Tra le novità il maggior rilievo del Forum nazionale degli studenti associati

Rinnovate le attività integrative nelle scuole

Decreto del presidente della Repubblica 23/12/2005, n. 301

Più partecipazione per studenti e famiglie

da Italiapuntodoc del 28/2/2006

 

Nuova disciplina delle attività integrative nelle scuole. Un regolamento della fine dello scorso anno, pubblicato solo due mesi dopo in gazzetta il 23 febbraio, riforma il vecchio dpr del 1996. Tra le principali novità il maggiore rilievo del Forum nazionale delle associazioni studentesche - istituito nel 2002 - che dovrà valorizzare l'attività associativa degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale. Soprattutto il Forum ha lo scopo di dare maggiore stabilità al dialogo e al confronto con il mondo degli studenti. Valorizzato anche il compito del Forum nazionale delle associazioni dei genitori, che, in parallelo con la rappresentanza degli studenti, potrà valorizzare la partecipazione e l'attività associativa dei genitori.

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 301

Regolamento recante modifiche ed integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,
concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche. (GU n. 45 del 23-2-2006 )

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 e, in particolare, il comma 5-bis;

Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante l'istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 105, concernente il regolamento delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modificazioni e integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, in particolare per quanto concerne la regolamentazione dei requisiti di partecipazione e delle procedure di ammissione delle associazioni studentesche e delle associazioni dei genitori ai forum nazionali, la possibile istituzione di forum a livello regionale, la copertura finanziaria dei relativi oneri di funzionamento, nonché il ripristino dei termini originari stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, per l'espletamento delle operazioni elettorali di rinnovo delle consulte provinciali degli studenti;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza dell'11 settembre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza del 23 giugno 2003;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 30 giugno 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;  [1]

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1. [2]

1.      Nell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, di seguito denominato: «regolamento», e' inserita la seguente rubrica: «(Assistenza medica)». [1]

 

Art. 2.

1.      L'articolo 5-bis del regolamento e' sostituito dal seguente:

«Art. 5-bis (Forum nazionale delle associazioni studentesche). –

1. Il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, ha il fine di valorizzare la partecipazione e l'attività associativa degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonché di assicurare stabilità al dialogo e al confronto con il mondo studentesco.

2. Il Forum e' composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di alunni frequentanti nell'anno in corso un istituto di istruzione secondaria superiore statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volontà di operare per l'interesse della scuola attraverso un programma generale, nonché gli obiettivi della loro attività nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione.

3. In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni studentesche individuate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, di seguito denominate: Alternativa studentesca, Azione studentesca, Confederazione degli studenti, Gioventù studentesca, Liste per la libertà della scuola, Movimento studenti di Azione cattolica, Movimento studenti cattolici, Studenti.net, Unione degli studenti.

4. Possono essere altresì accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma 5, le associazioni o le confederazioni di associazioni di studenti in possesso delle caratteristiche di maggiore rappresentatività a livello nazionale, da accertare in base ad entrambi i seguenti criteri:

a) numero di associati non inferiore a 3000 unità, o di rappresentanti nei consigli di istituto non inferiore a 200 unità, o di rappresentanti nelle consulte provinciali di cui all'articolo 6 non inferiore a 100 unità, o anche numero di progetti realizzati a norma dell'articolo 4 non inferiore a 100 unità. Sono anche considerate maggiormente rappresentative le associazioni o le confederazioni di associazioni di studenti le quali, pur non conseguendo i valori minimi sopra indicati, in due dei predetti requisiti presentano percentuali che, sommate tra di loro, diano il risultato di 100 per cento sui medesimi valori numerici;

b) presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni.

5. Le associazioni o le confederazioni di associazioni presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti di rappresentatività descritti nel comma 4 possono essere comprovati ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 38, 45, 46, 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, anche con dichiarazione sostitutiva resa da un responsabile nazionale dell'associazione o della confederazione di associazioni, in possesso di maggiore età; in tale caso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, a norma dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La Direzione generale per lo studente, esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle documentazioni prodotte, accredita le associazioni o le confederazioni di associazioni al Forum. E' demandata alla stessa Direzione generale per lo studente la verifica, con periodicità annuale, della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, anche in contraddittorio con l'associazione o la confederazione di associazioni interessata, secondo le modalità stabilite dal Forum medesimo.

