La Cassazione evidenzia le lacune della Legge
Moratti per la scuola.
Obbligo, mancano sanzioni oltre le medie.
(Cassazione 8665/2007).
da
CittadinoLex
del 20 aprile 2007
La “legge Moratti” è lacunosa in quanto,
pur prevedendo l’obbligo di istruzione oltre la scuola media, non ha
stabilito le sanzioni per i genitori che non lo rispettano. A
segnalare le lacune presenti nella legge n.53 del 2003, voluta dall’ex
Ministro dell’Istruzione, Letizia Moratti, è la Terza Sezione Penale
della Corte di Cassazione, che ha confermato l’assoluzione pronunciata
dal Giudice di Pace di Agrigento nei confronti dei genitori di un
ragazzino al quale avevano omesso di far impartire l’istruzione
obbligatoria dopo le medie per l’anno scolastico 2003 – 2004. Secondo
la Suprema Corte, che ha respinto il ricorso del Procuratore Generale,
i genitori del ragazzo devono essere assolti dal resto loro ascritto
in quanto, anche se il Legislatore ha esplicitato l’intenzione di
introdurre sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo di istruzione
oltre la scuola media, ha poi omesso di fare “ulteriori
specificazioni”, lacuna “giustificabile” in quanto il diritto in
oggetto, al momento della promulgazione della legge - delega, non era
perfetto in carenza della emanazione dei decreti legislativi di
attuazione che nulla hanno disciplinato sul tema. Giustificabile o no,
la lacuna resta.
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza
Penale,
Sentenza n.8665/2007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Lupo Ernesto Presidente
Dott. Squassoni Claudia Consigliere
Dott. Fiale Aldo Consigliere
Dott. Franco Amedeo Consigliere
Dott. Ianniello Antonio Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
Giudice di Pace di Agrigento
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal consigliere
SQUASSONI CLAUDIA
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. G. Izzo
Che ha concluso per: accogliersi il ricorso del P.G.
Udito, per la parte civile, l'Avv
Uditi i difensori Avv.
Nei confronti di:
1) L.A. n. il 14/01/1958
2) F.L. n. il 31/07/1963
Avverso SENTENZA del 04/03/2005
Giudice di Pace di Agrigento
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 4 marzo 2005, il giudice di Pace di
Agrigento ha assolto, con la formula perché il fatto non sussiste,
L.A. e F.L. dal reato
previsto dall'art. 731 c.p. [1]
(contestato perché, nella loro qualità di genitori esercenti la
potestà sul minore L.S., avevano omesso di fargli impartire
l'istruzione obbligatoria nello anno scolastico 2003/2004).
A sostegno di tale conclusione, il giudice ha rilevato come l'art. 731
cp e l'art. 8 L. 1859/1962 sanzinino rispettivamente l'inadempienza
del dovere di impartire ai minori l'istruzione della scuola elementare
e media e non di un piu' lungo periodo come è avvenuto nel caso in
esame: pertanto, la condotta degli imputati, per il principio di
legalità non integra il reato contestato.
Per l'annullamento della sentenza, ha proposto ricorso in Cassazione
il Procuratore Generale della repubblica presso la corte d'appello di
Palermo deducendo violazione di legge; sostiene che l'art. 731 cp è
una norma penale in bianco il cui precetto è integrato dalle leggi
extrapenali che disciplinano l'obbligo di scolarità.
Di conseguenza l'espressione "istruzione elementare" che figura nella
norma non ha carattere tassativo e va posta in relazione con la
vigente legislazione in materia che ha esteso l'obbligo fino agli anni
diciotto.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
L'art. 731 cp si limita a sanzionare la inosservanza dello obbligo,
correlato alla legislazione vigente al momento della entrata in vigore
del codice, di impartire ai minori la istruzione elementare; il
diritto di fruizione di scolarità è stato ampliato dall'art. 32 Cost.
e fissato in anni otto.
In attuazione di questo principio programmatico, l'obbligo in
questione, ed il correlativo dovere di osservarlo, è stato esteso sino
al termine della scuola media, e comunque, sino al quindicesimo anno
di età, dall'art. 8 L. 1859/1962; la norma integra il precetto
originario dell'art. 731 cp. esplicitando che la pena ivi prevista
punisce l'inosservanza dello obbligo di istruzione tanto elementare
che postelementare.
Successivamente la L.9/1999 ha elevato la soglia della scolarizzazione
da otto a dieci anni senza provvedere ad istituire sanzioni per la
violazione del precetto.
Indi la L.53/2003 (delega al Governo per la definizione delle norme
generali sulla istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale) ha abrogato la
precedente normativa in materia ed ha esteso il diritto di istruzione
e di formazione oltre la scuola media.
In tale situazione, il problema che il ricorrente pone consiste nello
stabilire se sia sussumibile nella fattispecie di reato di cui
all'art. 731 cp la violazione dello obbligo di fare frequentare ai
ragazzi la scuola superiore (dopo il primo ciclo di istruzione
costituito dalla scuola primaria della durata di anni cinque, e
secondaria, della durata di anni tre).
Sul tema la prospettazione del Ricorrente non è condivisibile.
A tale fine, si rileva come l'art. 2 sub c L.53/2003 precisa che "è
assicurato a tutti il diritto alla istruzione ed alla formazione per
almeno dodici anni e, comunque, sino al conseguimento di una qualifica
entro il diciottesimo anno di età"; indi, la norma prosegue recitando
che "la fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce
un dovere legislativamente sanzionato" e che "l'attuazione graduale
del diritto – dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui
all'art. 1 commi e 2….".
Il Legislatore ha esplicitato l'intenzione di introdurre sanzioni per
l'inosservanza dello obbligo di istruzione oltre la scuola media, ma
senza ulteriori specificazioni; la lacuna è giustificabile in quanto
il diritto in oggetto, al momento della promulgazione della Legge
Delega L. 53/2003, non era perfetto in carenza della emanazione dei
decreti legislativi di attuazione (che nulla hanno disciplinato sul
tema).
Il Legislatore non ha introdotto una norma (del tipo di quella
prevista dallo art. 8 L. 1859/1962) che estende la previsione e la
punibilità dell'art. 731 cp alla inosservanza dei nuovi diritti e
doveri in materia scolastica; tale estensione è impedita allo
interprete risolvendosi in una applicazione analogica di legge penale
in malam partem.
Inoltre, non puntuale è la qualifica dell'art. 731 cp come norma
penale in bianco in quanto non affida ad una fonte secondaria la
determinazione della condotta punibile che è ben circoscritta alla
inosservanza dello obbligo di impartire la "istruzione elementare" (e
non la istruzione obbligatoria in genere); tanto è vero che il
Legislatore ha avvertito la necessità di una espressa previsione, che
sarebbe del tutto superflua secondo la tesi del Ricorrente, quando ha
esteso l'obbligo alla scuola media.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Roma 12 gennaio 2007-03-26
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 1 MARZO 2007
NOTE
[1]
Art.731 codice penale (Inosservanza
dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori): Chiunque,
rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore,
omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire
l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a lire
sessantamila.