Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca Circolare ministeriale n. 17 del 20 febbraio 2006 prot. n. 1648.
Formazione delle commissioni degli esami di Stato
dal MIUR, 20/2/2006.
Premesso che con il D.M. 26 gennaio 2006, n. 6 sono state individuate le materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, con il D.M. 26 gennaio 2006, n. 7, è stato determinato il numero dei componenti delle commissioni d'esame e sono state impartite le disposizioni in ordine alla composizione delle commissioni medesime, relativamente agli istituti legalmente riconosciuti e pareggiati, con la presente circolare si forniscono precisazioni, indicazioni, istruzioni e chiarimenti sui seguenti profili della delicata materia:
– sede di esame; In via preliminare e perché le SS.LL. possano disporre di un quadro di riferimenti normativi organico e sistematico, si richiamano le principali disposizioni, relative agli esami in questione: – Legge n. 425 del 10/12/1997 (in G.U. n. 289 del 12/12/1997), parzialmente modificata dalla legge n. 448 del 28/12/2001 (legge Finanziaria 2002), art. 22, comma 7; – D.P.R. n. 323 del 23/7/1998 (in G.U. n. 210 del 9/9/1998 - vedasi pure l'errata corrige in G.U. n. 223 del 24/9/1998); – D.M.18/9/1998, n. 358,sulla costituzione delle aree disciplinari; – D.M. 24/2/2000, n. 49, concernente tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; – Legge n.104 del 5/2/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche; – D.M. 20/11/2000, n. 429, riguardante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta; – D.M. 25/1/2001, n. 104 (Regolamento recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), che rimane in vigore per le parti non incompatibili con l'art. 22, comma 7, della legge 28/12/2001, n. 448; – D.M. 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; – D.M. 26 gennaio 2006, n. 8, avente ad oggetto certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato; – D.M. 26 gennaio 2006, n. 6, relativo alla scelta delle materie oggetto della seconda prova scritta; – D.M. 26 gennaio 2006, n. 7, relativo al numero dei componenti le commissioni degli esami di Stato; – D.M. 26 gennaio 2006, n. 9, relativo ai criteri di nomina, designazione e sostituzione dei componenti le commissioni; – D.M. 20 febbraio 2006, n. 16, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2005/2006"; – Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,recante le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, ed, in particolare, l'art. 13, comma 5, e l'art. 14, commi 4 e 5.
I predetti allegati costituiscono parte integrante della presente circolare. 1) SEDE DI ESAME
Ai fini della nomina del presidente, sono sede di esame le articolazioni delle
istituzioni d'istruzione secondaria superiore statali e paritarie di seguito
indicate: 2) FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI
Adempimenti preliminari – per ciascuna classe terminale statale o riconosciuta paritaria, di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più indirizzi di studio - va costituita una sola commissione. Come sopra indicato, tutte le commissioni costituite presso il medesimo istituto, inteso come sede centrale (con le eventuali succursali), ovvero come sede coordinata ovvero come sezione staccata o associata, concorrono a individuare la sede di esame, sulla quale si procede alla nomina di un presidente; – le classi di corsi serali fanno parte della sede di esame presso la quale funzionano; – ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, i candidati esterni vanno ripartiti tra le diverse classi dell'istituto statale o paritario, assicurando che il loro numero massimo per ciascuna classe non superi il 50 per cento dei candidati interni (ad ogni singola classe sono complessivamente assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati); commissioni di soli candidati esterni possono essere costituite unicamente presso istituzioni scolastiche statali;
– le domande eccedenti la predetta percentuale vanno trasmesse al Direttore
Generale regionale, che decide in via esclusiva. – il dirigente scolastico deve trasmettere al Direttore Generale regionale, ai fini della successiva assegnazione - tenuto conto dell'ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'istituto - le domande dei candidati esterni non accoglibili, in quanto non conformi alle disposizioni di cui sopra; – le commissioni di esame devono essere configurate subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande; – i Direttori Generali regionali verificano che gli istituti paritari non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia prevista l'assegnazione degli specifici plichi contenenti le prove di esame e per i quali non è dato sapere se sussistano le necessarie garanzie di sicurezza; – Il Direttore Generale regionale competente, cui sono state trasmesse le domande dei candidati esterni, ai fini della loro successiva assegnazione, procede come segue: a) d'intesa con i dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie dello stesso indirizzo d'esame del comune o della provincia, alle quali intende assegnare i candidati, trasmette loro le relative domande, avendo cura di non superare il predetto limite del cinquanta per cento rispetto ai candidati interni; b) nel caso in cui per il numero di candidati esterni non sia possibile rispettare il predetto criterio di ripartizione, può costituire commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni di soli candidati esterni esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, secondo quanto prescrive il già richiamato art. 14, comma 5, del D.L.vo n. 226/2005; c) ove non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti della provincia, secondo le indicazioni delle lettere a), b), attribuisce le domande in eccedenza - secondo le indicazioni testè espresse - ad istituto o istituti dello stesso indirizzo d'esame di province vicine.
b) Istituti legalmente riconosciuti e pareggiati A) per ciascuna classe terminale, statale o riconosciuta paritaria, di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più indirizzi di studio - va costituita una sola commissione; B) è consentito abbinare classi solo nell'ambito dello stesso ordine scolastico. Si fa eccezione per le classi di corsi sperimentali, attivati in due ordini scolastici diversi, a condizione che le classi da abbinare abbiano corsi sperimentali, che consentano di conseguire il medesimo titolo finale di studio (es.: "Brocca" indirizzo scientifico-tecnologico attivato presso istituti tecnici ed analogo indirizzo sperimentale dell'ordine classico, scientifico e pedagogico); C) l'abbinamento può essere effettuato, nell'ordine: 1) tra due classi dello stesso indirizzo di studio di ordinamento o sperimentale; 2) tra due classi con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o sperimentale, qualora le materie siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso; avranno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esiste coincidenza delle materie oggetto della seconda prova scritta. Definizione delle commissioni
Le proposte dei dirigenti scolastici di configurazione e abbinamento delle
commissioni, recanti anche l'indicazione dei nominativi dei commissari designati
dai consigli di classe, sono comunicate al Direttore Generale regionale,
mediante gli appositi modelli ES-0 (contenente i dati riferiti alle
configurazioni) ed ES-C (contenente i dati relativi ai commissari). Tali modelli
recheranno anche i dati fatti pervenire dai dirigenti scolastici di istituti
pareggiati o legalmente riconosciuti, abbinati ad istituti statali o paritari.
Designazione dei commissari
A) Scuole statali e paritarie a) i commissari sono designati tra i docenti, ivi compresi i docenti di sostegno, che, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 2 del D.M. 26 gennaio 2006, n. 9 e i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3/5/1999 n. 124, nonché gli insegnanti di arte applicata, nel numero previsto per ciascun indirizzo di studio, ed i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, di cui all'art. 7 del D.M. 26 gennaio 2006, n. 9; b) è assicurata, comunque, la nomina dei docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta; c) le materie affidate ai commissari devono essere scelte in modo da assicurare un'equilibrata presenza delle stesse, tenendo anche conto dell'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere; d) la scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della programmazione e del piano di lavoro del consiglio di classe.
Con riferimento alle classi articolate su più indirizzi di studio, comprendenti
gruppi di studenti che seguono materie diverse o gruppi di studenti che seguono
la medesima lingua straniera ma con programmi diversi, nonché alle classi nelle
quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre, i commissari sono
designati in modo che ciascuno di essi rappresenti i diversi indirizzi o i
diversi gruppi di alunni.
3) NOMINA DEI PRESIDENTI E DELLE COMMISSIONI
I presidenti delle commissioni vengono scelti nell'ambito delle categorie di
personale avente titolo alla nomina - docenti e dirigenti delle scuole
secondarie superiori - secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei
criteri di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 26 gennaio 2006, n. 9. L'allegato n.
4 alla presente C.M. riporta, nell'ordine, le categorie di personale aventi
titolo, con indicazione della lettera corrispondente al proprio stato giuridico,
da contrassegnare nell'apposita scheda di partecipazione agli esami. a) docenti, ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3/5/1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico nelle scuole secondarie superiori; b) docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3/5/1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto per almeno tre anni, nell'ultimo decennio, compreso l'anno in corso, incarico di dirigente scolastico nelle scuole d'istruzione secondaria superiore; c) docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3/5/1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto per almeno tre anni, nell'ultimo decennio, compreso l'anno in corso, incarico di collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole di istruzione secondaria superiore; d) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo, ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3/5/1999 n. 124; gli insegnanti di arte applicata; i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 7 del D.M. 26 gennaio 2006, n. 9; e) docenti che, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 2 del D.M. 26 gennaio 2006, n. 9; f) dirigenti scolastici e docenti, titolari di istituti di istruzione secondaria superiore, in servizio, nel corrente anno scolastico, presso istituti di istruzione secondaria di primo grado. I dati di cui all'allegato 2 (scheda di partecipazione, in qualità di presidente, alle commissioni degli esami di Stato - Mod. ES-1) dovranno essere digitati con riferimento alla sede di titolarità, indipendentemente dalla circostanza che nella medesima sede vengano inseriti nel sistema informativo i dati relativi al dirigente scolastico o al docente che vi prestano servizio ad altro titolo; g) dirigenti scolastici e i docenti che si trovano in situazione di handicap o usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 5/2/1992.
Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai
docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di
presidente dall'art. 2 del D.M. 26 gennaio 2006, n. 9, deve intendersi riferito
al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria
superiore ma anche negli altri gradi scolastici. 1) sulle sedi d'esame comprese nella provincia a cui appartiene il comune di servizio, (con l'esclusione dei dirigenti scolastici, in quanto già esaminati in una fase precedente); 2) sulle sedi d'esame della provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita nel caso di nomina d'ufficio; 3) d'ufficio, su tutte le altre sedi della regione di servizio.
Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia,
l'ordine di assegnazione, sia per i dirigenti scolastici sia per i docenti, è
quello di cui alla tabella di viciniorità, utilizzata per i trasferimenti del
personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune di
servizio. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia,
l'assegnazione alle sedi della regione viene disposta secondo l'ordine di
vicinanza tra le province della regione, a partire dalla provincia limitrofa a
quella cui appartiene il comune di servizio, eventualmente indicata come più
gradita. – sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami; – sia collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti ex art. 17, comma 5, C.C.N.L. del comparto del personale della scuola (quadriennio giuridico 20002/2005); – sia impegnato, nell'espletamento della funzione direttiva durante lo svolgimento dell'esame di Stato, quale sostituto del dirigente scolastico, sempreché quest'ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle commissioni (mod. ES-1).
3.5 Divieti di nomina – destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente; – che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità con la nomina stessa; – che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare.
4) NORME
4.1 Obbligo di espletamento dell'incarico
5) REPERIMENTO DEI PRESIDENTI
Ai fini della regolare costituzione delle commissioni, si invita ad un'attenta
lettura delle istruzioni concernenti le modalità di compilazione del modello
ES-1 riportate in allegato al modello stesso.
6) COMMISSIONI NEI CORSI A INDIRIZZO MUSICALE PRESSO I CONSERVATORI DI MUSICA
Per quel che concerne la composizione delle commissioni si fa rinvio alle
disposizioni di cui all'art. 7 del D.M. 20 febbraio 2006, n. 16, recante norme
per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per
l'anno scolastico 2005/2006. a) direttore di Conservatorio o di istituto musicale pareggiato; b) docenti di ruolo di composizione o con diploma di composizione in servizio presso Conservatori di Musica o istituti musicali pareggiati; c) docenti di ruolo di Storia della musica in servizio presso Conservatori di Musica o istituti musicali pareggiati; d) docenti di ruolo di "scuole" principali di durata decennale in servizio presso Conservatori di Musica o istituti musicali pareggiati.
7) NOMINE DEI COMMISSARI ESTERNI DI STRUMENTO NEI LICEI MUSICALI SPERIMENTALI
I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali di Bologna, Milano,
Torino e Venezia ed il Sovrintendente scolastico per la provincia di Trento,
dovranno fissare la data entro la quale i direttori dei Conservatori di Musica e
degli istituti musicali pareggiati dovranno aver raccolto e trasmesso le domande
dei docenti di Strumento interessati alla nomina a commissari, complete di tutti
gli elementi utili alla formalizzazione dell'eventuale nomina.
8) COMMISSIONI NELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
Nel ricordare che le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle
commissioni nelle scuole italiane all'estero sono diramate dal Ministero degli
Affari Esteri, si richiama l'attenzione sulla norma di cui all'art. 8 del
decreto interministeriale del 7/1/1999 n. 2508, secondo la quale le scuole
italiane all'estero legalmente riconosciute sono considerate sedi autonome e non
soggette ad abbinamento.
IL MINISTRO
Allegati: • modello per la formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni (mod. ES-0), con le relative istruzioni per la compilazione; • scheda di partecipazione, in qualità di presidente, alle commissioni degli esami di Stato (mod. ES-1), con le relative istruzioni per la compilazione; • elenco recante l'indicazione dei termini degli adempimenti amministrativi e tecnici; • elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina a presidente; • riepilogo degli adempimenti dei dirigenti scolastici e dei Direttori Generali regionali; • modello per la designazione dei commissari, da trasmettere ai Direttori Generali regionali da parte dei dirigenti scolastici (mod. ES-C).
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