La maggiorazione si applica sia al trattamento economico che all’anzianità di servizio.

Tar Lazio 8539/2007.

(Più soldi per gli insegnanti all’estero).

 da CittadinoLex del 17/9/2007

 

I docenti che svolgono l’attività di insegnamento all’estero hanno diritto ad una maggiorazione retributiva che incide anche sull’anzianità di servizio. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, accogliendo il ricorso di un insegnante contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Centro Servizi Amministrativi di Pescara ( ex Provveditorato) che non gli avevano riconosciuto il beneficio della supervalutazione dell’insegnamento prestato all’estero sia ai fini economici che di carriera, così come previsto dalla legge, ha stabilito che la supervalutazione del servizio di ruolo prestato dagli insegnanti all’estero riguarda non soltanto il trattamento economico ma anche il periodo di servizio utile per il trattamento di quiescenza. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto l’amministrazione scolastica è obbligata ad applicare le maggiorazioni previste per il servizio prestato all’estero sia nel calcolo della retribuzione sia nel calcolo dell’anzianità di servizio maturata. Infatti la supervalutazione prevista dalla legge comporta in primo luogo degli aumenti stipendiali che non sono riassorbiti quando l’insegnante che progredisce nella carriera passa ad una successiva classe stipendiale, in secondo luogo la maggiorazione è rilevante anche per determinare il periodo di servizio ai fini dell’anzianità ed, in terzo luogo, trova applicazione anche nel computo dell’indennità di funzione che è diventata parte integrante della retribuzione dei docenti. Si tratta pertanto di benefici stabili, utili ai fini della progressione della carriera, che non possono essere eliminati con l’applicazione di successivi provvedimenti. Tra l’altro tali benefici sono stati riconosciuti ai docenti a causa dei maggiori disagi, fisici e psichici, che comporta il dover prestare servizio all’estero. (17 settembre 2007)


Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Sezione terza bis,
sentenza n. 8539/2007

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (sezione Terza - bis),

composto dai signori:

Saverio Corasaniti presidente
Massimo Luciano Calveri consigliere rel.
Francesco Arzillo consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 15545 del 2000, proposto

da

D C, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Renzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, alla Via Vespasiano, n. 9;

contro

Ministero della Pubblica Istruzione e Provveditorato agli Studi (ora Centro Servizi Amministrativi) di Pescara, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede – in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 – domiciliano per legge;

per il riconoscimento

del diritto del ricorrente, previa ordinanza di pagamento di una provvisionale, a vedersi riconosciuta la supervalutazione ai fini economici e di carriera del servizio prestato all’estero ai sensi del combinato disposto dell’art. 21 del r.d. n. 740/1940e dell’art. 673 del d.lgs. n. 297/1994
[1], previo annullamento, ove necessario, del silenzio rifiuto formatosi sulle istanze presentate all’amministrazione dal ricorrente, relativamente alla mancata applicazione della supervalutazione ai fini economici e di carriera di servizio prestato all’estero e degli atti presupposti e consequenziali;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione dell’amministrazione scolastica;

Viste le memorie presentate dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 16 luglio 2007 il consigliere Massimo L. Calveri e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Visto l’art. 26, comma 4, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 9 della l. 21 luglio 2000, n. 205, che attribuisce al giudice amministrativo la potestà di definire il giudizio con decisione in forma semplificata facendo riferimento "ad un precedente conforme";

Considerato che nella specie esistono i presupposti per definire il presente giudizio con decisione in forma semplificata, ricorrendo la situazione disciplinata dalla previsione legislativa dell’ora menzionato art. 26 della legge n. 1034/1971;

Considerato infatti che il ricorso all’esame ha il medesimo contenuto di altri ricorsi già definiti da questa Sezione (cfr. sentt. 9 maggio 2007, n. 4126; 13 aprile 2007, n. 3206; 15 gennaio 2007, n. 202; 21 marzo 2006, n. 2007) anche alla luce della costante elaborazione giurisprudenziale in subiecta materia (CdS, VI, 8 luglio 2003 n. 7968; id. 22 giugno 2004, n. 4414; T.A.R. Toscana 18 giugno 2002, n. 1446; T.A.R. Liguria, II, 3 settembre 1998, n. 679);

