Circolare ministeriale del 14 ottobre 1992, n. 291 Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive
INDICE 1. Premessa 2. Finalità 4. Destinatari 5. Destinazione 7. Durata dei viaggi e periodi di effettuazione 9. Scelta del mezzo di trasporto dell'agenzia, della ditta di trasporti 10. Assicurazione contro gli infortuni 12. Cenni riepilogativi sulla documentazione
Alla C.M. 14 agosto 1991, n. 253, riguardante l'oggetto, sono apportate modifiche ed integrazioni, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel decorso anno scolastico e delle richieste di chiarimenti da più parti pervenute. Le presenti istruzioni sostituiscono integralmente quelle in precedenza diramate.
1. Premessa 1.1 Com'è noto, sono state a tutt'oggi emanate numerose circolari in materia di visite guidate e di viaggi di istruzione, distinguendo tale settore da quello degli scambi di classi con Paesi stranieri, in ordine ai quali vige una separata, specifica disciplina. Alla luce dell'esperienza derivante dall'applicazione delle succitate istruzioni ministeriali ed al fine di corrispondere alle esigenze operative e di razionalizzazione dettate dalla C.M. 20 ottobre 1990, n. 273, con la presente circolare si vuole conferire una più compiuta e organica articolazione alla materia, unificando in un unico testo aggiornato, con carattere permanente, la disciplina amministrativa dispersa in più atti. 1.2 Resta confermato che le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola. Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione. Non è necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali di un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive.
2. Finalità 2.1 La caratteristica comune delle iniziative didattico-culturali in argomento è dunque la finalità di integrazione della normale attività della scuola o sul piano della formazione generale della personalità degli alunni o sul piano del complemento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi -obiettivi consistenti, per l'appunto, nell'arricchimento culturale e professionale degli studenti che vi partecipano- è necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse. Si suggerisce, quindi, la predisposizione di materiale didattico articolato che consente una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione. Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici cognitivo-culturali e relazionali. Si rammenta che i viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari a ciascun tipo di scuola e di indirizzo di studi. A questo punto, non si può fare a meno di evidenziare come occorra favorire, nella realizzazione delle iniziative in oggetto, quel complesso rapporto tra scuola e ambiente extrascolastico, manifestatosi sempre più tangibile in questi ultimi tempi, assegnando così un ruolo sempre più attivo e dinamico alla scuola, che viene pertanto rivitalizzata qualitativamente da nuovi motivi di riflessione, in vista del nuovo assetto comunitario europeo. Il contatto sempre più immediato dell'uomo con l'ambiente consente infatti di acquisire una maturità più ampia e, segnatamente, una educazione ecologica che stimola ad una considerazione più profonda dei valori della vita nei suoi aspetti culturali naturali e storici.
3. Tipologia dei viaggi 3.1 I viaggi d'istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare. a) Viaggi di integrazione culturale Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici. Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola. Al fine di facilitare il processo di unificazione e di integrazione culturale, devono essere incoraggiate le iniziative di gemellaggio tra scuole di regioni più avanzate economicamente e culturalmente e scuole meno favorite, anche per particolari situazioni geografiche e ambientali. Per i viaggi effettuati all'estero, l'esigenza è rappresentata dalla constatazione della realtà sociale, economica, tecnologica, artistica di un altro paese, specie dei paesi aderenti alla CEE; b) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo Sono essenzialmente finalizzati alle acquisizioni di esperienze tecnico-scientifiche. Al riguardo meritano di essere particolarmente menzionati i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d'arte, quei viaggi, cioè, che in attuazione e nel rispetto dei relativi programmi di insegnamento ed in vista di una sempre più efficace integrazione tra scuola e mondo del lavoro, si prefiggono, in via primaria, le visite, in Italia come all'estero, in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio. In questa tipologia di viaggi rientrano, oltre quelli aventi carattere di esercitazioni didattiche, sempre nell'ambito dell'istruzione tecnica, professionale e artistica (crociere didattiche ed esercitazioni in mare, tirocini turistici, esibizioni artistiche ...) anche le visite presso le realtà aziendali; c) Visite guidate Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, ecc. Per le visite presso i musei si raccomanda di limitare il numero dei partecipanti per rendere possibile a tutti di ascoltare colui che illustra e per evitare danni agli oggetti esposti. Per quanto attiene alla organizzazione di dette visite, appare opportuno che i vari centri di cultura siano debitamente contattati ed informati in tempo. Tale adempimento consente, peraltro, per le visite in istituti di antichità e d'arte statali o, in genere, in località di interesse storico-artistico, di meglio gestire il libero ingresso dei gruppi di studenti accompagnati. Tale beneficio, esteso ai gruppi di studenti delle scuole parificate e legalmente riconosciute, è fruibile dietro presentazione di una certificazione rilasciata dal capo d'istituto attestante la qualifica di docente o di alunno e, ove occorra, di un documento di riconoscimento. Gli organizzatori del viaggio potranno comunque rivolgersi alle Soprintendenze regionali dipendenti dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali per ogni eventuale chiarimento sulla disciplina relativa all'ingresso gratuito nei musei, applicativa della legge 27 giugno 1985, n. 332. Per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle visite guidate, si richiama l'attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno; d) Viaggi connessi ad attività sportiva Non va sottovalutata l'intrinseca valenza formativa che debbono assumere anche i viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Tale tipo di iniziativa è di rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola. Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative anche la partecipazione a manifestazioni sportive. Si ricorda che anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe. E' pertanto indispensabile che queste iniziative siano programmate in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattico-culturale.
