Corte di Cassazione - Sentenza n. 375-2010

  da DirittoScolastico.it, 19.5.2010

La responsabilità della scuola per infortuni o incidenti agli allievi si estende anche dopo che gli stessi sono usciti dalla scuola, fin quando non vengono riaffidati ai genitori.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 17574/10, depositata il 7 maggio 2010) ha ritenuto la responsabilità penale, oltre che del conducente dell’autobus, anche del personale scolastico, a partire dal dirigente fino ai collaboratori, nonché dei responsabili del Comune, per non aver vigilato o comunque predisposto adeguati accorgimenti, al fine di evitare un grave incidente stradale che ha portato alla morte di un ragazzo di prima media.

In particolare, secondo gli Ermellini, il dirigente scolastico avrebbe dovuto predisporre un adeguato regolamento scolastico e adoperarsi affinché i competenti servizi comunali attuassero semplici misure organizzative (arrivo degli autobus prima del suono della campanella, delimitazione con apposita segnaletica orizzontale e verticale degli spazi idonei alla fermata) che sarebbero state sufficienti ad impedire l’evento.

Meno censurabile il comportamento dell’insegnante dell’ultima ora, in mancanza di precise indicazioni nel regolamento d’istituto.
Per la Suprema Corte, comunque, la medesima avrebbe dovuto in ogni caso segnalare la pericolosità della situazione.

(Avvocato Francesco Orecchioni)
 

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Danno arrecato dall'allievo a se stesso - addetti al servizio scolastico – obbligo di vigilanza – sussistenza – responsabilità contrattuale.

Sussiste una posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola; posizione che si configura diversamente a seconda, da un lato, dell'età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto; e, dall'altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma che si caratterizza in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo.

La natura della responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso, è da ricondursi nell'ambito della responsabilità contrattuale.

 

Non possono in alcun modo incidere sulla legittimità del giudizio finale l’incompleta, carente o, addirittura, omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, tenuto conto del fatto che il giudizio di non ammissione di un alunno si basa sull’insufficiente rendimento scolastico e quindi sulla insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi, mentre le eventuali carenze della scuola nel predisporre tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dell’alunno non incidono sull’autonomia del giudizio di non ammissione, che deve essere effettuato sulla base della preparazione e della maturità raggiunti dall’alunno.
 

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