Tar Puglia Lecce - Sentenza n. 3051-2009
Esame di Stato – non ammissione – mancata
attivazione da DirittoScolastico.it, 17.5.2010 I giudizi di non ammissione degli alunni alla classe successiva espressi dal personale docente debbono essere ascritti all’alveo della discrezionalità tecnica e, conseguentemente, sono censurabili, in sede giurisdizionale, solo per palese irragionevolezza ed illogicità.
Non possono in alcun modo
incidere sulla legittimità del giudizio finale l’incompleta, carente
o, addirittura, omessa attivazione dei corsi di recupero da parte
della scuola, tenuto conto del fatto che il giudizio di non
ammissione di un alunno si basa sull’insufficiente rendimento
scolastico e quindi sulla insufficiente preparazione e maturazione
per accedere alla successiva fase degli studi, mentre le eventuali
carenze della scuola nel predisporre tutti gli strumenti idonei a
consentire il recupero dell’alunno non incidono sull’autonomia del
giudizio di non ammissione, che deve essere effettuato sulla base
della preparazione e della maturità raggiunti dall’alunno. |