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Mobbing, danno biologico ed esistenziale:

 condanna dell'ente datore di lavoro.

da Altalex del 12/4/2005

 

Con la sentenza del 29 giugno 2004 il Tribunale di Milano ha condannato un ente a seguito di pratiche datoriali cosiddette mobbizzanti adottate da due dirigenti scolastici, in pregiudizio di una insegnante.

In particolare il Giudice ha riconosciuto alla lavoratrice vessata il risarcimento del danno biologico, accertato nella sussistenza e consistenza a mezzo di CTU ed il danno esistenziale, liquidato in misura proporzionale al nocumento biologico accertato, negandole viceversa il diritto al risarcimento del danno morale addotto.

(Altalex, 12 aprile 2005. Si ringrazia per la segnalazione il Prof. Francesco Bilotta. Sullo stesso tema vedi la sentenza del Tribunale Agrigento 1 febbraio 2005. Per il commento delle decisioni si rimanda all'articolo di Giampaolo Perdonà)

 

 

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Udienza del 29.6.04 N. 1142/01 RG

 

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Milano

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

nella causa promossa

da

B. MARIA STELLA con l’Avv.to Corrias .............................. RICORRENTE

contro

ENFAP LOMBARDIA con l’Avv.to Cartillone .................................................. RESISTENTE

OGGETTO: accertamento mobbing e risarcimento danni

All’udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 16.2.01 Maria Stella B. conveniva in giudizio la Enfap Lombardia deducendo che – dipendente della convenuta dal 1986 con mansioni di docente – a far data dal 1995 era stata oggetto di continui comportamenti mobbizzanti tenuti nei suoi confronti da parte della Direzione dell’Enfap in persona della Dott.ssa C., a lei gerarchicamente sovraordinata, e del Dott. Luciano G., entrambi dirigenti dell’Ente convenuto.

Lamentava che conseguenza della pluralità di episodi mobbizzanti continuativi e reiterati era stata una forte crisi ansioso – depressiva che l’aveva colta con conseguenti patologie di natura psichica e pregiudizio permanente di natura biologica, morale ed esistenziale.

Concludeva pertanto chiedendo al Giudice – accertata la responsabilità dell’Ente convenuto con riferimento al mobbing subito dalla B. – di condannare l’Enfap a risarcirle tutti i danno indicati in ricorso (biologico, morale, esistenziale) che quantificava in complessive L. 303.249.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria; e con vittoria di spese.

Si costituiva la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali chiedeva il rigetto con vittoria di spese.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, dopo l’esame di una pluralità di testi indotti dalle parti, il Giudice disponeva CTU medica.

All’esito del deposito della relazione, respinte le eccezioni di parte convenuta che eccepiva l’incompatibilità del CTU con l’incarico conferito, all’udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti ed il Giudice decideva come da separato dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, di cui dava lettura.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande sono fondate.

A)

I fatti.

I testi escussi hanno integralmente confermato le deduzioni contenute in ricorso con riferimento alla pluralità delle vessazioni subite dalla B. nel corso degli anni.

Proprio la pluralità e varietà dei comportamenti vessatori richiede un trattazione separata delle risultanze istruttorie riferite ad ognuno dei comportamenti denunciati dalla B..

 

LA SCARAMUCCIA TRA LE ALLIEVE CAPATINA ED ARMONIA

La ricorrente ha dedotto che – a seguito di una scaramuccia tra le due allieve – era intervenuta a sedare gli animi, ma la Capatina l’aveva verbalmente aggredita perrchè non si era sentita tutelata a sufficienza; la C. l’aveva successivamente - e alla presenza della Capatina - accusata di non sapere tenere la classe

Teste Costantino:

“Ricordo l’episodio del litigio della Capatina e dell’Armonia in quanto mi è stato riferito dalle mie colleghe. So che a fronte del litigio la B. si era recata in Direzione; credo che all’epoca ci fosse la C. che era succeduta alla Rosa Maria B.. Che io ricordi in quell’occasione come anche in altre la C. aveva dato torto alla ricorrente. Che io ricordi ciò era avvenuto davanti alle ragazze, non so se poi ciò fosse avvenuto in classe o in Direzione. Era avvenuto in via Pestalozzi”.

Teste C.:

“Sono venuta a conoscenza dei fatti di cui ai cap. 7,8,9,10,11 direttamente dalla B. e da qualche altra collega. Faccio presente che non era la prima volta che la ricorrente veniva trattata in malo modo dalla Direzione, Credo che in quell’occasione si fosse anche sentita male. Credo che di tale episodio mi avesse riferito anche la Bialetti, se non erro, tenuto conto del tempo ormai trascorso”.

Teste Radaelli :

“Ricordo l’episodio di cui al punto 7 ricorrente: in effetti c’era stato un alterco tra la Armonia e la Capatina; poi la Capatina insieme alla ricorrente – me presente in quanto coordinatrice – erano state chiamate dalla C. la quale aveva ripreso la ricorrente dicendo che non era stata in grado di tenere la classe. Credo di ricordare che qualche giorno dopo quell’episodio la B. non è stata bene; ha avuto una crisi d’ansia che ha poi avuto anche negli anni successivi in altre occasioni”.

Teste Morano:

“CAP 16 : io non ho assistito ma ho saputo da colleghi che la ricorrente veniva spesso rimproverata anche alla presenza della classe. Me lo aveva anche riferito la sigra Forte. C’erano talvolta delle compresenze in classe quando era presente l’insegnante di sostegno”.

Teste Bialetti:

“Con riferimento all’episodio di cui ai capitoli 7 e ss. preciso : io ero la docente e forse anche la tutor della classe della Capatina ed Armonia; ricordo che c’era stato un litigio tra le due allieve (la Capatina aveva circa trentacinque anni ed inserita in una classe di adolescenti) perché la Capatina accusava l’altra di averle rotto dei capillari nel corso di una seduta di estetica. Allora ricordo che la Capatina – persona molto problematica – era andata in direzione a lamentarsi. Ho saputo che la C. aveva chiamato la ricorrente e l’aveva redarguita per il fatto che non avrebbe saputo tenere la classe ammonendola che simili episodi non avrebbero dovuto più verificarsi. Tali fatti ho saputo dalle stesse allieve che me li hanno riferiti”.

Teste C.:

“Ricordo l’episodio di cui al punto 7 e ss; non ricordo cosa avessi detto alla B. in quell’occasione. Però escludo di avere usato espressioni aggressive perché non rientra nella mia etica professionale. Faccio altresì presente che episodi come quello appena esaminato ne accadono tanti a scuola.In quel periodo la B. veniva spesso colpita da malesseri; quindi è probabile che sia accaduto poco dopo quest’episodio”.

La uniformità delle dichiarazioni testimoniali acquisite non consente di dubitare della fondatezza delle deduzioni contenute in ricorso con riferimento a tale episodio; la stessa teste C., direttamente chiamata in causa, ha parzialmente confermato l’episodio pur escludendo di avere usato espressioni aggressive non certo di avere ripreso la ricorrente alla presenza dell’allieva. L’episodio pertanto rileva per il discredito che aveva gettato sulla B. agli occhi della propria allieva.

 

GLI EPITETI OFFENSIVI

La ricorrente ha lamentato che la C. – che all’epoca rivestiva la qualifica di responsabile del personale – accusava spesso la B. pubblicamente di non essere in grado di insegnare; inoltre nel corso delle riunioni periodiche che si tenevano tra le insegnanti e la C. questa apostrofava la ricorrente e le altre insegnanti con epiteti offensivi (galline in un pollaio, oche giulive che starnazzano, pecore, pecorone, senza cervello, pescivendole al mercato del pesce)

Teste Costantino:

“Confermo che avevamo delle riunioni settimanali noi insegnanti con la Direttrice. Ricordo che spesso la C. ci apostrafa dicendoci che sembravamo delle galline, che starnazzavamo, che sembravamo delle pecore e che sembrava di stare al mercato, per il chiasso”.

Teste C.:

“Ricordo la vicenda di cui al cap. 17 ricorso: succede ancora adesso finchè abbiamo tenuto riunione con lei. La C. quelle espressioni le rivolgeva a tutte le insegnanti presenti. Naturalmente non in tutte le riunioni la C. esprimeva quegli aggettivi”.

Teste Radaelli :

“Confermo che in più occasioni alle riunioni settimanali che si tenevano tra tutte le insegnanti e la C. in più occasioini la C. apostrafava noi insegnanti con le espressioni riportrtate sub cap. 17 ricorr.; in particolare la C. poi riprendeva la ricorrente B.. Ricordo che abbiamo fatto anche una diffida rivolta alla C. a non tenere questo comportamento che non ci sembrava adeguato ad una direttrice nei confronti di proprie insegnanti; non ricordo la data in cui abbiamo presentato la diffida. Dopo la diffida la C. per un po’ di tempo ha migliorato il comportamento; ma ha poi ripreso quell’atteggiamento successivamente”.

Teste Morano:

“CAP. 17: confermo il capitolo ; sono stata presente anche io in alcune occasioni , in particolare ricordo l’epiteto “pecorone”.

Teste Bialetti:

“Confermo il capitolo 17: era ordinaria amministrazione che la C. si rivolgesse a noi con tali epiteti; ricordo in particolare che ciò avvenne addirrittura un giorno in cui noi attendevamo fuori la porta la commissione di esami che poteva convocarci per dei chiarimenti ; e in quell’occasione la C. era uscita e con la porta aperta e davanti alla commissione ci aveva chiamato “pecore”.

Teste C.:

“Con riferimento al capitolo 17 faccio presente che noi facevamo quelle riunioni in un ambiente molto piccolo; pertanto capitava che se parlavano tutti insieme i docenti non si riusciva a fare la riunione. Pertanto capitava che io li riprendessi in modo bonario dicendo che sembrava di stare in un pollaio; faccio poi presente che conosco la maggior parte di quelle insegnanti anche da venti anni; pertanto usavo delle espressioni che potrebbero apparire offensive, anche in senso amicale e bonario”.

I fatti dedotti dalla ricorrente sono stati integralmente confermati da tutti i testi, compresa la stessa C. che pure ha cercato di minimizzare l’importanza degli episodi, giustificandoli con il rapporto amicale che la legava alle insegnanti.

Al contrario si deve rilevare la gravità del comportamento tenuto dalla responsabile - nel suo ruolo ufficiale - che così facendo creava quel clima di psicologica intimidazione che caratterizza il fenomeno mobbing. Tali fatti poi sono a maggior ragione rilevanti in quanto danno conto della ripetività di tali comportamenti nel tempo ed indipentemente dalle circostanze ambientali in cui le espressioni venivano manifestate.

 

L’ALLERGIA DELL’ ALLIEVA ARMONIA

La B. ha dedotto in ricorso che la C. l’aveva pubblicamnente ed ingiustamente accusata di essere la responsabile dell’allergia che aveva colpito l’allieva per l’uso dei prodotti che si faceva in classe nel corso delle lezioni.

Teste Costantino:

“Ricordo dell’allergia della Armonia ma non ricordo in particolare quale conflitto vi è stato tra la C. e la ricorrente con riferimento a tale fatto”.

Teste C.:

“Ricordo la vicenda di cui ai cap. 18 e 19. Preciso che la ricorrente era stata accusata di avere provocato alla Armonia quell’allergia che effettivamente la ragazza aveva sulla faccia. Faccio presente che c’era un magazziniere addetto all’approvvigionamento dei prodotti. Ma la C. aveva accusato la ricorrente nonostante non fosse di nostra stretta competenza il controllo del prodotto e che comunque nessuno ci aveva detto che in caso di scadenza dovessimo subito gettarlio via in quanto noi ritenevamo che i prodotti potessero ancora essere usati per un limitato periodo di tempo successivo alla scadenza. Tale circostanza ho appreso sempre dalla B. e credo dalla Bialetti”.

