La sospensione dalla lezioni per motivi disciplinari deve essere a termine.
Sanzioni per gli alunni (Tar Lazio 3204/2008). da CittadinoLex del 28.4.2008
I provvedimenti adottati dai dirigenti scolastici per sanzionare i comportamenti indisciplinati degli alunni devono avere una durata circoscritta nel tempo. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così accolto il ricorso di un genitore contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed il dirigente scolastico di un istituto comprensivo statale che aveva sospeso dalle lezioni, ma con l’obbligo di frequenza, il figlio minorenne del ricorrente, per motivi legati alla condotta. Nel provvedimento il dirigente non aveva però indicato quando la sanzione disciplinare, che era stata adottata a causa dei ripetuti comportamenti scorretti dell’alunno, avrebbe avuto fine. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto il termine di efficacia è un requisito essenziale dei provvedimenti destinati a durare nel tempo e deve essere espressamente indicato. Pertanto il dirigente scolastico avrebbe dovuto stabilire il termine finale della sanzione disciplinare; ciò ha fatto si che, per la mancanza del termine, il provvedimento apparisse viziato sia formalmente che sostanzialmente. Le ragioni che avevano spinto la scuola all’adozione della sospensione non consentivano di tralasciare l’indicazione della durata, anche se la misura era stata decisa con funzione soprattutto simbolica, dal momento che l’alunno, pur essendo stato sospeso, aveva l’obbligo di recarsi a scuola e di seguire ugualmente le lezioni. (28 aprile 2008)
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SENTENZA sul ricorso n. del 2006 proposto da A, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore B, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Cocola, presso il quale risulta domiciliato in Roma, via Belluno n. 1; CONTRO
Il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
in persona del Ministro pro tempore, l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
via Bitossi n. 5 in persona del legale rappresentante FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 29 marzo 2006 e
depositato il 28 aprile successivo A, nella qualità di esercente la
potestà genitoriale sul figlio minore B, ha impugnato il
provvedimento del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensoriale
Statale via Bitossi n. 5 con il quale il figlio è stato sospeso
dalle lezioni, con obbligo di frequenza, senza apposizione di
termine finale alla durata del provvedimento stesso. P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio sez. III quater, accoglie il ricorso in epigrafe e per
l’effetto annulla l’atto impugnato; NOTE
[1]
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
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