Tar Lazio – Sentenza n. 2163/2008.

Equipollenza titoli studio conseguiti all’estero.

 da Studio Legale LAW del 7.3.2008

 

Tar Lazio – Sez III Ter – Sent. del 07.03.2008 n. 2163

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio composto dai Magistrati: Italo Riggio Presidente Giulia Ferrari Consigliere – relatore Diego Sabatino Primo referendario ha pronunciato la seguente
 

SENTENZA

sul ricorso n. 1727/07, proposto da Andreas Alois G. ,

contro

il Consiglio Nazionale delle ricerche, in persona del legale rapprsentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato, nonché
 

nei confronti

della sig.ra Laura C.

nonché dell’Istituto di Tecnologiche Biomediche, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,

per l'annullamento, previa sospensiva,

del provvedimento n. 5131 del 15 gennaio 2007, avente ad oggetto “Accertamento regolarità degli atti, approvazione, graduatoria e nomina dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato per complessive centotrentasette unità di personale con profilo di ricercatore, III livello professionale, presso Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche operanti nelle aree del Mezzogiorno - Area disciplinare Scienze biologiche”, nonché di ogni altro provvedimento antecedente, successivo o comunque connesso.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale delle ricerche; Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata dott.ssa Laura C. ; Vista la richiesta di esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 1210 del 15 marzo 2007, depositata il 21 giugno 2007; Visto l’atto di motivi aggiunti notificato il 18 ottobre 2007; Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 28 febbraio 2008 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
 

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 26 febbraio 2007 e depositato il successivo 27 febbraio, il dott. Andreas Alois G. impugna il provvedimento n. 5131 del 15 gennaio 2007, avente ad oggetto “Accertamento regolarità degli atti, approvazione graduatoria e nomina dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato per complessive centotrentasette unità di personale con profilo di ricercatore, III livello professionale, presso Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche operanti nelle aree del Mezzogiorno - Area disciplinare Scienze biologiche” , e ne chiede l’annullamento.

Espone, in fatto, di essere cittadino della Confederazione Elvetica e di aver conseguito la laurea in Scienze naturali presso l’Università di Zurigo. Ha partecipato al concorso per titoli ed esami bandito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per complessive centotrentasette unità di personale con profilo di ricercatore, III livello professionale, presso Istituti del Consiglio operanti nelle aree del Mezzogiorno - Area disciplinare Scienze biologiche (un posto). Per poter partecipare al concorso era necessario il possesso del diploma di laurea in Scienze naturali conseguito presso Università italiane o presso Università straniere ma riconosciuto nel nostro ordinamento. All’esito della valutazione della commissione di concorso sono stati riconosciuti al ricorrente 11,7 punti per i titoli di studio e 12 punti per le pubblicazioni, per un totale di 23,7 punti. Agli orali il ricorrente ha conseguito 25 punti, per un totale di 93,7 punti, collocandosi così al primo posto in graduatoria.

A conclusione della procedura la commissione ha rimesso gli atti all’Amministrazione per la loro approvazione. Inaspettatamente il ricorrente ha saputo di essere stato escluso con determina n. 5131 del 15 gennaio 2007 per non aver prodotto il provvedimento attestante che il titolo di studio conseguito all’estero è equivalente allo specifico titolo di studio italiano richiesto dal bando.
 

2. Avverso il predetto provvedimento il ricorrente è insorto deducendo: a) Violazione art. 9 del bando di concorso – Carenza di potere del di-rigente del servizio concorso e borse di studio. Il bando di concorso prevedeva che la Commissione, terminata la procedura, redatta la graduatoria ed individuato il vincitore, avrebbe trasmesso gli atti al Dirigente del Servizio per la loro verifica formale. Il dirigente, qualora avesse riscontrato vizi di forma, avrebbe dovuto rimettere gli atti alla Commissione ma non avrebbe in alcun caso potuto intervenire direttamente, come invece ha fatto. b) Violazione dell’art. 5 della direttiva della Comunità europea 89/48 . Violazione art. 38 D.L.gs. n. 165 del 2001 – Eccesso di potere per carenza di motivazione e di travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Carenza assoluta di istruttoria – Violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo. Il ricorrente aveva prodotto il provvedimento che attestava che il titolo di studio conse-guito all’estero è equivalente a quello richiesto dal bando di concor-so.
 

3. Con motivi aggiunti, notificati il 18 ottobre 2007 e depositati il successivo 23 ottobre, il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 58540 del 27 luglio 2007, con il quale il C.N.R. ha deciso di non nominarlo prima della definizione, nel merito, del gravame.

Avverso detto provvedimento il ricorrente deduce eccesso di potere per mancata ottemperanza all’ordinanza del Tribunale che aveva accolto l’istanza cautelare presentata dallo stesso ricorrente.
 

4. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione, che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
 

5. Si è costituita in giudizio la controinteressata Laura C. , che ha preliminarmente eccepito la nullità dell’ordinanza cautelare n. 1210 del 15 marzo 2007 per violazione del principio del contraddittorio, mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.
 

6. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.
 

7. Con ordinanza n. 1210 del 15 marzo 2007 (confermata dalla VI Sez. del Consiglio di Stato con ordinanza n. 2881 del 5 giugno 2007) è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.
 

