L’articolo 26, comma
8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che
l’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi,
per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica,
dell’opera di dirigenti scolastici e di docenti, compreso il
personale educativo, forniti di adeguati titoli culturali,
scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non
superiore a cinquecento unità, determinato con decreto
interministeriale n. 30 del 9 febbraio 1999. Il personale che
presenta domanda di assegnazione, ai sensi della normativa in
oggetto, deve dichiarare la propria disponibilità a permanere in
tale posizione per la durata prevista dall’ufficio per
l’assegnazione stessa, che comunque non può essere inferiore a due
anni, salva motivata revoca dell’incarico da parte della stessa
amministrazione.
Per la concreta individuazione dei compiti connessi con
l’attuazione dell’autonomia scolastica, si fa riferimento, in
relazione alle esigenze dei singoli uffici, in via
esemplificativa, alle seguenti aree:
-
sostegno e
supporto alla ricerca educativa e alla didattica , in relazione
all’attuazione dell’autonomia: supporto alla pianificazione
dell’offerta formativa, con particolare riferimento ai processi
di innovazione in atto, iniziative di continuità tra i vari
gradi di scuola, organizzazione flessibile del tempo scuola,
formazione e aggiornamento del personale, innovazione didattica,
progetti di valutazione e qualità della formazione, progetti di
carattere internazionale, attività di orientamento, attuazione
del diritto-dovere all’istruzione e all’istruzione e formazione
professionale, ecc.;
-
sostegno e
supporto per l’attuazione dell’autonomia nel territorio, ai
processi organizzativi e valutativi dell’autonomia scolastica
(documentazione, consulenza, iniziative di sportello,
monitoraggio, valutazione ecc.);
-
sostegno alla
persona e alla partecipazione studentesca: alla educazione degli
adulti, educazione alla convivenza civile (alla cittadinanza,
stradale, ambientale, alla salute, alimentare, all’affettività),
integrazione scolastica dei soggetti disabili, pari opportunità
donna-uomo, dispersione scolastica, disagi della condizione
giovanile, consulte provinciali studentesche, orientamento
scolastico, attività complementari e integrative;
-
raccordi
interistituzionali (alternanza scuola - lavoro, esperienze
formative e stage) istruzione e formazione superiore integrata,
rapporti col territorio;
-
gestione e
organizzazione, ivi compresi i supporti informatici (organi
collegiali, attivazione di reti di scuole, utilizzo delle nuove
tecnologie, ecc.).
2. CONTINGENTE DEI
POSTI ASSEGNATI
ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA CENTRALE E PERIFERICA
Il contingente
di dirigenti scolastici e di docenti utilizzato per la
realizzazione dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia
scolastica, è fissato in complessive 500 unità.
Il suddetto contingente è assegnato all’Amministrazione Centrale –
Dipartimento per l’istruzione e agli Uffici Scolastici Regionali
rispettivamente in numero di 119 unità e di 381 unità, come dal
piano di ripartizione fissato con la circolare n. 71 del 13 aprile
2001, che, ad ogni buon fine, si allega alla presente (allegato
1).
Con separato provvedimento il Capo Dipartimento per l’istruzione
ripartirà il contingente dell’Amministrazione Centrale tra i due
Dipartimenti del Ministero della Pubblica Istruzione, ai fini
della successiva assegnazione agli Uffici di livello dirigenziale
generale compresi nei Dipartimenti stessi, così come individuati
dal vigente Regolamento di organizzazione.
I Direttori generali degli uffici scolastici regionali
provvederanno, a loro volta, a destinare i dirigenti scolastici e
i docenti alle rispettive articolazioni territoriali assicurando,
comunque, la permanenza nella stessa area territoriale a coloro la
cui assegnazione non scade il 31/8/2008.
3.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I
Dipartimenti, le Direzioni Generali ad essi afferenti e gli Uffici
Scolastici Regionali, in base al numero di unità del contingente
assegnato, dovranno dare comunicazione alle organizzazioni
sindacali del comparto scuola e dell’area V della dirigenza
scolastica aventi titolo alla contrattazione decentrata, delle
aree di utilizzazione del personale, dei posti disponibili, dei
criteri di selezione del personale e della durata
dell’assegnazione.
L’avviso della procedura di selezione viene affisso all’albo degli
uffici entro il giorno 3 marzo 2008. Al fine di
favorire la capillare pubblicazione delle suddette procedure, ogni
ufficio invia con e-mail all’indirizzo della Direzione Generale
per la comunicazione (pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it)
una copia di essi, per l’inserimento nella rete Intranet e nel
sito Internet di questo Ministero.
Le domande del personale interessato, riferite alle assegnazioni
con decorrenza dall’anno scolastico 2008/2009, devono essere
inviate all’ufficio centrale o regionale presso il quale si chiede
l’assegnazione entro il termine stabilito dallo stesso ufficio e
comunque non oltre il giorno 3 aprile 2008.
Ciascuna domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
- cognome, nome,
luogo e data di nascita;
- qualifica (se
dirigente o docente), materia di insegnamento;
- sede di
titolarità e sede di servizio in caso siano diverse;
- data di
immissione in ruolo.
In allegato alla
domanda deve essere trasmesso il curriculum personale nel quale
devono essere specificati i titoli culturali, scientifici e
professionali posseduti e l’eventuale conoscenza di lingue
straniere.
