La maggiorazione si applica sia al trattamento economico che all’anzianità di servizio. Tar Lazio 8539/2007. (Più soldi per gli insegnanti all’estero). da CittadinoLex del 17/9/2007
I docenti che svolgono l’attività di insegnamento all’estero hanno diritto ad una maggiorazione retributiva che incide anche sull’anzianità di servizio. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, accogliendo il ricorso di un insegnante contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Centro Servizi Amministrativi di Pescara ( ex Provveditorato) che non gli avevano riconosciuto il beneficio della supervalutazione dell’insegnamento prestato all’estero sia ai fini economici che di carriera, così come previsto dalla legge, ha stabilito che la supervalutazione del servizio di ruolo prestato dagli insegnanti all’estero riguarda non soltanto il trattamento economico ma anche il periodo di servizio utile per il trattamento di quiescenza. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto l’amministrazione scolastica è obbligata ad applicare le maggiorazioni previste per il servizio prestato all’estero sia nel calcolo della retribuzione sia nel calcolo dell’anzianità di servizio maturata. Infatti la supervalutazione prevista dalla legge comporta in primo luogo degli aumenti stipendiali che non sono riassorbiti quando l’insegnante che progredisce nella carriera passa ad una successiva classe stipendiale, in secondo luogo la maggiorazione è rilevante anche per determinare il periodo di servizio ai fini dell’anzianità ed, in terzo luogo, trova applicazione anche nel computo dell’indennità di funzione che è diventata parte integrante della retribuzione dei docenti. Si tratta pertanto di benefici stabili, utili ai fini della progressione della carriera, che non possono essere eliminati con l’applicazione di successivi provvedimenti. Tra l’altro tali benefici sono stati riconosciuti ai docenti a causa dei maggiori disagi, fisici e psichici, che comporta il dover prestare servizio all’estero. (17 settembre 2007)
Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio (sezione Terza - bis), SENTENZA
sul ricorso n. 15545 del 2000, proposto
- che il beneficio della supervalutazione
del servizio di ruolo prestato all' estero dal personale docente,
disposto dall' art. 21 T.U. 12 febbraio 1940 n. 740, costituisce un
parametro rapportabile, nei termini quantitativi corrispondenti, al
periodo trascorso presso sedi estere, ai fini dell’anzianità di
carriera e del corrispondente trattamento economico, e non della
semplice anticipazione degli scatti convenzionali, con la precisazione
che esso ha natura diversa dagli scatti convenzionali, relativamente
ai quali è espressamente previsto il riassorbimento con progressione
stipendiale, perché questi ultimi operano come mera anticipazione dei
tempi ordinari della progressione economica orizzontale, esaurendo in
ciò la loro funzione;
- che la maggiorazione di anzianità per
il servizio di insegnamento prestato all’estero costituisce
un’attribuzione ope legis che, in quanto tale, va computata d’ufficio
ai fini della determinazione del periodo di servizio utile per il
trattamento di quiescenza"; dal che consegue che l’utilizzazione di
tale maggiorazione non è "nella disponibilità del dipendente,
derivando direttamente da una previsione legislativa avente fine di
tutela previdenziale e, pertanto, connessa al perseguimento primario
di un interesse pubblico;
- che, quindi, in accoglimento del
ricorso, va riconosciuto il diritto del ricorrente all’attribuzione
stabile dei benefici economici e di carriera previsti dall’art. 21 del
r.d. n. 740 del 1940, per il servizio svolto all’estero e,
conseguentemente, alla ricostruzione della posizione stipendiale ed al
pagamento delle relative differenze economiche;
- che sulle differenze economiche dovute
in base alla suddetta attribuzione, vanno computati interessi e
rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti, in base alla
scadenza mensile del trattamento stipendiale, sino al soddisfo, alla
stregua dei criteri enunciati dall’adunanza plenaria del Consiglio di
Stato n. 3 del 15 giugno 1998;
Considerato di dover qui ribadire assunti
argomentativi e considerazioni conclusive delle precitate sentenze
della Sezione, alle quali integralmente si rimanda; P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione III-bis, pronunciando sul ricorso in epigrafe ai sensi
dell’art. l’art. 26, comma 4, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel
testo sostituito dall’art. 9 della l. 21 luglio 2000, n. 205,
l’accoglie, e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente
all’attribuzione stabile dei benefici economici e di carriera previsti
dall’art. 21 del r.d. n. 740 del 1940, per il servizio svolto
all’estero e, conseguentemente, alla ricostruzione della posizione
stipendiale ed al pagamento delle relative differenze economiche,
secondo le modalità indicate in motivazione. NOTE
[1]
L’art. 673 D. lgs. n. 1994/297 ( "Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione") è il
seguente:
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