Rilevante come qualificazione professionale
soltanto l’insegnamento che corrisponde alla disciplina.

Religione non dà punteggio in altre materie.

(Tar Lazio 11108/2007).

 da CittadinoLex del 26/11/2007

 

Il punteggio conseguito insegnando la religione cattolica non può essere utilizzato dai docenti per migliorare la loro posizione nelle graduatorie permanenti relative ad altri insegnamenti. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così respinto il ricorso di alcune insegnanti di religione contro il Ministero della Pubblica Istruzione che, in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti, non aveva previsto per tali insegnanti la possibilità di inserire utilmente il punteggio ottenuto con l’insegnamento della loro materia nelle graduatorie permanenti di altre classi di concorso, neanche nella misura pari al cinquanta per cento. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è infondato in quanto il servizio prestato dai docenti di religione non costituisce titolo di accesso ad altri insegnamenti, considerato che si tratta di un insegnamento prestato sulla base di particolari requisiti che vengono decisi d’intesa tra l’autorità scolastica e la Conferenza episcopale Italiana. La stessa particolarità delle modalità di assunzione degli insegnanti di religione cattolica impedisce la valutazione della loro attività per una classe di concorso diversa da quella relativa all'insegnamento della loro materia. Il Tar ha inoltre chiarito che l’insegnamento non rappresenta una esperienza didattica generica comunque valida per l’accesso al ruolo in quanto per ogni materia è rilevante come elemento di qualificazione professionale soltanto l’insegnamento corrispondente esercitato.

 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Sezione III quater, sentenza n. 11108/2007

Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater

composto da
dr. Mario Di Giuseppe Presidente
dr. Carlo Taglienti Consigliere
dr. Umberto Realfonzo Consigliere-rel.
ha pronunciato la seguente
 

S E N T E N Z A

sul ricorso n. /2006 R.G. proposto da P. A. ed altre, rappresentate e difese dagli Avv. ti Rosa Cilea, Francesco Macrì e Franco di Sante, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo in Roma, in via Carlo Mirabello n. 17;

contro

- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato;

per l'annullamento

dei provvedimenti con i quali vengono disposti l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, in applicazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 143 del 04.06.2004 e delle successive norme di interpretazione autentica di cui all’art. 8 nonies della Legge n. 186 del 2.07.2004; e per l’accertamento del diritto delle ricorrenti ad usufruire del punteggio cumulato a seguito del servizio prestato con la qualifica di docente di religione cattolica all’interno delle graduatorie permanenti ex Legge 124/99 nella misura pari al 50%;

e per l’accertamento

7 L. 205/2000, la condanna della parte resistente al risarcimento di tutti i danni economici e professionali subiti in conseguenza della condotta illegittima delle graduatorie permanenti L. 124/99.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 6 giugno 2007 il Consigliere Umberto Realfonzo; uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
 

FATTO

Con il presente gravame le ricorrenti, insegnanti a tempo indeterminato di religione cattolica, lamentano la mancata valutazione del predetto servizio prestato ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti ex Legge 124/99 in altre classi di concorso.

Il ricorso è affidato alla denuncia di un unico articolato motivo di gravame relativo alla violazione dell’art. 9, Legge 25 marzo 1985, n. 121; dell’art. 4, D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751; all’art. 1, Legge 18 luglio 2003, n. 186 e all’art. 399 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297.

L’Amministrazione si è solo formalmente costituita in giudizio.

Con ordinanza n. 4669/2006 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento.

Con ordinanza presidenziale istruttoria, puntualmente eseguita, sono stati richiesti alcuni atti presupposti al provvedimento.

All'udienza del 6 giugno 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.
 

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile oltre che infondato.

1. Nel caso in esame vi è un difetto assoluto di contraddittorio in quanto il ricorso non è stato notificato a nemmeno uno dei soggetti utilmente collocati in graduatoria.


In tali termini, il controinteressato necessario è identificabile nel soggetto sul quale, in caso di accoglimento del ricorso, andrebbero ad incidere gli effetti negativi; e che vanta quindi un interesse giuridico specularmente contrapposto a quello del ricorrente e la cui mancata evocazione in giudizio implica in ogni caso l'inammissibilità del ricorso (cfr. TAR T.A.R. Lazio, sez. III, 5 maggio 2004, n. 3770; T.A.R. Lazio, sez. III, 19 aprile 2004, n. 3321; T.A.R. Lazio, sez. III, 2 agosto 2004, n. 7576, ecc. ecc.).

1. L. n. 205/2000).

2. Nel merito il ricorso è comunque infondato.

la Legge 18 luglio 2003, n. 186 avrebbe conferito agli insegnanti della religione cattolica nella scuola italiana gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, in materia di progressione economica; di carriera; di mobilità tra un ciclo e l’altro di scuola per la materia; e di mobilità collettiva, di cui all‘articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto incomprensibilmente i titoli acquisiti come insegnante di religione non sarebbero stati valutati per l’inserimento nelle graduatorie permanenti, almeno nella misura del 50% che è prevista dal paragrafo B), punto B. 3, lett. b-bis), della tabella prevista dall’art. 1, comma 1, D.L. 7 aprile 2004, n. 97, come modificato dalla Legge 4 giugno 2004, n. 143 [1] e dalle nome di interpretazione autentica di cui all’art. 8 nonies, L. 27 luglio 2004, n. 186 [2]. Tale previsione non escluderebbe nessuna classe di concorso e, quindi, nemmeno quella degli insegnanti di religione.

L’art. 401 del T.U. di cui al D.Lgs. 16.04.1994, n. 297 attribuisce un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico o di servizio in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria.

L’assunto non ha fondamento.

la Conferenza episcopale Italiana (cui ha dato esecuzione il d.P.R. 16 dicembre 1985 n. 751) non costituisce titolo di accesso ad altri insegnamenti (Cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 13 novembre 2004, n. 12936).

Il servizio di insegnamento della religione cattolica è prestato sulla base di specifici profili di qualificazione professionale i quali non costituiscono assolutamente titolo di accesso ad altri insegnamenti (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 4 febbraio 2004, n. 1000).

Inoltre è anche la peculiarità delle modalità di assunzione che precludono la valutazione dell’attività degli insegnanti di religione, per una classe di concorso diversa da quella relativa all'insegnamento della religione (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 1 dicembre 2003, n. 11273).

E’ proprio l’assoluta peculiarità degli insegnanti di religione che porta ad escludere ogni possibile vulnus al principio di uguaglianza di cui agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost. (arg. ex T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 6 novembre 2003, n. 392).
 

3. In conclusione il ricorso è inammissibile ed infondato e deve comunque essere respinto, così come la relativa domanda di risarcimento danni.

Sussistono, in relazione alla materia, sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
 

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater :

1) respinge il ricorso di cui in epigrafe.

Respinge la domanda di risarcimento danni.

2) Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2007.

IL PRESIDENTE dr. Mario Di Giuseppe

IL CONSIGLIERE-EST. dr. Umberto Realfonzo


Depositata in Segreteria il 13 novembre 2007
 

NOTE

[1] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.
 

[2] L’art. 8 nonies L. n. 186/2004 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse”) è il seguente:

1. Il punto B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado e' valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h), della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia e' esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.

2. L 'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e' riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004.