Convitti: la sentenza del Tar del
Lazio
GildaVeneziaNews, 21.12.2013
Con sentenza n° 7586/2013 il Tar Lazio ha disposto l’annullamento del
“Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche
per l’a.s. 2012/2013”, nella parte in cui ha previsto l’aggregazione
al liceo classico “Dante Alighieri” di Anagni del liceo
socio-psico-pedagogico di Anagni, annesso al Convitto nazionale
“Regina Margherita” di Anagni. Il ricorso si fondava sul presupposto
che i convitti, poiché istituzioni educative e non scolastiche,
sarebbero sottratti alla disciplina riguardante il dimensionamento
scolastico. I giudici romani, con Ordinanza cautelare n° 1851/2012,
avevano già stabilito che la L. n. 59/97 all’articolo 21 primo
comma, riconosce la concessione dell’autonomia alle scuole, in vista
del perseguimento della razionalizzazione dell’offerta formativa e
che “(...) le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità
ordinamentali(...)”.
Nel provvedimento dello scorso 25 luglio ( Presidente Sandulli,
Relatore Tricarico) i giudici della Sezione Prima Ter hanno, non
solo, confermato l’orientamento precedentemente espresso contro il
MIUR, la Regione Lazio e la Provincia di Frosinone, ma, richiamando
gli art. 7 e 5 comma 5 del d.p.r. n°233/98, hanno escluso dal
provvedimento di dimensionamento, “(…) anche le scuole annesse ai
convitti, in quanto prive di personalità giuridica propria, con
l’ulteriore conseguenza che tali scuole non possono avere una
“sorte” distinta da quella dell’istituzione di educazione statale
alle quali sono annesse”. Viva soddisfazione è stata espressa dal
Comitato “SOS Convitto Regina Margherita” che vede, per il tramite
dell’ultimo provvedimento giurisdizionale, la possibilità di una
rivalutazione, non solo del Convitto Nazionale “R. Margherita” di
Anagni, ma anche di tutte le altre istituzioni educative presenti in
Italia.
___________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2847 del 2012, integrato da
motivi aggiunti, proposto da: Convitto Nazionale Regina Margherita,
in persona del Rettore pro tempore, Meazza Mauro, Recchi Simonetta,
Renzi Maria Virginia, Fiorini Maria, Patrizio Giovanna, Onorato
Filomena, Fiore Franceschina, D’Annibale Marisa, De Luca Maria
Teresa, Compagno Alessandro, in proprio e quale genitore del minore
Compagno Marco, Russo Giuseppe, in proprio e quale genitore della
minore Russo Chiara, Cipriani Vincenzo, in proprio e quale genitore
del minore Cipriani Antonio, Renzi Anna Maddalena, Giannetti
Roberto, Caciolo Roberto, in proprio e quale genitore della minore
Caciolo Chiara, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Stefano
Gattamelata ed Alberto Maria Floridi, con domicilio eletto presso lo
Studio Legale Gattamelata e Associati in Roma, via di Monte Fiore n.
22;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale
rappresentante pro tempore, costituito in
giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12; la Regione Lazio, in persona del legale
rappresentante pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e
difesa dall’Avv. Rita Santo, con domicilio eletto presso la sede
dell’Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27; la
Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro
tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv.
Enrico Bottoni, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r.
del Lazio in Roma, via Flaminia n. 189;
per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, ricorso
introduttivo:
- della delibera della Giunta regionale della Regione Lazio
3.2.2012, n. 42/12, recante il “Piano regionale di dimensionamento
delle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2012/2013”, nella parte in
cui ha disposto, all’allegato A, “l’aggregazione al Liceo Classico
Dante Alighieri di Anagni del Liceo socio-psico-pedagogico Regina
Margherita già annesso al convitto Nazionale”;
- del decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 21.2.2012, n.
22, che ha modificato il preesistente piano di dimensionamento
scolastico, disponendo l’aggregazione sopra descritta;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente, prodromico o
funzionale all’assunzione della decisione di accorpamento contestata
con il presente ricorso, ivi inclusi, in particolare, la delibera
del Consiglio Provinciale di Frosinone 21.11.2011, n. 35, e,
altresì, per quanto possa occorrere, le note del M.I.U.R. – U.S.R.