8. All’udienza del 28 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.
 

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa il ricorrente impugna la propria esclusione dal concorso ad un posto di ricercatore, III livello professionale nell’Area disciplinare Scienze Biologiche, disposta per non aver prodotto il provvedimento attestante che il titolo di studio conseguito all’estero è equivalente allo specifico titolo di studio italiano richiesto dal bando. Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di nullità dell’ordinanza cautelare n. 1210 del 15 marzo 2007, sollevata dalla controinteressata sul rilievo che la stessa sarebbe stata pronunciata da questo Tribunale senza la previa verifica dell’integrità del contraddittorio.

L’eccezione è priva di pregio sotto un duplice profilo. In primo luogo perché i vizi delle pronunce del giudice di primo grado possono essere dedotti solo dinanzi al giudice di secondo grado, che nel caso all’esame del Collegio ha respinto l’appello proposto avverso la predetta ordinanza In secondo luogo perché compito del giudice è verificare che il ricor-so sia stato correttamente notificato all’Autorità emanante ed al controinteressato, ferma restando che rimane nella facoltà di quest’ultimo costituirsi o meno. Nel caso all’esame del Collegio il ricorso era stato correttamente notificato alla controinteressata dott.ssa C. , come dimostra la sua costituzione in giudizio, e tanto era sufficiente per pronunciare in sede cautelare.
 

2. Passando al merito, con il primo motivo il ricorrente deduce l’incompetenza del dirigente a riscontrare la carenza di un requisito di ammissione in capo ad uno dei concorrenti alla gara pubblica. Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione.

L’art. 9 del bando di concorso demanda al Dirigente del Servizio II Concorsi e Borse di studio la verifica della regolarità formale della procedura, nella quale non può non rientrare l’accertamento che tutti i concorrenti – ed in particolare il vincitore – fossero in possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis di gara per la partecipazione.
 

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’illegittimità della propria esclusione, fondata sull’erroneo assunto che non fosse in possesso del titolo di studio richiesto. Ritiene il Collegio necessario chiarire che il bando di concorso ammetteva espressamente (art. 2) la possibilità di partecipare al concorso per i candidati in possesso di una laurea conseguita presso un’Università straniera, dichiarata equivalente dalle competenti Università italiane o dal Ministero dell’università, purché gli stessi dimostrassero, pena l’esclusione, l’equivalenza mediante “la produzione del provvedimento che la riconosca”. Il ricorrente, risultato primo nella graduatoria del concorso ad un posto di ricercatore, III livello professionale, nell’Area disciplinare Scienze Biologiche è stato escluso sull’assunto che non avrebbe dimostrato l’equipollenza del proprio diploma di laurea in Scienze naturali, conseguito presso l’Università di Zurigo.
 

Il motivo è fondato.

Il ricorrente ha allegato alla domanda di partecipazione copia del diploma di laurea in scienze naturali (Diplom als Naturwissenschafter) conseguito presso il Politecnico Federale di Zurigo, con relativa traduzione giurata, e copia del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che riconosce il titolo di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi banditi in Italia. Ha anche prodotto certificazione attestante gli esami pre laurea sostenuti presso il suddetto Politecnico. Detta documentazione, ad avviso del Collegio, era sufficiente a dimostrare l’equipollenza richiesta dall’art. 2 del bando di concorso.

Il decreto del Direttore generale del Ministero del 14 gennaio 2005 dichiara che “sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso Enti pubblici di ricerca, i titoli di Diploma – Als Naturwissenchafter rilasciati dal Politecnico Federale di Zurigo al dott. Andreas Alois Gi-sel”. Il Ministero, quindi, conferma che tale diploma di laurea è utilizzabile per partecipare ai concorsi presso il C.N.R.

Correttamente, quindi, il ricorrente si è fatto parte attiva nel dimostrare il possesso del requisito che gli era stato chiesto per partecipare alla procedura selettiva ed ha provveduto depositando il documento al quale il bando espressamente riconosceva esclusiva valenza probatoria.

A fronte di ciò ove la commissione prima ed il dirigente poi avessero avuto ancora dubbi sull’effettiva equipollenza del diploma in questione, era loro compito chiedere chiarimenti al Ministero che aveva rilasciato la certificazione richiesta, non versandosi in ipotesi di carenza documentale.

Aggiungasi che la validità del predetto decreto ministeriale a dimostrare l’equipollenza in questione non può essere messa in discussione alla luce delle ulteriori motivazioni addotte dalla controinteressata, che esclude l’applicabilità della disciplina comunitaria di cui alla direttiva 89/48/CXEE e del D.L.vo n. 115 del 1992, in applicazione dei quali è stato adottato il decreto. Trattasi infatti di argomentazioni che l’Amministrazione non ha posto a base dell’esclusione del ricorrente dal concorso (v. nota del dirigente dell’Ufficio concorsi del 15 gennaio 2007) e che quindi avrebbero dovuto essere fatte valere dalla controinteressata nella via del ricorso incidentale.

3. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dei motivi aggiunti.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato con l’atto introduttivo del giudizio.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.