Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009

Attuazione della legge n. 15 del 4.3.2009, in materia di ottimizzazione
della produttivitā del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
(Testo in vigore dal 15.11.2009). (G.U. 31.10.2009, n. 254 - S.O. n. 197).

 

Capo V - Sanzioni disciplinari
e responsabilitā dei dipendenti pubblici


Art. 73 - Norme transitorie


1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non č ammessa, a pena di nullitā, l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullitā degli atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta data.

2. L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del presente decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.