Ministero del Lavoro: CM 9/2014
chiarimenti in merito all'obbligo del certificato penale in caso di rapporto di lavoro con minori

  DPL Modena, 15.4.2014

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 9 del 11 aprile 2014, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'adempimento per i datori di lavoro di richiedere il certificato del casellario giudiziale preventivamente l'assunzione di un lavoratore che dovrà operare in maniera regolare e continuativa con i minori (Decreto Legislativo n. 39/2014 - lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei minori).

Il Ministero, usando il condizionale, fa rientrare tra i soggetti obbligati alla richiesta del certificato anche i committenti, nel caso di instaurazione di rapporti di natura autonoma che comportino un contatto continuativo con i minori. A titolo esemplificato, vengono ipotizzate le collaborazioni anche a progetto e le associazioni in partecipazione.

Inoltre, la nota pone l'obbligo dispositivo anche in carico alle agenzie di somministrazione qualora, dal relativo contratto di fornitura, risulti evidente l'impiego del lavoratore nelle attività in questione.

Riepiloghiamo tutti i chiarimenti ministeriali:

  1. l'obbligo riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro (non si applica ai rapporti di lavoro in essere);

  2. l'obbligo si applica anche alle collaborazioni di natura autonoma;

  3. l'obbligo non riguarda i rapporti di volontariato;

  4. non vi è obbligo di richiedere il certificato nei rapporti di lavoro domestici (es. baby sitter);

  5. le agenzie di somministrazione rientrano tra i datori di lavoro obbligati all'adempimento legislativo;

  6. l'obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall'operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i minori;

  7. l'obbligo sussiste soltanto nelle attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori. Restano esclusi quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata;

  8. in carenza della certificazione è comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da esibire agli organi di vigilanza.

 

   Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  n. 9/2014