4. Destinatari 4.1 Sono gli alunni delle scuole elementari e delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione nonché, per i viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio. Tale ultimo documento può avere anche contenuto collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di valido documento personale di identificazione. Resta confermata l'esclusione delle iniziative in parola per i bambini della scuola materna, data la loro tenera età. Per questi ultimi, peraltro, sulla base delle proposte avanzate dai collegi dei docenti nell'ambito della programmazione didattico-educativa, i consigli di circolo potranno deliberare l'effettuazione di brevi gite secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e di tutela per i bambini medesimi. 4.2 E' opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni. 4.3 La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni. 4.4 Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta. 4.5 Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche.
5. Destinazione 5.1 I viaggi di istruzione per gli alunni d'istruzione secondaria di secondo grado sono organizzati in Italia e all'estero. Valgono, per gli alunni della scuola dell'obbligo, le limitazioni segnatamente indicate al punto sub 5.4. In via generale, è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze non trascurabili, di contenimento della spesa pubblica. In proposito, si reputa utile rammentare che la progettazione di ogni spostamento, specialmente se organizzato per l'estero, deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei costi preventivabili. Essa pertanto può essere realizzata solo quando l'istituzione scolastica sia fornita di fondi sufficienti, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione. In ordine a tale quota di compartecipazione, non possono comunque essere esclusi opportuni sondaggi presso le famiglie degli alunni circa la disponibilità a concorrere. Tali sondaggi si appalesano più che opportuni anche in occasione dell'organizzazione delle "settimane bianche" ed altre iniziative che richiedono tenute e attrezzature relativamente costose, spesso non possedute dalla generalità degli alunni. In proposito giova segnalare l'opportunità, proprio per venire incontro agli alunni meno abbienti, che venga preventivamente accertata la possibilità di avere a disposizione, gratuitamente o a prezzi ridotti, gli indumenti e le attrezzature adatti per il periodo necessario. Nella circostanza, gli organizzatori e la stessa scuola terranno opportunamente presenti le iniziative eventualmente intraprese su scala provinciale dai provveditori agli studi. 5.2 Viaggi in Italia. Hanno lo scopo, come si è già detto, di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro Paese. Si ritiene consigliabile evitare di scegliere come meta località molto lontane dalla sede della scuola, privilegiando la propria regione e quelle confinanti o più vicine. E' inoltre opportuno diversificare le mete, in modo tale che accanto alle più note città d'arte nelle quali, specie in taluni periodi dell'anno, più accentuato è il flusso dei turisti stranieri e italiani, siano tenute presenti anche località e centri minori, parimenti ricchi di patrimonio storico, artistico e culturale e, quindi, altrettanto rispondenti agli obiettivi formativi dei viaggi d'istruzione in argomento. E' consigliabile che il personale della scuola incaricato dell'organizzazione dei viaggi o delle visite guidate informi il sindaco e l'Ente provinciale turismo delle località interessate, in vista dell'apprestamento di ogni misura che possa rendere più confortevole e più proficua l'iniziativa. 5.3 Viaggi all'estero. Si suggerisce che le scelte delle scuole vengano indirizzate in via preferenziale verso i Paesi europei e specialmente verso quelli aderenti alla CEE, ovvero confinanti con l'Italia. E' opportuno che la scuola, tramite l'ufficio scolastico provinciale, informi il competente ufficio diplomatico italiano (Ambasciata o Consolato). Per la visita ad importanti organismi internazionali, come il Consiglio d'Europa, il Parlamento europeo, l'ONU, l'UNESCO ... E' opportuno prendere preventivamente contatto con gli appositi uffici attrezzati per l'accoglimento degli alunni e disponibili per accordi diretti. Le scuole associate all'UNESCO, infine, potranno giovarsi della consulenza e della mediazione della commissione nazionale dell'UNESCO (Roma - Piazza Firenze, 57). 