Il TAR dubita della legittimità delle circolari MIUR relative alla mobilità degli insegnanti tecno pratici Il Tar del Lazio ha emesso una importante ordinanza n. 2754-2014, sospendendo la nota del MIUR prot. n. 13219/2013 del 6 dicembre 2013 relativa a “Personale docente inquadrato nei contingenti ad esaurimento c999 e c555 – attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15 del d.l. 12/9/2013 n. 104, conv. in l. n. 128/13, nonché lo schema del decreto interministeriale emesso in pari data. In breve, il Tar ha ordinato al Ministero dell’Istruzione una compiuta relazione sull’argomento che illustri l’antefatto della trasformazione del rapporto di lavoro dei docenti teorico pratici appartenenti alle classi di materia C999 e C555 in personale ATA, assegnando per il predetto incombente il termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza. Evidentemente il Tar non ha visto di buon occhio le modalità adottate dal Miur e dubita della non conformità a legge di atti che sono definibili di macro – organizzazione (in quanto, attraverso gli stessi, l’Amministrazione definisce i modi di conferimento della titolarità degli uffici dei suoi comparti lavorativi), quindi senz’altro oggetto di controllo da parte della magistratura amministrativa. Gli aspetti che nel caso di specie hanno fatto dubitare del corretto iter di ricollocazione, in relazione alla specifica figura degli insegnanti tecno – pratici (i docenti di fatto lesi da questi provvedimenti) sono stati evidentemente relativi alla carenza di motivazione. Le scelte amministrative dei provvedimenti impugnati appaiono adottate senza la preventiva adozione dell’obbligatorio parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, considerato l’effetto che queste scelte hanno su tutto l’impianto scolastico nazionale e sugli stessi insegnamenti curricolari, mentre a norma dell’art. 25 del Dlvo n.297/1994 – T.U. SCUOLA, da considerarsi ancora vigente, il Consiglio esprime pareri obbligatori proprio “sui piani di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale del personale docente”.. “su utilizzazione in posizioni diverse per il personale dichiarato inidoneo”..”decadenza.. dispensa ..riammissione in servizio..” “in materia di trasferimenti e passaggi di cui agli artt. 463 e 471” . In effetti, attraverso i provvedimenti sospesi l’Amministrazione, impone il passaggio ai ruoli A.T.A. (in alcuni casi anche ai ruoli di collaboratore scolastico) oppure soltanto corsi relativi all’insegnamento di sostegno, ma non corsi di riqualificazione per riassorbire questi insegnanti tecnico pratici, i quali sono considerati DOCENTI A TUTTI GLI EFFETTI. Eppure, l’ordinamento scolastico vigente, appunto in relazione agli Istituti tecnici e professionali prevede una offerta formativa dove l’insegnamento “laboratoriale” è centrale. Inoltre, IL SETTORE E’ INTERESSATO DA UN IMPORTANTE RIORGANIZZAZIONE SIA IN VISTA DELLA IMMINENTE RIELABORAZIONE DELLE CLASSI DI CONCORSO SIA IN RELAZIONE ALLA ESECUZIONE DI UNA IMPORTANTE SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO N.3527/2013 CHE IMPONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA PROPRIO IN RELAZIONE AL PERSONALE DOCENTE DEGLI ISTITUTI TECNICI. E’ utile quindi riportare il parere del CNPI PROT. n. 7873/1999 emesso proprio in relazione agli insegnanti tecnico pratici: “Il Cnpi sottolinea come l’entrata in vigore della legge n.124/99 (art.5) abbia riconosciuto la piena funzione docente anche agli I.T.P. Che svolgono la loro attività anche in compresenza così che attualmente la stessa normativa pone i docenti di laboratorio pieno iure nella funzione docente.. che nelle premesse del D.M. 354/98 si fa esplicito riferimento ad “una più ampia mobilità professionale al personale nell’ambito del settore”.. rilevata la insostituibile attività formativa assicurata dai docenti tecnico pratici negli istituti tecnici e professionali …..non è stata data attuazione alla Direttiva Europea recepita con legge n.341/90 secondo la quale tutti i docenti devono essere in possesso di una formazione di livello universitario.. il CNPI ha denunciato tale inadempienza ritenendo non più dilazionabile la formazione anche per i docenti di tabella C. A tutt’oggi l’Amministrazione non ha recepito il predetto orientamento si sollecita l’attivazione di specifiche iniziative di formazione per i docenti tecnico pratici anche ricorrendo a azione di formazione a distanza ..Per quanto sorpa analizzato si rileva dunque che: a) la legge n.341/90 prevede l’obbligo di formazione universitaria per tutti i docenti (senza escludere gli Itp); b) la legge n.144/99 riconosce la funzione docente anche agli insegnanti tecnico pratici operanti in compresenza; c) la legge n449/97 nel prevedere gli ambiti disciplinari sancisce la necessità di accorpare le classi di concorso o gli insegnamenti con riferimento a titolo di studio di accesso; d) il D.M. 354/98 nel costituire gli ambiti disciplinari ne interpreta la funzione ai fini della mobilità professionale dei docenti; e) la legge 417/89 riconosce l’accesso all’insegnamento di cui alla tabella C per quanti in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria avessero superato le prove di un precedente concorso di tipo idoneativo; f) il Cnpi in più occasioni (parere n.378 25 maggio 1998; parere n.5133 del 17 luglio 1998; parere n.9883 del 21 dicembre 1998) ha espresso la necessità di valutare il problema non più dilazionabile della formazione anche per i docenti di tabella C”. Il Cnpi considerato che i corsi di riconversione (n.d.r. Quelli proposti dalla P.A.) non consentirebbero il passaggio da una classe all’altra di concorso, in contrasto con lo spirito e la norma degli “ambiti disciplinari” ritenuto che l’impostazione proposta possa portare scarsa richiesta di partecipazione talchè risulterebbe ingiustificato il forte impegno economico e organizzativo necessario nell’ipotesi prospettata.. qualora invece i programmi proposti e le modalità di verifica finali servissero per l’attivazione di corsi di riconversione professionale con valore abilitante e/o idoneità e quindi utili alla mobilità del personale il Cnpi esprime parere favorevole”.
Anche questa vicenda
mostra come il settore degli Istituti tecnici e professionali e più
in generale della materia della riqualificazione e del riordinamento
delle classi di concorso, siano ancora oggetto di riordino, dunque,
è legittimo ritenere che l’attività di ricollocazione del personale
docente degli insegnanti tecnico pratici meriti una più approfondita
istruttoria, proprio come vuole il Tar.
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