Consiglio di Stato - Sentenza n. 7125-2010 Sussiste un interesse legittimo - come tale meritevole di tutela giuridica - alla scelta, all’interno della medesima istituzione scolastica, del plesso presso il quale iscrivere il proprio figlio. E’ sempre necessario, in caso di provvedimento adottato in autotutela, il rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale, con la notifica della comunicazione di avvio del procedimento a tutti gli interessati. Insolita vicenda processuale che scaturisce dalle numerose richieste dei genitori di iscrivere i propri figli in una scuola di Bologna. Non essendo possibile soddisfare tutte le domande, previa delibera del consiglio d’istituto, si procedeva alla compilazione di una graduatoria e a un successivo sorteggio per gli aspiranti a parità di punteggio. Di fronte alle lamentele di alcuni genitori, il dirigente scolastico – senza che fosse annullata la precedente delibera del consiglio d’istituto – formulava una nuova graduatoria, procedendo ad un nuovo sorteggio. I genitori di una ragazza, dapprima inclusa e poi esclusa dalla scuola prescelta, si rivolgevano al Tar, che accoglieva il ricorso.
Il Consiglio di
Stato, con la sentenza che si commenta, ha confermato la decisione
del Tar, ritenendo la sussistenza di un interesse legittimo alla
scelta – pur nell’ambito della medesima istituzione scolastica - del
plesso cui iscrivere la propria figlia, in considerazione di una
diversa articolazione dell’orario delle lezioni.
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