Lazio 28.12.2011, prot. n. 37440, e 10.1.2012, prot. n. 682, recanti
il parere di competenza sul piano di dimensionamento scolastico, e
gli atti relativi alla procedura di concertazione eseguita
attraverso l’Osservatorio Regionale Permanente sull’attuazione del
piano in discorso;
ricorso per motivi aggiunti:
- della nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VIII
9.7.2012, prot. n. 20481, recante l’ufficializzazione dell’elenco
delle sedi scolastiche sottodimensionate per l’anno scolastico
2012/2013, nella parte in cui inserisce in detto elenco anche il
convitto ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente ovvero connesso, ivi
incluse, in particolare, la nota del medesimo Ufficio 20.6.2012,
prot. n. 18856, e la successiva nota integrativa 20.6.2012, prot. n.
19192.
Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico
Regionale per il Lazio, della Regione Lazio e della Provincia di
Frosinone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2013, il Cons.
Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni è un’istituzione
educativa che comprende una scuola elementare, una scuola media, il
liceo delle scienze umane ed il liceo linguistico ed ospita
convittrici e semiconvittori.
Con delibera consiliare 21.11.2011, n. 35, la Provincia di Frosinone
ha approvato il piano provinciale di dimensionamento della rete
scolastica per l’anno scolastico 2012/2013, prevedendo
l’aggregazione al liceo classico “Dante Alighieri” di
Anagni del liceo socio-psico-pedagogico di Anagni, allo stato
annesso al Convitto nazionale “Regina Margherita” di Anagni, uno
degli odierni ricorrenti.
Il Rettore del predetto convitto, con lettera 11.11.2011, prot. n.
6058, aveva chiesto di escludere lo stesso dal dimensionamento, sul
presupposto che i convitti, in quanto rientranti nell’ambito delle
istituzioni educative e non già in quello delle istituzioni
scolastiche, non sarebbero soggetti alla disciplina propria delle
istituzioni scolastiche e, perciò, si sottrarrebbero anche al
dimensionamento scolastico.
A livello regionale, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale ha espresso il parere
di competenza con le note 28.12.2011, prot. n. 37440, e 10.1.2012,
prot. n. 682.
Con delibera di Giunta 3.2.2012, n. 42/12, la Regione Lazio ha
approvato il “Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni
scolastiche per l’a.s. 2012/2013”, disponendo, tra l’altro,
all’allegato A, “l’aggregazione al Liceo Classico Dante Alighieri di
Anagni del Liceo socio-psico-pedagogico Regina Margherita già
annesso al convitto Nazionale”.
Con decreto 21.2.2012, n. 22, il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per
il Lazio ha modificato il preesistente piano di dimensionamento
scolastico, disponendo l’aggregazione sopra descritta.
Le citate delibere provinciale e regionale, aventi ad oggetto,
rispettivamente, l’approvazione del piano provinciale e del piano
regionale di dimensionamento della rete scolastica e delle
istituzioni scolastiche, nonché le note del M.I.U.R. – USR del Lazio
menzionate, contenenti il parere di competenza, ed il decreto sempre
del M.I.U.R. – USR del Lazio richiamato in ultimo sono stati
impugnati con il presente ricorso, nella parte riguardante il Liceo
socio-psico-pedagogico Regina Margherita, aggregato al Liceo
Classico Dante Alighieri di Anagni.
I motivi di diritto dedotti sono i seguenti:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 7 del d.P.R.
18.6.1998, n. 233 - violazione e falsa applicazione del d.lgs.
16.4.1994, n. 297 - violazione e falsa
applicazione delle norme di cui al d.P.R. 20.3.2009, n. 81 -
violazione e falsa applicazione dell’art. 19, commi 4 e 5, del d.l.
