Tar Piemonte
Sentenza n. 2547-2009
Servizio di insegnamento in concomitanza con la
frequenza del Conservatorio - mancato riconoscimento - illegittimità
***
Il divieto del riconoscimento del punteggio per il
servizio d'insegnamento prestato in concomitanza con la frequenza
dei "corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario"( cd
SSIS) ha carattere tassativo e non è suscettibile di applicazione
analogica.
Di conseguenza va riconosciuto il servizio di
insegnamento espletato in concomitanza con la frequenza dei corsi di
didattica della musica presso il Conservatorio.
(Avv. Francesco Orecchioni)
da
DirittoScolastico.it
***
Sentenza 16/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
Sentenza n. 2547/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1388 del 2005, proposto da:
N. G., rappresentata e difesa dall'avv. Dario Sammartino, con
domicilio eletto presso l’avv. Barbara Francesca Timon in Torino,
corso V. Emanuele II, 52;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Centro Servizi
Amministrativi - Torino; Ministero Istruzione, Università e Ricerca
Scientifica , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e
domiciliati per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
nei confronti di
F. G., non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento, sconosciuto nei suoi termini e pubblicato il
9.7.2005, con cui il C.S.A. di Torino ha approvato in via definitiva
la graduatoria permanente provinciale per l'insegnamento nella
scuola primaria (classe EEEE), terza fascia, valida dall'anno
scolastico 2005/2006, nella parte relativa all'attribuzione del
punteggio alla ricorrente; nonché della medesima graduatoria nella
stessa parte...
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca;
Esaminate
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'Udienza pubblica del giorno 22/10/2009 il Referendario Avv.
Alfonso Graziano e udito per la ricorrente l’Avv. Dario Sammartino;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.1. La
ricorrente, insegnante elementare, impugna il provvedimento, di
estremi esatti ignoti, pubblicato il 9.7.2005, con cui il C.S.A. di
Torino ha approvato la graduatoria permamente per l’insegnamento
nella scuola primaria (classe EEEE), terza fascia, valevole per il
2005/2006, nella parte in cui ha attribuito alla medesima, in esito
alla sua domanda di aggiornamento presentata in forza del decreto
dirigenziale del 31.3.2005, il nuovo punteggio rispetto a quello di
52 punti di cui già godeva per l’anno scolastico 2004/2005.
Lamenta al riguardo che l’Amministrazione scolastica le abbia
ingiustamente non riconosciuto e quindi in parte qua decurtato il
punteggio cui aveva diritto per aver espletato due anni di servizio
nel corso dei quali, contestualmente allo svolgimento della
prestazione lavorativa, frequentava il corso di didattica della
musica presso il Conservatorio, a superamento del quale ha poi
conseguito il diploma di didattica della musica, il quale, ex art 4,
l. n. 508/1999 come modificato dall’art 6 del d.l. n. 212/2002,
abilita all’insegnamento dell’educazione musicale e che, inoltre,
consente di ottenere ulteriori tre punti – in sede di aggiornamento
delle graduatorie permanenti – ai sensi della lett. C, sub. C2,
della Tabella allegata al d.l. n. 97/2004, convertito con l. n.
143/2004.
1.2. Quanto alla più lesiva lamentata illegittimità, la ricorrente
deduce con il primo motivo violazione ed errata applicazione
dell’art. 1 del d.l. . n. 97/2004, convertito con l. n. 143/2004.
E dell’art. 3 del d.d. 31.3.2005 lamentando che il punto B.3), lett.
b) della Tabella allegata a detta legge sancisce il divieto di
computare il servizio prestato nel mentre viene frequentato il corso
di apprendimento, limitatamente ai “corsi di specializzazione per
l’insegnamento secondario”, in quali non assurgono a categoria
generale comprensiva di ogni corso finalizzato ad ottenere un
diploma abilitante, ma individuano solo i corsi previsti dall’art. 4
della l. n. 341/1990 disciplinati dal D.M.. 26.5.1998. Viceversa, il
corso di didattica della musica è disciplinato dal D.M. 13.4.1992 ed
è quindi speciale ed oltretutto tenuto ben distinto dai primi dalla
lettera A.) della stessa tabella allegata alla L. n. 143/2004.
1.3. Con il secondo motivo la ricorrente rubrica la violazione delle
stesse norme, sostenendo che i tre punti per il conseguito diploma
musicale le spettano in base alla lettera C.2) della Tabella
anzidetta in quanto “titolo di studio di livello pari o superiore a
quelli che danno accesso alla graduatoria”.
