Tar Lazio – Sentenza n. 551 del 17 gennaio 2012
Concorsi pubblici: il
Tar puntualizza su discrezionalità Il sindacato sulla discrezionalità tecnica non è precluso al G.A., anche sulla scorta di un “ausilio”di carattere tecnico, quando siano poste in evidenza macroscopiche ragioni di illogicità, contraddittorietà, perplessità, incongruenza tra il giudizio espresso in forma numerica (o anche descrittiva) e i parametri valutativi prefissati, o almeno quando risalti con evidenza il contrasto tra il contenuto dell’elaborato, i parametri valutativi e il giudizio finale. Il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione- esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in se la motivazione sulla base dei criteri di massima prestabiliti. Non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla Commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati.
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