Teste Radaelli:

Con riferimento al capitolo 18 e ss.: confermo la circostanza; in effetti c’era stata questa denuncia della madre dell’Armonia che aveva accusato la scuola per uno sfogo allergico che aveva avuto la figlia. La clinica del lavoro aveva scritto alla scuola chiedendo quali fossero i principi attivi che erano presenti nei prodotti da noi usati. La C. nell’occasione aveva accusato la B. per l’episodio in quanto a suo dire non avrebbe gettato via i prodotti scaduti. A tale proposito faccio presente che in passato era stata proprio la C. a sollecitarci a non gettare i prodotti in quanto dovevamo risparmiare. E poi faccio presente che noi di solito acquistavamo i prodotti di anno in anno: pertanto era improbabile che i prodotti usati fossero scaduti.

Teste C.:

“Ricordo l’episodio di cui al cap. 18 ricorr. La madre della Armonia era venuta da me a lamentrasi dell’allergia della figlia che andava imputata all’uso di prodotti usati dalla scuola. Io allora mi sono limitata a fare una annotazione sul registro di classe ove specificavo che si sarebbe dovuta esentare l’allieva dal laboratorio. Escludo di avere accusato la B. di essere responsabile dell’accaduto in quanto era evidente che l’allergia era causata dall’uso di alcuni prodotti di cui si faceva uso nella scuola. Mi sono appunto limitata a invitare le insegnanti a non fare lavorare l’ Armonia in laboratorio”.

I fatti sono stati confermati integralmente dai testi, con la sola eccezione della C. direttamente partecipe ai fatti – e anche per questa ragione scarsamente credibile - la quale, pur confermando l’episodio, ha escluso di avere addossato alla B. la responsabilità dell’allergia.

Ed invece la gravità dell’episodio si esprime nella circostanza che pur non avendo la ricorrente alcuna responsabilità nell’uso di determinati prodotti (che fossero o meno scaduti) - in quanto non competeva certo a lei di verficarne le potenzialità offensive ed in quanto sollecitata a usarli indipendentemente dalla scadenza – la C. l’aveva pubblicamente accusata di avere causato i danni alla Armonia.

L’importanza di tale evento è che esso ha visto direttamente coinvolta la sola ricorrente; sicchè in questo ed in qualche altro caso il comportamento mobbizzante dei vertici della scuola ha avuto quale unico obiettivo la B. appunto che a maggior ragione si è vista isolata dal contesto lavorativo in cui operava.

 

I PRESCRUTINI

La ricorrente ha lamentato di essere stata insultata alla presenza della collega Morena dalla C. – accusata di non non essere una vera professoressa e che non vi era alcuna differenza tra lei e le allieve – perché non aveva positivamente valutato due allieve che invece la C. voleva assolutamente promuovere.

Teste Costantino:

“Ricordo che nel giugno del 96 la C. aveva chiesto alla ricorrente di alzare il voto di due allieve di II, nel corso dei prescrutini; ciò sul presupposto che non si sarebbero mai iscritte al III anno. Ed invece si sono ugualmente iscritte essendo state promosse. Poi ho saputo che una di queste allieve ha creato dei danni ad una cliente quando ha iniziato a lavorare. Solitamente è il consiglio di classe che dovrebbe valutare gli allievi. Ed invece la C. fa pressioni affinchè le allieve vengano in ogni caso promosse. Difatti spesso noi lasciamo invariati i voti ma alla fine le allieve vengono promosse nonostante i 4 ed 5. Talvolta noi insegnanti non abbiamo nemmeno firmato gli scrutini finali”

Teste C.:

“Ricordo la vicenda di cui ai cap. 21,22,23,24. Ricordo che un anno effettivamente era stata la direttrice ad elevare i voti di un’allieva di cui non ricordo il nome. Ho saputo da Morena e dalla B. del fatto che aveva aggredito verbalmente la ricorrente dicendo che tra le allieve e la stessa B. non c’era nessuna differenza e cioè che la terza media avevano loro e la terza media aveva la B.”.

Teste Radaelli:

“Con riferimento al capitolo 21 ess.: io ero presente alla riunione di prescrutinio nel corso della quale la C. aveva chiesto alla B. di alzare i voti alle due allieve; invece delle accuse e delle offese rivolte dalla C. alla B., la quale non voleva aderire alla richiesta della C., ho saputo da altre collghe – ma non ricordo quali – successivamente”.

Teste Morano:

“CAP. 21 e ss: confermo che la ricorrente aveva subito notevoli pressioni dalla C. affinchè le due allieve problematiche venissero promosse; ricordo anche che io ero in commissione quale membro interno e che avevo preso le difese della ricorrente opponendomi in quanto con la promozione al terzo anno gli allievi possono anche aprire laboratori di estetica e noi pensavamo che non fossero assolutamente in grado (io stessa le avevo avuto quali allieve negli anni precedenti); ma poi lo stesso Presidente della Commissione si era imposto per la soluzione positiva. Ho saputo dell’episodio di cui al cap. 24 solo dalla ricorrente successivamente”.

Teste Bialetti:

“Con riferimento al capitolo 16 preciso che effettivamente nel corso di un colloquio che avevo avuto con la C. questa si era lamentata della B. fecendomi capire che era una persona limitata e che non sapeva fare il sostegno. Questione del contendere era quella relativa a due allieve che erano nella mia classe delle quali la ricorrente curava il sostegno. Erano due ragazze molto problematiche che non sapevano proprio nulla di teoria ma che non erano in grado nemmeno da un punto di vista pratico. Io e la ricorrente eravamo convinte che non dovessero essere promosse perché l’istituto avrebbe naturalmente compromesso la propria credibilità; invece abbiamo ricevuto molte pressioni dalla C. e nonostante i loro voti fossero tre e quattro siamo state costrette a promuoverle anche con l’assicuazione che non si sarebbero più iscritte l’anno successivo. Ed invece loro si sono iscritte anche al terzo anno che è stato ancora più problematico di quello precedente in quanto si faceva uso di macchinari e pertanto era molto pericoloso per loro. Ricordo che alle prove d’esami di quell’anno noi non avremmo voluto promuoverle ma al solito abbiamo subito pressioni e poi ha preso le loro difese anche il presidente della Commissione il quale aveva detto che lui assolutamente prentendeva che venissero promosse e che avremmo anche potuto fare delle denunce che tanto lui vi era abituato. Quell’anno furono promossi infatti proprio tutti. Comunqe sono state promosse e poi abbiamo saputo che una delle due nel corso dell’attività lavorativa successiva aveva anche ustionato una cliente. Ricordo l’episodio di cui al capitolo 24; me lo aveva raccontato la stessa B. perchè era uscita dalla direzione sconvolta”.

Teste C.:

“Con riferimento all’episodio di cui cap.21 ricorr. confermo che io di solito in sede di prescrutini sollecito ad aiutare le allieve quando dimostrano di avere una manualità positiva soprattutto quando si parla di II o di III anno. Non ricordo invece le accuse che mi si dice io avrei rivolto alla B. in quanto come già detto io l’ho sempre stimata”.

Con riferimento a tale episodio si può dire siano state provate con certezza le pressioni che aveva operato la C. nei confronti della B. per la promozione delle due allieve; ed è stato provato che invece la B. aveva dato giudizi ampiamente negativi.

Invece le offese sono state ricordate dai testi i quali le avevano apprese solo de relato e in particolare dalla stessa B.; tuttavia ritiene il giudicante che anche questo aspetto possa dirsi provato proprio per l’immediatezza - e la conseguente necessaria spontaneità non mediata da sovrapposizioni razionali - con la quale la B. aveva riferito l’accaduto alla collega Bialetti all’uscita dalla Direzione.

 

LA FIERA DELL’ARTIGIANATO E IL TURNO DI LAVORO DOMENICALE

La B. deduce in ricorso di essere stata assegnata ad un turno di lavoro domenicale senza essere stata nemmeno consultata al fine di offrire la sua disponibilità.

Teste C.:

“Ricordo l’episodio di cui al cap. 25 e 26: era da poco tempo morto mio padre. Al mio ritorno in Enfap la C. mi aveva chiesto se volessi andare alla Fiera dell’Artigianato. Io avevo risposto negativamente in considerazione dei problemi familiari che avevo e la C. allora ha detto “va bene allora decido io” e aveva mandato la B. senza nemmeno chiederne la disponibilità. Ho poi saputo che la B. non voleva andare proprio per l’ora tarda e per il fatto che era domenica. Io non so se avesse chiesto a qualche altro”.

Teste Radaelli :

“Con riferimento al c. 25 e ss.: ho saputo da altre colleghe in quanto non ero presente che la B. era stata destinata dalla C. a quel turno domunicale senza che lo stesso fosse stato prima concordato. Non ricordo se ci fosse qualche altra disponibile ad effettuare quel turno; ma lo escluderei in quanto era una sera di domenica”.

Teste C.:

“Con riferimento al cap. 25 ricorr. ricordo della fiera: io ritengo di averle proposto di fare quel turno notturno – che comunque comportava anche il pagamento di supplemento per l’orario notturno – e non ho certo obbligato la B. a farlo in quanto non ne avrei avuto il potere”.

Anche questo episodio può dirsi provato, alla luce delle dichiarazioni testimoniali. La sua rilevanza – pur nella modestia del fatto in sé – è che esso esprime la considerazione che la Direzione aveva della ricorrente; a fronte di un problema di carattere organizzativo ed a fronte di rifiuti di altri insegnanti la C. – assuntasi la responsabilità della decisione, secondo quanto chiarito dal teste C. - aveva pensato bene di individuare nella B. la persona da “sacrificare”.

 

L’INCARICO SINDACALE QUALE RSA

La B. ha lamentato in ricorso che nel breve periodo in cui aveva ricoperto l’incarico di RSA veniva convocata dalla C. la quale le chiedeva conto di tutte le riunioni con i lavoratori maltrattandola e spingendola - a causa di tale situazione - a rassegnare ben presto le dimissioni.

Teste Costantino:

“Confermo che la ricorrente è stata RSA; credo che abbia smesso perché era continuamente presa di mira dalla C.. Più chiaramente so che quando c’erano delle riunioni sindacali poi la C. la tartassava perché voleva sapere cosa si fosse deciso. Ciò ho saputo dalla ricorrente e dalle colleghe”.

Teste C. :

“Confermo che nel periodo in cui la ricorrente è stata RSA mi risulta - in quanto me lo dicevano sia lei che la Morano - che venisse chiamata dalla C. la quale voleva sapere dei contenuti delle riunioni; sono anche venuta a sapere che era solita esprimere giudizi negativi sul modo di fare l’RSU. D’altro canto faccio presente che anche da quando sono io RSA ricevo analogo trattamento in quanto sono convocata dalla Direzione - in persona del G. - per apprendere del contenuto delle riunioni; in un’occasione il G. mi ha dato della brigatista rossa . Per tale vicenda ho presentato una querela”.

Teste Radaelli :

“Con riferimento al cap. 27 e ss. faccio presente che sono venuta a conoscenza degli episodi dalla collega Morano, che me li ha riferiti, in quanto io non ero presente. Non ricordo in quale periodo sia accaduto”.

Teste Morano:

“CAP. 27 e ss. : confermo gli episodi ; me li ha riferiti la stessa B. la quale mi ha detto che si sarebbe dimessa - ciò che è avvenuto - proprio perché non ce la faceva più a reggere tali pressioni”.

Teste C.:

“Con riferimento al cap. 27 ricordo che per un breve periodo di tempo la B. ha svolto funzioni di RSA; ricordo anche che ha rinunciato all’incarico successivamente ma non certo per causa mia. Faccio presente che io da sempre chiamo in direzione i rappresentanti sindacali per sapere ciò di cui si è parlato nelle riunioni con i lavoratori; ciò perché devo eventualmente risolvere delle questioni. Qualora non riesca a risolvere con le RSA allora intervengono i rappresentanti sindacali territoriali e la Direzione Regionale. Più chiaramente, io mi occupo delle questioni più minute quali probelmatiche connesse all’orario. Invece se ci sono questioni più complesse attinenti ad es. aumenti salariali allora se ne occupa la Direzione Regionale insieme ai rappresentanti sindacali territoriali”.

