; i) art. 51, commi
9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo che per i limitati casi di
cui all'art. 46; j) articoli 3, 4, 16, da 30 a 32, da 37 a 40, 43, 44,
46, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333; k)
articoli 3, commi dal 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. IV.
Sanità
1. Per il personale con
qualifica dirigenziale medica e veterinaria, dal 6 dicembre 1996
(articoli 14, comma 6, 72, comma 7 e 75 CCNL 1994-1997): a) articoli
12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, con
l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono
portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data
del loro inizio, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai
primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del
bambino fino al compimento del terzo anno;
d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35, 37, 38, 47, 51, 52, 54,
55, 56, comma a punti 1) e 2); 57, 60, 61, decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18 e 20, decreto 30 gennaio 1982, del Ministro della
sanità;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno del 1983, n. 348;
h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13;
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio
1987, n. 268;
j) articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80, da 82 a 90, 92, comma
8; 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.
270;
k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395;
l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1990, n. 333;
m) articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109, 110, commi 1, 5
e 6; da 111 a 114, 116, 118, 119, 123, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 65, comma 9, del Contratto collettivo nazionale del lavoro
1994-1997 per il quale la disapplicazione della lettera b) del sesto
comma decorre dal 1° gennaio 1997; da 124 a 132; 134, commi da 4 a 6,
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;
n) art. 18, commi 1 lettera f) e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo del
secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; o)
art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dal 6 agosto 1997 (art. 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):
a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761;
b) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla
durata dell'incarico; c) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n.
537.
3. Per il personale con qualifica dirigenziale sanitaria
professionale, tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (articoli
14, comma 6 e 72 CCNL 1994-1997):
a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7, da 69 a 71, da 78
a 123, con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla
data di stipulazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro
vengono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla
data del loro inizio, decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
b) articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai
primi trenta giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del
bambino fino al compimento del terzo anno;
d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55,
56, comma 1, punto 1) e 2); 57, 60 e 61, decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
e) articoli 18 e 20, decreto 30 gennaio 1982, del Ministro della
sanità; f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
h) articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13;
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio
1987, n. 268;
j) articoli da 2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e 112, decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395;
l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1990, n. 333:
m) articoli da 3 a 7, 9, 10 nei limiti definiti dall'art. 72 del
Contratto collettivo nazionale del lavoro; 16, 34, 41, da 44 a 47, 53,
da 57 a 67, nei limiti definiti dall'art. 72 del contratto collettivo
nazionale del lavoro: 68, commi 4, 5 e 9; 76, decreto del Presidente
della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;
n) art. 3, commi da 37 a
41, legge 24 dicembre 1993, n. 537; o) art. 18, commi 1 p.to f) e
2-bis, eccetto l'ultimo periodo del secondo capoverso, decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
4. Dal 6 agosto 1997 (articolo 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):
a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761; b) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n.
554;
c) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla
durata dell'incarico;
d) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 1989, n. 127; e) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993. n.
537. V. Istituzioni ed enti di ricerca
1. Dal 6 Marzo 1998
(art. 80 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 7 e comma
8, con esclusione del riferimento all'equo indennizzo; 70, 71, da 78 a
122, 124, 126, 127, da 129 a 131, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 14 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
c) articoli 8, comma 1, relativamente all'obbligo di residenza; 9,
commi 1 e 3; 11, 12, 23 e 39, legge 20 marzo 1975, n. 70:
d) articoli 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 1976, n. 411;
e) articoli 11, commi 3 e 4, 17, decreto del Presidente della
Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) articoli 7, 8, 18, 20, commi 1, 2 e 4; 21, lettera b), decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
h) articoli 1, da 3 a 6, 9, 10, 36, decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;
i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395;
l) articoli 1, 11, 17, commi 1 e da 5 a 13, con la decorrenza prevista
dall'art. 80 del contratto collettivo nazionale del lavoro; 18, commi
1, 2 e 5, con la decorrenza prevista dall'art. 80 del contratto
collettivo nazionale del lavoro e 6; 19, commi 1 e 2; 34, 38, comma 3;
39, decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;
m) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. VI.
Università
1. Dal 6 febbraio 1997
(art. 50 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 66, 68, commi da 1 a 7; 70,
71, da 78 a 87, da 91 a 122, 124, 126, 127; 129 e 131, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, 30, da 31 a 34, decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; c) art. 20, decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; d) articoli 15, da 133 a 135,
legge 11 luglio 1980, n. 312; e) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
f) art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301; g) art. 2, 3 comma 2,
decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito con legge 8 marzo
1985, n. 72; h) art. 21, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13; i) art. 1, decreto-legge 27 dicembre 1989, n.
413, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 37; j) art. 3, commi da
37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
k) art. 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
aprile 1994, n. 439.
VII. Aziende autonome
1. Dall'11 novembre 1997
(art. 53 CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8, da 69 a
71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, con le decorrenze previste dall'art.
53 lett. h, del contratto collettivo nazionale del lavoro, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
c) legge 3 luglio 1970, n. 483, per la parte relativa al personale con
qualifica dirigenziale;
d) articoli 20, da 47 a 50, decreto del Presidente della Repubblica,
30 giugno 1972, n. 748;
e) decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1977, n. 422; f)
articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
g) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20
novembre 1982, n. 869; h) articolo 11, comma 3, legge 13 maggio 1983,
n. 197; i) legge 17 aprile 1984, n. 79;
j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 1986, n. 13;
k) decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con legge 11
luglio 1986, n. 341;
l) art. 13 decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito con legge 3
ottobre 1987, n. 402;
m) art. 6, decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito con
legge 4 novembre 1987, n. 460;
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con
legge 20 maggio 1988, n. 160; o) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
p) art. 3 commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537. VIII. Enea
1. Dal 4 agosto 1997
(art. 90 CCNL 4 agosto 1997): a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537;
b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 16, 16-bis, 17, 18, 19, 19-bis,
19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 39, 41, 42, da 44 a 55,
57, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 75, da 77 a 79 del previgente CCL ENEA
31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991;
c) Parte generale, gli allegati, e le appendici ed i Codici di
autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente
CCL ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.
Allegato C
(Art. 71, comma 2)
Norme generali e
speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti
correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per il quadriennio
1998-2001 per il personale delle Regioni ed autonomie locali (ai sensi
dell'art. 69, comma 1, terzo periodo del presente decreto).
I. Personale non
dirigenziale
1. Dal 1° aprile 1999
(art. 28 CCNL 1998-2001):
a) articoli 10, 27, e allegato A, decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
b) allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984,
n. 665;
c) articoli 10, 21, escluso comma 4, da 57 a 59, 62, comma 1; 69,
comma 1; 71 e 73, del decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1987, n. 268;
d) articoli 22, comma 1, 33, escluso comma 5; da 34 a 36, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e tabelle 1, 2 e
3 allegate;
e) articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, dalla data
di effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto collettivo
nazionale del lavoro.