Dichiarazione non veritiera di non trovarsi in situazione di
incompatibilità
Non integra il reato previsto dall'art. 483 c.p. (falso
ideologico commesso da privato in atto pubblico) la dichiarazione di
non trovarsi in situazione di incompatibilità, resa da un docente
precario all'atto della stipula del contratto.
È quanto stabilito dal Tribunale Penale di Chieti - sez. Ortona -
che ha assolto perché il fatto non sussiste un docente precario che
- nel modulo predisposto dalla scuola - aveva dichiarato di non
trovarsi in situazione di incompatibilità, pur essendo titolare di
ditta individuale.
Secondo il Giudice monocratico - in linea con l'orientamento della
Corte di Cassazione - la falsa dichiarazione deve riguardare una
circostanza obiettiva (fatti o qualità personali) e non una
valutazione di merito.
(Sentenza e nota inviate dall'Avv. Francesco
Orecchioni)
da
DirittoScolastico.it
Sentenza
n. 384/2009 Reg. Sent.
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale,in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Dott. Paolo Di Geronimo nella pubblica udienza del 29.10.2009 ha
pronunciato,ex art. 544/3, la seguente
SENTENZA
nei
confronti di:
xxx, nato a …. il …., residente in …. PRESENTE
IMPUTATO:
del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 483 c.p. per aver, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle
autocertificazioni ed allegate dichiarazioni rilasciate all'istituto
…. di … ai fini della stipula di contratti a termine per il
conferimento di supplenze temporanee, falsamente attestato di non
trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità di cui all'art. 58
D. L.vo 29/93 ed all' art. 508 D.L.vo 297/94, pur essendo titolare
di un'impresa individuale
In Ortona, il 6.9.06 e 14.11.106
Con l'intervento del V.P.Q. Dott.ssa Alissa MISCIONE per delega del
Procuratore della Repubblica di Chieti, e del difensore di fiducia
dell'imputato Avv. Francesco Orecchioni, del Foro di Lanciano
LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:
Il P.M: mesi 8 di reclusione
LA DIFESA: assoluzione con la formula più ampia (deposita sentenza
del Giudice del Lavoro)
Motivazione
Il xxx era
citato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 483 c.p.,
contestandosi all'imputato di aver falsamente dichiarato di non
trovarsi in "situazioni di incompatibilità di cui all'art.58
D.lgv.n. 29/1993 e all'art. 508 D.lgv. n.297/94".
Tale dichiarazione veniva rilasciata all'atto della sottoscrizione
di due contratti di insegnamento a tempo determinato, stipulati tra
l'odierno imputato e l'Istituto …. di …..
A seguito di accertamento risultava che il xxx era titolare di
un'impresa individuale, come da certificazione della CCIAA di Chieti.
La difesa non contestava la circostanza di fatto, bensì deduceva che
quanto attestato dall'imputato non consisteva in un'affermazione di
verità relativa ad un fatto storico, bensì in una valutazione
giuridica circa la sussistenza o meno di una causa di
incompatibilità. Quest'ultima valutazione - ove pure fosse risultata
inveritiera - non potrebbe mai integrare il reato di cui all'art.
483 c.p., posto che la norma sanzione solo ed esclusivamente i falsi
attinenti a circostanze fattuali, circa la cui sussistenza o meno
non è possibile incorrere in incertezze.
In particolare, nel modulo sottoscritto dall'imputato non si
indicavano quali erano le qualità e condizioni personali la cui
sussistenza avrebbe indotto ad un giudizio di incompatibilità, bensì
si chiedeva una valutazione conclusiva.
In un caso similare a quello in oggetto, del resto, la Cassazione ha
ritenuto la sussistenza del reato proprio perché
nell'autocertificazione si indicavano tutte le ipotesi ostative
rispetto al conseguimento del fine cui l'atto era preordinato (Cass.
13556/08), avvalorando la tesi che la falsità deve ricadere
direttamente su una qualifica personale o una circostanza di fatto,
non potendo genericamente consistente in un giudizio di merito.
In conclusione, il reato in questione poteva essere configurato solo
ove l'imputato avesse attestato, contrariamente al vero, di non
svolgere attività imprenditoriale.
Peraltro, anche ove tale attività fosse stata dichiarata, non
sarebbe scattata automaticamente l'incompatibilità, posto che l'art.
508 d.lgv. 297/94 prevede l'assegnazione di un termine da parte
dell' amministrazione, entro il quale il docente - oltre a formulare
le proprie osservazioni - può far venir meno la condizione di
presunta incompatibilità.
Le osservazioni svolte, consentono di ritenere che nel caso di
specie il reato non possa ritenersi sussistente, proprio perché
manca l'elemento oggettivo consistente in una falsa dichiarazione
circa un fatto rispetto al quale il dichiarante ha un obbligo di
verità.
Tale previsione, infatti, non può essere estesa - con una sorta di
analogia in malam partem - anche a quelle situazione in cui la
dichiarazione falsa non riguarda una circostanza obiettiva, bensì
l'esito di una valutazione di diritto.
Alla luce di quanto detto, ne consegue l'inconfigurabilità
dell'ipotesi delittuosa ascritta al xxx e la conseguente assoluzione
perché il fatto non sussiste.
PQM
Visto
l'art. 530 c.p.p. assolve xxx dall'imputazione a lui ascritta perché
il fatto non sussiste.
Chieti, 29.10.2009/12.11.2009
Il Giudice