TAR Lazio - Ordinanze n. 3358 e 3360 - 2010
Circolari ministeriali n. 17/2010 (iscrizioni) e
37/2010 (dotazioni organiche) – illegittimità – sussiste – periculum
in mora –
insussistenza – respinge la domanda cautelare
da
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Nell'ipotesi di
tardiva immissione in ruolo deve essere respinta la domanda di
restitutio in integrum poiché, secondo una giurisprudenza costante,
questa spetta al dipendente pubblico solo laddove una sentenza abbia
riconosciuto l'illegittima interruzione di un rapporto di lavoro in
corso, ma non in caso di illegittimo diniego di costituzione dello
stesso, salva restando in tal caso l’azione risarcitoria.
Al riguardo
l’illegittimità di un provvedimento amministrativo non comporta di
per sé la nascita, in capo al soggetto illegittimamente inciso, del
diritto al risarcimento del danno, dovendo verificarsi a tal fine
anche altri presupposti tra cui deve essere annoverata l'esistenza
di una colpa qualificata in capo alla pubblica amministrazione
(C.d.S. A.P. 3 dicembre 2008, n. 13).
L'onere della
prova spetta al ricorrente poiché quella in esame va qualificata
come responsabilità extracontrattuale, tenuto conto che l’asserito
danno va riportato all'emanazione di un provvedimento amministrativo
antecedente alla costituzione del rapporto.
Sono
illegittime:
-
la
circolare ministeriale n. 17/2010, essendo essa diretta a
disciplinare le iscrizioni scolastiche entro il 26 marzo 2010
sulla base di ordinamenti scolastici a tale data non ancora in
vigore, atteso che detti ordinamenti - concernenti la revisione
dell’assetto ordinamentale e didattico dei licei, e il riordino
degli istituti tecnici e professionali sono contenuti in testi
regolamentari, dd.pp.rr. recanti la data del 15 marzo 2010, che
sono entrati in vigore il 16 giugno 2010, giorno successivo a
quello della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
-
la
circolare ministeriale n. 37/2010, che, nel disporre la
trasmissione di uno “schema di Decreto Interministeriale”
(emanato solo il successivo 6 luglio 2010) contenente le
disposizioni sulle dotazioni organiche del personale docente per
l’a.s. 2010/2011, e nell’anticiparne i contenuti precettivi, si
sostanzia in circolare applicativa di un testo normativo (id
est: decreto interministeriale n. 55 in data 6 luglio 2010)
ancora privo di efficacia e di rilievo giuridico;
-
la
circolare ministeriale n. 19/2010 sulla mobilità del
personale docente, educativo e ATA per l’s.s. 2010/2011,
conseguentemente e di riflesso.
Difetta tuttavia la sussistenza del periculum nella considerazione
che l’associazione ricorrente non ha documentato nel giudizio
posizioni specifiche (di studenti, docenti e dipendenti ATA)
direttamente incise dalle circolari impugnate, donde l’omessa
deduzione di un danno attuale e concreto riveniente da dette
circolari.