6.7.2011, n. 98, convertito in legge 15.7.2011, n. 111;
2) violazione e falsa applicazione della delibera della Giunta
regionale della Regione Lazio 2.9.2011, n. 377, recante “Atto di
indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della rete
scolastica. Anno scolastico 2012/2013” – violazione delle direttive
impartite dal M.I.U.R. – Direzione Generale Ordinamenti Scolastici –
Ufficio IV, con nota del 3.8.2011;
3) difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta –
violazione dei principi in tema di buon andamento ed efficacia
dell’azione amministrativa.
I convitti sarebbero soggetti ontologicamente diversi dalle
istituzioni scolastiche ordinarie, sotto i profili della personalità
giuridica, della relazione con gli Enti sovraordinati,
dell’organizzazione e della soggezione alle norme sul
dimensionamento scolastico.
Il Piano regionale ed il decreto dell’Ufficio scolastico regionale
impugnati sono stati adottati sulla base del d.P.R. n. 233/1998,
avente ad oggetto il “Regolamento recante norme per il
dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche e per la
determinazione degli organici dei singoli istituti”, ma l’art. 7 del
citato regolamento prevede l’esclusione della sua applicabilità, tra
gli altri, per gli istituti di educazione, “salvo il disposto
dell’art. 5, comma 5”. In base a quest’ultima disposizione, “le
scuole e gli istituti di educazione statale non hanno personalità
giuridica distinta dagli istituti di appartenenza”, il che
significherebbe affermare che le scuole annesse ai convitti sono
prive di personalità giuridica propria, distinta da quella
dell’istituzione educativa alla quale accedono.
Il d.P.R. n. 81/2009, recante “Norme per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse
umane della scuola”, si applica, per
espressa previsione, ai convitti, limitatamente “alle dotazioni
organiche”, così come stabilito dall’art. 2.
Il d.l. n. 98/2011 si limiterebbe a disciplinare la riorganizzazione
ed il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, così come si
deduce dall’art. 19.
Stante l’illustrato quadro normativo, il liceo annesso al convitto
ricorrente non si sarebbe potuto organizzare al pari di
un’istituzione scolastica autonoma e, perciò, non si sarebbe potuto
includere nel piano di dimensionamento di cui alla legge n.
233/1998.
Ciò sarebbe stato evidenziato per tempo dal convitto odierno istante
alla Provincia di Frosinone, alla Regione Lazio ed all’Ufficio
scolastico regionale per il Lazio, proprio in vista del piano di
dimensionamento, ma non se ne è tenuto conto.
D’altra parte, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota
10.6.2008, prot. n. 0067317, aveva precisato che, “ai sensi
dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 233/1998, (…), le scuole annesse
alle istituzioni educative sono prive di personalità giuridica
distinta dagli istituti di appartenenza e, ai sensi del successivo
art. 7, comma 1, a questi ultimi non si applicano le norme dello
stesso D.P.R. n. 233/1998”.
Il M.I.U.R., con nota della Direzione Generale Ordinamenti
Scolastici – Ufficio IV datata 3.8.2011, inviata a tutte le
Direzioni regionali, avrebbe ribadito l’esclusione dei convitti dai
piani di dimensionamento, non possedendo le scuole annesse agli
stessi né autonomia amministrativa né personalità giuridica distinta
dagli istituti di appartenenza, e rilevando, altresì, che la
disposizione che esclude i convitti dal dimensionamento non è stata
abrogata.
L’Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della
rete scolastica n. 377/2011 non menzionerebbe mai gli istituti
educativi.
Inoltre il Convitto statale “Regina Margherita” di Anagni non
presenterebbe neppure quelle situazioni di criticità dimensionale
definite nel citato atto di indirizzo regionale.
Nonostante nella menzionata delibera della Giunta regionale del
Lazio n. 377/2011 si prevedesse che le Province avrebbero dovuto
curare l’acquisizione dei pareri degli istituti interessati e, in
caso di mancato accoglimento dei relativi rilievi e proposte,
specificarne i motivi, nel caso in esame non si darebbe neppure
incidentalmente conto delle osservazioni del Rettore del Convitto
ricorrente.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, la Regione Lazio e la Provincia di
Frosinone, quest’ultima a mezzo dell’avvocato Matteo Baldassarra.