5.4 Per gli alunni della scuola dell'obbligo, si fa presente quanto segue: - riguardo al primo ciclo della scuola elementare si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell'ambito delle rispettive province, mentre per il secondo ciclo l'ambito territoriale può essere allargato all'intera regione. Ovviamente, tale criterio territoriale assume carattere generale e orientativo, essendo connesso con la volontà di evitare lunghi viaggi e con l'opportunità di far conoscere approfonditamente il proprio territorio. Infatti, non si esclude la possibilità di uno "sconfinamento" in altra provincia o regione, allorché la località di partenza sia confinante o, comunque prossima ad altra provincia o ad altra regione. In tale ottica, sono consentiti, limitatamente al secondo ciclo e, comunque, in via del tutto eccezionale, gite di un solo giorno, senza pernottamento, in territorio estero, purché la meta prescelta sia, per l'appunto, confinante; - riguardo alla scuola media, gli spostamenti possono avvenire sull'intero territorio nazionale. Sono inoltre consentite brevi gite di un solo giorno, senza pernottamento, in territorio estero, in occasione di viaggi che abbiano per meta zone di confine. Limitatamente alle terze classi, gli uffici scolastici provinciali potranno eccezionalmente autorizzare, osservando con particolare rigore le dovute cautele, viaggi in Europa per la visita ad importanti organismi internazionali come quelli menzionati al precedente punto 5.3, ovvero viaggi connessi con manifestazioni culturali di risonanza internazionale o programmati in conseguenza dell'adesione ad iniziative internazionali. Le scuole associate all'UNESCO potranno, sempre limitatamente alle terze classi, compiere parimenti viaggi in Europa, in connessione con le attività proprie di tale organismo.
6. Organi competenti 6.1 I viaggi d'istruzione sono rimessi all'autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola. In particolare, spetta ai consigli di circolo o di istituto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, determinare, sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti programmatici dei consigli di classe (art. 3 del succitato D.P.R. n. 416/1974), dei quali si rende promotore il collegio dei docenti (art. 4). La deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, la cui esecuzione spetta in prima istanza alla giunta esecutiva, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e, quindi, al direttore didattico o al preside, a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 417/1974, rappresenta, in sostanza, nella procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione del viaggio, l'atto finale che conclude varie fasi costituenti un vero e proprio procedimento amministrativo. 6.2 Si rammenta che le deliberazioni dei consigli di circolo o di istituto, contenenti tutti gli elementi e la documentazione di cui al successivo punto 12, debbono essere trasmesse agli uffici scolastici provinciali, per la preventiva verifica circa la regolarità o legittimità delle procedure organizzative seguite, con particolare riguardo agli obiettivi cognitivo-culturali e relazionali che i viaggi debbono prefiggersi. Detti uffici, nel quadro dei poteri di vigilanza da esercitarsi ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, potranno disporre tempestivi accertamenti ispettivi, ove ravvisino vizi di legittimità o irregolarità talmente gravi da prefigurare la possibilità di un annullamento dei suddetti atti. Si precisa che in caso di conflitto tra il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto o di circolo, l'ufficio scolastico provinciale ha il potere di ristabilire il loro regolare funzionamento, proprio in forza del suddetto potere di vigilanza. 6.3 Al fine di consentire il tempestivo esercizio del potere di vigilanza da parte dell'organo superiore, i direttori didattici e i capi di istituto dovranno inviare gli atti con un congruo anticipo rispetto alla data di partenza prevista. I tempi potranno comunque essere fissati dai singoli uffici scolastici provinciali in base alla propria autonomia organizzativa. Comunque, qualora detti uffici non facciano pervenire alla scuola comunicazioni in contrario entro 10 giorni dal ricevimento, la deliberazione deve intendersi regolarmente approvata e gli aspetti organizzativi del viaggio potranno essere perfezionati, in vista della pratica attuazione della iniziativa. Si richiama l'attenzione sul fatto che per le visite guidate non è necessario trasmettere, per la vigilanza, le suddette deliberazioni, essendo sufficiente una comunicazione scritta in cui il capo di istituto o i direttore didattico, nel dare notizia della data di effettuazione della visita, assicuri il rispetto della normativa circa la sicurezza degli alunni e la validità didattica dell'iniziativa attuata. Si fa presente che gli uffici scolastici provinciali dovranno comunque essere sempre consultati per un preventivo, approfondito esame della documentazione nei casi in cui si ravvisi necessario superare, eccezionalmente, il limite di 6 giorni, ordinariamente previsto per i viaggi in parola (cfr. punto sub 7.1). 6.4 Viaggi all'estero. Occorre sempre la preventiva autorizzazione dell'ufficio scolastico provinciale, ove trattisi di viaggi organizzati in qualunque Paese europeo o affacciantesi nel bacino del Mediterraneo. Come per i viaggi all'interno, è necessario che detto ufficio riceva tutti gli atti con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'effettuazione del viaggio. Al riguardo, si fa rinvio a quanto rappresentato al punto sub 6.3. In mancanza di un provvedimento autorizzativo entro 30 giorni dalla data di ricevimento, il viaggio deve intendersi regolarmente autorizzato (l'elevazione del termine da 10 a 30 giorni è qui giustificato dalla necessità di provvedere a dare efficacia all'iniziativa mediante un formale provvedimento autorizzatorio). Eventuali progetti di viaggio in Paesi extraeuropei, corredati del parere degli uffici scolastici provinciali e degli atti previsti, dovranno essere per tempo trasmessi a questo Ministero (Direzione generale o Ispettorato competenti) che autorizzerà il viaggio, sempre entro 30 giorni dal ricevimento, solo in presenza di particolari e ben documentate motivazioni didattiche. In nessun caso possono essere concesse autorizzazioni per viaggi in Paesi la cui situazione interna possa fornire motivi di preoccupazione per la sicurezza dei partecipanti. 6.5 Si rammenta che l'art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 assegna al consiglio scolastico distrettuale il compito di formulare, un anno per l'altro, un programma annuale di attività comprendente, tra l'altro, anche le attività parascolastiche e interscolastiche, attività tra le quali si fanno, per l'appunto, rientrare i viaggi d'istruzione e le visite guidate, nonché il potenziamento delle attività sportive destinate agli alunni. L'esercizio di tale competenza non comprende la gestione diretta delle iniziative, ma può fornire utile occasione per contatti con le regioni e con le diverse istituzioni interessate, al fine di realizzare una organicità delle iniziative stesse, con l'eventuale risultato anche di promuovere a vantaggio dei circoli e degli istituti agevolazioni più consistenti sia sul piano della contribuzione e della spesa, sia sul piano della disponibilità dei servizi. Un esemplare del programma, oltre che all'ufficio scolastico provinciale, dovrà essere pertanto inviato anche ai direttori didattici ed ai presidi, insieme alle informazioni utili sui contatti presi nel senso sopra indicato. I consigli scolastici distrettuali, a fine anno, riferiranno sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nella relazione cui sono tenuti ai sensi del penultimo comma dell'art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.
