Tar Lazio – Sentenza n. 8890 del 16 ottobre 2013

Concorso DS: legittimità della prova preselettiva

 di Giuseppe Policaro, DirittoScolastico.it

Con la sentenza n. 8890-2013, depositata il 16 Ottobre 2013, il Tar del Lazio sez. III^ bis di Roma, ha confermato l’oramai granitico orientamento assunto in tema di legittimità delle modalità di espletamento della tanto avversata prova preselettiva del concorso per D.S.

In effetti, come già più volte rimarcato nelle precedenti pronunce intervenute in tema, nella sentenza in argomento è stato ribadito che: ” a) il rinvio della prova viene dai ricorrenti ritenuto necessario, dopo la rilevazione da parte della stessa Amministrazione di un notevole numero di domande errate, onde consentire ai candidati di concentrare la preparazione su un questionario esente dai quesiti ritenuti errati e perciò da espungere.

Il rilievo dei deducenti non appare al Collegio individuativo della necessità, a pena di invalidazione delle prove svolte, di effettuare il rinvio delle prove per tutti i concorrenti.

In ordine poi alla preparazione dei partecipanti va osservato che la stessa è da considerarsi di obbiettiva consistenza in relazione ad una indefinita gamma di quesiti che costituivano il compendio degli argomenti su cui era da saggiare attraverso le loro risposte la capacità dei candidati. Tale preparazione si richiedeva ai partecipanti al concorso (indipendentemente dalla espunzione anche successiva di quesiti errati derivata dalla esistenza di domande errate) che se già acquisita non ha potuto essere compromessa, nella sua globalità, dai successivi ripensamenti dell’Amministrazione che spontaneamente ha individuato la esistenza di domande errate che come tali non erano da sottoporre ai concorrenti.

Tanto, in disparte la considerazione che tale circostanza, come pure il mantenimento nel “librone” dei test nonostante fossero stati accertati come errati, ha operato nei confronti di tutti i partecipanti sulla quale questione si rinvia al prosieguo della trattazione.

Ed infatti gran parte delle successive censure e cioè quelle di cui alle sopraindicate lettere b), c) e d) sono indirizzate a scorgere anomalie e distorsioni nella fase di espletamento delle prove che dai ricorrenti vengono ricondotte a disguidi a danno dei concorrenti costretti a fornire le risposte adoperando il c.d. “librone” per giunta mal predisposto in quanto contenente anche le risposte auto espunte ad opera della stessa Amministrazione, nonché a fornire le loro risposte, nonostante tali difficoltà anche di individuazione dei test cui rispondere, in tempi del tutto insufficienti e senza gli adeguati correttivi (di tempo) che il succedersi delle vicende nella specie verificatesi, avrebbe richiesto; ed altresì lo snaturamento della “ratio” delle prove che anziché rilevare le capacità del candidato ad esercitare le funzioni del Dirigente scolastico (come appositamente detto anche nel bando) si sarebbero ridotte ad individuare capacità del tutto diverse dalle richieste a solo vantaggio dei concorrenti che avrebbero rilevato esclusivamente doti di destrezza nell’approntare e fornire risposte al questionario, non previste e non richieste per le istituzionali funzioni del Dirigente scolastico.

Nessuna delle censure dei ricorrenti nei predetti sensi formulati riesce, ad avviso del Collegio, a rilevare e a rendere emergenti le stesse censure quali idonee ad inficiare lo svolgimento delle prove.

Le rimostranze dei deducenti rivelano un fondo comune che si incentra su violazioni e inosservanze tali asserite a dimostrazione: di gravi incidenze anche alterative della valutazione dei candidati in condizioni di parità; di vanificazione della “ratio” delle prove di cui trattasi; di inosservanze di prescrizioni, anche bandizie, a dire degli stessi violate.

I rilievi dei deducenti, pur nella loro intrinseca considerabilità ove designanti denunce di imperfetta conclusione della procedura di cui trattasi, non valgono tuttavia a rendere emergenti situazioni privilegianti una parte dei partecipanti alle prove a discapito di altri.