Gli Enti regionale e provinciale citati hanno entrambi prodotto una
memoria defensionale, resistendo alle deduzioni ex adversa parte.
Ambedue hanno insistito per una interpretazione “costituzionalmente
orientata” delle norme in materia di dimensionamento scolastico, in
tal modo privilegiando l’inclusione nello stesso anche delle
istituzioni educative.
La Regione Lazio ha rimarcato che anche in precedenza il Convitto
nazionale “Regina Margherita” sarebbe stato destinatario di
provvedimenti di dimensionamento scolastico, senza, tuttavia, mai
impugnarli.
La Provincia di Frosinone ha comunque sostenuto la tesi secondo cui
i convitti sarebbero ontologicamente diversi dalle istituzioni
educative, richiamando in proposito la legge n. 23/1996, in materia
di edilizia scolastica, che avrebbe individuato espressamente i
convitti, a differenza dell’art. 7 del d.P.R. 233/1998: quando la
normativa scolastica ha inteso riferirsi ai convitti lo avrebbe
fatto espressamente, non ritenendo sufficiente il riferimento alle
istituzioni educative.
Con ordinanza 25.5.2012, n. 1851, è stata accolta la domanda
cautelare, proposta in via incidentale.
La parte ricorrente ha presentato istanza di esecuzione della
predetta ordinanza cautelare.
In vista della camera di consiglio fissata per la decisione su tale
ulteriore istanza, la Provincia ha prodotto una memoria dell’Avv.
Enrico Bottoni, al quale detto Ente aveva conferito mandato
difensivo relativamente al presente giudizio.
La citata domanda di parte ricorrente è stata respinta con ordinanza
23.7.2012, n. 6774, sul presupposto che automaticamente, per effetto
dell’ordinanza cautelare n. 1851/2012, si sarebbe determinata la
reviviscenza della precedente situazione giuridica.
Successivamente, il M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio – Ufficio VIII, con nota 9.7.2012, prot. n. 20481, ha
ufficializzato l’elenco delle sedi scolastiche sottodimensionate per
l’anno scolastico 2012/2013.
La citata nota è stata gravata nel presente giudizio con ricorso per
motivi aggiunti, nella parte in cui essa inserisce in detto elenco
anche il convitto ricorrente, unitamente agli atti connessi, ivi
incluse, in particolare, la nota del medesimo Ufficio 20.6.2012,
prot. n. 18856, e la successiva nota integrativa 20.6.2012, prot. n.
19192.
Le censure mosse sono le seguenti:
4) illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti presupposti
oggetto del gravame introduttivo;
5) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 7 del d.P.R. n.
233/1998 - violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 297/1994 -
violazione e falsa applicazione delle norme di cui al d.P.R. n.
81/2009 - violazione e falsa applicazione dell’art. 19, commi 4 e 5,
del d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011 - violazione e
falsa applicazione della delibera della Giunta regionale della
Regione Lazio n. 377/2011, nonché delle direttive impartite dal
M.I.U.R. – Direzione Generale Ordinamenti Scolastici – Ufficio IV,
con nota del 3.8.2011e con successiva nota dell’11.7.2012 - difetto
di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta.
Anche a voler prescindere dalla disaggregazione del liceo
precedentemente annesso al convitto, quest’ultimo non si sarebbe
potuto dichiarare istituto sottodimensionato; infatti, essendo le
istituzioni educative ontologicamente differenti dalle istituzioni
scolastiche, nei confronti dei convitti non potrebbero “valere i
criteri (…) di determinazione dei limiti per la declaratoria di
sottodimensionamento” ed anzi i convitti non potrebbero proprio
essere dichiarati “sottodimensionati”.
Medio tempore, con ordinanza 12.9.2012, n. 3645, il Consiglio di
Stato – sez. VI - ha riformato la menzionata ordinanza cautelare di
primo grado n. 1851/2012, sull’assunto della necessità di un
approfondimento nel merito e dell’assenza del periculum.
Il Ministero intimato ha poi depositato documentazione.
