Dichiarazione non veritiera di non trovarsi in situazione di incompatibilità

Non integra il reato previsto dall'art. 483 c.p. (falso ideologico commesso da privato in atto pubblico) la dichiarazione di non trovarsi in situazione di incompatibilità, resa da un docente precario all'atto della stipula del contratto.
È quanto stabilito dal Tribunale Penale di Chieti - sez. Ortona - che ha assolto perché il fatto non sussiste un docente precario che - nel modulo predisposto dalla scuola - aveva dichiarato di non trovarsi in situazione di incompatibilità, pur essendo titolare di ditta individuale.
Secondo il Giudice monocratico - in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione - la falsa dichiarazione deve riguardare una circostanza obiettiva (fatti o qualità personali) e non una valutazione di merito.

(Sentenza e nota inviate dall'Avv. Francesco Orecchioni)
 

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Sentenza n. 384/2009 Reg. Sent.
 

TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 

Il Tribunale,in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo Di Geronimo nella pubblica udienza del 29.10.2009 ha pronunciato,ex art. 544/3, la seguente

SENTENZA
 

nei confronti di:
xxx, nato a …. il …., residente in …. PRESENTE
IMPUTATO:
del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 483 c.p. per aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle autocertificazioni ed allegate dichiarazioni rilasciate all'istituto …. di … ai fini della stipula di contratti a termine per il conferimento di supplenze temporanee, falsamente attestato di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità di cui all'art. 58 D. L.vo 29/93 ed all' art. 508 D.L.vo 297/94, pur essendo titolare di un'impresa individuale
In Ortona, il 6.9.06 e 14.11.106
Con l'intervento del V.P.Q. Dott.ssa Alissa MISCIONE per delega del Procuratore della Repubblica di Chieti, e del difensore di fiducia dell'imputato Avv. Francesco Orecchioni, del Foro di Lanciano
LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:
Il P.M: mesi 8 di reclusione
LA DIFESA: assoluzione con la formula più ampia (deposita sentenza del Giudice del Lavoro)

Motivazione

Il xxx era citato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 483 c.p., contestandosi all'imputato di aver falsamente dichiarato di non trovarsi in "situazioni di incompatibilità di cui all'art.58 D.lgv.n. 29/1993 e all'art. 508 D.lgv. n.297/94".
Tale dichiarazione veniva rilasciata all'atto della sottoscrizione di due contratti di insegnamento a tempo determinato, stipulati tra l'odierno imputato e l'Istituto …. di …..
A seguito di accertamento risultava che il xxx era titolare di un'impresa individuale, come da certificazione della CCIAA di Chieti.
La difesa non contestava la circostanza di fatto, bensì deduceva che quanto attestato dall'imputato non consisteva in un'affermazione di verità relativa ad un fatto storico, bensì in una valutazione giuridica circa la sussistenza o meno di una causa di incompatibilità. Quest'ultima valutazione - ove pure fosse risultata inveritiera - non potrebbe mai integrare il reato di cui all'art. 483 c.p., posto che la norma sanzione solo ed esclusivamente i falsi attinenti a circostanze fattuali, circa la cui sussistenza o meno non è possibile incorrere in incertezze.
In particolare, nel modulo sottoscritto dall'imputato non si indicavano quali erano le qualità e condizioni personali la cui sussistenza avrebbe indotto ad un giudizio di incompatibilità, bensì si chiedeva una valutazione conclusiva.
In un caso similare a quello in oggetto, del resto, la Cassazione ha ritenuto la sussistenza del reato proprio perché nell'autocertificazione si indicavano tutte le ipotesi ostative rispetto al conseguimento del fine cui l'atto era preordinato (Cass. 13556/08), avvalorando la tesi che la falsità deve ricadere direttamente su una qualifica personale o una circostanza di fatto, non potendo genericamente consistente in un giudizio di merito.
In conclusione, il reato in questione poteva essere configurato solo ove l'imputato avesse attestato, contrariamente al vero, di non svolgere attività imprenditoriale.
Peraltro, anche ove tale attività fosse stata dichiarata, non sarebbe scattata automaticamente l'incompatibilità, posto che l'art. 508 d.lgv. 297/94 prevede l'assegnazione di un termine da parte dell' amministrazione, entro il quale il docente - oltre a formulare le proprie osservazioni - può far venir meno la condizione di presunta incompatibilità.
Le osservazioni svolte, consentono di ritenere che nel caso di specie il reato non possa ritenersi sussistente, proprio perché manca l'elemento oggettivo consistente in una falsa dichiarazione circa un fatto rispetto al quale il dichiarante ha un obbligo di verità.
Tale previsione, infatti, non può essere estesa - con una sorta di analogia in malam partem - anche a quelle situazione in cui la dichiarazione falsa non riguarda una circostanza obiettiva, bensì l'esito di una valutazione di diritto.
Alla luce di quanto detto, ne consegue l'inconfigurabilità dell'ipotesi delittuosa ascritta al xxx e la conseguente assoluzione perché il fatto non sussiste.
 

PQM

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve xxx dall'imputazione a lui ascritta perché il fatto non sussiste.

Chieti, 29.10.2009/12.11.2009
Il Giudice