Esclusione dalla graduatoria
per il conferimento di incarichi di Presidenza
nelle scuole Medie.

E’ necessario appartenere al ruolo
a cui si riferisce l’inserimento in graduatoria, pena l’esclusione

di Anna Teresa Paciotti da Studio Legale LAW del 4.2.2008

 

Con ricorso al Tar della Campania un docente di ruolo nella scuola per l’insegnamento di materie letterarie, classe di concorso A043, ha censurato la propria esclusione dall’inserimento nelle graduatorie per il conferimento di incarichi di Presidenza nelle scuole Medie. L’esclusione veniva disposta dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico per la Campania e del Centro Servizi Amministrativi di Napoli sul rilievo della mancanza dei requisiti richiesti. Va premesso che il docente in questione aveva già proposto un precedente ricorso al Tar poiché non era stato inserito nella graduatoria in quanto, incredibile ma vero, la sua domanda si era persa nei meandri dell’Ufficio Scolastico. Per tale motivo il Tar aveva disposto che al docente fosse consentito di presentare una nuova domanda. Ma, guarda caso, la domanda viene respinta sul rilievo della mancanza del possesso dei requisiti.

Siamo troppo malevoli se pensiamo che l’Ufficio Scolastico si era risentito per la figuraccia fatta essendo risultato che lo stesso aveva smarrito una domanda? Tuttavia, con la Sentenza n. 477/2008, il Tar ha dato ragione all’Amministrazione. Il Tar, dopo aver proceduto all’esame del decreto impugnato, ha dedotto che il decreto medesimo è basato sul presupposto che il ricorrente, docente di ruolo dal 1° settembre 1987 di materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, non appartiene al ruolo a cui si riferisce l’inserimento in graduatoria e non è in possesso del titolo di superamento di un concorso a cattedra di scuola media con votazione di almeno sette decimi.

Il Collegio ha richiamato il D. Lgs n. 297 del 16 aprile 1994, il quale prescrive all’art. 408 che ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo nella scuola possono partecipare i docenti forniti di laurea che appartengono ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato. L’art. 410 dello stesso testo normativo stabilisce sub lett. b) che fermo restando il requisito dell’anzianità di servizio, sono ammessi a partecipare al concorso a Preside nelle scuole medie i docenti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado che nelle prove d’esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.

Ora, il ricorrente ha eccepito che i docenti inseriti nelle classi di concorso AO43 (Italiano nella scuola media) e AO/50 (Materie letterarie nella scuole Secondaria Superiore) sono inseriti in un unico ambito disciplinare a carattere verticale (Area 4) per cui l’idoneità conseguita a seguito di concorso sarebbe valida per entrambe le classi. Ma il Tar ha obiettato che tale tesi rivela la sua fragilità appena si consideri che la normativa prescrive, per l’inserimento nella graduatoria in questione, i requisiti fissati nei riferiti articoli del D.Lgs n. 297/94, che non sono quelli che il ricorrente vanta di avere acquisito sulla base della ricostruzione normativa da lui prospettata.

Anna Teresa Paciotti
annateresapaciotti@studiolegalelaw.it

 

Tar Campania – Sentenza dell'1.2.2008 n. 477.