Anche tali fatti possono senz’altro dirsi provati integralmente.

E’ stata fornita prova dell’ingerenza continua della C. nell’attività sindacale svolta dalla ricorrente perché, a dire della stessa C., era ed è solita convocare l’RSA affinché “riferisca”; ma è evidente che talo obbligo di riferire già di per sé appare come una insopportabile pressione – peraltro illegittima – su un organo sindacale costretto a rivelare il contenuto delle discussioni tenutesi nel corso delle riunioni o assemblee.

Tali pressioni si allineano a quelle che già la C. espletava sulla B. e di cui si è dato e si darà ancora conto ; sicchè le dimissioni appaiono la logca conseguenza di tali continue pressioni espletate su una lavoratrice che già peraltro aveva manifestato malesseri di carattere psicofisico a causa del suo lavoro.

 

L’ASPETTATIVA DI UN ANNO

La ricorente lamenta in ricorso che – a seguito della aspettativa di un anno chiesta ed ottenuta dalla B. – la C., indispettita, aveva iniziato a darle del Lei trattandola in maniera scostante.

Teste Costantino:

“Ricordo che la B. era andata in aspettativa; e che la C. si era indispettita ma non so il motivo”.

Teste C.:

“Ho saputo dalla B. che la C. avesse smesso di salutarla a seguito della richiesta di aspettativa di un anno.

Teste Radaelli:

“Credo di ricordare che al ritorno della B. dalla aspettativa i rapporti tra la B. e la C. si erano ulteriormente raffreddati in quanto la C. si rivolgeva alla B. dandole del lei, nonostante che tra noi si è soliti darsi del tu. Non ricordo in quale periodo la ricorrente sia andata in aspettativa. Forse mi è capitato in un’occasione di assistere alla C. che dava del lei alla B. ; inoltre mi sembra che me lo abbiano riferito le colleghe, ma non ne sono sicura”.

Teste C.:

“Con riferimento al cap. 31 ricorr. faccio presente che in effetti la ricorrente chiese un anno di aspettativa per motivi personali; la Direzione Regionale gliela aveva concessa; e poi la ricorrente mi aveva chiesto di anticipare il suo rientro. Io ne ho parlato a G. che le ha consentito di rientrare. Escludo che io avessi avuto con lei un atteggiamento di chiusura. Al contrario lei si era confidata con me circa l’esperienza negativa che aveva avuto in quei circa dieci mesi; io inoltre in due occasioni, saputo che era a casa in malattia, le ho telefonato per informarmi sul suo stato di salute”.

Oltre che confermato da tutti i testi – per quanto da alcuni in maniera incerta - tale fatto risulta provato se solo lo si esamina alla luce di quanto si dirà più avanti (cfr il capitolo dedicato a “IL LEI”): in altra analoga circostanza la C. aveva iniziato a trattare la ricorrente con distacco rivolgendole il più formale “LEI” invece che l’abituale “TU”.

 

SHATSU

La ricorrente ha lamentato in ricorso di essere stata pagata, per il corso di Shatsu svolto, a distanza di diversi mesi in due rate.

Teste C.:

“Confermo che la ricorrente per il corso di shatsu da lei tenuto del 99 è stata pagata in ritardo perché la stessa cosa è successa a me per il corso che avevo tenuto di pedicur curativo”.

Teste C.:

“Con riferimento al cap. 38 ricorr. confermo che la B. è stata pagata con ritardo per le sue prestazioni extra relative al corso di massaggio shatsu; ma ciò capita non a causa mia bensì dell’amministrazione che avendo problemi di bilancio paga puntualmente lo stipendio ma non anche le prestazioni extra che vengono onorate anche con un anno di ritardo”.

La circostanza è stata confermata integralmente dai testi; ma la circostanza in sé non appare di particolare rilevanza sotto il profilo della sussistenza del mobbing avendo una significatività ambigua, in quanto può essere dovuta anche solo a disguidi di carattere burocratico e non si atteggia quale prevaricazione di carattere psicologico.

 

I CARTELLINI MARCATEMPO E LE CANCELLATURE

La ricorrente ha rilevato che la C. nel febbraio 99 l’aveva convocata contestandole che il proprio cartellino marcatempo era pieno di cancellature e apprendendo successivamente che queste erano state operate dalla stessa C. per inserire pause contrattuali nella realtà mai godute dalla B.

Teste Costantino:

Con riferimento ai cartellini marcatempo ricordo - non ero presente - che la C. aveva chiamato la B. accusandola per avere pasticciato i cartellini. Ma non era stata evidentemente lei bensì gli addetti alla segreteria i quali le avevano segnato delle pause che nella realtà la ricorrente non aveva fatto; ciò avevano fatto naturalmente su input della stessa C.. E la C. aveva accusato la ricorrente con fare aggressivo (“ma guarda che schifo di cartellino”).

Teste C.:

“Ricordo l’episodio delle pause. Occorre una premessa. Capita spesso di dovere lavorare oltre sei ore consecutive con gli alunni perché è espressamente previsto nell’orario assegnato. Tuttavia, capita pure che, dopo quattro ore di lezione, ci siano due ore di messa a disposizione nel corso delle quali l’insegnante può correggere i compiti o fare altre attività didattiche e che ci sia immediatamente dopo anche una riunione. Ebbene la C. pretendeva che la B. nel corso delle due ore di messa a disposizione facesse una pausa per non superare le sei ore continuative di lavoro. Ma era risaputo che la B. si rifutasse di fare la pausa se doveva stare a disposizione e impegnava il tempo appunto svolgendo altre attività didattiche. In quell’occasione la C. aveva corretto davanti agli addetti della segreteria il suo cartellino orario accusandola che doveva fare la pausa. Io non ero presente; mi è stato riferito dalla B.. E ne ho avuto conferma dal personale di segreteria . Non ricordo con particolare chi me lo avesse riferito anche perché il personale di segreteria è cambiato. Ma credo che fosse la Sig.ra Catti che seguiva i cartellini delle insegnanti”.

Teste Radaelli:

“Con riferimento al cap. 40 e ss.: confermo l’episodio. In effetti capitava che noi non facessimo l’intervallo e ciò accadeva anche alla B. quando doveva fare altre attività aiutandomi ad es. in attività di coordinamento o facendo telefonate o scrivendo delle cose. Oppure capitava di dovere tenere la classe. In questi casi era normale saltare l’intervallo. Non so per quale ragione la C. se la fosse presa con la B. per avere saltato l’intervallo. E’ vero però che ho controllato personalmente il cartellino della B. ed era pieno di cancellature; delle accuse alla B. da parte della C. ho saputo poi dalle addette alla segreteria. Comunque preciso che la C. non ci aveva mai detto che eravamo obbligate a fare l’intervallo.Non sono in grado di riferire l’anno ed il mese in cui tale episodio si è verificato; però ricordo che più di un cartellino era pieno di cancellature”.

Teste Morano:

“CAP. 40 ess.: confermo l’episodio perché me lo ha riferito la stessa B.; era stata la stessa C. a modificare con correzioni il cartellino inserendo le pause che avrebbero dovuto in astratto essere fatte dalla B. ma che la stessa non aveva fatto. Ciò in particolare era avvenuto quelle volte che la ricorrente dopo la sesta ora di lezione si tratteneva a lavorare senza fare la pausa; e appunto la C. aveva inserito la pausa di ufficio ritenendo che fosse obbligatoria”.

Teste Catti:

“Non ricordo in particolare l’episodio di cui ai cap. 40 e ss. ricorso. Confermo però che la C. non solo con la B. ma con tutte le docenti, fatta una verifica sulla base dell’orario delle lezioni, tutte le volte che verificava che il cartellino marcatempo non presentasse il quarto d’ora di pausa previsto, provvedeva ad effettuare una correzione manuale a penna sul cartellino della docente interessata. Talvolta è capitato anche a me – o alla collega Villa - di fare quelle correzioni ma su preciso ordine della C.. Credo che le correzioni siano state fatte con tutti gli altri insegnanti, ad es. ricordo, Tucci, Bucceri, Radaelli Ornella, e tanti altri ancora. In effetti talvolta capitava che nell’orario delle lezioni non fosse prevista la pausa pranzo tra una lezione e l’altra. Non so come si facesse in questo caso. Non ricordo inquale anno è partita la questione della pausa”.

Teste C.:

“Con riferimento al Cap. 40 ricorr. faccio presente che contrattualmente dopo sei ore occorre fare una pausa. Pertanto quando la segretaria amministrativa rilevava che la ricorrente o altra insegnante non avesse inserito la pausa nel cartellino marcatempo allora provvedeva ad inserirla in quanto riteneva o talvolta aveva essa stessa verificato che una pausa di almeno un quarto d’ora era stata effettivamente goduta, anche solo in sala insegnati. Anche ammesso che la ricorrente avesse otto ore di lezioni consecutive – e se lei lo dice sarà così – in ogni caso una pausa viene sempre fatta dall’insegnate. La pausa prevista contrattualmente deve essere di almeno 45 minuti. Naturalmente se vi era un orario continuato di 8 ore non sarebbe stato possibile fare una pausa di 45 minuti nel corpo di una lezione. E’ per questo che la segretaria amministrativa si limitava ad apporre nel cartellino marcatempo la correzione che tenesse conto di una pausa di 15 minuti.”.

Teste G.:

“Il cartellino marcatempo non si potrebbe modificare”.

L’episodio dedotto in giudizio dalla ricorrente è stato integralmente confermato dai testi.

Esso esprime una situazione affatto paradossale : la pretesa della C. di fare apparire pause di lavoro – nella realtà mai godute dalla ricorrente – previste dal contratto collettivo e che voleva fossero rispettate solo sulla carta, senza nemmeno porsi un reale problema di riposi o di salute del lavoratore. Anche questa circostanza è espressione della volontà prevaricatrice della C. nei confronti della B., non attenuata dal fatto che tale pretesa la C. l’avesse manifestata nei confronti di tutti gli insegnanti.

 

LE ESIGENZE FISIOLOGICHE DELL’ALLIEVA CARRISI

La ricorrente ha dedotto di essere stata processata davanti alla propria classe dalla C. la quale le aveva contestato di non consentire alla allieva Carrisi di recarsi in bagno, secondo le proprie necessità fisiologiche.

Teste Costantino:

“Confermo che le ragazze sono solite chiedere di uscire e siamo costrette pertanto a negare tale autorizzazione ogni tanto. Credo di ricordare che la allieva Carrisi si era lamentata con la C. che la B. le avesse negato il permesso e la C. aveva sgridato la ricorrente dicedondole che la Carrisi doveva andare spesso in bagno per una dieta che stava seguendo.

Teste C.:

“Ho saputo dal Gelli o dalla Bialetti della vicenda della allieva Carrisi . In particolare ricordo che la ricorrente era stata accusata dalla C. di non avere consentito alla Carrisi di andare in bagno. La circostanza non era vera in quanto poi la allieva era stata autorizzata. So che che alla C. era stata contestata tale circostanza alla presenza della stessa allieva. Ciò so come ho detto in quanto me lo hanno riferito o la Gelli o la Bialetti”.

Teste Radaelli:

“Con riferimento al Cap. 45 e ss.: io ero presente quando la C. si è recata in classe e presente la B. ha fatto molte domande alle allieve per accertare quali fossero i fatti e cioè se effettivamente la allieva Carrisi beveva molto e aveva bisogno di andare spesso in bagno; le altre allieve avevano confermato le esigenze della Carrisi. Ma faccio presente che la Carrisi non aveva mai presentato un certificato medico che documentasse la sua necessità di recarsi in bagno così spesso. E noi insegnanti di solito di fronte ad un certificato medico consentiamo alle allieve di alzarsi frequentemente. Non ricordo in quale periodo tale evento si sia verificato”.

Teste Gelli:

“Ricordo del fatto che avevo parlato con la Carrisi del problema che lei voleva andare in bagno credo per una dieta; ma non ricordo dell’episodio di cui al capitolo 48 e ss.”.