6. Le attività del Forum, così come risultanti dai verbali, sono adeguatamente pubblicizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.

7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali possono essere costituiti forum delle rappresentanze associative presso i detti uffici, cui partecipano le associazioni degli studenti aderenti al Forum nazionale, nonché, previe intese fra le regioni e gli Uffici scolastici regionali, le associazioni di studenti maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle medesime regioni. Si applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di accreditamento e di verifica a cura dell'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con la regione dove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo.».

 

Art. 3

1.      Dopo l'articolo 5-bis del regolamento, come sostituito dall'articolo 2, e' inserito il seguente:

«Art. 5-ter (Forum nazionale delle associazioni dei genitori). –

1. Il Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, ha il fine di valorizzare la partecipazione e l'attività associativa dei genitori nella scuola come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonché di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche.

2. Il Forum e' composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di genitori di alunni di istituto statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico od organizzazione sindacale, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volontà di operare per l'interesse della scuola attraverso un programma generale, nonché gli obiettivi della loro attività nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione.

3. In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni dei genitori, individuate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, di seguito denominate: Associazione italiana genitori, Associazione genitori scuole cattoliche, Coordinamento genitori democratici.

4. Possono essere altresì accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma 5, le associazioni o le confederazioni di associazioni di genitori di alunni in possesso delle caratteristiche di maggiore rappresentatività a livello nazionale, da accertare in base ad almeno tre dei seguenti criteri:

a) presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni, con una media di cinquecento associati per regione;

b) costituzione da almeno due anni alla data della domanda di ammissione;

c) numero di associati non inferiore a cinquemila genitori;

d) adesione all'Associazione europea dei genitori (EPA).

5. Le associazioni o le confederazioni di associazioni presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti di rappresentatività descritti nel comma 4 possono essere comprovati ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 38, 45, 46, 47 e 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, anche con dichiarazione sostitutiva resa da un responsabile nazionale dell'associazione o della confederazione di associazioni; in tale caso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni emesse, a norma dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La Direzione generale per lo studente, esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle documentazioni prodotte, accredita le associazioni o le confederazioni di associazioni al Forum. E demandata alla stessa Direzione generale per lo studente, la verifica con periodicità triennale della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, anche in contraddittorio con l'associazione o la confederazione di associazioni interessata, secondo le modalità stabilite dal Forum medesimo.

6. Le attività del Forum, così come risultanti dai verbali, sono adeguatamente pubblicizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.

7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali, possono essere costituiti Forum delle rappresentanze associative presso i detti Uffici, cui partecipano le associazioni dei genitori aderenti al Forum nazionale, nonché, previe intese tra le regioni e gli Uffici scolastici regionali, le associazioni di genitori maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle regioni medesime. Si applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di accreditamento e di verifica a cura dell'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con la regione ove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo.».

 

Art. 4. [3]

1.      All'articolo 6, comma 1, del regolamento, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. La prima riunione della consulta e' convocata dal dirigente del detto ufficio scolastico locale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.».

 

Art. 5.[4]

1.      All'articolo 6-bis, comma 1, del regolamento sono aggiunte, infine, le seguenti parole:

«ed in favore degli studenti e dei genitori partecipanti ai Forum istituiti ai sensi degli articoli 5-bis e 5-ter.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2005 CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 63

 

[1]  Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

-          L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,  al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le  leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i  regolamenti.

-          Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 1, della  legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di  Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei  Ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a)      l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b)      l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi  quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza   regionale;

c)      le materie in cui manchi la disciplina da parte di  leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si   tratti di materie comunque riservate alla legge;

d)      l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate  dalla legge;

e)      l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di   lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi   sindacali.».

-          Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:

«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».