Può essere formulata domanda ad un solo ufficio centrale e
regionale. A tal fine l’interessato deve rilasciare, sotto la
propria responsabilità, in calce alla domanda, apposita
dichiarazione di non aver presentato analoga richiesta presso
altro ufficio centrale o regionale e di aver superato il periodo
di prova.
Le domande prive di tali indicazioni, ovvero, indirizzate
genericamente al Ministero della pubblica istruzione, non sono
prese in considerazione.
4.
VALUTAZIONE DEGLI ASPIRANTI
Il personale
chiamato a svolgere compiti di supporto all’autonomia deve essere
in possesso di specifici requisiti che connotano il proprio
profilo professionale.
Si indicano, in via esemplificativa, tali requisiti, raggruppati
come segue:
-
competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e
promozionale;
-
motivazione professionale a far parte dei processi di
innovazione;
-
capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di
assumere responsabilità;
-
spessore culturale in ordine ai processi didattici,
organizzativi e relazionali derivanti dall’autonomia.
La tipologia
dei titoli, secondo la previsione della normativa in oggetto, va
ripartita in tre aree: titoli culturali, titoli scientifici e
titoli professionali.
Tra i titoli che possono essere presi in considerazione si
indicano i seguenti:
titoli culturali: diplomi e lauree posseduti in
aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera di appartenenza,
specializzazioni universitarie, dottorati di ricerca, contratti
universitari, vincite di altri concorsi, borse di studio;
titoli scientifici: ricerche, pubblicazioni a
stampa, articoli, prodotti multimediali, altri lavori originali;
titoli professionali: incarichi svolti
all’interno dell’amministrazione della pubblica istruzione e delle
istituzioni scolastiche, attività di progettazione, ricerca,
sperimentazione, formazione anche nell’ambito di progetti che
vedono coinvolti Università, I.N.VAL.S.I., i cessati Istituti di
Ricerca (I.N.D.I.R.E, I.R.R.E.), centri di ricerca e formazione,
ecc.
L’esame dei candidati è effettuato da una Commissione
appositamente costituita presso ciascun ufficio, attraverso la
valutazione dei titoli presentati – tra i quali particolare
rilievo assumono le pregresse esperienze professionali nello
svolgimento di compiti connessi all’autonomia presso
l’Amministrazione centrale e periferica del Ministero della
pubblica istruzione – e un colloquio finalizzato all’accertamento
delle capacità relazionali del candidato e delle competenze
coerenti con le problematiche dell’area di utilizzazione.
Sulla base dei titoli presentati e del colloquio effettuato, viene
predisposta una graduatoria di merito in base alla quale sono
individuati i candidati che, in relazione ai posti disponibili e
ai compiti da svolgere, risultino in possesso della qualificazione
richiesta.
La graduatoria predetta viene affissa all’albo dell’ ufficio;
ciascun ufficio, inoltre, ne invia copia, con e-mail,
all’indirizzo della Direzione Generale per la comunicazione (pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it)
per l’inserimento nella rete Intranet e nel sito Internet di
questo Ministero.
5.
COLLOCAMENTI FUORI RUOLO
Il personale da
collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il
servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai
dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio di
istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato
giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione
del servizio medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando, ai sensi del
decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni
nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, abbia durata non superiore a
un quinquennio, a partire dall’anno scolastico 2001/2002, i
docenti, all’atto della cessazione dalla posizione di collocamento
fuori ruolo o di comando, sono assegnati alla sede nella quale
erano titolari all’atto del provvedimento.
Ai dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti
contratti collettivi dell’area della Dirigenza scolastica.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano
complessivamente durata superiore a un quinquennio, a partire
dall’anno scolastico 2001/2002, comportano la perdita della sede
di titolarità.
A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai
sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del comma 10
dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si sommano se
tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.
I docenti che perdono la titolarità, all’atto del rientro in ruolo
o della cessazione del comando, hanno priorità di scelta tra le
sedi disponibili, secondo le modalità definite in sede di
contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di
mobilità.
I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di
incarico nominale per i Dirigenti scolastici sono adottati, anche
per il personale assegnato presso gli uffici centrali, dal
Direttore Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale competente
in relazione, rispettivamente, alla sede di titolarità o di
incarico del personale interessato.
L’Ufficio, per sopraggiunti motivi, può revocare anticipatamente
il collocamento fuori ruolo dandone tempestiva comunicazione
all’interessato. Il personale collocato fuori ruolo può rinunciare
all’assegnazione per sopravvenuti gravi motivi personali o
familiari, dandone comunicazione all’ufficio che valuterà la
richiesta.
Sia la revoca da parte dell’ufficio, che la rinuncia da parte
dell’interessato hanno effetto dall’inizio dell’anno scolastico
successivo.
Gli uffici, al
termine di ciascun anno scolastico, inviano alla Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici - Viale Trastevere, 76/a –
00153 Roma, una relazione sull’attività svolta dal personale
assegnato.
Gli uffici presso i quali il personale presta servizio devono aver
cura di comunicare le assenze al dirigente scolastico dell’ultima
scuola di titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici,
all’ufficio scolastico regionale di appartenenza.
Si pregano le SS. LL. di dare alla presente massima diffusione
comunicando agli uffici interessati che la stessa può essere
consultata e acquisita sul sito Internet (www.pubblica.istruzione.it)
e nella rete Intranet del Ministero della pubblica istruzione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Giuseppe Cosentino |