Teste C.:

“Con riferimento al cap. 45 e ss. Ricorr. faccio presente che ricordo l’episodio. In effetti la Carrisi era venuta da me a lamentarsi del fatto che la B. non la facesse andare in bagno. Io mi sono recata in classe e le compagne mi hanno confermato tale versione dei fatti. La Carrisi aveva problemi ai reni che richiedevano la necessità di bere molto ; ciò poi la induceva a recarsi spesso in bagno. Io mi sono limitata a prendere atto di questa situazione sollecitando sia la B. che gli altri insegnanti – non ricordo se alla presenza della classe o fuori – a consentire alla Carrisi ad andare in bagno quando ne avesse bisogno. Poi la famiglia della Carrisi aveva anche prodotto documentazione comprovante la malattia della ragazza”.

Anche tale episodio è stato integralmente confermato.

Ciò che qui rileva è essenzialmente la decisione della C. di effettuare una vera e propria ricognizione delle esigenze della allieva esaminando il problema insieme alla classe ed in tal modo screditando la B. agli occhi delle allieve; ciò che peraltro era già avvenuto con l’episodio del litigio dell’ Armonia e della Capatina, quando la C. aveva ripreso la B. alla presenza della Capatina.

 

IL PROGETTO PER IL PROFILO DI ESTETISTA

La ricorrente (insieme ad altri colleghi) era stata incaricata dalla C. e dal G. di predisporre un progetto in ordine al ”nuovo profilo della figura di estetista”, progetto che era stato più volte respinto dal G. con espressioni pesanti manifestate pubblicamente.

Teste Costantino:

“Confermo che i progetti elaborati dalla ricorrente “il nuovo profilo della figura di estetista” non sono mai stati attuati in quanto il G. aveva detto che facevano schifo. Me ne ero occupata anche io.

Teste C.:

“La B. ed altre tre colleghe erano state investite del compito di elaborare questo nuovo progetto. Tuttavia il G. cambiava continuamente le persone incaricate (le altre inizialmente erano Bialetti, Radaelli, Frascolla e Forte) sicchè si creava il problema di dovere riorganizzare tutto. Alla fine sono stata coinvolta anche io in questa cosa. Il progetto è stato elaborato ma nonostante questo a G. non è andato bene in quanto ne ha preparato uno lui insieme a qualche altra persona. E’ stato poi approvato dalla Regione”.

Teste Radaelli :

“Con riferimento ai cap. 55 e ss. preciso: confermo che alla ricorrente era stato dato incarico di predisporre la relazione sul nuovo profilo di estetista ed eravamo coinvolte più persone me compresa. Effettivamente il progetto era stato più volte presentato e non andava mai bene; ricordo pure il G. che ce lo respingeva urlando. Il progetto non è mai più stato approvato ed è rimasto lettera morta. Non ricordo quando ciò sarebbe accaduto”

Teste Morano:

“CAP. 55 e ss. : eravamo un gruppetto di lavoro comprese me e la ricorrente ; il lavoro era stato più volte fatto perché secondo G. non andava bene e confermo che ci diceva in quelle occasioni che non sapevamo fare niente; ma questa era una espressione che lui usava spesso con noi”.

Teste C.:

“Con riferimento al cap. 57 confermo che la B. insieme ad altre colleghe aveva preparato su incarico del G. il progetto sul nuovo profilo di estetista, progetto che però era stato considerato dallo stesso G. inadeguato; sicchè era stato predisposto più volte dalle insegnanti (del laboratorio scientifico, specifico e tecnica commerciale e cultura del lavoro). Era poi stato firmato anche dalla B.. Confermo che G. riteneva che, me compresa, non fossimo in grado di essere innovative in questo settore; faccio presente che in questa opinione G. coinvolgeva anche me che di quel settore mi occupo da trent’anni”.

Anche questo episodio ha trovato integrale conferma da parte di tutti i testi, compresa la C. la quale ha ricordato la sfiducia del G. nei confronti di tutti i docenti, C. compresa, nonostante la grande esperienza acquisita nel settore.

Ma esso rileva non solo per la sfiducia che esprime nei confronti della ricorrente (e degli altri colleghi, nel suo ruolo di insegnante) quanto per il fare aggressivo e prevaricatore che connota l’azione quotidiana del G. nei confronti delle lavoratrici e della B. in particolare; aggressività di carattere psicologico che, pure svolta nei confronti di tutti indistintamente i lavoratori, può essere tuttavia subita in maniera particolarmente dirompente anche solo da alcuni soltanto di essi, sotto il profilo della salute psichica.

 

LA PRIVATIZZAZIONE DELLA STRUTTURA E LE OFFESE GRATUITE

La ricorrente ha rilevato che nel corso dell’anno scolastico 99/2000 il G. aveva manifestato l’intento di dare una svolta alla struttura che avrebbe dovuto essere gestita come un’azienda da una squadra di collaboratori competenti, manifestando la sua sfiducia sulle capacità della B. che “che non fa niente dal mattino alla sera …ruba soldi all’ente ed è solo un costo”.

Teste C.

“Per quanto riguarda il progetto di privatizzazione della scuola la C. ci disse che il G. stava progettando di cambiare un po’ la scuola; nel senso che oltre alla formazione finanziata dalla Regione avrebbe gestito un beauty center presso il quale sarebbero state addette le stesse allieve che in questo modo si sarebbero potute formare con degli stage all’interno della stessa struttura invece che altrove. Fu anche dato un carico ad un architetto per ideare il mutamento della struttura. E furono scelte pure le persone che si sarebbero dovute occupare della cosa; io fui scelta ma poi non accettai di occuparmene. Invece la scelta non cadde sulla ricorrente. Non ho sentito che il G. avrebbe pornunciato verso la ricorrente le frasi scritte al punto 61 del ricorso”.

Teste Morano:

“CAP. 60 e ss: confermo che il G. intendeva trasformare in una certa fase l’Istituto che era convenzionato con la Regione in un Istituto solo privato e che avrebbe inteso tenere solo le persone più capaci. Non so in particolare se ha fatto uso di quelle espressioni (di cui al cap. 61) nei confronti della B.”.

Teste C.:

“Con riferimento al cap. 61 preciso che effettivamente G. voleva innovare la scuola e fare sì che venisse gestita come un’azienda, appunto perché riteneva inadeguate le modalità con le quali veniva gestita dalle insegnanti e anche da me. Tuttavia non ho mai sentito che quella frase venisse rivolta in modo specifico alla persona della B.”.

L’episodio – quanto meno quello più rilevante, le offese rivolte alla B. - non ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali e pertanto non può ritenersi provato.

 

I CORSI REGIONALI DI RIQUALIFICAZIONE

La ricorrente lamenta in questo caso di avere fatto una precisa scelta di espletare un certo corso di riqualificazione regionale mentre la C. l’aveva infine assegnata ad un corso diverso, non coerente con la sua acquisita professionalità.

Teste Costantino:

“Ricordo che avevamo tutti espresso delle preferenze sui corsi regionali di formazione. E che invece la C. non aveva tenuto conto di tali preferenze mandando ognuna secondo le sue indicazioni senza rispettare le nostre. Ciò era successo anche alla B..

Teste C.:

“Confermo che nel 99/00 erano venuti in Enfap – distribuiti in tre i quattro giorni - degli addetti dell’IREP per fare un colloquio con noi insegnanti e fare un percorso di aggiornamento. Pertanto dopo il colloquio la ricorrente aveva indicato dei corsi di aggiornamento che le sembravano più adatti alla sua formazione tenuto conto del colloquio. Invece la C. aveva deciso che la B. avrebbe dovuto seguire dei corsi diversi da quelli da lei scelti. La B. me lo aveva riferito arrabbiattissima per il fatto che non si tenesse conto delle proprie esigenze. Confermo infatti che – a differenza della B. - le mie indicazioni come quelle delle altre insegnanti erano state accolte”.

Teste Radaelli:

“Con riferimento al cap. 62 e ss. confermo la circostanza; la ricorrente aveva fatto scelta di essere ammessa a corsi di formazione diversi ed invece la C. le aveva imposto quello al quale avevo deciso di partecipare io cioè quello dei “servizi di accompagnamento al lavoro”. Io il corso l’ho scelto”.

Teste Morano:

“CAP. 62 e ss.: confermo che vi erano corsi tenuti dall’IREF e che la B. aveva indicato tre corsi che le sarebbero interessati; ricordo tuttavia che la C. gliene aveva concesso un altro non ricompreso in nessuno di quelli indicati dalla B.”.

Teste C.:

“Con riferimento al cap. 62 faccio presente che non avevamo dato seguito alle richieste della ricorrente in quanto i corsi di formazione non aveano step specifici per la materia dell’estetica. Pertanto avevamo preferito avviare la ricorrente verso il diverso corso di “servizi di accompagnamento al lavoro” che era propedeutico all’attività di tutoraggio che avrebbe potuto espletare l’anno successivo. Non è vero che fu solo la B. a non essere accontentata; vi furono anche altre insegnanti che furono assegnate ad altri percorsi diversi da quelli da loro richiesti; ma non ne ricordo i nomi. Ciò con riferimento ai corsi IREF che venivano finanziati dalla Regione”.

Anche tale episodio ha avuto una sostanziale conferma dalle dichiarazioni testimoniali.

E’ stato confermato che la ricorrente avesse fatto richiesta di essere assegnata ad uno dei tre corsi coerenti con la propria professionalità.

La C. ha assegnato certamente la ricorrente ad un corso che nulla aveva a che vedere con la propria professionalità; aveva invece accontentato altre lavoratrici (C. e Radaelli). Su tale punto vi è solo una dissonanza riferita alla deposizione della teste Costantino che ha dichiarato che nessuno sarebbe stato accontentato ; ma tale deposizione se può valere per la Costantino è tuttavia certamente stata smentita per quanto attiene alle posizioni delle testi C. e Radaelli che si sono viste assegnate ai corsi richiesti.

Pertanto anche questo episodio acquisisce una sua particolare rilevanza nell’ambito del denunciato fenomeno mobbing : pone - ancora una volta - la ricorrente in una condizione di diversità e di isolamento rispetto a tutti gli altri (o quasi) lavoratori, con conseguente forte pressione di carattere psicologico sulla sua persona.

 

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La ricorrente lamenta che a metà dell’aprile 2000 era stata incaricata dalla C. di predisporre la relazione in merito alla valutazione dei rischi - che pure rientrava nelle competenze di altri – senza nemmeno poter attendere il ritorno di altra collega che avrebbe dovuto predisporla insieme a lei entro due giorni.

Teste C.:

“Con riferimento alla valutazione dei rischi confermo che erano state coinvolte la B. e la Piantoni per realizzarla al posto dei Responsabili della Sicurezza Catti e Tatta. E la B. se ne era lamentata; ma non so se poi nel concreto quel lavoro fosse stato svolto o meno dalla B.”.

Teste C.:

“Con riferimento al cap. 67 preciso: i due responsabili della sicurezza mi avevano detto che avevano bisogno della relazione entro 48 ore; io allora avevo designato la B. e la Piantoni per la sua redazione e proprio in quanto avevo una scadenza ormai imminente non ho acconsentito alla richiesta della ricorrente di attendere la Piantoni per la sua redazione. Più che di una relazione si trattava di segnalazioni di situazioni di rischio poste all’interno dei laboratori di competenza delle singole insegnanti con la compilazione di una modulistica. Il termine di 48 ore veniva dalla società che avrebbe dovuto effettuare la certificazione sui rischi”.

L’episodio è stato integralmente confermato dai testi, tra i quali da colei che ne è stata l’artefice, la stessa C..

Anche questo episodio si inserisce nel novero di quei comportamenti scriminanti che hanno visto quale soggetto passivo la B.; ciò è evidenziato : dalla ristrettezza dei tempi (due giorni appena); dalla mancanza di competenze della stessa; dalla paradossale individuazione di altra collega (la Piantoni) che avrebbe dovuto collaborare con la ricorrente ma che era assente.