7. Durata dei viaggi e periodi di effettuazione 7.1 Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in sei giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni. Come previsto al punto 6.3, il limite dei sei giorni potrà essere superato, in via del tutto eccezionale e previa autorizzazione scritta dell'ufficio scolastico provinciale, in presenza di specifici progetti organicamente inseriti nella programmazione didattica che intendono conseguire obiettivi di particolare importanza formativa e di rilevante interesse, in coerenza con la tipologia dei vari indirizzi di studio ed anche in relazione ai vari aspetti sperimentali. Tra detti viaggi assumono particolare rilievo quelli aventi carattere di esercitazioni didattiche (cfr. al riguardo il punto 3.1 lettera b). 7.2 E' fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni. Entro tale termine dovranno concludersi eventuali concorsi culturali, indetti da enti o associazioni, che comportino spostamenti in sedi diverse per l'esecuzione o la premiazione. Di tale norma dovranno tenere conto gli organizzatori nella predisposizione dei relativi bandi di concorso. Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con l'educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera. 7.3 Particolare attenzione va posta, nella programmazione delle iniziative in esame, al problema della sicurezza. Deve essere, pertanto, evitata, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi, ravvisandosi l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno, specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico-artistico e religioso, richiamano una grande massa di turisti. In tali casi, ad evitare inconvenienti dovuti alla eccessiva affluenza di giovani, si raccomanda che nella fase organizzativa del viaggio vengano preventivamente concordati con i responsabili della gestione dell'ente o del luogo oggetto di visita, tempi e modalità di effettuazione dell'iniziativa, nel pieno rispetto del luogo da visitare -specie se trattisi di luogo di culto- nonché delle opere d'arte ivi custodite. 7.4 E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, etc.). 7.5 Sempre per ragioni di sicurezza, è fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne. Le ragioni poste a sostegno di tale divieto sono connesse, da un lato, alla volontà di prevenire alla partenza (ed, eventualmente, anche in arrivo) disguidi, talora pericolosi, nel raduno dei partecipanti, dall'altro alla constatazione che l'itinerario da percorrere prima di arrivare a destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità educative della iniziativa. Deroghe particolari ad suddetto divieto sono contemplate nei successivi punti 9.1 e 9.2.
8. Docenti accompagnatori 8.1 E' opportuno che vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate degli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità. Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato o in grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport. Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare. L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione della indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti. Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi. 8.2 Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del consiglio di circolo o di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell'apporto didattico, non si può d'altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica. Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta. Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette "a disposizione"). Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore contemplato al primo capoverso del presente punto, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione. 8.3 Ai fini del conferimento dell'incarico, il direttore didattico o il preside, nell'ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente capoverso, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto. 8.4 Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante. 8.5 I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali ed il capo di istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto. La relazione degli accompagnatori consente al capo di istituto di riferire a sua volta all'ufficio scolastico provinciale il quale, ove noti che in più occasioni una medesima agenzia o ditta di trasporto abbia dato luogo a gravi inconvenienti o rilievi, provvede a segnalarla alle istituzioni scolastiche dipendenti perché ne tengano conto nell'organizzazione delle iniziative future. 8.6 Fermo restando il dovere preminente del personale della scuola nella vigilanza degli alunni, in relazione alle modalità del viaggio e al numero dei partecipanti, il consiglio di istituto può deliberare che alla vigilanza stessa concorra contrattualmente anche personale qualificato delle agenzie di viaggio. In tal caso, è necessario: a) che le famiglie ne siano informate; b) che la persona esercente la potestà familiare o l'alunno maggiorenne rilascino un dichiarazione scritta di esonero di responsabilità della scuola per gli infortuni derivanti da inosservanza di ordini o prescrizioni del personale dell'agenzia di viaggio; c) che il contratto con l'agenzia contempli espressamente e in modo appropriato l'assunzione dell'onere della vigilanza (si raccomanda, sotto questo profilo, una attenta lettura degli eventuali modelli prestampati, che spesso occultano le insidie di clausole liberatorie di vario genere). 8.7 Posto che l'incarico di accompagnatore spetta istituzionalmente al docente -il viaggio di istruzione, infatti, rappresentando un momento dell'attività didattica, va inserito nella progettazione educativa propria dei docenti- non si escludono particolari ipotesi di partecipazione ai viaggi d'istruzione dei capi di istituto, nel rispetto delle disposizioni relative ai docenti accompagnatori, dinanzi enunciate. Infatti, tenuto conto degli aspetti positivi che la sua persona rappresenta per gli alunni ai fini, anche, di una maggiore correttezza di comportamento nei vari momenti del viaggio, è fuor di dubbio che la presenza del capo di istituto può rivelarsi di particolare utilità in tutte quelle circostanze in cui fossero previsti contatti con autorità, diversamente rappresentative, sia all'interno che all'estero, nonché in viaggi in cui egli possa mettere a disposizione degli allievi proprie conoscenze particolari (ad esempio, viaggi connessi con particolari qualificati progetti didattici o viaggi cosiddetti di integrazione della preparazione di indirizzo, come quelli segnatamente menzionati alla lett. b) del punto 3.1 ed al punto 7.1).