1.4. Ad avviso della ricorrente, dunque, agli iniziali punti 52
l’Amministrazione doveva aggiungere ulteriori 24 punti a fronte dei
due anni di servizio svolti nel mentre frequentava il predetto corso
di didattica musicale ed altre 3 punti per l’avvenuto conseguimento
del titolo, là dove l’Amministrazione, a seguito dell’istanza di
aggiornamento del punteggio, anziché attribuire i predetti 27 punti
ulteriori, ha decurtato gli iniziali 52 in 40.
2. 1. Si è costituita l’Amministrazione scolastica con comparsa
formale e relativa produzione documentale del 27.3.2009 a cui ha
annesso un rapporto informativo dell’Ufficio scolastico regionale,
nel quale si ammette che non sono stati attribuiti ala deducente gli
agognati 24 punti per il servizio prestato mentre frequentava il
Conservatorio, né gli ulteriori 3 punti per il conseguito diploma.
Il diniego dei primi 24 punti fonderebbe, ad avviso del Dirigente
dell’Ufficio scolastico regionale, in una consentita e “abbastanza
evidente” “analogia” tra l’abilitazione conseguita presso le
S.S.I.S., per la quale vige il divieto di cumulo in parola, e quella
conseguita invece presso le scuole quadriennali di didattica della
musica. In tale creativa opzione ermeneutica l’Ufficio ritiene di
essere supportato da una nota del M.I.U.R. prot. 490 del 12.4.2005
(doc. 3 produzione Amministrazione).
Quanto ai denegati ulteriori 3 punti per il conseguito diploma di
insegnamento musicale, l’Ufficio ritiene che essi spettino solo a
chi ha già conseguito il titolo al momento della presentazione della
domanda di aggiornamento del punteggio e non a chi, come la
ricorrente, abbia presentato detta istanza con riserva di produzione
del diploma, conseguito in epoca successiva.
2.2. Con Ordinanza collegiale istruttoria n. 34/2009 la Sezione
disponeva farsi luogo all’audizione del Dirigente dell’Ufficio
scolasti regionale, onde acquisire documentati chiarimenti in punto
alla fonte normativa interna eventualmente sconosciuta al Tribunale,
in forza della quale la P.A. aveva proceduto alla lumeggiata
estensione al periodo di servizio contestuale alla frequenza delle
scuole quadriennali di didattica della musica, del divieto di cumulo
contemplato solo con riguardo alla frequenza delle S.S.I.S.
L’incombente aveva luogo alla pubblica Udienza del 18.6.2009, in
esito alla quale la Sezione ordinava l’integrazione del
contraddittorio per pubblici proclami, nei confronti dei soggetti
posizionati in graduatoria davanti alla ricorrente, attesa la
potenziale attitudine dell’eventuale pronuncia di accoglimento del
gravame, a pregiudicare gli interessi dei predetti.
Pervenuto l’affare alla pubblica Udienza del 22.10.2009, sulle
conclusioni delle parti il gravame è stato trattenuto a sentenza.
DIRITTO
1.1.
Rileva preliminarmente il Collegio che parte ricorrente ha
ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio,
effettuato per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
1.2.1 Nel merito, ambedue i motivi di ricorso persuadono questo
Giudice e meritano pertanto di essere accolti.
Fondata è la censura, spiegata con il primo mezzo di gravame, di
violazione ed errata applicazione dell’art. 1 del d.l. . n. 97/2004,
convertito con l. n. 143/2004 nonché dell’art. 3 del d.d. 31.3.2005,
infranti per avere l’Istituto scolastico regionale negato alla
deducente, e quindi corrispondentemente decurtato, il punteggio cui
aveva diritto per aver espletato due anni di servizio durante i
quali, contestualmente allo svolgimento della prestazione
lavorativa, frequentava il corso di didattica della musica presso il
Conservatorio, a superamento del quale ha poi conseguito il diploma
di didattica della musica, il quale, ex art 4, l. n. 508/1999 come
modificato dall’art 6 del d.l. n. 212/2002, abilita all’insegnamento
dell’educazione musicale.
Tale titolo di studio, inoltre, consente a chi l’ha raggiunto di
ottenere ulteriori tre punti – in sede di aggiornamento delle
graduatorie permanenti – ai sensi della lett. C, sub. C2, della
Tabella allegata al d.l. n. 97/2004, convertito con l. n. 143/2004.