Considerato che con il presente ricorso, analogamente a quelli definiti con le precitate sentenze della Sezione, viene chiesto il riconoscimento, ai fini della normativa indicata in epigrafe, del beneficio della supervalutazione del servizio di ruolo prestato all’estero sia ai fini economici che di carriera;

Considerato che con le richiamate sentenze, la Sezione, disattendendo il contrario avviso dell’amministrazione resistente, ha ritenuto e statuito:

- che il beneficio della supervalutazione del servizio di ruolo prestato all' estero dal personale docente, disposto dall' art. 21 T.U. 12 febbraio 1940 n. 740, costituisce un parametro rapportabile, nei termini quantitativi corrispondenti, al periodo trascorso presso sedi estere, ai fini dell’anzianità di carriera e del corrispondente trattamento economico, e non della semplice anticipazione degli scatti convenzionali, con la precisazione che esso ha natura diversa dagli scatti convenzionali, relativamente ai quali è espressamente previsto il riassorbimento con progressione stipendiale, perché questi ultimi operano come mera anticipazione dei tempi ordinari della progressione economica orizzontale, esaurendo in ciò la loro funzione;
 

- che la maggiorazione di anzianità per il servizio di insegnamento prestato all’estero costituisce un’attribuzione ope legis che, in quanto tale, va computata d’ufficio ai fini della determinazione del periodo di servizio utile per il trattamento di quiescenza"; dal che consegue che l’utilizzazione di tale maggiorazione non è "nella disponibilità del dipendente, derivando direttamente da una previsione legislativa avente fine di tutela previdenziale e, pertanto, connessa al perseguimento primario di un interesse pubblico;
 

- che, quindi, in accoglimento del ricorso, va riconosciuto il diritto del ricorrente all’attribuzione stabile dei benefici economici e di carriera previsti dall’art. 21 del r.d. n. 740 del 1940, per il servizio svolto all’estero e, conseguentemente, alla ricostruzione della posizione stipendiale ed al pagamento delle relative differenze economiche;
 

- che sulle differenze economiche dovute in base alla suddetta attribuzione, vanno computati interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti, in base alla scadenza mensile del trattamento stipendiale, sino al soddisfo, alla stregua dei criteri enunciati dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 15 giugno 1998;
 

Considerato di dover qui ribadire assunti argomentativi e considerazioni conclusive delle precitate sentenze della Sezione, alle quali integralmente si rimanda;
 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III-bis, pronunciando sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. l’art. 26, comma 4, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 9 della l. 21 luglio 2000, n. 205, l’accoglie, e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente all’attribuzione stabile dei benefici economici e di carriera previsti dall’art. 21 del r.d. n. 740 del 1940, per il servizio svolto all’estero e, conseguentemente, alla ricostruzione della posizione stipendiale ed al pagamento delle relative differenze economiche, secondo le modalità indicate in motivazione.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 luglio 2007.

Saverio Corasaniti presidente

Massimo L. Calveri estensore



Il presidente L’estensore



Depositata in Segreteria il 5 settembre 2007
 

NOTE

[1] L’art. 673 D. lgs. n. 1994/297 ( "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione") è il seguente:

1. Il servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo.

2. Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e d'un terzo per gli anni successivi

3. Per esigenze di servizio le funzioni di direttore didattico possono essere affidate a docenti elementari, che abbiano superato il periodo di prova, di ruolo normale. Tale servizio costituisce titolo da valutarsi ai fini del concorso a posti di direttore didattico.

4. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a preside, ogni biennio di servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato come un anno di insegnamento effettivo; ai fini della valutazione dei titoli, il servizio prestato come direttore di istituto di cultura è considerato come servizio prestato da preside incaricato.

5. Il servizio prestato all'estero dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche italiane all'estero e equiparato a quello prestato nelle scuole metropolitane ai soli fini della valutazione nei concorsi per l'accesso ai ruoli della quinta qualifica funzionale del personale predetto.

6. Il servizio prestato all’estero dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario comunque assunto con mansioni esecutive od ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche italiane all'estero e attestato con certificazione rilasciata dalle competenti autorità, e valido ai fini del computo dei due anni di servizio richiesti dall'articolo 554 per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale del personale predetto.