Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la
Partecipazione e la Comunicazione.
Nota 31 luglio 2008.
D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria
dal
MIUR,
1.8.2008
Prot n. 3602/P0
Nella Gazzetta n. 293
del 18.12.2007 è stato pubblicato il D.P.R n. 235 del 21 novembre
2007 - Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R.
24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria.
PREMESSA
I fatti di cronaca che
hanno interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla trasgressione
delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di
violenza e bullismo hanno determinato l’opportunità di integrare e
migliorare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato
con DPR n. 249/1998. La scuola, infatti, quale luogo di crescita
civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla
famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare
di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura
dell’osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà
personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e
nell’adempimento dei propri doveri.
Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non
solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare
cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e
responsabilità .
Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l’autonomia
scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di
programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le
altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il
percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei
giovani.
Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in
oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più
adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto,
piuttosto la realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie,
studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e
responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita
degli studenti.
Con le recenti modifiche non si è voluto quindi stravolgere
l’impianto culturale e normativo che sta alla base dello Statuto
delle studentesse e degli studenti e che rappresenta, ancora oggi,
uno strumento fondamentale per l’affermazione di una cultura dei
diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti.
Tuttavia, a distanza di quasi dieci anni dalla sua emanazione, dopo
aver sentito le osservazioni e le proposte delle rappresentanze
degli studenti e dei genitori, si è ritenuto necessario apportare
delle modifiche alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari
(art. 4) e le relative impugnazioni (art. 5).
In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità
scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di
bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della
persona umana, si è inteso introdurre un apparato normativo che
consenta alla comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati
con maggiore severità sanzionatoria.
Si è infatti voluto offrire alle scuole la possibilità di sanzionare
con la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di
proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur rappresentando
un’esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti aventi
rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed
intollerabili, soprattutto se consumati all’interno dell’istituzione
pubblica preposta all’educazione dei giovani. La scuola deve poter
avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo che
sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il
profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza, di
sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di
handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di
difficoltà. Comportamenti che, come afferma chiaramente la norma,
configurino delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il
rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l’incolumità
delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano
caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla
stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato
sanzionato, e che quindi siano connotati da una particolare gravità
tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell’ambito della
comunità scolastica. Di fronte a tali situazioni, che la norma
descrive in via generale, la scuola deve poter rispondere con
fermezza ed autorevolezza al fine di svolgere pienamente il suo
ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire il verificarsi dei
predetti fatti.
I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di
disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni
infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con
maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità
tra la sanzione irrogabile e l’infrazione disciplinare commessa.
L’inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi
sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di
educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della
persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza
sociale.
CONTENUTO
DEI REGOLAMENTI D’ISTITUTO
Occorre innanzitutto
premettere che destinatari delle norme contenute nello Statuto delle
Studentesse e degli Studenti sono gli alunni delle scuole
secondarie di 1° e 2° grado. Per gli alunni della scuola elementare
risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927,
salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate
per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta.
Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque
“attualizzate” tramite la contestuale applicazione delle regole
generali sull’azione amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990,
come più avanti si ricorderanno.
La legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento
amministrativo, costituisce comunque il quadro di riferimento di
carattere generale per gli aspetti procedimentali dell’azione
disciplinare nei confronti degli studenti.
Il D.P.R. in oggetto apporta sostanziali novità in materia di
disciplina, con specifico riferimento alle infrazioni disciplinari,
alle sanzioni applicabili e all’impugnazione di quest’ultime.
Le
modifiche introdotte impongono alle singole istituzioni scolastiche
di adeguare ad esse i regolamenti interni.
Appare necessario, a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R.
in oggetto, ricapitolare i contenuti dei regolamenti d’istituto in
tema di disciplina, come risultanti unitariamente dalle vecchie e
dalle nuove norme.
Detti regolamenti dovranno individuare:
-
le mancanze
disciplinari.
Partendo dalla
previsione dell’ art. 3 del citato D.P.R. n 249/98, che
individua dei macro-doveri comportamentali facenti
riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i
regolamenti delle istituzioni scolastiche devono declinare
gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti
di comportamento e di condotta.
