Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

Decreto Ministeriale 31 ottobre 2006 prot. n. 56/2006.

Istituzione nelle Accademie di Belle Arti di specifici moduli relativi alle attività formative attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, riservati a docenti già abilitati nei corsi biennali ad indirizzo didattico sprovvisti di titolo specifico.

dal MPI, 31/10/2006.

 


VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 concernente il Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali;

VISTI i decreti ministeriali 7 ottobre 2004, n. 82 e 3 agosto 2005 n. 456 con i quali, a decorrere dall’anno accademico 2004/2005, ai sensi dell’art. 1 – comma 3 bis – della legge 4 giugno 2004, n. 143, sono stati istituiti i corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico finalizzati alla formazione dei docenti per le classi di concorso 7 A, 18 A, 21 A, 22 A, 25 A e 28 A;

CONSIDERATO che nelle more dell’attuazione della normativa generale in materia di formazione degli insegnanti di cui all’art. 5 della legge 28 marzo 2003 n. 53/03, detti corsi sono del tutto equivalenti ai corsi di specializzazione per l’insegnamento nel settore artistico istituiti presso le Università;

VALUTATA inoltre, l’opportunità, per venire incontro alle necessità dell’utenza, di promuovere un percorso formativo in grado di far acquisire ai docenti già abilitati nell’ambito dei suddetti corsi biennali, i contenuti formativi di base per l’attività didattica di sostegno, in conformità a quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, della suddetta legge 104/92 ;

RITENUTO al fine di garantire parità di trattamento ai docenti che hanno frequentato i suddetti corsi biennali – di dover assicurare un monte ore analogo a quello stabilito dal D.M. 26 maggio 1998 ed in particolare dall’art. 4 – c. 8 – che prevede specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire l’acquisizione di quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all’attività didattica di sostegno, ai sensi del suddetto art. 14 – c. 2 – della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

RAVVISATA quindi, la necessità di disciplinare l’organizzazione di detto percorso formativo di almeno 400 ore preordinato all’acquisizione di competenze relazionali, disciplinari, metodologiche, nonché di conoscenze generali relative alle situazioni di handicap;

SENTITO il parere del C.N.A.M. espresso nell’adunanza del 13 settembre 2006;

 

D E C R E T A
 

Art. 1
Attivazione

1. A decorrere dall’anno accademico 2006/2007, a conclusione dei corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico, relativamente alle classi di concorso 7 A, 18 A, 21 A, 22 A, 25 A e 28 A, le Accademie di belle arti statali, d’intesa con le Direzioni scolastiche regionali, possono organizzare specifici moduli relativi ad attività didattiche aggiuntive attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, riservati a docenti già abilitati nei suddetti corsi e sprovvisti del titolo specifico.

2. Le stesse Accademie predispongono, a tal fine, appositi bandi di ammissione, nei quali sono indicati il numero dei posti disponibili e le relative procedure di ammissione. Detti bandi dovranno prevedere disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento, indicando i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/90.

3. Possono iscriversi ai suddetti moduli i candidati in possesso di abilitazione per l’insegnamento nelle succitate classi di concorso.

4. Le Accademie di belle arti possono consorziarsi tra loro per lo svolgimento dei predetti moduli, anche al fine di razionalizzare l’offerta formativa sul territorio nazionale e di ottimizzare le risorse da utilizzare per il funzionamento delle stesse.

5. Non possono essere attivati moduli con un numero di iscritti inferiori a 10 e con un numero massimo di 25 iscritti.


Art. 2
Organizzazione delle attività didattiche

1. Le attività didattiche di cui al precedente art. 1 e all’allegata tabella A) constano di 400 ore complessive così suddivise:
A) Area della Teoria 140 ore
B) Area dei Laboratori 140 ore
C) Area del Tirocinio 120 ore

2. I Consigli Accademici definiscono l’organizzazione e tempi di svolgimento delle predette attività didattiche, tenuto conto delle necessità organizzative connesse ad un efficace svolgimento dei processi formativi.

3. Le discipline relative all’Area pedagogica sono svolte in collaborazione con l’Università per assicurare l’apporto delle specifiche competenze.


Art. 3
Frequenza

1. La frequenza dei candidati è obbligatoria per i corsi teorici, per le attività di laboratorio e per il tirocinio indiretto nella misura di almeno 2/3 dei carichi orari previsti per ciascun insegnamento, laboratorio e attività di tirocinio indiretto. Le attività di tirocinio diretto devono essere svolte per l’intero carico orario.


Art. 4
Titolo rilasciato

1. Al termine del corso di studio i docenti conseguono l’abilitazione all’attività didattica di sostegno ai sensi dell’art. 14 – c. 2 – della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. La prova finale, avente valore di esame di Stato, consiste nella discussione di una tesi originale elaborata dal candidato sul percorso formativo svolto. La relativa votazione viene espressa in trentesimi. Il voto finale risulta dalla media tra il voto conseguito nell’esame finale e la media delle votazioni conseguite nei singoli esami di profitto nonché nelle valutazioni relative alle attività di laboratorio e tirocinio.

3. Con decreto del Direttore Generale dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica è fissata, a livello nazionale, la data dell’esame finale.


Art. 5
Commissione giudicatrice

Le Commissioni giudicatrici per l’esame finale sono composte dal Direttore dell’Accademia, con funzioni di Presidente, o da docente da lui delegato, da tre docenti del corso, uno per ogni area didattica e da un docente di discipline pedagogiche.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale – Concorsi ed esami.

 


Roma, 31 ottobre 2006
Prot. n. 56/2006
 

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