 

IL DOTT. G. E LE ALLIEVE POCO EDUCATE

La ricorrente lamenta di essere stata accusata – unitamente ad altre insegnanti – dal G. di non sapere educare le allieve delle quali alcune (Fadda, Puricelli, Riccoboni) avrebbero tenuto comportamenti poco educati e finanche offensivi nei suoi confronti.

Teste Costantino:

“Ricordo che le tre allieve Puricelli, Fadda e Riccoboni che erano anche mie alunne, peratro tutte maggiorenni (una ha 40 anni ed una figlia) avevano più volte sollecitato un colloquio con G. per sapere dell’orario di scuola. Alla fine quando erano riuscite ad ottenerlo il G. aveva convocato le mie colleghe (non anche me) insultandole che non sapevano educare le alunne perché erano state delle maleducate nel corso del colloquio”.

Teste C.:

“L’altro episodio che devo ricordare è quello che riguarda invece una protesta di alcune allieve mosse al G.. Più chiaramento ricordo che alla fine dell’anno scolastico alle ragazze che chiedevano informazioni sull’anno successivo la C. diceva che le lezioni avrebbero dovuto avere una durata giornaliera vale a dire dalle 8.00 alle 20,00 piuttosto che dalle 10.00 alle 14,00 e così via: nella sostanza la C. non dava certezza del come sarebbe stato organizzato l’orario scolastico dell’anno successivo. Sicchè alcune allieve avevano deciso di parlarne direttamente col G.. Ed il G. – dopo tale colloquio – si era rivolto a noi risentito in quanto a suo dire avremmo dovuto assumere provvedimenti di caratere disciplinare, nella sostanza avremmo dovuto sospendere le allieve interessate. Ma noi naturalmente ci siamo rifiutate in quanto abbiamo fatto rilevare che non eravamo presenti al colloquio e che il G. - che era il direttore – ben avrebbe potuto farlo utilizzando i propri poteri. Certo stupì anche il fatto che il G. coinvolse in tale questione la stessa B. nonostante che non vi fossero allieve di questa insegnante interessate alla vicenda. Bene questa è la premessa. In occasione di quella consegna del libro il G. ci disse appunto che il libro ci sarebbe stato utile sia perché così avremmo imparato ad insegnare sia perché saremmo state meglio in grado di insegnare anche l’educazione a quei ragazzi. Proprio in quel periodo la ricorrente come ho già detto stette male e il marito venne a scuola per portarla a casa”.

Teste Radaelli:

“Con riferimento ai cap. 71 e ss. confermo la circostanza. Ero presente anche io all’episodio. Faccio presente che la B. non avrebbe dovuto essere coinvolta in quanto le allieve facevano parte di altra classe ; io invece ero stata coinvolta in qualità di coordinatrice. A causa di questo episodio abbiamo ricevuto una sanzione disciplinare e per questa ragione abbiamo – me compresa – fatto un giudizio che si è concluso nel maggio 2002 con una conciliazione. Ho poi saputo dalle ragazze che la ricorrente il giorno dopo è scoppiata a piangere in classe; non ero presente. Non ricordo quando ciò sia accaduto”

Teste Morano:

“CAP 71 e ss.: confermo l’episodio; non ero presente ma mi è stato riferito. Poi io stessa ho curato e seguito l’azione giudiziaria – poi conciliata – che era stata intentata dalle insegnanti che avevano subito provvedimenti disciplinari assunti nei loro confronti proprio per tale episodio”.

Teste C.:

“Ricordo l’episodio di cui al cap. 71. Confermo che il G. aveva convocato me e le altre insegnanti in direzione ed aveva avuto un atteggiamento aggressivo con riferimento al fatto che non davamo sufficienti input di educazione alle allieve. Aveva detto ciò urlando. Poi io avevo sentito sia il G. che le allieve ed avevo ricevuto due versioni dei fatti completamente diverse. Non ricordo se le allieve fossero di IB; anzi credo che fossero più grandi perché mi sembra fossero maggiorenni e quindi di II o di III. Non ricordo la B. quali classi avesse. Però G. aveva convocato solo insegnanti dell’ estetica e quindi anche insegnanti che non avevano tra le loro allieve quelle tre di cui si discute. Poi G. ha fatto una contestazione disciplinare a tutte e sette le insegnanti dell’estetica. Poi c’è stata anche una sanzione disciplinare”.

La circostanza ha trovato integrale conferma da parte dei testi escussi.

In particolare ciò che - ai fini di causa - maggiormente rileva è che : le allieve avevano avuto motivo di insistere per avere notizie dell’orario dell’anno scolastico successivo perchè non avevano ricevuto risposte ed informazioni adeguate dalla Direzione; non erano allieve della ricorrente; quindi le accuse rivolte – tra gli altri – alla ricorrente erano per un verso infondate (perché le richieste delle allieve erano giuste) e per altro verso ingiustificate (perchè non è dato comprendere quale ruolo avesse la ricorrente in una vicenda che non la vedeva in alcun modo coinvolta).

Ed è per tale ragione che invece l’episodio ha una grande rilevanza ai fini dell’individuaizone pproprio dell’intento persecutorio rivolto nei confronti della B. da parte della Direzione della Enfap.

 

ALTA TEMPERATURA

La B. si duole del fatto che lamentandosi con la C. ed il G., a maggio e giugno 2000, per l’alta temperatura dei laboratori aveva ricevuto la risposta che essi dubitavano che lei e i suoi colleghi avrebbero conservato il posto di lavoro l’anno successivo

Teste C.:

“Confermo che nell’estate del 00 faceva molto caldo soprattutto nei laboratori e noi insegnanti ci eravamo lamentati della circostanza. Ebbene prima la C. e poi il G. – a seguito di una nostra lettera scritta - ci avevano chiaramente risposto verbalmente che tanto non si sapeva se l’anno successivo avremmo ancora avuto o meno il nostro posto di lavoro. Preciso che il G. ha proprio detto questo che ho riferito: che non si sapeva se avremmo avuto i nostri posti di lavoro e non che non si sapeva se la Regione avesse intenzione di eliminare qualche cattedra”.

Teste Bozzi:

“Sul cap. 79 e ss: non ho sentito di lamentele degli insegnanti per la temperatura dei laboratori né di risposte date da G. e C. del tipo di quelle indicate nel capitolo”.

Teste C.:

“Con riferimento al cap. 79 preciso: effettivamente in quei giorni faceva molto caldo in quanto la Cassa Ragionieri, proprietaria dei locali , non intendeva fare i lavori necessari a causa del loro costo di rifacimento degli infissi. Certamente quella frase non è stata da me profferita; non escludo che l’abbia detta G. ma non lo ricordo”.

L’episodio non si può dire confermato nella sua interezza; la risposta della Direzione più che ironica sul destino delle lavoratrici sembra piuttosto esprimere una situazione di fatto che avrebbe potuto comportare la perdita del posto di lavoro delle lavoratrici e della stessa ricorrente. Come tale pertanto non può dirsi rilevanti ai fini di causa.

 

LO SCREENING

La ricorrente ha esposto di avere subito - unitamente alle altre colleghe di lavoro – serie minacce da parte del G. e ingiurie da parte della C. per essersi rifiutate di sottoporsi ad uno screening (qualificato come motivazionale ma nella realtà costituente un vero e proprio esame) illegittimo nei contenuti e nelle modalità.

Teste Costantino:

“Ricordo che l’anno scorso nel giugno o luglio il G. aveva preteso che tutte le estetiste si sottoponessero ad uno screening che a suo dire sarebbe dovuto servire a valutare le motivazioni di ogni insegnante. Nella realtà però secondo la prima collega che vi si era sottoposta, Angela Frascolla, quello era un vero e proprio esame con domande sulla preparazione delle colleghe. Anche la ricorrente avrebbe dovuto sostenerlo. C’era stato anche un intervento della RSA Morano. E le altre colleghe mi sembra che alla fine si fossero rifiutate di sottoporvisi. Ricordo che G. si era precipitato in aula professori urlando “vi licenzio tutte se non fate questo screening”.

Teste C.:

“Il G. ci aveva chiesto di sottoporci ad uno screening che avrebbe dovuto essere solo motivazionale e non attitudinale; in effetti una sua cara amica, tale Accone Anna, ci avrebbe dovuto sottoporre ad uno screening che consentisse una valutazione delle nostre motivazioni e ad eventualmente sottoporci poi a corsi di formazione. Noi inizialmente avevamo dato la nostra disponibilità a sottoporci a quella formazione. Poi però il G. si era reso conto che costi sarebbero stati alti e allora aveva in qualche modo cercato di fare una selezione delle insegnanti da mandare a quei corsi. La C. ci disse poi che in quei due giorni ci saremmo dovuti sottoporre ad un colloquio con la Accone ed ad un altro con la rappresentante della ditta Jean Klebert. La Accone ci ha sottoposto allo screening. Il giorno dopo il G. ci diede il libro e ci disse che il giorno dopo ci saremmo dovute presentare per sottoporci all’altro colloquio.Bene, la Accone non si limitò a farci domande sulle motivazioni che avevamo circa il nostro lavoro ma fece molte domande di carattere personale che riguardavano sia il nostro modo di lavorare sia addirittura i nostri rapporti familiari……. Con riferimento allo screening devo narrare altri episodi. Il secondo giorno dello screening che avremmo dovuto sostenere con la rappresentante della Jean Kleber è entrata per prima la collega Michela Frascolla la quale è uscita dicendo che le domande non attenevano a valutazioni di tipo motivazionale ma attitudinale. Allora tutte insieme abbiamo deciso di chiedere spiegazioni alla C. che era dentro insieme alla rappresentante della ditta Kleber. Ebbene ha parlato per tutte noi la ricorrente e la C. ha detto che eravamo delle pecore e che avremmo dovuto fare il colloquio in ogni caso, che non era tenuta a darci spiegazioni in quanto non era il momento e pertanto ci ha fatto uscire. A questo punto la Morano che era la rappresentante sindacale e che aveva concordato col G. il tipo di test cui sottoporci ci ha detto di sospendere il test momentaneamente. In quel mentre è arrivato G. - evidentemente avvertito della situazione il quale - rinvolgendosi alla ricorrente che era colei che parlava per tutti noi - ha detto che già avevamo ricevuto una ammonizione per la questione delle allieve maleducate e che se non ci fossimo sottoposte al test saremmo state tutte licenziate. Disse proprio così ma con tono molto aggressivo. Tutte noi abbiamo avuto una sanzione disciplinare pari a due giorni di sospensione tutte tranne me ed altra iscritta alla CGIL che ne abbiamo ricevuti tre; io come le altre colleghe abbiamo ricevuto anche la sanzione disciplinare per la questione delle allieve maleducate. Io ho impugnato le sanzioni e pende giudizio”.

Teste Radaelli:

“Con riferimento ai cap. 81 e ss. confermo le circostanze. Faccio presente che le modalità di effettuazione dello screening era stato concordato con le RSA; ed invece la Frascolla che era entrata per prima uscendo ci aveva riferito che le domande rivolte erano finalizzate a verificare se avesse o meno una professionalità adeguata ad insegnare. Fuori ad attenderla c’eravamo altre colleghe tra cui io e la ricorrente. Allora abbiamo deciso di entrare nella stanza ove c’erano la C. e la rappresentante di una ditta di cosmetici che ci avrebbero dovuto fare le domande, rifiutandoci di sottoporci a tale indagine. La C. ci ha accusato di essere le solite pecorone che decidono tutto in gruppo. Preciso che era stata la B. a contestare alla C. che quelle domande erano diverse da quelle concordate in sede sindacale. La cosa è poi proseguita in quanto la C. ha chiamato il G. il quale ci ha urlato che quelo screening avremmo dovuto farlo; ed allora la B. è intervenuta per cercare di spiegare i motivi del rifiuto collettivo ed il G. l’ha ammonita dicendo che lei sarebbe stata la prima ad essere licenziata se non fosse stato fatto lo screening. Questo screening non l’abbiamo più fatto. Anche per questo episodio abbiamo ricevuto una contestazione disciplinare e il successivo giudizio si è chiuso con una conciliazione. Ho poi saputo dalle colleghe che la ricorrente il giorno successivo è stata male a scuola ed è stata accompagnata in ospedale”.