9. Scelta del mezzo di trasporto dell'agenzia, della ditta di trasporti 9.1 Si consiglia di utilizzare il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano, specie per i viaggi a lunga percorrenza. In proposito, è auspicabile che le località direttamente collegate con la ferrovia siano raggiunte attraverso una oculata combinazione treno + pullman. Circa i suddetti viaggi a lunga percorrenza, se ne consente l'effettuazione anche nelle ore notturne, in deroga al divieto generale previsto al punto 7.5. Si precisa che i viaggi a lunga percorrenza, rientranti nella deroga, sono quelli che si protraggono per l'intera notte e si concludono, in base agli orari ferroviari ufficiali, in ore propizie a consentire l'agevole espletamento, da parte degli accompagnatori di tutti gli adempimenti connessi con la sistemazione in albergo della comitiva. Sembra il caso di evidenziare, a sostegno della prevista possibilità di effettuare nelle ore notturne viaggi di così lunga durata, che gli adempimenti sopracitati, cui sono tenuti gli accompagnatori all'arrivo, potrebbero invece incontrare difficoltà ed inconvenienti, ove lo stesso viaggio si concludesse a tarda sera se effettuato nelle ore diurne. Sulla opportunità e convenienza di utilizzare il treno, si richiama il protocollo d'intesa stipulato il 16 ottobre 1990 tra questo Ministero, il Ministero dei Trasporti e l'ente Ferrovie dello Stato, trasmesse a tutti gli uffici scolastici provinciali con circolare n. 3602/197/BN del 31 ottobre 1990. Giova far presente che il concetto di "convenienza" sottintende anche e soprattutto un significato economico, nel senso che deve essere precluso, compatibilmente con la disponibilità dei convogli, il ricorso a costi aggiuntivi sul prezzo del biglietto, dovuti a titolo di supplemento per i treni rapidi. Tali costi, infatti, sarebbero ingiustificati proprio per effetto del pernottamento in treno. 9.2 Per i viaggi all'estero, i cui percorsi, data l'eccessiva distanza o la particolare ubicazione del Paese da raggiungere sarebbe arduo ricoprire in tempi ragionevoli con i normali mezzi di trasporto via terra, non si esclude l'utilizzazione dell'aereo e, in qualche caso, anche della nave. Essendo stato qui segnalato che le navi che collegano l'Italia con alcuni Paesi del Mediterraneo viaggiano in orario notturno, per rendere più confortevole il tragitto, anche i viaggi programmati per i suddetti Paesi rientrano nella deroga di cui al precedente punto 9.1, al pari dei viaggi a lunga percorrenza effettuati in treno. Qualora il viaggio dovesse concludersi in orario parimenti notturno (ipotesi che si pone, per lo più, per i viaggi in aereo), i docenti accompagnatori saranno chiamati ad una più attenta vigilanza anche in arrivo. Resta fermo che l'autorizzazione all'uso dell'aereo o la opportunità di far ricorso alla nave devono essere oggetto di una scrupolosa valutazione in sede di programmazione dei viaggi, al fine di potere in tempo utile stabilire che i maggiori costi per il biglietto dell'aereo o della nave, nonché i tempi necessari per coprire il percorso, non compromettano l'organizzazione di altre iniziative verso località più vicine e meritevoli di altrettanto interesse. 9.3 Considerato che le iniziative in parola perseguono finalità culturali ed educative, è in facoltà delle istituzioni scolastiche organizzarle in proprio. Tuttavia, è consigliabile, per renderne più agevole e sicura la realizzazione, che i consigli di circolo e d'istituto deliberino di avvalersi delle strutture di agenzie di viaggio in possesso di licenza di categoria A, A illimitata e B ed in grado, pertanto, di fornire un servizio completo dal viaggio, comprensivo della sistemazione in albergo, all'assistenza nella visita della località meta del viaggio (agevolazioni di orario o di ingresso nelle visite a musei, edifici pubblici, stabilimenti industriali, ecc.). 9.4 Si precisa che qualsiasi condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel contratto (ad es. posto gratuito) deve essere destinata agli alunni (riduzioni della relativa quota di partecipazione o, meglio, messa a disposizione del posto a favore dei più bisognosi) ovvero deve comportare una economia nel bilancio dell'istituto, attraverso un risparmio nella liquidazione del trattamento di missione e l'esclusione di un nuovo incarico di accompagnatore, in aggiunta a quelli già conferiti in sede di programmazione. 