Tar Lazio - Sentenza n. 552-2011

Processo di riorganizzazione scolastica - conseguente piano
generale di edilizia scolastica - necessità - sussiste.

  da DirittoScolastico.it

Il processo di riorganizzazione scaturito dall'aumentato rapporto alunni/docente, il conseguente maggiore affollamento delle aule e la relativa inidoneità delle stesse a contenere gli alunni in condizioni di sicurezza, salubrità e vivibilità, costituisce implicazione di carattere strutturale non risolubile attraverso misure di carattere meramente organizzativo, ma unicamente affrontabile attraverso una mirata riqualificazione edilizia degli edifici e delle aule.

Invero le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale ed integrante del sistema scolastico e come tali debbono avere "uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali economiche e sociali".

Pertanto, in vista del perfetto funzionamento del sistema scolastico, nell'ordinata architettura disegnata dal legislatore del '96 (legge n.23/96), il piano di riqualificazione dell'edilizia scolastica di cui all'art. 3 del dPR 81/2009 avrebbe dovuto costituire un atto di programmazione (non a caso demandato al concerto tra MIUR e Ministero dell'Economia e delle Finanze) per l'individuazione di obiettivi, risorse e tempi, relativi agli interventi edilizi necessari affinché gli Istituti - rilevabili dall'anagrafe nazionale - inidonei ad ospitare in condizioni di sicurezza e vivibilità il numero degli alunni imposto dalla rivisitazione degli indici di affollamento, fossero messi in condizione di farlo.

Tuttavia il piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica non è stato ancora adottato, costituendo il decreto interministeriale del 23 settembre 2009 misura diversa ed eterogenea, di natura urgente e provvisoria, per garantire la vivibilità degli ambienti delle scuole inidonee ad ospitare classi più numerose di quelle pregresse, nelle more di una loro necessaria riqualificazione a mezzo del piano.

Il TAR pertanto, accertata la mancata emanazione del piano generale di edilizia scolastica previsto dall'art.3 del dPR 81/09, ordina al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca scientifica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'emanazione, di concerto, del predetto piano generale, entro giorni 120 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, all'uopo utilizzando le risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

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