Per la definizione del ricorso nel merito è stata fissata l’udienza
pubblica del 30.5.2013, per la quale i ricorrenti hanno depositato
una memoria difensiva.
In tale memoria essi, oltre a ribadire l’assunta fondatezza del
ricorso, hanno rimarcato che “i provvedimenti qui censurati restano
validi anche per l’anno scolastico venturo”, non essendo stato
adottato il piano di dimensionamento scolastico per l’anno
scolastico 2013/2014.
Per conto della Provincia di Frosinone, l’Avv. Matteo Baldassarra ha
chiesto che fosse dichiarata l’interruzione del processo, essendo
stata medio tempore deliberata la sua cancellazione dal Consiglio
dell’Ordine, a seguito di sua opzione per la professione di notaio,
alla quale aveva conseguito l’accesso mediante superamento di
concorso pubblico, ed essendo, a suo dire, la Provincia stessa
sfornita del suo difensore.
La parte ricorrente ha prodotto una memoria, con cui ha replicato,
asserendo che il citato Matteo Baldassarra non fosse l’unico
difensore dell’Ente provinciale.
Nella pubblica udienza del 30.5.2013 il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
DIRITTO
1 - Con il ricorso in esame, comprensivo di gravame introduttivo e
di motivi aggiunti, si impugnano i provvedimenti individuati in
epigrafe, adottati in materia di dimensionamento scolastico per
l’anno scolastico 2012/2013, nella parte in cui è ivi prevista
“l’aggregazione al Liceo Classico Dante Alighieri di Anagni del
Liceo socio-psico-pedagogico Regina Margherita già annesso al
convitto Nazionale”.
1.1 - Prima di entrare nel merito, è necessario affrontare alcune
questioni preliminari.
2 - Innanzi tutto non deve dichiararsi l’interruzione del presente
giudizio, differentemente da quanto assunto e richiesto dall’Avv.
Matteo Baldassarra, già difensore della intimata e costituita
Provincia di Frosinone.
2.1 - Detta richiesta si fonda sull’assunta circostanza che egli
sarebbe l’unico difensore di tale Ente e che sarebbe stato
cancellato dal Consiglio dell’Ordine, su sua domanda (avendo vinto
il concorso per l’accesso alla professione di notaio)
2.2 - In via generale deve in effetti affermarsi che la
cancellazione dall’albo del difensore (volontaria o meno) è
assimilata dalla giurisprudenza all’ipotesi della radiazione di cui
all’art. 301 c.p.c., in quanto determina la decadenza dall’ufficio
di avvocato e, facendo venire meno lo jus postulandi, implica la
mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e ricevere
atti processuali, con la conseguente automatica interruzione del
processo.
2.3 - Tuttavia nella specie non risulta che l’Avv. Matteo
Baldassarra sia l’unico difensore della Provincia di Frosinone, in
quanto il mandato difensivo è stato conferito anche all’Avv. Enrico
Bottoni.
Al riguardo si rendono necessarie alcune puntualizzazioni.
In primo luogo dagli atti versati in giudizio non risulta, al
contrario di quanto asserisce l’Avv. Baldassarra, che tale mandato
sia stato circoscritto alla camera di consiglio del 20.7.2012.
Infatti, seppure in calce alla memoria prodotta per detta camera di
consiglio, si rinviene la delega del Presidente della Provincia “a
rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio”, dovendosi
quest’ultimo intendersi, in assenza di ulteriori diverse
specificazioni, come intero giudizio e non già come fase di
esecuzione dell’ordinanza cautelare.
Quanto poi alla circostanza che direttamente il Presidente della
Provincia, privo dell’autorizzazione della Giunta, abbia conferito
il mandato, deve evidenziarsi che, in base a quanto disposto dal
d.lgs. n. 267/2000, il Presidente della Provincia costituisce
diretta promanazione della popolazione, essendo eletto direttamente
dai cittadini (art. 56), e rappresenta l’Ente (art. 50, comma 2),
mentre la Giunta collabora con lo stesso (art. 48, comma 1), per
cui, secondo il sistema introdotto con il T.U. Enti locali, non si
rende necessaria l’autorizzazione in questione.