-          Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425:

«Art.  3  (Riduzione  stanziamenti e blocco impegni). -

1.-4. (Omissis).

5. Lo stanziamento del capitolo n. 1292 dello stato di    previsione del Ministero della pubblica istruzione relativo   al  fondo  per le esigenze di formazione del personale e di  potenziamento   e   funzionamento   di   scuole   e  uffici   dell'amministrazione  scolastica,  e'  ridotto  di  lire 50   miliardi  per  l'anno 1996, di lire 220 miliardi per l'anno  1997 e di lire 90 miliardi per l'anno 1998. Una quota dello stanziamento del suddetto capitolo, per l'anno 1996, pari a  lire  40  miliardi, e' assegnata ai capitoli dello stato di previsione   della   spesa  del  Ministero  della  pubblica  istruzione    riguardanti   le   spese   di   funzionamento  amministrativo   e   didattico   delle   scuole  secondarie   superiori.

5-bis. Con  regolamento  governativo,  da  emanarsi ai   sensi  dell'art.  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e   successive   modificazioni,   e'  disciplinata  la  materia  prevista   dalla  direttiva  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  3 aprile  1996, n. 133. Il finanziamento di cui  al  comma  5  e'  finalizzato  all'attuazione  del predetto   regolamento.

6.-13-bis. (Omissis)».

-          La legge 18 dicembre 1997, n. 440, reca: «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi».

-          Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,  n.  567,  reca:  «Regolamento  recante la disciplina   delle    iniziative   complementari   e   delle   attività  integrative nelle istituzioni scolastiche».

-          Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, reca: «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica  10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche».

-          Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 105, reca: «Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del  Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente  la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche».

-          Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, reca: «Regolamento recante norme in materia  di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

-          Il decreto del Presidente della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, reca:

«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in materia di documentazione amministrativa».

-          Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, reca: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

[2]- Si  riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto del   Presidente  della  Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come    modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art.  2-bis  (Assistenza  medica).  -  1.  Al  fine di  assicurare  l'assistenza  medica  nello  svolgimento  delle   attività sportive e ludiche della scuola, anche per quanto   riguarda  le  certificazioni  di  idoneità  alle attività   motorie,   le   istituzioni  scolastiche  autonome  possono   stipulare  convenzioni con le aziende sanitarie locali. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministro della  pubblica  istruzione,  di  concerto  con  il Ministro della sanità,  sono  individuate  le necessità sulla presenza e   l'intervento degli operatori sanitari.».

 

[3] - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto   del  Presidente  della  Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,  come modificato dal decreto qui pubblicato:

«1.  Due  rappresentanti  degli  studenti  per  ciascun   istituto  o  scuola  di  istruzione secondaria superiore si   riuniscono    in   consulta   provinciale   in   una   sede  appositamente    attrezzata    e   messa   a   disposizione  dall'ufficio  scolastico  locale  a livello provinciale che  assicura  alla  consulta  il  supporto  organizzativo  e la  consulenza    tecnico-scientifica.   L'elezione   di   tali  rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli  studenti nel consiglio di istituto. La prima riunione della  consulta  e'  convocata  dal  dirigente  del  detto ufficio  scolastico  locale  entro quindici giorni dal completamento  delle operazioni elettorali.».

 

[4]  Si  riporta  il  testo dell'art. 6-bis, comma 1, del  decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.  567, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«1. Con le risorse finanziarie destinate alle attività   previste  dal  presente regolamento sono, altresì, coperti  gli   oneri   derivanti  dalla  completa  realizzazione  di  iniziative   attuate   all'esterno   degli  istituti,  come  deliberate dai competenti organi, nonché il rimborso delle  spese  di  viaggio e soggiorno, nella misura prevista per i  dipendenti  della  VIII  qualifica  funzionale del comparto   Ministeri,  in  favore  dei componenti delle consulte degli  studenti  individuati  per  la partecipazione alle predette  iniziative  ed  in  favore  degli  studenti  e dei genitori  partecipanti    ai   forum   istituiti   ai   sensi   degli  articoli 5-bis e 5-ter.».