Tar Veneto – Sentenza n. 1907 del 27-12-2011
Determinazione delle
ore di sostegno: La determinazione della consistenza della prestazione di sostegno deve essere correlata alle effettive esigenze dell’alunno, ed ha carattere sostanzialmente dinamico, dovendo tener conto dell’andamento della patologia da cui il minore è affetto (l’art. 12, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede infatti che alla elaborazione del profilo dinamico -funzionale iniziale debbano seguire delle verifiche periodiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico). Va invece disattesa la pretesa di ottenere un numero di ore di sostegno pari al rapporto di 1 a 1 rispetto all’orario scolastico, in quanto una tale statuizione attiene a valutazioni di merito riservate all’amministrazione. Infatti, come è stato osservato in materia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 aprile 2010 , n. 2231) l’obiettivo primario “è quello della massima tutela possibile del diritto del disabile grave all’istruzione ed all’integrazione nella classe e nel gruppo, fino alla previsione di un’ora di sostegno per ogni ora di frequenza, ma non è di per sé illegittimo un intervento minore, purché non sia scalfito il nucleo indefettibile del diritto, se motivato dall’analisi accurata della situazione specifica nel quadro di ragioni e vincoli oggettivi”. La domanda di risarcimento danni va rigettata, posto che va rilevato che nella specie difetta certamente (in capo all’amministrazione) l’elemento soggettivo della colpa.
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