3 - Sempre in via preliminare deve rimarcarsi la sussistenza ed il
persistere dell’interesse della parte ricorrente ad una decisione
nel merito sul presente ricorso.
3.1 - La circostanza, evidenziata dalla Regione Lazio, secondo cui
il Convitto ricorrente ha già “subìto” in precedenti anni scolastici
il dimensionamento scolastico, senza, tuttavia, dolersi di ciò, non
vale a privare di interesse l’annullamento dei provvedimenti qui
gravati, che si riferiscono ad altro anno scolastico, vale a dire
all’a.s. 2012/2013.
3.2 - Va poi rilevato che non si è provveduto ad un nuovo piano di
dimensionamento scolastico per il prossimo anno scolastico
(2013/2014), per cui anche per quest’ultimo vale quello dell’a.s.
2012/2013; da qui il persistere dell’interesse ad una decisione di
merito.
4 - Il ricorso è fornito di fondamento.
4.1 - Si rende necessario un inquadramento normativo della materia
delle istituzioni scolastiche e di quelle educative, avuto specifico
riguardo ai convitti nazionali.
La legge 15.3.1997, n. 59, all’articolo 21, comma 1, ha previsto
“l’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti
educativi (…) nel processo di realizzazione della autonomia e
della riorganizzazione dell’intero sistema formativo”, disponendo,
all’ultimo periodo, che “le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro
specificità ordinamentali”.
La medesima disposizione di legge, ai commi successivi, ha demandato
ai regolamenti l’attuazione dei principi ivi enunciati.
4.2 - Il d.P.R. 18.6.1998, n. 233, contiene il “Regolamento recante
norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche
e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti”, a norma del citato articolo.
4.3 - L’art. 7 del menzionato d.P.R. n. 233/1998, rubricato
“esclusioni”, ha escluso expressis verbis dall’ambito applicativo di
tale regolamento, tra gli altri, gli istituti di educazione, “salvo
il disposto dell’art. 5, comma 5”. In base a quest’ultima
disposizione, “le scuole e gli istituti di educazione statale non
hanno personalità giuridica distinta dagli istituti di
appartenenza”. Ciò significa che le scuole annesse ai convitti sono
prive di personalità giuridica propria, distinta da quella
dell’istituzione educativa alla quale accedono, con l’ulteriore
conseguenza che tali scuole non possono avere una “sorte” distinta
da quella dell’istituzione di educazione statale alle quali sono
annesse.
4.4 - Deve poi affermarsi che dalla lettura delle disposizioni
vigenti emerge che i convitti nazionali costituiscono una species
del genus “istituzioni educative”, per cui trovano diretta
applicazione nei loro confronti le disposizioni citate e, in
particolare, per quanto qui interessa, la previsione dell’assenza di
un’autonoma personalità giuridica in capo alle scuole annesse agli
istituti di educazione e l’esclusione di questi ultimi dall’ambito
applicativo del regolamento sul dimensionamento scolastico.
4.5 - Da quanto sopra illustrato e considerato deriva che il piano
di dimensionamento scolastico non avrebbe potuto legittimamente
riguardare il convitto nazionale ricorrente.
4.6 - Né può condividersi la prospettazione della Regione Lazio e
della Provincia di Frosinone, secondo cui un’interpretazione
costituzionalmente orientata della normativa avrebbe dovuto condurre
all’inclusione dei convitti statali nell’ambito applicativo del
dimensionamento scolastico, in quanto è proprio l’assenza di
personalità giuridica autonoma in capo alle scuole agli stessi
annesse e la peculiarità dei convitti e, più in generale, degli
istituti di educazione a determinare un trattamento ed una
disciplina differenti.
5 - Il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente
annullamento dei provvedimenti ivi impugnati, potendo assorbirsi i
motivi di censura che non hanno costituito precipuo oggetto della
presente disamina.
6 - Le spese, i diritti e gli onorari di difesa devono, tuttavia,
compensarsi integralmente tra le parti, tenuto conto della
peculiarità della vicenda e delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per
l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 maggio
2013, con l’intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)