9.5 Nella scelta dell'agenzia di viaggio cui affidare la fase pratica di attuazione dell'iniziativa, gli incaricati devono accertare con la massima diligenza, eventualmente consultando anche l'Ente provinciale turismo e le Aziende di promozione turistica (APT), l'assoluta affidabilità e serietà dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti. Si precisa, in proposito, che ai sensi dell'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive esclusivamente per i propri associati. Pertanto, i consigli di circolo o di istituto potranno rivolgersi, fatto salvo quanto sopra, per l'organizzazione delle attività in questione, anche alle citate associazioni, a condizione che esse forniscano tutte le garanzie in ordine ai mezzi di trasporto, all'alloggio, alle assicurazioni richieste nella presente circolare. 9.6 Nella scelta dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti deve essere osservata la procedura di cui all'art. 34 del D.I. 28 maggio 1975, che prevede, tra l'altro, l'acquisizione agli atti del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate. Nel caso di specie, detto prospetto, stilato dalle ditte sulla base di una richiesta scritta della scuola, uguale per tutte le ditte interpellate, dovrà essere allegato alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto. 9.7 All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola e da allegare alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto ( da inviare all'ufficio scolastico provinciale, nei casi previsti) con la quale l'agenzia stessa garantisca; a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico; b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; c) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. A questo riguardo, si fa rinvio alle garanzie segnatamente indicate al successivo punto 9.8. 9.8 Qualora la scuola organizzi in proprio il viaggio, devono essere acquisiti agli atti della stessa e allegati alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto (da inviare, nei casi previsti, all'ufficio scolastico provinciale) i seguenti atti, in luogo della dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente punto 9.7: a) fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea); b) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio; c) fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea; d) fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti; e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; f) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno 5 miliardi di lire per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone; g) dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida; h) fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina autorizzata; i) attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all'arrivo); l) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C. 9.9 In occasione di visite guidate e di brevi gite effettuate con automezzi di proprietà del Comune, condotti da autisti dipendenti comunali, nessuna dichiarazione o documentazione dovrà essere richiesta all'ente locale circa il possesso dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. Sull'argomento sono fatte salve, ovviamente, anche le disposizioni aggiornate impartite dal Ministero dei Trasporti nell'ambito della propria competenza. 9.10 Per tutti i viaggi, comunque organizzati, l'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti deve garantire per iscritto: a) che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, sino presenti due autisti. L'alternarsi alla guida dei due autisti consente l'osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985, il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza; b) che, in tutti i casi il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio; c) spetta, inoltre, alle agenzie di viaggio assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti. A questo riguardo è, comunque, opportuno che gli organizzatori si assicurino che l'alloggio non sia ubicato in località moralmente poco sicure o eccessivamente lontane dai luoghi da visitare. 9.11 Da quanto sopra emerge, onde evitare di incorrere in spiacevoli contrattempi, particolarmente in occasione di viaggi all'estero, l'obbligo di esaminare con la massima cura ed in ogni sua parte, il contratto proposto dall'agenzia, prima di assumere qualsiasi impegno.
