Tar Lazio – Sentenza n. 287 del 10 gennaio 2014
Concorso docenti: 30/50 è il punteggio minimo Con la sentenza n. 287/2014, depositata il 10/01/2014, il Tar del Lazio sez. III^ bis di Roma, pronunciandosi in merito ad una vertenza attinente all’ultimo concorso-docenti, ha annullato in parte qua il bando di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 laddove,all’art. 5, comma 6, stabiliva che: “sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50“. Tanto ha fatto sulla scorta delle seguenti motivazioni di diritto: “Le doglianze vanno accolte proprio sotto il delineato profilo della manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza nella disposizione recata dall’art. 5, comma 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato in 35/50 il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma “non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”. La censura merita condivisione per tale aspetto, proprio alla luce dell’osservazione che la prova preselettiva nel concorso in esame non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di sfoltire la platea degli stessi. In particolare alla fattispecie va ritenuto applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) stabilisce che “Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”. Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi “i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio.” (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio e senza annoverare quindi il punteggio del test preselettivo, come avviene appunto nel concorso per insegnante scolastico. Data la funzione di sfoltimento dell’accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l’Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato, a similitudine di quanto avviene nel caso in esame. Né vi è bisogno di invocare l’art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, che rammentano i ricorrenti essere la norma speciale che disciplina i concorsi del personale docente, per sostenere la dedotta irragionevolezza del punteggio di base stabilito dall’Amministrazione per la preselezione, rilevato che la circostanza posta in rilievo e secondo cui detta norma non prevedrebbe nessuna preselezione, ma prevede al comma 11 che la prova si intende superata con il minimo di sei decimi in realtà è dal Testo Unico stabilita esclusivamente ai fini della valutazione della prova scritta, laddove essa costituisce un’istruzione per la Commissione di concorso che può non correggere la seconda prova scritta qualora la prima non abbia ottenuto la sufficienza, disposizione quindi di difficile trasporto alla fattispecie delle preselezioni dove le domande sono plurime e non due soltanto. Anche se si volesse comunque condividere la prospettazione secondo cui in realtà l’art. 400 non prevede alcuna prova preselettiva per i concorsi di accesso alla carriera di docente scolastico, nulla impedisce di ritenere la detta disposizione chiaramente integrata dalle successive in materia di svolgimento di concorsi in generale e che riprendono, come fa l’art. 1, comma 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, i principi – di diretta derivazione da quello costituzionale di cui all’art. 97 Cost. – di imparzialità, economicità e celerità dell’operato dell’Amministrazione che per questo può ricorrere all’ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, cui anche i concorsi per il personale docente, pur nella loro peculiarità, devono attenersi, con conseguente inconferenza del richiamo all’art. 400 del testo Unico dell’istruzione sotto questo profilo. Il ricorso va pertanto accolto come in motivazione indicato e per l’effetto va annullato il bando di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 nella parte i cui all’art. 5, comma 6 ha stabilito che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50 e vanno altresì annullati i provvedimenti in epigrafe indicati nelle parti in cui non includono i ricorrenti che hanno superato il test con un punteggio compreso tra trenta e trentacinque cinquantesimi“. Di guisa che, l’Amministrazione Scolastica dovrà adesso sciogliere le riserve nelle graduatorie terminativamente pubblicate per quei concorrenti che, pur ammessi con riserva a sostenere le prove concorsuali (per non aver superato la prova preselettiva), hanno successivamente superato tutte le successive prove concorsuali.
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