Tribunale di Ragusa
Retribuzione ore eccedenti - periodi anteriori al
1° gennaio 2003 Poiché l'art. 70 primo comma del CCNL 4.8.95, nel richiamare il criterio di calcolo di cui all'art. 88 comma 4 DPR n. 417/74, (che determina la retribuzione delle ore di insegnamento eccedenti le 18 ore settimanali d'obbligo in ragione di 1/18 del trattamento economico in godimento) indica come base di calcolo non il trattamento economico, bensì lo stipendio tabellare, nel quale l'indennità integrativa speciale non rientra(va) (a differenza di quanto successivamente disposto dall'art. 76 comma 3 del CCNL 2002 - 2005, ma solo a decorrere dal 1 gennaio 2003), per i periodi precedenti all'1.1.2003 non può essere riconosciuto il diritto al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della determinazione del compenso dovuto per le ore eccedenti le 18 ore settimanali ordinarie. ***
Sentenza
n. 938/2009
R E P U B
B L I C A I T A L I A N A
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nelle cause di lavoro riunite iscritte ai nn. 236, 237, 241/2006 R.G.;
...., ...., ...., rappr. e dif. dall'avv. C. Licitra;
Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio
Scolastico provinciale, in persona del Ministro pro-tempore; IN FATTO E IN DIRITTO I ricorrenti agiscono per il riconoscimento del diritto al computo dell'indennità integrativa speciale (IIS) ai fini della determinazione del compenso dovuto per le ore eccedenti le 18 ore settimanali ordinarie. Il MIUR non si costituisce ritualmente in giudizio con deposito di memoria difensiva e va quindi considerato contumace; gli Istituti superiori convenuti non si costituiscono in giudizio nonostante il ricorso sia stato loro regolarmente notificato. È incontroverso che la materia del contendere riguarda il periodo precedente all'1.1.2003, avendo per il periodo successivo l'amministrazione riconosciuto il computo dell'IIS. I ricorrenti invocano l'art. 88 comma 4 DPR n. 417/74, che determina la retribuzione delle ore di insegnamento eccedenti le 18 ore settimanali d'obbligo in ragione di 1/18 del trattamento economico in godimento. È però sopravvenuto il CCNL 4.8.95, il quale, all'art. 70 primo comma, stabilisce che "si applica il criterio di calcolo di cui all'art. 88, comma 4, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato". L'art. 70 richiama il criterio di calcolo di cui all'art. 88 comma 4, ma indica come base di calcolo non il trattamento economico, bensì lo stipendio tabellare. E l'indennità integrativa speciale non rientra(va) nello stipendio tabellare, come si desume dall'art. 63 CCNL 1995, che distingue le due voci. Solo con l'art. 76 comma 3 del CCNL 2002 - 2005, e "a decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale nella misura attualmente spettante cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare". Per i motivi che precedono i ricorsi vanno rigettati. Nulla sulle spese processuali per la contumacia dei convenuti.
definitivamente pronunciando, rigetta i ricorsi.
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