10. Assicurazione contro gli infortuni 10.1 Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Per quanto concerne gli alunni, la quota di partecipazione versata dagli stessi concorre a sostenere la spesa globale, che è comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di assicurazione. Per quanto concerne i docenti designati come accompagnatori (nonché i capi di istituto) dovrà essere di volta in volta stipulato apposito contratto di assicurazione in loro favore ed il premio assicurativo graverà sul capitolo delle attività integrative e parascolastiche. In proposito, giova rammentare che quella degli accompagnatori, cosÏ come evidenziato al punto 8.1, IV capoverso, deve essere considerata prestazione di servizio a tutti gli effetti. 10.2 In materia di assicurazioni, si ritiene utile segnalare quanto segue: a) docenti ed alunni, ove l'abbiano sottoscritta, potranno beneficiare della polizza assicurativa prevista, sul piano nazionale, per i rischi connessi all'attività di educazione fisica, secondo l'intesa con questo Ministero. Tale forma assicurativa, fatte salve le dovute integrazioni del premio a copertura della responsabilità civile per eventuali danni a terzi, copre, infatti anche l'area delle gite, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione svolti sia in Italia che all'estero, nonché l'area delle attività sportive scolastiche ex lettera f) dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 anch'esse svolte sia in territorio nazionale che all'estero; b) nell'ambito della loro autonomia, talune regioni forniscono alla generalità degli alunni una assicurazione che, normalmente, copre anche le attività in argomento. E' consigliabile, tuttavia, effettuare un preventivo accertamento; c) per i viaggi all'estero, qualora non si ricorra all'intervento di una agenzia di viaggio che garantisca la copertura assicurativa, sarà necessario provvedere alla stipula di una assicurazione che preveda un massimale di almeno tre miliardi, comprensiva di responsabilità civile per eventuali danni a terzi causati dagli alunni o dai loro accompagnatori; d) nel caso di viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, di cui al punto 3.1 lettera b), resta valida l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che gli artt. 4 e 30 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, estendo d'ufficio anche agli alunni ed agli insegnanti.
11. Altri aspetti finanziari 11.1 Le spese per la realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive, compreso il pagamento delle indennità di missione del personale docente, dovranno essere imputate sugli appositi capitoli del bilancio, che dovranno essere opportunamente dotati. 11.2 Eventuali contributi elargiti da regioni, enti locali o istituzioni diverse, nonché le quote eventualmente poste a carico dei partecipanti, devono essere sempre versate nel bilancio del circolo o dell'istituto. 11.3 I pagamenti disposti a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle iniziative in argomento, in Italia o all'estero, devono avvenire esclusivamente attraverso i normali documenti contabili. In quest'ambito è consentito l'accreditamento al preside o ad uno dei docenti accompagnatori di una somma in denaro per piccole spese impreviste o da regolarsi in contanti durante il viaggio. Il preside o il docente renderanno conto di dette spese con la documentazione.
12. Cenni riepilogativi sulla documentazione 12.1 Al fine di evitare contrattempi che ritardano il rilascio delle autorizzazioni dell'ufficio scolastico provinciale (punti 6.2 e 7.1 e punto 6.3) o del Ministero (punto 6.4), ovvero, ostacolando il tempestivo esercizio del potere di vigilanza dell'ufficio scolastico provinciale (punto 6.2), potrebbero compromettere la stessa realizzazione del viaggio, si raccomanda vivamente ai capi di istituto di acquisire agli atti tutta la necessaria documentazione, a cominciare da quella citata nella delibera del consiglio, della quale è parte integrante. Sembra superfluo rammentare che il capo di istituto che esegua la delibera del consiglio senza la relativa, preventiva autorizzazione, incorre, ai sensi dell'art. 61 della legge n. 312/80 in gravi conseguenze sul piano della responsabilità, specie se in presenza di incidenti. Si rammenta che la documentazione da acquisire agli atti della scuola, per essere esibita prontamente ad ogni richiesta dell'organo superiore, è la seguente: a) l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza; b) le dichiarazioni di consenso delle famiglie, se trattisi di alunni minorenni; c) l'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza; d) il preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l'indicazione delle eventuali quote poste a carico degli alunni; e) il programma analitico del viaggio; f) la dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa; g) ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell'automezzo utilizzato (cfr. punti 9.7, 9.8, 9.9); h) prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate (cfr. punto 9.6); i) specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni (cfr. punto 10). Ai suddetti atti deve sempre fare riferimento la delibera del consiglio di circolo o di istituto, la quale dovrà, inoltre, contenere: l) la precisazione che è stato sentito il parere del consiglio di classe e del collegio dei docenti; m) la precisazione, per i viaggi organizzati per l'estero, che tutti i partecipanti sono in possesso di documenti di identità validi per l'espatrio. 12.2 Circa gli atti che la scuola è tenuta a trasmettere agli organi superiori unitamente alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, si fa riferimento a quelli di cui ai punti 8.2, 9.6, 9.7, 9.8, 10.
13. Disposizioni finali 13.1 La presente circolare sostituisce, nella materia qui trattata tutte le circolari emanate, che sono conseguentemente da considerarsi abrogate. 13.2 Gli uffici in indirizzo sono invitati a dare la necessaria diffusione alla presente alle istituzioni scolastiche interessate delle rispettive province. |