Teste Morano:

“CAP. 81 e ss.: confermo l’episodio; inizialmente era previsto solo che sarebbe stato l'aggiornamento e tutte le insegnanti si erano rese disponibili; poi era stato richiesto uno screening preliminare ma noi avevamo chiesto ed ottenuto che fosse solo uno screening sulle motivazioni e non sulla preparazione tecnica; era stato fatto anche un accordo sindacale. Invece poi quando la mia collega per prima lo aveva fatto si era resa conto che era proprio di carattere tecnico ed investiva le conoscenze degli insegnanti; si sono allora rifiutate di farlo. Io ero fuori e sono stata contattata. Sono andata in Istituto e lì mi hanno riferito che erano state minacciate di licenziamento dal G. che mi aveva poi confemato questo suo intento. Anche in questo caso siamo stati costretti ad attivare un giudizio che è stato anche in questo caso conciliato”.

Teste Bozzi:

“Sul cap. 81 e ss Ricordo che le insegnanti addette al laboratorio di estetica avrebbero dovuto tenere un corso di aggiornamento che sarebbe servito per l’anno successivo e sarebbe stato pertanto necessario fare un test preliminare per accertare le loro conoscenze ed il punto di partenza di ognuna per quel corso di aggiornamento; inizialmente le insegnanti erano d’accordo e successivamente si sono rifiutate di farlo in quanto a loro dire si trattava di un test selettivo. Non ero presente al colloquio successivo tra le insegnanti e la C. e successivamente tra le insegnanti e il Gambadella; pertanto nulla so in proposito . . . Preciso che effettivamente era stato fatto un accordo sindacale tra direzione ed insegnanti che prevedeva che lo screening avesse funzione non selettiva bensì di accertamento delle conoscenze di ciascuna in funzione del successivo corso di aggiornamento”.

Teste Gelli:

“Ricordo l’episodio di cui ai capitoli da 93 in poi: ero presente in aula insegnati, le mie colleghe erano in attesa di recarsi in direzione per fare lo screening; ricordo che era andata per prima la Frascolla la quale, dopo essere uscita, aveva riferito che quello non aveva il contenuto di uno screening ma di un vero e proprio interrogatorio e pertanto le mie colleghe si erano rifiutate tutte di entrare per effettuarlo. La C. allora aveva chiamato il direttore regionale G. il quale era sceso infuriato ed urlando aveva minacciato le mie colleghe di licenziamento; ricordo anche che la ricorrente aveva cercato di spiegare ma il G. non aveva voluto sentire ragioni ed anzi aveva detto proprio la frase: “se non fate quello screening vi licenzio; ve lo dico come fossi un padre di famiglia”. Ricordo proprio questa tensione ed ero rimasto molto colpito nonostante io non avessi nulla a che fare con il problema. Confermo che la ricorrente il giorno dopo è stata effettivamente colta da malore e che era venuto il marito che io ricordi. Era successo anche un’altra volta”.

Teste C.:

“Con riferimento al cap. 81 e ss. preciso: le insegnanti si sono rifiutate di effettuare il test in quanto a dire della Frascolla le domande erano molto specifiche e non riguardavano solo le motivazioni ma anche la professionalità. A tale proposito confermo che gli accordi con la RSU erano proprio nel senso che le domande attenessero più alle motivazioni che non alla professionalità. Pertanto le insegnanti si sono rivolte a me tutte insieme dicendo che non volevano più farlo perché non potevano accettare che loro si sottoponessero a test fatti da persone che ne sapessero meno di loro. Più esattamente è stata la signora Forte che ha interloquito direttamente con me cui io ho dato retta. A quel punto è arrivato in Direzione il G. che ha effettivamente minacciato provvedimenti disciplinari qualora non si fossero sottoposte al test. Poi la cosa ha avuto effettivamente un seguito in quanto ci sono state delle sanzioni disciplinari e dei giudizi per questo. Non ricordo se il giorno successivo la ricorrente sia stata colta da malore”.

L’episodio ha ricevuto integrale conferma da parte di tutti i testi.

Esso esprime chiaramente sia il clima di aggressione psicologica e di minaccia presente in istituto (coin particolare riferimento al comportamento tenuto dal G.); sia l’atteggiamento irridente e ingiurioso tenuto dalla direzione (con particolare riferimento al comportamento tenuto dalla C. che difiniva “pecorone” le insegnanti; sia la particolare posizione assunta dalla B. che risultava agli occhi della Direzione come la diretta sua interlocutrice e pertanto la prima persona oggetto della minaccia stessa.

Rileva poi il fatto che il giorno successivo a tale episodio la ricorrente è stata colta da malore a scuola.

 

IL “LEI”

La ricorrente lamenta che – come già in passato – la C. avesse avuto nei suoi confronti un atteggiamento irridente e distaccato dandole del lei – e successivamente togliendole il saluto - al suo ritorno da un periodo di malattia .

Teste C.:

“Confermo quanto al punto 108 e 109 ricorso in quanto me lo ha riferito la B. ma non vi ho mai assistito”.

Teste C.:

“Con riferimento al cap. 108 preciso: prima del periodo estivo la ricorente era stata assente in malattia e io avevo avvertito una certa freddezza nei miei confronti quando le avevo telefonato per informarmi sul suo stato di salute. Dopo le ferie estive al ritorno a scuola avevo ancora avvertito questa freddezza ed allora – probabilmente solo per provocarne una reazione poiché vedevo che aveva una certa difficoltà a salutarmi – è possibile che l’abbia salutata dandole del lei spingendola a rimuovere quel suo atteggiamento”.

L’episodio del “LEI” può dirsi provato: la stessa C. lo ha sostanzialmente ammesso, anche se lo ha giustificato con l’atteggiamento freddo della ricorrente. Non risulta invece provato il fatto che la C. le avrebbe poi tolto il saluto.

 

L’ORARIO DI LAVORO DEL 2000

La ricorrente lamenta che nel settembre 2000 le era stato assegnato un orario di lavoro che prevedeva sette ore consecutive di lezione senza pausa – anche per materia non sua - in contrasto con le previsioni di contratto, orario poi modificato con previsione di 29 ore settimanali invece delle 22 contrattuali e sette ore di lezioni consecutive; deduce poi che invitata dalla C. a chiarimenti sull’orario è stata beffeggiata dalla C. e dal Bozzi Colonna.

Teste Costantino:

“A settembre 2000 mi sono ammalata e non sono andata a scuola per un mese. Ricordo però che alla ricorente era stato dato un orario superiore alle 22 o 24 ore settimanali. Inoltre solitamente l’ora di pausa che avremmo dovuto fare non ci veniva fatta godere per cui dovevamo lavorare otto ore di fila. E’ capitato anche a me”.

Teste C.:

“Confermo che alla ricorrente nell’anno scolastico in corso è stato dato un orario di lavoro con 29 ore di insegnamento con le ragazze invece che 22 come previsto dal contrato; ho poi verificato che capitava che la ricorrente avesse anche sette ore consecutive di lezione senza pausa invece che sei come previsto; ma non so in quali giorni ciò capitasse; ciò ho verificato personalmente prendendo visione dell’orario. Me lo ha fatto vedere la ricorrente”.

Teste Radaelli :

“Con riferimento ai cap. 110 e ss. faccio presente che lo scorso anno 2001 – 2002 alla ricorrente è stata assegnata una materia di insegnamento diversa da quella da lei sempre coltivata; la materia dell’acconciatura riguarda solo i capelli mentre l’estetica riguarda il corpo, la pelle le ossa e così via; sono anche diversi i prodotti che vengono usate per l’uno e per gli altri. Ebbene la ricorrente ha dovuto necessariamente accettare tale nuova materia pur facendo presente che non era il suo lavoro. Le è stato poi proposto un orario di 29 ore settimanali laddove il nostro orario settimnanale frontale (cioè con gli allievi) deve essere di 22 ore e al massimo di 24 ore, ma, in quest’ultima caso, per cinque settimane. Ciò in base al contratto, credo quello nazionale. A fronte delle lamentele della B. l’orario è poi stato modificato in 24 ore settimanali per tutto l’anno 2001 – 2002”.

Teste Morano:

“CAP. 110 e ss.; confermo che la ricorrente si era lamentata con me per l’orario di lavoro che era molto pesante ed appunto conteneva giornate con sette ore consecutive di lezione e complessivamente forse una trentina. A seguito delle lamentele le era stato parzialmente modificato ma cedo che fosse rimasto comunque un orario molto pesante”.

Teste C.:

“Con riferimento al cap. 110 preciso: nell’anno che si è appena concluso effettivamente la ricorrente ha avuto un orario di lavoro anche di sette ore consecutive; ma ciò è del tutto normale in quanto altre insegnanti ne hanno anche avute otto consecutive. Invece per quanto riguarda la questione dell’orario settimanale confermo – leggendo l’orario che mi si rammostra (doc. 33) - che ha avuto un orario di 29 ore sole “frontali” vale a dire di lezione con i ragazzi. Comunque faccio presente che è possibile anche avere questi orari per quattro settimane purchè alla fine dell’anno non si eccedano le 800 ore annuali frontali. Quest’orario viene dato a tutte le insegnanti e non solo alla B.. E’ vero che la materia della teoria professionale in acconciatura non attiene strettamente alla professionalità della ricorrente che insegna estetica; però è altrettanto vero che la base di quella materia può anche essere insegnata dalla ricorrente perché quella attiene genericamente al tipo di comportamento che l’allieva dovrà tenere con la propria cliente. Lei avrebbe dovuto fare la parte teorica che avrebbe dovuto poi essere integrata dall’insegnamento della insegnante del laboratorio con la quale la B. avrebbe poi dovuto coordinarsi. Effettivamente confermo che quando le ho consegnato la modifica dell’orario le ho chiesto di presentarsi da sola perché la presenza della RSU è necessaria in occasione di un procedimento disciplinare o per motvi sindacali ma non certo per la consegna di un orario di lavoro”.

Teste G.:

“Confermo che era stato concordato con le RSA che per tutto il personale non si potesse fare un orario di lavoro giornaliero che eccedesse le sei ore consecutive senza che vi fosse una pausa. L’orario di lavoro contrattuale era abbastanza complicato e prevedeva credo 21o 22 ore settimanali di docenza che potevano però essere aumentate fino a credo 24 o 25 o 26. L’orario di lavoro veniva predisposto dalla direttrice e sottoposto alle RSA. Ma talvolta poteva farlo il direttore da solo. Ma di solito il direttore si faceva aiutare anche dai coordinatori”.

La deduzione della ricorrente ha trovato piena conferma da parte di tutti i testi (con la sola parziale eccezione della C., la quale, pur ammettendo l’orario assegnato, ha riferito che non contrastava con le previsioni di contratto ed era stato assegnato anche a tutti gli altri insegnanti: ma è stata contraddetta da tutti gli altri testi e dallo stesso teste G., già Direttore Regionale ENFAP).

Da ciò si ricava pertanto che la ricorrente, a differenza di tutti gli altri colleghi : aveva ricevuto un orario di lavoro più pesante dal punto di vista dell’orario settimanale (29 ore) ed in contrasto con le previsioni di contratto; più pesante sotto il profilo dell’orario giornaliero (sette ore consecutive di lezione); anche in materia non oggetto della sua specializzazione.

Tale episodio può pertanto considerarsi ancora uan ovlta emblematico dell’atteggiamento mobbizzante della Direzione diretto in via questa volta esclusiova verso la B..

 

TEORIA PROFESSIONALE

La ricorrente lamenta che recatasi dal G. da questa convocata insieme ad altre colleghe in data 25.10.00 era stata continuativamente offesa e dileggiata da quello (“che cosa insegna lei?…. teoria professionale? …. Che parolona!; ma lei capisce quello che dico?….. lei riesce a capirmi… torniamo indietro con la moviola… vuole che glielo spieghi in napoletano o in milanese?”) ironizzando sul fatto che non fosse laureata, ponendola a confronto con la Piantoni a tutto vantaggio di quest’ultima.

