Formazione delle classi spesso illegittima
perché supera i limiti numerici.
Importante novità al Senato che richiama il decreto interministeriale sulle classi pollaio del 2011

 di Elena Spina, DirittoScolastico.it

Spesso si assiste a formazione di classi non rispettosa dei dovuti limiti numerici, incoerente con tutte le direttive ministeriali, seguendo scelte illogiche e incoerenti, che comportano una gravissima lesione dei diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti; in particolare del diritto di sviluppare la personalità anche nelle formazioni sociali come la scuola dell’obbligo, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini ne impediscono il pieno sviluppo della personalità (art. 2 e 3 Cost.); e ancora violano il diritto all’istruzione che, già affermato per tutti i cittadini (art. 34), in particolare assume rilevanza per i disabili con l’art. 38 Cost.

Quanto si dice vale per tutti gli interessati, sia studenti con handicap, sia normodotati sia per il personale docente e non docente. Ognuno vede svilire e aggravare il proprio interesse e male organizzare la cosa pubblica e l’offerta formativa, assistendo spesso alla formazione di classi ghetto dove il regolare svolgimento delle lezioni appare fortemente messo a rischio con gravissimo danno per tutti.

E ancora si metterebbe a rischio i brillanti risultati finora ottenuti nel percorso formativo dei minori anche portatori di handicap, con gravissimo e irreparabile danno per lo studente e per la sua famiglia.

Rammentiamo allora che le regole sono riassunte nel documento MIUR Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009 (CHE CONSIGLIA non piu’ di 2 alunni con disabilita’ per classe).

Inoltre una importante mozione della VII Commissione Istruzione al Senato della Repubblica prende atto che “della mancata emanazione, a tutt’oggi, di un piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica, e di come questo pregiudica il livello di funzionalità e qualità delle istituzioni scolastiche e, soprattutto, il livello di sicurezza nelle nostre scuole, tenuto conto del fatto che il sovraffollamento delle aule comporta l’inidoneità delle stesse a contenere gli alunni in condizioni di sicurezza, salubrità, igiene e vivibilità; per quanto riguarda gli alunni disabili, la normativa indicata stabilisce che nelle classi con un alunno in situazione di handicap il numero degli alunni dovrebbe essere al massimo pari a 20, in modo da facilitare i processi di integrazione e d’inclusività. Questa risoluzione impegna il Governo ad adottare con sollecitudine tutte le più opportune iniziative volte al coordinamento della normativa primaria e secondaria applicabile in materia di numero minimo e massimo di persone per classe e, alla luce dei risultati di tale iniziative, a introdurre modifiche alla normativa vigente volte al ridimensionamento del numero massimo di alunni per classe, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla formazione delle classi negli istituti secondaria di II grado. Impone anche di  adottare le più opportune iniziative volte a dare concretezza a quanto già previsto per l’assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni diversamente abili, svincolando tale assegnazione da logiche puramente numeriche e di contenimento della spesa al fine di garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione alle normali e quotidiane fasi di vita, in osservanza degli articoli 3, 4, 12, 13 e 40 della legge n. 104 del 1992 nonche´ dell’articolo 40 della legge n. 449 del 1997. Per finire ad adottare le più opportune iniziative volte a creare scuole o ambienti di apprendimento che siano adeguati ad accogliere alunni stranieri non pienamente alfabetizzati, creando, così, ambienti inclusivi più consoni alle loro effettive esigenze.”.

Anche la situazione qui lamentata trova i suoi principi di riferimento ribaditi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010, pur se questa è più specificamente rivolta agli interessi degli studenti portatori di handicap, dalle argomentazioni della Corte Suprema possono evincersi principi fondamentali per tutto l’insegnamento italiano e certamente per la formazione delle classi, che lo stesso articolo 12, comma 2 della legge n. 104/1992 prescrive chiaramente che: “è garantito il diritto all’educazione ed all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nella classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.

 

Avv. Elena Spina

 

 

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