-
le
sanzioni
da correlare alle
mancanze disciplinari. Le sanzioni diverse
dall’allontanamento dalla comunità scolastica sono
appannaggio del regolamento delle istituzioni scolastiche,
che quindi le dovrà specificatamente individuare. A tal fine
le istituzioni scolastiche si ispireranno al principio
fondamentale della
finalità
educativa e “costruttiva”
e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza
tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4,
comma 3, DPR 249). Quello che si richiede alle scuole è uno
sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui
ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo
Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé
non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi
gravissimi.
-
gli
organi competenti
a comminare le sanzioni. Il regolamento d’istituto è
chiamato ad identificare gli organi competenti ad irrogare
le
sanzioni diverse dall’allontanamento
dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente
scolastico o consiglio di classe). Le
sanzioni comportanti l’allontanamento dalla comunità
scolastica
sono, inoltre, riservate dal D.P.R. alla competenza del
Consiglio di Classe e del Consiglio d’Istituto.
Al riguardo va osservato che, a seguito delle recenti
modifiche normative, la competenza di irrogare sanzioni che
comportino l’allontanamento non viene più attribuita
genericamente in capo ad un organo collegiale, come avveniva
nel testo normativo previgente.
E’ stato, viceversa, specificato dall’art. 4 comma 6 che: a)
le sanzioni ed i provvedimenti che comportano
l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo
inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal
CONSIGLIO
DI CLASSE;
b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a
15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine
delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la
non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di
studi, sono sempre adottate dal
CONSIGLIO
DI ISTITUTO.
In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si
deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al
disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso
che tale organo collegiale quando esercita la competenza in
materia disciplinare deve operare nella composizione
allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli
studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione
(es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato
o il genitore di questi)e di successiva e conseguente
surroga.
-
il
procedimento
di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico
riferimento ad es. alla forma e alle
modalità di contestazione dell’addebito; forma e modalità
di attuazione del contraddittorio; termine di conclusione.
-
procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del
Patto educativo di corresponsabilità.
E’ questo un ulteriore e nuovo elemento di contenuto del
regolamento d’istituto, introdotto dal D.P.R.n. 235 del
2007.
PRINCIPI
GENERALI
Occorre tener presente
che il nuovo testo normativo tende a sottolineare la funzione
educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità
di
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale,
culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica
(Art.
4 comma 2).
Pertanto i regolamenti d’istituto individueranno le sanzioni
disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le
attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le
attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le
piccole manutenzioni, l’attività di ricerca, il riordino di
cataloghi e di archivi presenti nelle scuole,la frequenza di
specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o
culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o
artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e
di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.
Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si
configurano non solo come sanzioni autonome diverse
dall’allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come
misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di
allontanamento dalla comunità stessa .
Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare
con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non
solo della situazione personale dello studente, ma anche della
gravità
dei comportamenti
e delle conseguenze da essi derivanti. Nell’attuazione delle
suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al
principio di
gradualità
della
sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza
disciplinare commessa.
Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono
sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile,
alla
riparazione del danno.
(Art.4 – Comma 5).
Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche
qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, si ricorda
che il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di
denuncia all’autorità giudiziaria penale in applicazione dell’art
361 c.p.
CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI
Per maggiore
chiarezza, si riporta una
classificazione
delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.
A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che seguono
non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle
possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle
esperienze di molte scuole e dei loro regolamenti d’istituto.
A) Sanzioni
diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
(art.
4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n.
249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed
individuate dai singoli regolamenti d’istituto, insieme, come già
detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli
organi competenti ad irrogarle ed alle procedure
B) Sanzioni
che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla
comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni
( Art. 4 - Comma 8):
Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata
soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari
derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R.
n. 249/98.
Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto
con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il
rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
C) Sanzioni
che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla
comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni
(Art.
4 – Comma 9).
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se
ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il
rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia,
percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve
esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle
persone (ad es. incendio o allagamento);
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una
deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal
7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata
dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero
al permanere della situazione di pericolo.
Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico
la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da
configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla
normativa penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente
accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti
che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura
inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del
giudice penale.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola
promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove
necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un
percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità
scolastica.
D) Sanzioni
che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica fino al termine dell’anno scolastico
(Art. 4 - comma 9bis):
L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto,
è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente
ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che
violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti
di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da
determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile
e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno
scolastico;
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà
evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto
implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto
per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà
essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di
verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre
l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per
gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di
un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità
per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
E) Sanzioni
che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o
la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi
(Art.
4 comma 9 bis e 9 ter)
Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al
ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio
d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio
finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso
di studi (Comma 9 bis).
E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai
punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica,
da parte dell’istituzione scolastica, della
sussistenza di
elementi concreti e precisi
dai
quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente
(Comma 9 ter).
* * *
La sanzione
disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara
le motivazioni
che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L.
241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore
motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio
di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.
Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine
dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non
ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i
motivi per cui ”non siano esperibili interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante
l’anno scolastico”.
Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull’autonomia
scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre
informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite
nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo
studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o
di passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni
disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel
testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che
riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo
alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si
applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati
sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle
persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n.
196 del 2003 e del DM 306/2007.
Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello
studente che opera il passaggio all’altra scuola si suggerisce una
doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo
studente.
Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine
ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter
fino alla conclusione.
Ovviamente i regolamenti d’istituto dovranno contenere anche
precisazioni in ordine a quanto precede.
IMPUGNAZIONI
Per quanto attiene
all’impugnazione
(Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche
introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire
da un lato “il
diritto di difesa”
degli studenti e, dall’altro,
la snellezza e
rapidità del procedimento,
che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della
Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli
alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento
che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al
quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e
successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento,
formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa,
obbligo di motivazione e termine.
Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del D.P.R. non
incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare
eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole
dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la
sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di
impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di
istituto.
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso
da parte di
chiunque vi abbia interesse
(genitori, studenti),
entro quindici giorni
dalla comunicazione
ad un
apposito
Organo di Garanzia
interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle
singole istituzioni scolastiche.
L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art.
5 - Comma 1).
Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la
sanzione non potrà che ritenersi confermata.
Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio
definito, anche se non rigidamente, nel rispetto delle autonomie
delle singole istituzioni scolastiche – la sua composizione. Esso –
sempre presieduto dal Dirigente Scolastico -
di norma,
si compone, per la scuola secondaria di 2° grado da un docente
designato dal consiglio d’istituto, da un rappresentante eletto
dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; per la
scuola secondaria di 1° grado, invece, da un docente designato dal
Consiglio d’istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori (Art. 5 - Comma 1).
A proposito va sottolineato che i regolamenti dovranno precisare:
a)
la composizione del suddetto organo
in ordine:
1) al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti
scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di
quattro;
2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla
possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità
(es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia
irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia
parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore)
b) il
funzionamento dell’organo di garanzia, nel senso che
occorrerà precisare:
1) se tale organo in prima convocazione debba essere
“perfetto”(deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e
magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri
effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia
mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano
presenti tutti i membri;
2) il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri (se
influisca o meno sul conteggio dei voti).
L’organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti della
scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse -
anche
sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito
all’applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2).
ORGANO
DI GARANZIA REGIONALE
Il comma 3 del citato
art. 5 modifica l’ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a
decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche
contenute nei regolamenti d’istituto, già prevista dall’originario
testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza
del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale.
Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del
provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di
verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia
nell’emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia
nell’emanazione del regolamento d’istituto ad esso presupposto.
E’ da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del
reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal
comma 1 dell’art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione
dell’organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di
decisione ad esso attribuito.
La decisione è subordinata
al parere
vincolante di un organo di garanzia regionale
di nuova istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto
organo -
presieduto dal
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato
– è
composto,
di norma,
per la scuola secondaria di II grado, da due
studenti designati
dal coordinamento
regionale delle consulte provinciali degli studenti,
da tre
docenti e da un genitore designati
nell’ambito della comunità scolastica regionale. Per la
scuola secondaria di I grado, in luogo degli studenti sono designati
altri due genitori.
Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto
dell’autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si
suggerisce che la stessa avvenga nell’ambito dei rappresentanti del
Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FORAGS).
Per quanto concerne, invece la designazione dei docenti, lasciata
alla competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, la
scelta potrà tener conto, per quanto possibile, dell’opportunità di
non procurare aggravi di spesa in ordine al rimborso di titoli di
viaggio.
L’organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta
applicazione della normativa e dei regolamenti, procede
all’istruttoria
esclusivamente
sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte
prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione (Comma
4). Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente
o di altri controinteressati.
Il comma 5
fissa il termine perentorio di 30 giorni,
entro il quale l’organo di garanzia regionale deve esprimere il
proprio parere. Qualora entro tale termine l‘organo di garanzia
non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie,
per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e
per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n.
241), il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere
indipendentemente dal parere.
PATTO
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Si tratta di
un’assoluta novità (art. 5-bis dello Statuto), in diverse scuole già
anticipata dalla prassi in essere.
La disposizione di cui all’art. 5 bis va coordinata con le altre
disposizioni dello Statuto ed in particolare, laddove fa riferimento
a “diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica
autonoma, studenti e famiglie”, essa va coordinata con gli artt. 2 e
3 che prevedono già “diritti” e “doveri” degli studenti, anche al
fine di distinguere il Patto educativo di corresponsabilità, così
introdotto, dal regolamento d’istituto e/o di disciplina.
Può allora osservarsi che i destinatari naturali del patto educativo
di cui alla disposizione in questione siano i genitori,
ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di
educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.)
L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare
le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la
scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa.
La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione
educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia
virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono
la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della
scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L’introduzione del
patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo
strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di
un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i
loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.
Il “patto” vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso
il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che
intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie.
La norma, contenuta nell’art. 5 bis, si limita ad introdurre questo
strumento pattizio e a definire alcune caratteristiche generali
lasciando alla libertà delle singole istituzioni scolastiche
autonome il compito di definire contenuti e modelli applicativi che
devono scaturire dalle esigenze reali e dall’esperienza concreta
delle scuole, non potendo essere astrattamente enucleati a livello
centrale.
Ad esempio, a fronte del ripetersi di episodi di bullismo o di
vandalismo, ritenendosi di orientare prioritariamente l’azione
educativa al rispetto dell’ “altro”, sia esso persona o patrimonio,
la scuola opererà su un doppio versante: da un lato potrà
intervenire sulla modifica del regolamento d’istituto individuando
le sanzioni più adeguate, dall’altro, si avvarrà del Patto educativo
di corresponsabilità, per rafforzare la condivisione da parte dei
genitori delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei
doveri di tutte le componenti presenti nella scuola.
Ciò consente di distinguere dunque, sul piano concettuale, il Patto
educativo di corresponsabilità dal regolamento d’istituto.
Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative il
primo, vincolante con la sua sottoscrizione; atto unilaterale della
scuola verso i propri studenti teso a fornire loro la specificazione
dei comportamenti ad essi consentiti o vietati il secondo,
vincolante con la sua adozione e pubblicazione all’albo.
L’azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto potrà
costituire occasione per la diffusione della conoscenza della parte
disciplinare del regolamento d’istituto (così come degli altri
“documenti” di carattere generale che fondano le regole della
comunità scolastica, quali il Piano dell’offerta formativa e la
Carta dei servizi), ma i due atti dovranno essere tenuti distinti
nelle finalità e nel contenuto.
Appare il caso di evidenziare che l’introduzione del Patto di
corresponsabilità si inserisce all’interno di una linea di
interventi di carattere normativo e amministrativo attraverso i
quali si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna
componente della comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici,
studenti e, da ultimo, genitori. Al fine di consentire
all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità
educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun
soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che
l’ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, gli
studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto
degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli
contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249
come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n.
235; il personale docente quelli attinenti alla deontologia
professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi
nazionali di lavoro.
