Se a scuola c'è sorveglianza
non ci sarà risarcimento

In caso di urto accidentale tra compagni, in presenza di un’assidua ed attenta sorveglianza, è esclusa la responsabilità della scuola. Di tratta di caso fortuito.

Alfredo G. Rosmarino da Mediano.it, 5.2.2012

Il caso
La corte d’appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto dai genitori di una bambina di scuola primaria, che avevano chiesto il risarcimento del danno subito dall’allieva, mentre si trovava all’interno della scuola elementare in Salerno.

La Corte di merito riteneva:

- che si trattava di autolesione dell’allieva per urto accidentale con un compagno;

- che risultava accertato che il fatto si verificò mentre gli alunni si recavano in bagno e che in quel momento la sorveglianza era assidua ed attenta ed effettuata da un’insegnante in classe, una all’esterno insieme ad un bidello, per cui andava esclusa nella fattispecie la responsabilità contrattuale della scuola, vertendosi in ipotesi di caso fortuito.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i genitori

La Cassazione, con sentenza del 24 novembre 2011, n. 24835, ha ritenuto che l’istituto scolastico con l’accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; e che tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona.

Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod.civ. (cass. n. 24456/05). Ciò comporta che mentre il genitore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnane (cfr. Cass. n. 24456/05; cass. 8067/07).

Nel caso prospettato la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio, rilevando che nella fattispecie risultava provato che il fatto si era realizzato per caso fortuito, in quanto la sorveglianza di ben due insegnanti e di un bidello nelle circostanze di causa era assidua ed oculata e che l’incidente si verificò per causa fortuita. Per questi motivi la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.