Dipartimento per l'Istruzione
Nota prot.n. 5695 del 31 maggio 2007. dal MPI, Roma, 31 maggio 2007.
Oggetto : Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 su esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e sulla certificazione delle competenze - ulteriori precisazioni
Al fine di chiarire taluni aspetti emersi in attuazione della circolare n. 28 del 15 marzo 2007 sull'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e sulla certificazione sperimentale delle competenze, questa Direzione Generale è intervenuta con successive note del 10 maggio 2007 (prot. n. 4600) e del 18 maggio 2007 (prot. n. 5116) con le quali sono stati forniti altri elementi informativi sia sullo svolgimento delle prove di esame sia sulla certificazione sperimentale delle competenze.
A seguito di nuove
istanze sopravvenute e al fine di contribuire ad un sereno e regolare
svolgimento delle prove di esame e alla messa in atto di misure
condivise e qualificate per la sperimentazione della certificazione
delle competenze, si forniscono ulteriori elementi di approfondimento
e chiarimento.
Composizione
delle sottocommissioni d'esame:
si conferma che l'eventuale svolgimento nel corso dell'anno di
attività aggiuntive o integrative svolte da personale esterno alla
classe non legittima la modifica della naturale composizione delle
sottocommissioni d'esame, costituita esclusivamente dai docenti della
classe, come esplicitamente previsto dall'articolo 185, comma 3, del
Testo Unico. Alunni stranieri: fermo restando l'obbligo per tutti gli alunni di essere sottoposti alle prove di esame anche per la seconda lingua comunitaria nelle forme deliberate dal collegio dei docenti, si conferma l'opportunità che le sottocommissioni esaminatrici adottino particolari misure di valutazione, soprattutto in sede di colloquio pluridisciplinare, nei confronti di quegli alunni con cittadinanza non italiana di recente scolarizzazione che non hanno potuto conseguire le competenze linguistiche attese. In tali circostanze è opportuno procedere prioritariamente all'accertamento del livello complessivo di maturazione posseduto prima ancora di valutare i livelli di padronanza strumentale conseguiti. Si conferma, altresì, con riferimento al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 9, che solamente le lingue dell'Unione europea possono essere comprese nelle ordinarie attività di insegnamento e, conseguentemente, nelle prove di esame, fatti salvi progetti sperimentali diversamente strutturati e debitamente autorizzati.
L'ammissione d'ufficio all'esame preclude tale possibilità, lasciando aperte diverse possibili opzioni in merito. Nel caso in cui l'alunno disabile non si presenti all'esame senza giustificare le ragioni di tale assenza, non è necessario procedere alle prove suppletive a cui, come esplicitamente previsto dall'articolo 184, comma 2, del Testo Unico, accedono "i candidati assenti per gravi e comprovati motivi".
In considerazione del fatto che la possibile violazione si può avere, di norma, nel trattamento di dati sensibili e giudiziari, secondo quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,n .196. Tuttavia si fa presente che nel Regolamento approvato con Decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 per tutte le istituzioni scolastiche statali, è esplicitamente previsto nella Scheda n. 5 che "I dati sensibili possono essere trattati per le attività di valutazione periodica e finale, per le attività di orientamento e per la compilazione della certificazione delle competenze."
Nel confermare, infine,
che la certificazione è dovuta, ancorché in forma flessibile e
autonomamente integrata sulla base delle scelte operate dai collegi
dei docenti, si rimette a ciascuna istituzione scolastica anche la
determinazione nell'uso dell'indicatore del livello o del grado di
competenza conseguito dall'alunno.
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