L’inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti,
l’applicazione delle sanzioni disciplinari secondo il sistema che è
stato sopra illustrato, per il personale scolastico, l’esercizio
rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla
luce di quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in
particolare, la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. -
Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di
indirizzo generali - e l’art. 2 comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 n.147,
convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n.176).
Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può
insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi
episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali
danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di
svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far
presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere
ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, anche a
prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove
venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un’educazione
adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità,
riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le
gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del
personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omesso
il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti
degli studenti.
Sulla base di quanto sopra chiarito, e nell’ambito delle valutazioni
autonome di ciascuna istituzione scolastica, il Patto di
corresponsabilità potrà contenere degli opportuni richiami e rinvii
alle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, allo
scopo di informare le famiglie dei doveri e delle responsabilità
gravanti su di loro in uno spirito di reciproca collaborazione che
deve instaurarsi tra le diverse componenti della comunità
scolastica.
Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse
responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia
affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione
all’art. 147 c.c.)..
La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e
quella del “precettore” (art. 2048, secondo comma c.c.) per il
fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo
ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacchè l’affidamento
del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla
presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di
“culpa in educando”, rimanendo comunque i genitori tenuti a
dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto
dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere
impartito al minore stesso un’educazione adeguata a prevenire
comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501;
26.11.1998, n. 11984).
Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le
responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo
particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili
di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o
disdicevoli che mettano in pericolo l’incolumità altrui o che ledano
la dignità ed il rispetto della persona umana.
In ogni caso, resta fermo che il Patto di corresponsabilità non
potrà mai configurarsi quale uno strumento giuridico attraverso il
quale introdurre delle clausole di esonero dalla responsabilità
riconducibile in capo al personale scolastico in caso di violazione
del dovere di vigilanza. Tale obbligo nei confronti degli studenti è
infatti previsto da norme inderogabili del codice civile; di
conseguenza, nell’ipotesi in cui il patto contenesse, in maniera
espressa o implicita, delle clausole che prevedano un esonero di
responsabilità dai doveri di vigilanza o sorveglianza per i docenti
o per il personale addetto, tali clausole dovranno ritenersi come
non apposte in quanto affette da nullità.
Con riferimento, poi, alle modalità di elaborazione, il D.P.R. 235
(comma 2 dell’art. 5 bis) rimette al regolamento d’istituto la
competenza a disciplinare le procedure di elaborazione e di
sottoscrizione del Patto. Ciò significa che la scuola, nella sua
autonomia, ove lo preveda nel regolamento d’istituto, ha la facoltà
di attribuire la competenza ad elaborare e modificare il patto in
questione al Consiglio di istituto,dove sono rappresentate le
diverse componenti della comunità scolastica, ivi compresi i
genitori e gli studenti.
Quanto al momento di sottoscrizione del patto, l’art. 5 bis comma
1 dispone che questa debba avvenire, da parte dei genitori e degli
studenti, “contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione
scolastica”. Come è noto, la procedura di iscrizione inizia con la
presentazione della domanda, in generale entro gennaio, e termina
con la conferma dell’avvenuta iscrizione, a seguito
dell’acquisizione del titolo definitivo per il passaggio alla classe
successiva, alla fine dell’anno scolastico di riferimento.
Pertanto, è proprio nell’ambito delle due settimane di inizio
delle attività didattiche – art. 3 comma 3 – che ciascuna
istituzione potrà porre in essere le iniziative più opportune per la
condivisione e la presentazione del patto di corresponsabilità. (v.allegato)
Si invitano, pertanto,
le singole istituzioni scolastiche a far pervenire presso il
Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’istruzione
– Direzione generale per lo studente, la partecipazione e la
comunicazione, all’indirizzo e-mail:studenti@istruzione.it o via
fax al numero 06/58495911, degli esempi di patti che verranno
adottati al fine di raccogliere esperienze e metterle a disposizione
di tutte le scuole italiane durante questa fase sperimentale di
prima applicazione della nuova normativa.
IL MINISTRO
F.to Maria Stella Gelmini
CM. n.
3062 del 31.7.2008. D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 - Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24.6.1998, n. 249,
concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria.