Consiglio di Stato - Sentenza n. 7617-2009
Graduatorie personale scolastico: quale
giurisdizione?
La vexata quaestio della giurisdizione in merito alle
graduatorie (ex permanenti) di cui alla legge n.124/1999 non sembra
trovare una soluzione.
Dopo l'ordinanza Cass. sez. un. n. 3399 del 13
febbraio 2008, facente seguito ad altre pronunce della Suprema Corte
(Cass. n. 11563/2007, Cass. n. 14290/2007) e ribadita da Cassazione
civile, sez. un., 28 luglio 2009 , n. 17466, si ritiene che in una
graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano
disponibili "non possono configurarsi né l'inerenza a procedure
concorsuali (art. 63 d.lg. n. 165 del 2001), per l'assenza di un
bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di
approvazione finale che individui i vincitori - trattandosi
piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di
determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi)
- né altre categorie di attività autoritativa ", ritenendo pertanto
la sussistenza di un diritto soggettivo, come tale azionabile di
fronte al Giudice ordinario.
Anche alcuni Tar (cfr. Tar Emilia Romagna, n. 1928/09
e Tar Sicilia n. 1925/09, su questo sito) sono orientati per la
giurisdizione del G.O. in subiecta materia.
Non è di questo avviso il Consiglio di Stato che con
una recentissima pronuncia (n. 7617 del 4 dicembre 2009) ed
incurante dell'orientamento delle sezioni unite della Cassazione, in
accoglimento di un appello relativo ad una sentenza declinatoria di
giurisdizione del Tar Piemonte, ha ribadito la giurisdizione del
G.A. in merito alle controversie relative alle graduatorie del
personale scolastico.
(Nota dell'Avv. Francesco
Orecchioni).
Graduatorie degli insegnanti - procedura selettiva
finalizzata al reclutamento - giurisdizione del Giudice
amministrativo - sussistenza.
Le vicende, inerenti la formazione delle graduatorie
degli insegnanti, sono identificabili come fasi di una procedura
selettiva, finalizzata all'instaurarsi del rapporto di lavoro, con
conseguente applicabilità dell'art. 63, comma 4, del citato D.Lgs.
n. 165/2001, in base al quale "restano devolute alla giurisdizione
del Giudice Amministrativo le controversie in materia di procedure
concorsuali, per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni".
L'ingresso nei ruoli degli insegnanti affidato
talvolta a procedure concorsuali per esami vere e proprie, ma con
ampia frequenza anche a scorrimento di graduatorie, nell'ambito
delle quali la corretta assegnazione dei punteggi e il
riconoscimento dei titoli costituiscono momenti autoritativi di una
procedura selettiva, finalizzata al reclutamento, a cui
corrispondono interessi legittimi al rispetto dei parametri di
legalità, imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione.
da
DirittoScolastico.it
***
N. 07617/2009 REG.DEC.
N. 05494/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul
ricorso numero di registro generale 5494 del 2007, proposto da:
XXX, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Carapelle, Mario
Menghini, con domicilio eletto presso Mario Menghini in Roma, via
della Mercede 52;
contro
Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei
Portoghesi 12;
nei confronti di
……, ……..;
per la riforma
della sentenza del Tar Piemonte - Torino :sezione I n. 01727/2007,
resa tra le parti, concernente GRADUATORIE DEFINITIVE PERSONALE
DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA SECONDARIA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2009 il
Consigliere Gabriella De Michele e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Attraverso
l'atto di appello in esame, notificato il 13.6.2007, si contestava
la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
n. 1727/07 del 18.4.2007 (che non risulta notificata), con la quale
veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice
Amministrativo, in ordine al richiesto annullamento delle
graduatorie definitive permanenti, di cui alla legge n. 124/99,
valide per il biennio 2005/2006 e 2006/2007 per il personale docente
ed educativo della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Nella citata sentenza si riteneva che la controversia fosse devoluta
al giudice ordinario, a norma dell'art. 63, comma 1 del D.Lgs.
30.3.2001, n. 165, mentre - in sede di appello - l'interessata
eccepiva la nullità della pronuncia per omessa motivazione e
comunque per non corretta lettura della normativa di riferimento,
rientrando la legittimità delle graduatorie di cui trattasi nella
materia concorsuale, rimasta nella giurisdizione del Giudice
Amministrativo; nel merito, infine, venivano ribadite le censure già
prospettate in primo grado di giudizio. L'Amministrazione appellata,
costituitasi in giudizio, resisteva formalmente all'accoglimento del
gravame.