E’ sufficiente la considerazione che tutte le anomalie e pretese irregolarità dei ricorrenti denunciate si sono riversate su tutti i concorrenti e non solo su alcuni sicchè tale circostanza si rende sufficiente a ricondurre i partecipanti nell’alveo di una parità di carico rendendosi in tal modo impossibile, nell’ambito di un giudizio di legittimità, sceverare o distinguere i risultati dei test per rinvenire situazioni in cui possono essersi avvantaggiati alcuni e svantaggiati altri.

Vanno ritenute insuscettibili di esame da parte del Collegio le censure riferite ai quesiti che nel ricorso vengono specificati (test n. 3419 sul numero degli insegnanti a tempo indeterminato e determinato nell’a.s. 2009/2010; e test n. 1883 sulla delega delle competenze dirigenziali).

Secondo i deducenti anche tali quesiti (oltre quelli già esperiti dall’ Amministrazione) sarebbero da invalidare.

I ricorrenti, circa venti, mentre fanno riferimento ai suindicati test adducendo la esistenza delle anomalie che li renderebbero espungibili o comunque invalidabili neppure specificano la loro posizione in relazione alla risposta da ciascuno degli stessi fornita ai quiz contestati.

Consegue che l’eventuale invalidazione degli stessi quiz potrebbe arrecare svantaggi a coloro tra i proponenti che specificamente formulano la relativa denuncia ma che per ipotesi abbiano agli stessi test fornito risposta coincidente con quella prescelta come esatta dalla Amministrazione.

Quanto alle altre anomalie ed agli inconvenienti che si sarebbero verificate nel corso del procedimento e che possono riassumersi nelle seguenti:

a) inosservanza del principio della contestualità della prova, svoltasi invece in orari di inizio notevolmente differenziato da sede a sede da cui deriverebbe la compromissione del principio di imparzialità;

b) compromissione del principio della trasparenza della regolarità delle operazioni per alcuni profili sfocianti anche in gravi inosservanze quali:

1) omessa apertura delle buste sigillate contenenti i 100 quesiti contestualmente in tutte le sedi concorsuali ed alla presenza dei candidati che invece non avrebbero assistito alla apertura dei plichi;

2) mancata apposizione sul foglio cui fornire le risposte ai quiz di timbri, né di sigilli del Ministero e in alcuni casi neppure di qualsivoglia sigla.

Per quanto in a) va rilevato che la non coincidenza dell’ora di inizio delle prove in ciascuna delle sedi in cui si svolgevano (di cui peraltro non era neanche ragionevolmente possibile garantire la perfetta coincidenza anche in conseguenza della diversa dislocazione delle stesse) non può ritenersi determinante le situazioni che dalla stessa differenziazione di orario i ricorrenti solo paventano senza la adduzione di elementi verificatisi in concreto in una determinata sede e che si ponessero come idonei a determinare la invalidazione delle prove svoltesi presso la stessa sede e che con connessione di causalità fossero derivati dal ritardo dell’inizio delle operazioni, che perciò, in assenza di tali precise adduzioni non può che restare a livello di denuncia generica come tale non rivestente valenza ove addotta in sede giudiziaria.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per le censure di cui alla sopraindicata lettera b).

Anche se di maggiore gravità in quanto investenti inosservanze incidenti sulle regole della segretezza (buste contenenti i quesiti non aperte in presenza dei candidati; fogli di risposta privi di timbri e, in alcuni casi, peraltro neppure precisati, privi di qualsivoglia sigla) tali rilievi non aggiungono alla loro mera formulazione come gravi inosservanze, elementi che si pongano idonei o almeno sufficienti a determinare invalidazioni”.

 

Avv. Giuseppe Policaro

 

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Tar Lazio – Sentenza n. 8890 del 16 ottobre 2013.

 

 

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