Teste C.:

“Effettivamente alla ricorrente quest’anno sono state assegnate delle ore di insegnamento di teoria professionale di acconciatura che è materia non attinente alla estetica di cui si occupa solitamente la B.. L’estetica attiene al corpo ed al viso mentre l’acconciatura attiene allo studio del capello. Confermo che la ricorrente si è recata quest’anno dal G. per lamentarsi del fatto che le era stata assegnata una classe diffficile unitamente alla circostanza che era stata affidata una materia non inerente alla sua professionalità. Ed il G. aveva banalizzato la materia insegnata dalla ricorrente. Ciò ho saputo oltre che dalla B. dagli altri insegnanti presenti Morano Bucceri e Piantoni”.

Teste Morano:

“CAP. 116 e ss. : confermo integralmente i capitoli in quanto ero presente; ricordo in particolare che il G. sin dall’iniizo aveva volutamente attaccato la ricorrente e l’aveva dileggiata pronunciando appunto le frasi che mi vengono lette. In particolare poi aveva l’aveva posto a confronto con la Piantoni alla quale aveva invece rivolto dei complimenti”.

Teste C.:

“Con riferimento al cap. 115 ess preciso : confermo quanto indicato nei capitoli da 115 a 119. Inizialmente G. ce l’aveva con tutto il gruppo poi però la sua interlocutrice diretta è stata la B..Secondo G. tutte siamo minus habentes”.

Tutti i testi hanno conferato integralmente l’episodio.

Se mai ve ne fosse bisogno, assume particolare rilevanza la dichiarazione della teste C. la quale pur – per la sua parte carnefice della B. – ha dato conferma dell’atteggiamento del G. che pur avendo iniziato a inveire contro tutto il gruppo poi ha concentrato la sua attenzione verso la sola B..

Questo episodio pertanto rileva sia per il clima genericamente aggressivo e intollerante che tutti i dipendenti erano costretti a vivere in ENFAP sia in particolare quello che più specificamente era diretto proprio contro la B. e che pertanto – più di tutti gli altri - caratterizza la fattispecie come di vero e proprio mobbing, anche in considerazione delle patologie maturate da questa e di cui si darà successivamente conto.

 

 

B)

IL MOBBING

a)

La premessa dalla quale occorre partire è che il fenomeno mobbing manca di una regolamentazione di tipo normativo .

Esso è stato inizialmente analizzato e circoscritto da studiosi psicologi o psichiatri del nord Europa (scandinavi e tedeschi) e successivamente italiani.

Proprio in quanto prende le mosse da studi di natura psicologica o psichiatrica non si può certo prescindere dalle linee generali del fenomeno che sono state tracciate da quelli; solo in un secondo momento sarà poi possibile verificarne la rilevanza dal punto di vista non più solo sociale o medico bensì giuridico, per accertare la riferibilità al datore di lavoro della responsabilità civile dei danni derivatine al lavoratore.

Ebbene il fenomeno è stato variamente definito ma nella sostanza esso può essere ridotto ad alcuni comuni elementi essenziali.

Esaminando le varie definizioni che dagli studiosi della materia sono state offerte, si giunge alla conclusione che gli elementi necessari perchè ci si trovi di fronte ad una fattispecie di Mobbing sono i seguenti: l’aggressione o persecuzione di carattere psicologico; la sua frequenza, sistematicità e durata nel tempo; il suo andamento progressivo; le conseguenze patologiche gravi che ne derivano per il mobbizzato.

Vi sono poi delle definizioni di Mobbing che sono state offerte anche dalle prime pronunce giudiziali in materia.

Con la sentenza in data 16.11.99 (ma anche con quella successiva del 30.12.99) il Tribunale di Torino ha ritenuto sussistente il fenomeno Mobbing: “allorché il dipendente è oggetto di soprusi da parte dei superiori e in particolare vengono poste in essere nei suoi confronti pratiche dirette ad isolarlo dall’ambiente di lavoro e nei casi più gravi ad espellerlo; pratiche il cui effetto è di intaccare gravemente l’equilibrio psichico del prestatore…”.

Invece con la sentenza in data 15.3.01 il Tribunale di Forlì ha definito il Mobbing quale “comportamento, reiterato nel tempo, da parte di una o più persone, colleghi o superiori della vittima, teso a respingere dal contesto lavorativo il soggetto mobbizzato che a causa di tale comportamento in un certo arco di tempo subisce delle conseguenze negative anche di ordine fisico da tale situazione”.

Vi è anche una sentenza della Cassazione n. 143 emessa in data 8.1.00 – peraltro pronunciata in fattispecie avente ad oggetto non direttamente il fenomeno mobbing bensì il licenziamento (ritenuto legittimo) del dipendente che aveva accusato (senza peraltro provarlo) la propria azienda di averlo mobbizato – in cui la Suprema Corte ha qualificato il mobbing conme “quel fenomeno che indica l’aggredire la sfera psichica altrui mutuato dal linguaggio usato in altri paesi in cui il fenomeno stesso da tempo è oggetto di studi particolari”.

Infine vi è una sentenza del Tribunale di Milano (estensore Vitali) del 28.2.03 in Riv. Crit. Dir. Lav. 2003 pag. 655 che individua il mobbing nell’aggressione o vessazione psicologica della vittima con azioni ostili di carattere sistematico, che abbiano una certa durata, che diano vita ad un fenomeno ad andamento progressivo.

 

Vanno esaminati singolarmente gli elementi che compongono la fattispecie mobbing.

1) La persecuzione di carattere psicologico può essere compiuta in qualunque modo. Essa può consistere:

- in atti di aggressione verbale consumati spesso davanti a terzi dipendenti e non;

- in comportamenti – che possono avere tanto un contenuto omissivo quanto commissivo – che si sostanziano in una esclusione, un allontanamento del mobbizzato dal gruppo con conseguente suo isolamento, evidenziandone le diversità fisica o morale o intellettiva o culturale o religiosa o territoriale (si pensi ai colleghi di lavoro i quali: evitino di parlare con la vittima; facciano circolare pettegolezzi; siano soliti ridicolizzarla; enfatizzino alcuni handicap o caratteristiche etniche o particolarità nel suo modo di parlare, camminare, vestire, ridere, ecc.; oppure ai superiori della vittima che la isolino dal contesto aziendale proprio con un atteggiamento prevaricatore continuativo, demansionandola, emarginandola dal contesto lavorativo aziendale );

- in atti apparentemente poco significativi ma che di fatto ostacolano il normale espletamento dell’attività lavorativa (ad es. la richiesta di restituzione immotivata del cellulare o dell’auto o del computer aziendale);

- in atti di contenuto tipico, compiuti cioè dal datore di lavoro o dai superiori, strettamente inerenti la gestione del rapporto di lavoro (quali demansionamenti, discriminazioni di carattere economico o di carriera, trasferimenti, sanzioni disciplinari, o licenziamenti, questi ultimi purchè disposti contra legem; il controllo esasperato dell’orario di lavoro, del tempo di stazionamento presso la macchina del caffè, del tempo delle telefonate; si pensi ancora : alle visite fiscali inviate in maniera ossessivamente vessatoria; all’esclusione illegittima da concorsi per l’accesso a qualifiche superiori; al caso in cui si costringe il mobbizzato a lavorare ininterrottamente senza godere del riposo settimanale o più in generale senza sosta a causa di un eccessivo carico di lavoro).

Una esemplificazione interessante delle modalità con le quali le aggressioni di carattere psicologico possono atteggiarsi si può anche reperire nell’art. 2 del disegno di legge (tra i vari oggi esistenti) n. 4265 del 13.10.99: “……..gli atti vessatori, persecutori, le critiche e i maltrattamenti verbali esasperati, l’offesa alla dignità, la delegittimazione di immagine, anche di fronte a soggetti esterni all’impresa, ente o amministrazione – clienti, fornitori, consulenti - comunque attuati da superiori, pari-grado inferiori e datori di lavoro…….la rimozione da incarichi, l’esclusione o immotivata marginalizzazione dalla normale comunicazione aziendale, la sottostima sistematica dei risultati, l’attribuzione di compiti molto al di sopra delle possibilità professionali o della condizione fisica e di salute”.

Nella sostanza, ritiene chi scrive che il mobbing sia costituito da un comportamento costantemente aggressivo di tipo psicologico e non, ripetuto nel tempo, di durata apprezzabile sia esso proveniente da superiori o da gruppi di colleghi, che incida sulla dignità della persona del lavoratore intesa questa in tutte le sue componenti ed accezioni.

Non ritiene questo Giudice che tale comportamento debba essere proprio indirizzato verso un determinato lavoratore, ben potendo essere invece diretto verso tutto un gruppo di lavoratori, sì da creare un clima pesante di perdita della fiducia e della dignità che può essere avvertito da alcuno in misura diversa e ben più grave rispetto a tutti gli altri.

2) Altro elemento fondamentale perché si possa considerare sussistente il fenomeno Mobbing è che l’aggressione psicologica – sia essa effettuata con comportamenti atipici che con atti tipici dell’imprenditore (o dei superiori gerarchici) o con gli uni e gli altri insieme – deve essere sistematica, ripetuta e compiuta per un apprezzabile periodo temporale.

Ma a ben vedere questo elemento è essenziale anche sotto il profilo più strettamente giuridico e sociale.

Gli atti e i comportamenti che si possono definire atipici (vale a dire tutti quelli diversi dagli atti assunti dal datore e dai superiori gerarchici nella gestione del rapporto di lavoro), di per sé presi, non hanno una connotazione necessariamente negativa e comunque qualificabile come facente parte di un disegno persecutorio del superiore o di un gruppo di dipendenti nei confronti di un altro.

La questione è che essi vengono compiuti all’interno di un rapporto - o meglio di una pluralità di rapporti particolarmente complessa in quanto tra loro intersecantisi – che si sviluppa all’interno dei luoghi di lavoro.

Più chiaramente, si tratta di rapporti i quali, traendo origine da strutture in cui convive una pluralità di persone, presentano tematiche – oltre che proprie e tipiche dell’ambiente di lavoro - per altri versi simili a quelle che si rinvengono in ogni ambito sociale (si pensi ai rapporti familiari, a quelli sportivi, ricreativi, di condominio, ecc.).

E’ certo vero però che, nel caso che ci occupa, la peculiarità e l’ importanza del fenomeno scaturiscono dal fatto che la gestione del rapporto sociale perde l’aspetto della volontarietà e spontaneità per accedere a quello della necessità, in conseguenza del fatto che nessuno può volontariamente sottrarsi all’ineluttabilità del doversi procurare i mezzi di sostentamento per sé e per la propria famiglia.

Tale riflessione deve indurre a domandarsi quali delle centinaia se non migliaia di atti e comportamenti che compongono una pluralità di rapporti di lavoro devono divenire rilevanti giuridicamente al fine di condurre ad un’affermazione di civile responsabilità del datore di lavoro per la malattia dalla quale il lavoratore risulti essere affetto; da qui la necessità di individuare elementi di specificità che abbiano la funzione di delineare con precisione l’ambito della figura “incriminata” alla cui sussistenza fare conseguire determinati effetti di carattere risarcitorio.

Ebbene, proprio quella sistematica, ripetuta aggressione di carattere psicologico compiuta per un apprezzabile periodo di temporale consente di dare significatività oggettiva a quei comportamenti enucleandoli dalla indeterminatezza che assumono all’interno dei rapporti interpersonali.

Ciò per altro verso accade anche con gli stessi atti tipici: il singolo atto di trasferimento o di demansionamento – di per sé preso – non necessariamente evidenzia la sussistenza di una situazione morbigena che possa portare al fenomeno mobbing; invece la sua ripetizione insieme ad altri atti, anche eventualmente atipici, dà oggettività a quella situazione che assume pertanto connotazioni ben precise.

