Ministero del Lavoro: CM 9/2014
chiarimenti in merito all'obbligo del certificato penale in caso di
rapporto di lavoro con minori
DPL Modena, 15.4.2014
Il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, con la
circolare n. 9 del 11 aprile 2014, ha fornito alcuni chiarimenti
in merito all'adempimento per i datori di lavoro di richiedere il
certificato del casellario giudiziale preventivamente l'assunzione
di un lavoratore che dovrà operare in maniera regolare e
continuativa con i minori (Decreto
Legislativo n. 39/2014 - lotta agli abusi ed allo
sfruttamento dei minori).
Il Ministero, usando il
condizionale, fa rientrare tra i soggetti obbligati alla richiesta
del certificato anche i committenti, nel caso di instaurazione di
rapporti di natura autonoma che comportino un contatto continuativo
con i minori. A titolo esemplificato, vengono ipotizzate le
collaborazioni anche a progetto e le associazioni in partecipazione.
Inoltre, la nota pone
l'obbligo dispositivo anche in carico alle agenzie di
somministrazione qualora, dal relativo contratto di fornitura,
risulti evidente l'impiego del lavoratore nelle attività in
questione.
Riepiloghiamo tutti i
chiarimenti ministeriali:
-
l'obbligo riguarda
esclusivamente i nuovi rapporti di
lavoro (non si applica ai rapporti di lavoro in
essere);
-
l'obbligo
si applica anche alle
collaborazioni di natura autonoma;
-
l'obbligo
non riguarda i rapporti di
volontariato;
-
non vi è obbligo di
richiedere il certificato nei
rapporti di lavoro domestici (es. baby
sitter);
-
le
agenzie di somministrazione
rientrano tra i datori di lavoro obbligati
all'adempimento legislativo;
-
l'obbligo
non riguarda i dirigenti, i
responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovraintendono
alla attività svolta dall'operatore diretto, che
possono avere un contatto solo occasionale con i minori;
-
l'obbligo sussiste
soltanto nelle attività che
implicano un contatto necessario ed esclusivo
con una platea di minori. Restano esclusi quelle attività che
non hanno una platea di destinatari preventivamente
determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata;
-
in carenza della
certificazione è comunque possibile impiegare il lavoratore
sulla base di una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà da esibire
agli organi di vigilanza.
Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
9/2014