La Cassazione evidenzia le lacune della Legge Moratti per la scuola.

Obbligo, mancano sanzioni oltre le medie.

(Cassazione 8665/2007).

 da CittadinoLex del 20 aprile 2007

 

La “legge Moratti” è lacunosa in quanto, pur prevedendo l’obbligo di istruzione oltre la scuola media, non ha stabilito le sanzioni per i genitori che non lo rispettano. A segnalare le lacune presenti nella legge n.53 del 2003, voluta dall’ex Ministro dell’Istruzione, Letizia Moratti, è la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha confermato l’assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace di Agrigento nei confronti dei genitori di un ragazzino al quale avevano omesso di far impartire l’istruzione obbligatoria dopo le medie per l’anno scolastico 2003 – 2004. Secondo la Suprema Corte, che ha respinto il ricorso del Procuratore Generale, i genitori del ragazzo devono essere assolti dal resto loro ascritto in quanto, anche se il Legislatore ha esplicitato l’intenzione di introdurre sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo di istruzione oltre la scuola media, ha poi omesso di fare “ulteriori specificazioni”, lacuna “giustificabile” in quanto il diritto in oggetto, al momento della promulgazione della legge - delega, non era perfetto in carenza della emanazione dei decreti legislativi di attuazione che nulla hanno disciplinato sul tema. Giustificabile o no, la lacuna resta.

 

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale,
Sentenza n.8665/2007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Lupo Ernesto Presidente

Dott. Squassoni Claudia Consigliere

Dott. Fiale Aldo Consigliere

Dott. Franco Amedeo Consigliere

Dott. Ianniello Antonio Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO


Giudice di Pace di Agrigento


Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal consigliere

SQUASSONI CLAUDIA

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. G. Izzo

Che ha concluso per: accogliersi il ricorso del P.G.

Udito, per la parte civile, l'Avv

Uditi i difensori Avv.

Nei confronti di:

1) L.A. n. il 14/01/1958

2) F.L. n. il 31/07/1963

Avverso SENTENZA del 04/03/2005

Giudice di Pace di Agrigento

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 4 marzo 2005, il giudice di Pace di Agrigento ha assolto, con la formula perché il fatto non sussiste, L.A. e F.L. dal reato previsto dall'art. 731 c.p. [1] (contestato perché, nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul minore L.S., avevano omesso di fargli impartire l'istruzione obbligatoria nello anno scolastico 2003/2004).

A sostegno di tale conclusione, il giudice ha rilevato come l'art. 731 cp e l'art. 8 L. 1859/1962 sanzinino rispettivamente l'inadempienza del dovere di impartire ai minori l'istruzione della scuola elementare e media e non di un piu' lungo periodo come è avvenuto nel caso in esame: pertanto, la condotta degli imputati, per il principio di legalità non integra il reato contestato.

Per l'annullamento della sentenza, ha proposto ricorso in Cassazione il Procuratore Generale della repubblica presso la corte d'appello di Palermo deducendo violazione di legge; sostiene che l'art. 731 cp è una norma penale in bianco il cui precetto è integrato dalle leggi extrapenali che disciplinano l'obbligo di scolarità.

Di conseguenza l'espressione "istruzione elementare" che figura nella norma non ha carattere tassativo e va posta in relazione con la vigente legislazione in materia che ha esteso l'obbligo fino agli anni diciotto.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

L'art. 731 cp si limita a sanzionare la inosservanza dello obbligo, correlato alla legislazione vigente al momento della entrata in vigore del codice, di impartire ai minori la istruzione elementare; il diritto di fruizione di scolarità è stato ampliato dall'art. 32 Cost. e fissato in anni otto.

In attuazione di questo principio programmatico, l'obbligo in questione, ed il correlativo dovere di osservarlo, è stato esteso sino al termine della scuola media, e comunque, sino al quindicesimo anno di età, dall'art. 8 L. 1859/1962; la norma integra il precetto originario dell'art. 731 cp. esplicitando che la pena ivi prevista punisce l'inosservanza dello obbligo di istruzione tanto elementare che postelementare.

Successivamente la L.9/1999 ha elevato la soglia della scolarizzazione da otto a dieci anni senza provvedere ad istituire sanzioni per la violazione del precetto.

Indi la L.53/2003 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sulla istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) ha abrogato la precedente normativa in materia ed ha esteso il diritto di istruzione e di formazione oltre la scuola media.

In tale situazione, il problema che il ricorrente pone consiste nello stabilire se sia sussumibile nella fattispecie di reato di cui all'art. 731 cp la violazione dello obbligo di fare frequentare ai ragazzi la scuola superiore (dopo il primo ciclo di istruzione costituito dalla scuola primaria della durata di anni cinque, e secondaria, della durata di anni tre).

Sul tema la prospettazione del Ricorrente non è condivisibile.

A tale fine, si rileva come l'art. 2 sub c L.53/2003 precisa che "è assicurato a tutti il diritto alla istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni e, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età"; indi, la norma prosegue recitando che "la fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato" e che "l'attuazione graduale del diritto – dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'art. 1 commi e 2….".

Il Legislatore ha esplicitato l'intenzione di introdurre sanzioni per l'inosservanza dello obbligo di istruzione oltre la scuola media, ma senza ulteriori specificazioni; la lacuna è giustificabile in quanto il diritto in oggetto, al momento della promulgazione della Legge Delega L. 53/2003, non era perfetto in carenza della emanazione dei decreti legislativi di attuazione (che nulla hanno disciplinato sul tema).

Il Legislatore non ha introdotto una norma (del tipo di quella prevista dallo art. 8 L. 1859/1962) che estende la previsione e la punibilità dell'art. 731 cp alla inosservanza dei nuovi diritti e doveri in materia scolastica; tale estensione è impedita allo interprete risolvendosi in una applicazione analogica di legge penale in malam partem.

Inoltre, non puntuale è la qualifica dell'art. 731 cp come norma penale in bianco in quanto non affida ad una fonte secondaria la determinazione della condotta punibile che è ben circoscritta alla inosservanza dello obbligo di impartire la "istruzione elementare" (e non la istruzione obbligatoria in genere); tanto è vero che il Legislatore ha avvertito la necessità di una espressa previsione, che sarebbe del tutto superflua secondo la tesi del Ricorrente, quando ha esteso l'obbligo alla scuola media.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Roma 12 gennaio 2007-03-26

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 1 MARZO 2007
 

NOTE

[1] Art.731 codice penale (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori): Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila.