Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009

Attuazione della legge n. 15 del 4.3.2009, in materia di ottimizzazione
della produttivitą del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
(Testo in vigore dal 15.11.2009). (G.U. 31.10.2009, n. 254 - S.O. n. 197).

 

Capo V - Sanzioni disciplinari
e responsabilitą dei dipendenti pubblici

Art. 70 - Comunicazione della sentenza

 

1. Dopo l'articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, č inserito il seguente: «Art. 154-ter (Comunicazione della sentenza). - 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalitą telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.».