Responsabilità della scuola per danni
cagionati dagli allievi ad altri o a se stessi.

Commento a Cass. civ. n. 24835 del 24.11.2011

  da DirittoScolastico.it

La VI sez. della Suprema Corte, con la sentenza in commento, è tornata sul tema della responsabilità della scuola per infortuni accaduti agli alunni.

In questo caso la questione posta all’attenzione della magistratura è quella di un’alunna di scuola elementare che, mentre si recava in bagno, si scontrava con altro alunno e, nella caduta, riportava lesioni. I genitori dell’infortunata citavano in giudizio il Ministero e l’istituzione scolastica per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla figlia.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingevano la domanda con la motivazione che trattavasi di autolesione per urto accidentale con un compagno e che andava esclusa la responsabilità della scuola in conseguenza della provata attività di vigilanza effettuata da un bidello e da un’insegnante.

Anche la Corte di Cassazione respinge l’impugnazione, considerando che al caso di specie non si applica la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2048, comma 2, c.c. ma, trattandosi di incidente avvenuto durante il tempo di affidamento dell’alunno alla struttura scolastica, l’istituto previsto dall’art. 1218 c.c.

Sul solco tracciato dalle Sezioni Unite nel 2002 (Cass. SU 27.06.2002 n. 9346), anche la recente sentenza distingue tra il caso di danno che l’alunno cagiona a se stesso e quello cagionato a terzi.

Nel primo caso è applicabile la responsabilità contrattuale della scuola e quindi l’inversione dell’onere probatorio prevista dall’art. 1218 c.c. Infatti “l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danni a se stesso. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c.”

Nel caso, invece, in cui l’alunno cagioni un danno ad altri, è applicabile la responsabilità extracontrattuale da fatto illecito: il minore stesso, se capace di intendere e volere, è responsabile del danno cagionato, ma accanto alla sua responsabilità si aggiunge quella dei genitori (per culpa in educando) e quella dei precettori (per culpa in vigilando).

La responsabilità di questi, disciplinata dall’art. 2048 c.c., è aggravata, perché la colpa (il difetto di educazione o vigilanza) si presume, salvo prova contraria.

Il costrutto teorico che fonda questa distinzione tra tipologie di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) viene individuato da Cass. SU 9346/02 nella circostanza che, nel caso di autodanneggiamento, manca il “fatto illecito” dell’allievo (violazione del precetto del neminem laedere) e quindi la possibilità di addebitare all’insegnante la responsabilità per fatto altrui.

Nel caso di autolesioni, semmai, l’insegnante è responsabile per fatto proprio, consistente nel non aver impedito la condotta violando l’obbligo di vigilanza.

Allorchè poi un alunno subisca un danno durante il periodo in cui è affidato alla scuola, sia che gli venga procurato da altro alunno sia che derivi da altra circostanza, vi è un concorso di titoli di responsabilità: Cass. n. 3680 del 15.02.2011 (fatto relativo a morso di un cane incustodito nel cortile scolastico) ha precisato che “il titolo è contrattuale se la domanda è fondata sull’inadempimento all’obbligo specificamente assunto dall’autore del danno di vigilare, ovvero di tenere una determinata condotta o di non tenerla; extracontrattuale se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri. Quindi lo stesso comportamento può essere fonte per il suo autore sia di una responsabilità da inadempimento, sia di una responsabilità per fatto illecito… ed il danneggiato può scegliere, sia di far valere una sola tra le due responsabilità, sia di farle valere ambedue”.

Sul piano pratico, tra le due tipologie di responsabilità differiscono i termini di prescrizione (10 anni per la responsabilità contrattuale e 5 per l’altra) e, astrattamente, i danni risarcibili (solo quelli prevedibili nella responsabilità contrattuale, anche quelli imprevedibili nella responsabilità aquiliana).

Quanto al regime probatorio, in entrambi i casi il danneggiato deve provare il fatto lesivo e la circostanza che esso si è verificato durante il periodo di affidamento dell’alunno alla scuola, mentre incombe sul convenuto fornire la prova liberatoria. In proposito le formule codicistiche usano espressioni diverse (nella responsabilità di tipo contrattuale va provato che l’evento è derivato “da causa a lui non imputabile”, nell’altro tipo occorre dimostrare “di non aver potuto impedire il fatto”), ma, in concreto, la prova liberatoria in entrambi i casi si sostanzia nella dimostrazione del caso fortuito, cioè della non prevedibilità e non prevenibilità dell’evento con l’applicazione della diligenza dovuta.

Come scrive Bianca (Diritto Civile –La responsabilità, Giuffrè 1994, p.662) “la nozione di caso fortuito o forza maggiore nella responsabilità extracontrattuale coincide con la nozione di causa d’impossibilità rilevante nel tema della responsabilità contrattuale”.

Ciò è anche riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità: “sia che si invochi la presunzione di re-sponsabilità posta dal comma 2 dell’art. 2048 c.c., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell’onere della prova non muta” (Cass. n. 8067/2007 e Cass. 9325/2010); gravando comunque sul convenuto l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure disciplinari ed organizzative idonee ad impedire l’evento.

E’ appena il caso di precisare che, stante l’art. 61 L. 312/1980, il danneggiato non ha azione diretta contro l’insegnante, ma solo contro l’Amministrazione la quale poi, in caso di dolo e colpa grave, si rivarrà contro il personale scolastico attivando il giudizio davanti alla Corte dei Conti.

Nel giudizio contabile, però, non può trovare ingresso alcuna presunzione di responsabilità né inversione dell’onere della prova. Al contrario, presupposto indispensabile dell’azione di rivalsa, come detto, è l’esistenza quantomeno della “colpa grave” per la cui sussistenza non è sufficiente la semplice violazione di una norma di legge o di una regola prudenziale, essendo invece necessario che emerga dalle circostanze concrete un accentuato grado di negligenza e noncuranza degli obblighi di servizio e delle regole di prudenza.

La colpa grave postula sempre un comportamento connotato da un disprezzo della norma di comportamento, da un profonda imprudenza di condotta, talchè l’evento dannoso, sebbene non voluto, possa dirsi facilmente prevedibile.

Infine va rammentato che una lesione di un alunno, sia autocagionata che provocata da altri, può integrare il reato di lesioni colpose e quindi anche una responsabilità penale, per omessa vigilanza, di cui risponde personalmente e direttamente colui che aveva l’obbligo di protezione.

 

Avv. Gianluca Dradi

 

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