Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008. 30.6.2008.
Art. 64
1. Ai fini di una
migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena
valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere
dall’anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure
volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno scolastico
2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard
europei.
2. Si procede,
altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la
definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17% per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno
scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto
decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione
complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
3. Per la
realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di
interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo
delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una
maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 4. Per l’attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti; b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi; d. rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola primaria; e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione
dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per
gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente
normativa.
5. I dirigenti del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, compresi
i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione
di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale
realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati,
verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche
contrattuali, comporta l’applicazione delle misure connesse alla
responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il
disposto di cui all’articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, dall’attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del
presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per
l’anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l’anno 2010, a 2.538
milioni di euro per l’anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2012.
7. Ferme restando le
competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al
Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all’avvio
dell’azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria
composto da rappresentanti del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e del Ministero dell’economia e
delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo
delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di
assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi
previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né
rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di
garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di
cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall’articolo 1,
comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall’anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’effettiva realizzazione dell’economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell’effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.
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