1.2.2. Quanto alla più lesiva lamentata illegittimità, la ricorrente
con il primo motivo lamenta che il punto B.3), lett. d) – e non
lett.b) come erroneamente riportato in ricorso a pag. 5 - della
Tabella allegata a detta legge stabilisce che “non sono valutabili i
servizi di insegnamento prestati durante i periodo di durata legale
dei corsi di specializzazione per l’insegnamento secondario”. Viene
posto cioè da tale norma il principio in ossequio al quale
l’Amministrazione scolastica non può computare, in sede di
aggiornamento a domanda delle graduatorie permanenti, il servizio
svolto durante la frequenza di corso di specializzazione,
limitatamente ai “corsi di specializzazione per l’insegnamento
secondario”.
Osserva il Collegio che detti corsi coincidono, anche per via della
formulazione letterale della riportata disposizione, con quelli che
sostanziano le scuole superiori di insegnamento secondario,
brevemente dette S.S.I.S. I “corsi di specializzazione per
l’insegnamento secondario”di cui è parola al punto B.), lett.d)
della Tabella suindicata, individuano quindi solo i corsi
disciplinati dal D.M.. 26.5.1998, recante “Criteri generali per la
disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di
laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di
specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria”. La
cennata assonanza lessicale emerge a chiare note in raffronto anche
con la riportata intitolazione del D.M. citato.
Viceversa, il corso di didattica della musica è disciplinato - non
dal D.M. 13.4.1992 come afferma la difesa della ricorrente: il D.M.
invocato non risulta esistere in diverse banche dati – dal D.L.
25.9.2002, n. 212, convertito con L.22.11.2002, n. 268, il cui art.
6 ha modificato l’art. 4 della L. n. 508/1999 sostituendone il coma
2 con il seguente : “fino all'entrata in vigore di specifiche norme
di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi
di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della
data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore
abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola
e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a
posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare
sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del
diploma di conservatorio”,
Da ciò discende la specialità del corso di didattica della musica e
del relativo diploma, rispetto a quello seguito presso le scuole di
specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria,
disciplinate dal D.M. 26.5.1998.
Come correttamente evidenzia la ricorrente, inoltre, il predetto
corso è, in coerenza con la delineata sua specialità, tenuto ben
distinto e differenziato dal primi dalla lettera A.) della stessa
tabella allegata alla L. n. 143/2004.
Detta Tabella, avente valore pari a quello della fonte primaria a
cui è allegata, nello stabilire al punto B.3, lett. d) che ““non
sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante i periodo
di durata legale dei corsi di specializzazione per l’insegnamento
secondario”, sancisce un principio che sostanzia un divieto di
computo del relativo servizio prestato, che si atteggia a norma di
carattere eccezionale, in quanto restrittiva e compressiva della
sfera giuridica dei destinatari.
1.3. Ritiene il Collegio che trattandosi di norma che istituisce una
regola derogatoria concretante un divieto di computo di un servizio
peraltro regolarmente prestato dall’insegnante all’Istituzione
scolastica, la stessa soggiaccia al generale divieto di analogia
scolpito all’art. 14 delle “Disposizioni sulla legge in generale
approvate preliminarmente al codice civile” (c.d. Preleggi), in
ossequio al quale le leggi “che fanno eccezione a regole generali o
ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse
considerati”.
Va conseguentemente disattesa la tesi dell’Ufficio scolastico
regionale, enunciata nel rapporto informativo depositato il
27.3.2009, secondo la quale l’operazione di estensione del divieto
di computo del servizio in argomento è giustificata dall’“abbastanza
evidente” “analogia” tra l’abilitazione conseguita presso le
S.S.I.S., per la quale vige il divieto di cumulo in parola, e quella
conseguita invece presso le scuole quadriennali di didattica della
musica. Nessuna analogia può invece, a parere del Collegio
prospettarsi in relazione ad un a regola di divieto che fa eccezione
ad un principio generale.
Risulta pertanto illegittima la lamentata equiparazione tra le due
fattispecie.
Del pari da disattendere è l’ulteriore argomento speso nella
richiamata nota informativa, a stare al quale nella censurata contra
legem interpretazione l’Ufficio ritiene di essere supportato da una
nota del M.I.U.R. prot. 490 del 12.4.2005 (doc. 3 produzione
Amministrazione).
