Corte di Cassazione L’incidente occorso all’allievo non comporta responsabilità della scuola che abbia assicurato una assidua sorveglianza. La responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; e che – quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ. (Cass. n. 24456/05 ). Dal punto di vista dell’onere probatorio, ciò comporta che mentre l’attore deve provare che il danno si è verificate nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all’insegnante ( cfr Cass. n. 24456/05; Cass. 8067/07) . Nella fattispecie risultava provato che il fatto si era realizzato per caso fortuito, in quanto la sorveglianza di ben 2 insegnanti e di un bidello nelle circostanze di causa era assidua ed oculata e che l’incidente si verificò per causa fortuita, sottratta al controllo degli addetti alla sorveglianza.
(Ordinanza tratta da diritto.it)
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