Ministero dell’Istruzione, dell’Universitą e
della Ricerca
Nota 11 aprile 2012, Prot. n. 2209 dal MIUR, 11.4.2012
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Oggetto: Viaggi di istruzione e visite guidate
Pervengono a questa Direzione Generale quesiti, da parte delle istituzioni scolastiche, relativi alle modalitą di organizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate. Al fine di corrispondere alle esigenze operative di cui trattasi, nel richiamare le istituzioni scolastiche alla prioritą di garantire la tutela dell’incolumitą dei partecipanti, come del resto ribadito dalla pił recente giurisprudenza, si ritiene opportuno precisare che l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attivitą della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste pił carattere prescrittivo.
IL DIRETTORE GENERALE |