Per contro, rimarca il Collegio come una piana lettura dell’invocata
nota conduca ad un risultato di segno ermeneutico esattamente
opposto a quello preteso dall’Amministrazione. Rispondendo a un
quesito inerente la mancata previsione tra le categorie di docenti
che possono iscriversi con riserva nelle graduatorie permanenti,
anche di quella di coloro che stanno frequentando l’ultimo anno di
corso di didattica della musica presso i Conservatori, afferma
infatti il Direttore Generale che “si ritiene che la loro situazione
si analoga a quella di coloro ch stanno conseguendo l’abilitazione
con le S.I.S. e, pertanto, anche costoro possano presentare domanda
di inserimento con riserva”.
Orbene, emerge con evidenza che l’assimilazione ritenuta dal
Direttore Generale tra frequentatori di scuole di didattica della
musica e frequentatori di S.I.S. deve essere operata in bonam partem
a favore dei primi, loro estendendo la facoltà, prevista solo per
chi frequenta la SIS, di presentare domanda di iscrizione con
riserva nelle graduatorie.
L’Istituto scolastico ha quindi in toto travisato l’assunto
giuridico che traspare dalla invocata nota ministeriale.
2.1. Nel corso dell’audizione del 18.6.2009 il Dirigente
dell’Istituto scolastico regionale ha chiarito inoltre che la
divisata estensione interpretativa, o analogia che dir si voglia, si
innesta sul Decreto del Direttore Generale per il Personale della
scuola – Dipartimento per l’Istruzione del Ministero della Pubblica
Istruzione del 16.3.2007, il cui punto 6 effettivamente reca la
“estensione analogica” pretesa dell’Istituto, disponendo che
“analogamente ai corsi abilitanti S.I.S., anche per i corsi COBASLID,
Didattica della musica e della laurea in scienza della formazione
primaria, non è valutabile il servizio prestato contestualmente alla
durata legale dei corsi stessi, salvo per il personale già iscritto
nella graduatoria permanente”.
Rileva il Collegio come la disposizione invocata non possa
pacificamente trovare applicazione al caso della ricorrente, posto
che il provvedimento impugnato è stato adottato a giugno/luglio
2005, laddove la norma invocata è recata da un decreto del direttore
generale emanato quasi due anni dopo, ossia il 16.3.2007. Nè può in
alcun modo predicarsene un’applicazione retroattiva, per intuitive
ragioni di teoria generale del diritto.
2.2. Tuttavia, rimarca il Tribunale che quand’anche siffatta
espressa disposizione estensiva in chiave analogica del divieto di
computo del servizio prestato durante la frequenza dei corsi S.I.S.
fosse stata applicabile, la stessa appare in frontale contrasto con
la legge n. 143/2004 e relativo punto B.3, lett. d), che, come più
sopra precisato, limita il divieto di computo in discorso ai soli
periodi di insegnamento espletati durante la frequenza dei corsi
S.I.S.
Qualsivoglia altra estensione richiede una previsione legislativa
espressa di rango primario, versandosi, come dianzi chiarito, in
ambiti di norme eccezionali, presidiate dal divieto di analogia
legis scolpito all’art 14 delle Preleggi.
2.3. Ne consegue che, anche ove la riportata disposizione fosse
stata applicabile ratione teporis alla vicenda all’esame del
Collegio, la medesima, in quanto confliggente con una norma di fonte
primaria e perciò illegittima, sarebbe stata soggetta al generale
potere di disapplicazione che la giurisprudenza, espressa anche
dalla Sezione, costantemente riconosce al Giudice amministrativo
relativamente ad atti generali a contenuto normativo non fatti
oggetto di specifica impugnazione (T.A.R. Sicilia - Catania, sez.
III, 27 febbraio 2009, n. 422; T.A.R. Lombardia - Milano, sez. II,
19 febbraio 2009, n. 1322; T.A.R. Liguria, sez. II, 29 maggio 2008,
n. 1149; Consiglio di Stato, sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2536, in
caso di mera interpretazione preater legem).
Ha ritenuto il Collegio di svolgere la delineata puntualizzazione
per completezza, anche nell’ottica di una “self-suasion”
dell’Amministrazione, che potrà autonomamente desistere dalla
censurata interpretazione in fattispecie analoghe a quella
scrutinata.
Il primo motivo di ricorso si profila dunque fondato e va per
l’effetto accolto.
3.1 La medesima sorte riserva la Sezione anche al secondo mezzo di
gravame, con il quale la deducente, rubricando le medesime censure,
contesta il mancato riconoscimento di ulteriori 3 punti ai quali
ritiene di aver diritto in applicazione del punto C2 della più volte
citata Tabella annessa alla L. n. 143/2004 in quanto il conseguito
diploma di didattica della musica è “titolo di studio di livello
pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria”.