Premesso quanto sopra, il Collegio rileva l'inammissibilità della
censura di difetto di motivazione della sentenza appellata, sia in
considerazione del carattere semplificato della sentenza, a norma
dell'art. 26, comma 4 della legge 6.12.1971, n. 1034, nel testo
introdotto dall'art. 9 della legge 21.7.2000, n. 205 (con
conseguente sufficienza di un "sintetico riferimento al punto di
fatto o di diritto ritenuto risolutivo"), sia per l'effetto
devolutivo dell'appello: effetto in base al quale, in secondo grado
di giudizio, l'Organo giudicante è chiamato a valutare tutte le
domande, anche integrando - ove necessario - la motivazione della
sentenza appellata e senza che rilevino, pertanto, carenze
motivazionali di quest'ultima (cfr. in tal senso, per il principio,
Cons. St., sez. V, 13.2.2009, n. 824; Cons. St., sez. VI, 24.2.2009,
n. 1081).
Per quanto riguarda, invece, il contenuto della medesima sentenza,
l'appello è fondato, dovendo ritenersi consolidato - dopo alcune
originarie oscillazioni della giurisprudenza - l'indirizzo secondo
cui le vicende, inerenti la formazione delle graduatorie degli
insegnanti, sono identificabili come fasi di una procedura
selettiva, finalizzata all'instaurarsi del rapporto di lavoro, con
conseguente applicabilità dell'art. 63, comma 4, del citato D.Lgs.
n. 165/2001, in base al quale "restano devolute alla giurisdizione
del Giudice Amministrativo le controversie in materia di procedure
concorsuali, per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni" (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 23.11.2004,
n. 7691, 22.6.2004, n. 4447 e 21.7.2003, n. 4207). Tale indirizzo è
condiviso dal Collegio, essendo l'ingresso nei ruoli degli
insegnanti affidato talvolta a procedure concorsuali per esami vere
e proprie, ma con ampia frequenza anche a scorrimento di
graduatorie, nell'ambito delle quali la corretta assegnazione dei
punteggi e il riconoscimento dei titoli costituiscono momenti
autoritativi di una procedura selettiva, finalizzata al
reclutamento, a cui corrispondono interessi legittimi al rispetto
dei parametri di legalità, imparzialità e buon andamento
dell'Amministrazione: principi - quelli appena indicati -
ordinariamente rimessi alla cognizione del Giudice Amministrativo e
che hanno indotto il legislatore a sottrarre la fase del
reclutamento alla giurisdizione del Giudice Ordinario, al quale
restano affidate solo le controversie successive alla instaurazione
del rapporto di lavoro tra amministrazione e dipendenti, il cui
rapporto di lavoro sia stato privatizzato.
Per quanto sopra l'appello deve essere accolto, con conseguente
annullamento della sentenza appellata; non possono invece essere
esaminate le questioni di merito, risultando l'originario ricorso
notificato soltanto a due soggetti controinteressati, senza
successiva integrazione del contraddittorio, a norma dell'art. 21,
comma 1, L. n. 1034/71.
In tale situazione, la questione dedotta in giudizio appare
suscettibile di rinvio al giudice di primo grado, in applicazione
dell'art. 35 della legge 6.12.1971, n. 1034, in quanto appare
ravvisabile quel "difetto di procedura" della sentenza appellata,
che non consente di trattenere in decisione la causa per l'effetto
devolutivo dell'appello, tenuto conto dell'esigenza di non sottrarre
ai medesimi controinteressati le garanzie del doppio grado di
giudizio (a differenza di quanto avviene in caso di erronee
declaratorie di inammissibilità, irricevibilità o decadenza del
ricorso, identificate come contenuto della sentenza appellata: cfr.
al riguardo, per il principio, Cons. St., sez. V, 6.12.1988, n. 797;
Cons. St., sez. IV, 15.1.1980, n. 13; Cons. St., sez. IV,
23.10.1984, n. 774; Cons. St., sez. VI, 17.4.2003, n. 2083; Cons.
St., sez., IV, 7.6.2004, n. 3608; Cons. St., sez. V, 10.5.2005, n.
2348, 14.4.2008, n. 1605 e 2.10.2008, n. 4774).
Per le ragioni esposte, in conclusione, l'appello in esame deve
essere accolto, con le conseguenze precisate in dispositivo; quanto
alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ne ritiene equa la
compensazione, valutato il comportamento processuale
dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione VI - ACCOGLIE
l'appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, ANNULLA la sentenza
del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 1727/07
del 18.4.2007; RINVIA gli atti al medesimo Tribunale, per
l'adempimento di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 1034/71; COMPENSA le
spese giudiziali.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio
2009 con l'intervento dei Magistrati:
Claudio Varrone, Presidente
Roberto Chieppa, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2009