L’Amministrazione nel già citato rapporto informativo del 27.3.2009
sostiene invece che i tre punti spettino solo a chi possegga detto
titolo al momento della presentazione della domanda, mentre la
ricorrente aveva chiesto detta attribuzione con riserva, poiché i
relativi esami finali si sarebbero celebrati dopo la pubblicazione
delle graduatorie.
Ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall’Amministrazione non
si presti a favorevole considerazione e vada disattesa.
3.2. Posto che, invero, nella chiara formulazione della lettera c.2
della Tabella de qua, in forza della quale “per ogni titolo di
studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla
graduatoria (…) sono attribuiti punti 3 ”, non è dato rinvenire
alcuna discriminazione tra i soggetti possessori del titolo in
questione e quelli che, invece, ove legittimamente ammessi con
riserva alla procedura di aggiornamento della graduatoria, lo
conseguano posteriormente, non si intende la ragione giuridica per
la quale debbano essere denegati i tre punti a coloro che conseguano
il titolo posteriormente, una volta che siano stati legittimamente
ammessi al procedimento di aggiornamento delle graduatorie in forza
proprio dell’interpretazione di cui alla nota del M.I.U.R. del
12.4.2005, prot. 490.
Non avrebbe senso, infatti, limitare gli effetti della cennata
ammissione con riserva al solo punteggio conseguibile mercé
l’espletamento del servizio di insegnamento scolastico
contestualmente alla frequenza del corso di didattica della musica
ed escludere quegli effetti relativamente al punteggio cui dà
diritto il conseguimento del diploma finale, che oltretutto
presuppone l’avvenuto superamento con esito positivo dell’esame
conclusivo (tra l’altro notoriamente arduo).
3.3. Residua solo da appurare se il diploma di didattica della
musica rilasciato dai Conservatori sia qualificabile come titolo
pari o superiore a quello necessario all’ingresso in una graduatoria
permanente per l’insegnamento nelle scuole elementari.
La risposta non può che essere positiva al lume del disposto di cui
all’art. 6 della L. n. 268 del 25.11.2002 sopra riportato, il quale,
come pure già rammentato, modificando l’art. 4, comma 2 della L. n.
508/1999 ha stabilito che i diplomi in parola “hanno valore
abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola
e oltretutto, con specifica attinenza alla questione in scrutinio,
“costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a
posti di insegnamento nelle scuole secondarie”, purché, ovviamente,
in tal caso il titolare sia in possesso anche del diploma di scuola
secondaria superiore .
Ne consegue a fortiori che se il diploma di didattica della musica è
titolo di accesso ai concorsi per insegnamento nella scuola
secondaria, sempre che il titolare sia in possesso del relativo
diploma di scuola secondaria superiore, è intuitivo che il medesimo
diploma rilasciato dai Conservatori è titolo idoneo all’accesso ad
una graduatoria permanente da cui vengono reclutati docenti per
l’insegnamento nella scuola primaria, ossia elementare, qual è la
ricorrente.
Risultano quindi soddisfatte le condizioni poste dalla lett. C )
della Tabella allegata alla L. n. 143/2004 ai fini dell’attribuzione
alla dott.ssa Nastasi ricorrente di ulteriori punti 3 per l’avvenuto
conseguimento del diploma di didattica musicale rilasciatole dal
Conservatorio.
Anche il secondo motivo di gravame merita pertanto di essere
accolto, conseguendone che l’Amministrazione scolastica, in
conseguenza dell’annullamento della graduatoria impugnata nella
parte in cui attribuiva alla ricorrente un punteggio inferiore,
dovrà rideterminarsi per effetto della portata del giudicato di
annullamento, riconoscendo alla dott.ssa N. G., sia i ventiquattro
punti corrispondenti al servizio da lei prestato quando frequentava
il corso quadriennale di didattica della musica, sia gli ulteriori
tre punti cui le dà diritto il conseguito diploma di didattica
musicale rilasciato dal Conservatorio, con ciò che ne conseguirà in
termini di posizionamento nella graduatoria stessa.
Le spese debbono seguire la soccombenza dell’Amministrazione
scolastica e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Prima Sezione –
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo Accoglie,
nei sensi tutti di cui in motivazione e, per l’effetto Annulla il
provvedimento impugnato.
Condanna l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte a corrispondere
alla ricorrente le spese di causa, che liquida in complessive €
2.500,00 oltre IVA e CNAP di legge.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno
22/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Franco
Bianchi, Presidente
Alfonso
Graziano, Referendario, Estensore
Paola
Malanetto, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il
16/11/2009