Ma la sistematicità e ripetitività del comportamento illecito rileva anche ad altro fine: che è quello di dare una certa oggettività al rapporto tra comportamento illecito e malattia o disagio psichico; più chiaramente, consente di affermare, con una certa dose di probabilità, che la malattia psichica o comunque il disagio psicologico in cui sia poi precipitato il mobbizzato sia derivato proprio da quel comportamento ossessivamente illecito e dannoso e non da una particolare e del tutto personale ipersensibilità della persona offesa.

Quando, poi, dai principi si passa a individuare in concreto la misura di quella sistematicità e di quella durata il discorso si fa certo più complicato. Gli studiosi convengono (Leymann, Ege, Zapf) che la ripetitività dell’atto di aggressione consista nel compierlo almeno una volta alla settimana o comunque alcune volte al mese mentre la durata deve consistere in almeno sei mesi.

Naturalmente, pur dovendo tenere necessariamente conto di tali indicazioni, si può qui affermare che quelle sono indicazioni che vanno di volta in volta riesaminate alla luce del caso concreto che può caratterizzarsi per atti di maggiore aggressività psicologica, che possano eventualmente determinare i medesimi effetti anche in periodi di tempo inferiore, o viceversa.

3) Dall’aggressione psichica sistematica, ripetuta e compiuta per un apprezzabile periodo temporale deve poi scaturire una malattia o disagio di carattere psichico del quale sia tenuto a rispondere il datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 e 2049 c.c. secondo quei principi giuridici, di carattere sostanziale e processuale, sufficientemente sviluppati in materia di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

La distinzione tra malattia e semplice disagio psichico scaturisce poi dalle diverse conseguenze che può produrre il fenomeno, conseguenze le quali possono essere costituite sia da una vera e propria malattia psichica produttrice di permanenti effetti a carico della vittima sia da disagi di minore gravità che vengono ormai pacificamente qualificati come danno esistenziale.

 

C)

Ponendo a confronto i requisiti individuati nel fenomeno mobbing con i fatti accertati in sede istruttoria si deve pervenire alla conclusione che la ricorrente è stata certamente vittima di comportamenti mobbizzanti ad opera dei vertici aziendali.

I casi esaminati nel corso del giudizio – e, soprattutto, provati - sono tantissimi e tutti aventi rilevanza al fine della individuazione del comportamento mibbizzante (con le sole eccezioni, come si è visto, dell’episodio dello shatsu, della privatizzazione della scuola, dell’alta temperatura) .

Di questi:

·         Alcuni rilevano per la loro ripetitività nel tempo, sì da dare all’atteggiamento mobbizzante continuità nel tempo (si pensi al linguaggio offensivo gratuito e della C. paragrafo “epiteti offensivi”) e legare tutti insieme gli altri comportamenti che si sono via via svolti nel corso degli anni;

·         Altri invece rilevano perché colpiscono la ricorrente in maniera specifica nella sua professionalità e nella sua qualità di insegnante : si pensi alla scaramuccia tra Armonia e capatina, all’allergia dell’Armonia, ai prescruitini, alle esigenze fisiologiche della Carrisi, al progetto di estetista. In tutti questi casi la ricorrente viene moritifcata davanti alle allieve ed esibita quale insegnate incapace di svolgere il proprio lavoro e quindi perdendo credibilità ai loro occhi. Viene pertanto pregiudicata la sua credibilità verso le allieve e verso se stessa con caduta dell’autostima. Lo stesso avviene quando viene ripetutamente – accompagnato da imprecazioni ed urla – respinto il progetto di estetista dal G. oppure nel caso dei prescrutini in cui si mortifica il lavoro svolto da lei nel corso dell’anno.

·         Altri episodi invece sono espressione di pura e semplice prevaricazione e volontà di discriminare la ricorrente rispetto alle colleghe, ponendola in una situazione di diversità ed isolamento: si pensi al turno di lavoro domenicale, alla valutazione dei rischi, ai corsi regionali, all’orario di lavoro del 2000. In tutti questi casi la ricorrente è sempre la vittima da sacrificare.

·         Altri rilevano invece quali fattispecie di pura e semplice prevaricazione quale sistema di gestione della scuola che riguarda tutti indistintamente i lavoratori: è il caso dell’episodio della RSU e di quello dei cartellini marcatempo.

·         Vi sono poi episodi di pura e semplice aggressione psichica di tale intensità da somigliare ad una aggressione fisica, peraltro del tutto ingiustificati e pertanto a maggior ragione gratuiti: sono i casi della teoria professionale, dello screening, degli epiteti offensivi, del G. e delle allieve maleducate.

·         Infine vi sono gli episodi (l’aspettativa ed il LEI; quello del LEI) nei quali si intende chiaramente punire la ricorrente isolandola, escludendola dal normale contesto lavorativo in cui ci si dà familiarmente il TU per passare al LEI.

Pertanto si può senz’altro dire che l’aggressione psicologica che ha colpito la ricorrente è stata diversificata, per intensità e tipo, ma costante nel tempo, periodicamente attuata da parte degli organi della Direzione aziendale.

Non rileva che in alcuni episodi abbiano avuto quali vittime tutti gli insegnanti.

Per un verso - si è visto – in alcuni casi la ricorrente è stata la sola ad essere la diretta destinataria dell’aggressione; in altri casi, pur essendo in compagnia degli altri – è stata la diretta interlocutrice del vertice aziendale: la Direzione pertanto l’ha sempre individuata quale la lavoratrice simbolo da colpire e vessare psicologicamente.

Non a caso è stata la lavoratrice che ha sin da subito cominciato ad avvertire il peso di quell’aggressione ammalandosi.

Proprio il fatto che abbia più volte avuto malori a scuola esprime proprio il rapporto di stretta causalità tra quelli e le pressioni psicologiche che subiva.

Ciò è confermato oltre che dai documenti anche dalle dichiarazioni testimoniali sul punto .

Teste Costantino:

“Mi è capitato più di una volta di assistere al fatto che la B. stesse male a scuola. Una volta ricordo che ciò è accaduto nel giugno 2000, mentre facevo gli esami sono stata avvertita che la B. stava male : Sono accorsa e l’ho vista a terra svenuta. E’ poi arrivata l’ambulanza. Ricordo che una collega voleva andare in ambulanza con lei ma la C. glielo ha impedito. Era già capitato anche nel 99, forse era luglio, che la B. stesse male a scuola. Quella volta è arrivato il marito perché non si reggeva in piedi”.

Teste C.:

“Sono stata presente ai due malori che la ricorrente ha subito a scuola. Nella prima occasione ricordo che ebbe dei tremori e appariva colta da crisi di ansia; fu chiamato il marito che infatti venne e la portò a casa. Credo che fosse maggio o giugno. Credo che fosse l’anno scolastico 99/2000. Nella seconda occasione invece la ricorrente è stata colta da malore mentre era impegnata in commissione d’esame. Noi tutte eravamo state chiamate dal G. il quale ci aveva consegnato un libro dal titolo “lettera ad una professoressa” di Don Mazzi ; l’intento del G. era chiaro, quello cioè di mostrarci che non eravamo in grado di fare le insegnanti e con quel libro ci avrebbe voluto mostrare invece in qual modo avremmo dovuto espletare il nostro lavoro. Ce lo disse chiaramente….. Invece in una seconda occasione la ricorrente è stata male a un punto tale che fu chiamata l’ambulanza e la portò in ospedale. Questa seconda vicenda credo che sia accaduto lo stesso giorno o il giorno dopo la consegna del libro. Io sono stata presente ad entrambi i malori. In questa seconda occasione la seduta della commissione di esame fu sospesa e pertanto risulta anche a verbale dei lavori”.

Teste Morano:

“So che in alcune occasioni la ricorente era stata mala ma non ricordo se è stata proprio nell’occasione dello screening; ricordo che la ricorrente si era lamentata con me perché era stata mandata da sola invece che accompagnata come accade di solito; ciò è avvenuto – ed ero presente – quando vi erano gli esami e lla ricorrente era stata male”.

Teste C.:

“So che in quel periodo la ricorrente ogni tanto aveva delle crisi ansiose, ma non ricordo se fossi presente in quella particolare circostanza. Confermo che è capitato che mi avessero riferito che avesse subito quelle crisi anche a scuola; io non sono mai stata presente a quelle crisi ma ne sentivo parlare”.

In ogni caso si deve rilevare che il CTU Dr. Ege ha chiarito che la patologia maturata dalla ricorrente ha proprio natura professionale e si sostanzia in un’evidente fattispecie di mobbing.

Il CTU Dr. Ege ha chiarito che la patologia maturata dalla ricorrente ha proprio natura professionale e si sostanzia in un’evidente fattispecie di mobbing.

Ha rilevato che dal comportamento mobbizzante è derivato un danno biologico di natura permanente pari al 15%, una inabilità temporanea al lavoro specifico di 140 giorni; e uno stato di malattia di cinque anni di cui dodici mesi con una incapacità temporanea parziale al 50% ed il restante periodo al 25%.

Circa la riferibilità del comportamento di C. e G. all’ENFAP non sipuò dubitare in considerazione dle ruolo che questi rivestivano nell’Ente.

Il G. era Direttore Regionale dell’ENFAP mentre la C. era vice direttrice con compiti di gestione del personale.

Teste C.:

“Anzi preciso che in Pestalozzi sono arrivata nel 97-98. Prima e cioè nel 95 ero in via Cittadini quale vice direttrice. Dal 98 in poi sono stata trasferita in via Pestalozzi. Tuttavia già quando ero in via Cittadini mi occupavo, insieme alla B. dei rapporti col personale e con le allieve, per quanto attiene alla sede di via Pestalozzi. La gestione del personale era attribuita alla Direzione Regionale in persona del G. prima e di G. poi per quanto atteneva alle questioni di maggiore importanza come ad es. licenziamenti o dimissioni.Escludo che sia vera la circostanza di cui al capitolo 16 ricorr.Io ho sempre stimato la B. pertanto non vedo perché mai avrei dovuto vessarla di fronte alle allieve”.

Teste G.:

“La B. e la C. erano due vicedirettrici (ma nella sostanza erano direttrici) che hanno svolto anche tale compito nello stesso periodo ma su sedi diverse. Credo che non esistesse una lettera formale di assegnazione della direzione anche se nella sostanza svolgevano tali funzioni (nel senso che facevano funzioni di coordinamento di sede, tenevano i rapporti con tutto il personale e nei confronti degli allievi e genitori, o nei confronti degli enti esterni); erano nella sostanza miei vice che avevano funzioni operative”.

Da ciò si evince pertanto che il comportamento mobbizzante va direttamente riferito all’Ente convenuto che ne deve rispondere per i risvolti civilistici scaturenti dalla malattia della ricorrente.

 

LE CONSEGUENZE DI CARATTERE RISARCITORIO

In conseguenza delle patologie accertate e di cui si è dato prima conto, Enfap Lombardia va condannato a pagare alla ricorrente le seguenti somme, calcolate in via equitativa e all’attualità, come tali comprensive della rivalutazione monetaria :

€ 30.000,00 a titolo di danno biologico da inabilità permanente ( tenuto conto che la ricorrente aveva 44 anni al 2000 e che è stato accertato un pregiudizio di natura permanente del 15%) comprensivo di rivalutazione monetaria e quindi calcolato all’attualità ritenendo equo il risarcimento nella misura di circa € 2.000 a punto di invalidità nonché alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano;

€ 4.200,00 a titolo di danno biologico da inabilità temporanea assoluta (140 giorni per 30€ al giorno);

€ 7.300,00 a titolo di danno biologico da inabilità temporanea parziale al 50% (365 giorni per 20 € giornalieri) ed € 14.600,00 a titolo di danno biologico da inabilità temporanea parziale al 25% (1460 giorni per 10 € giornalieri) per complessivi € 21.900,00;

€ 28.00,00 a titolo di danno esistenziale.

Com’è noto, a seguito delle sentenze della Corte di Cassazione del maggio 2003 (n. 8828 e 8827 del 31 maggio) e della Corte Costituzionale n. 233 dell’11.7.03 il danno esistenziale – inteso come danno “derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona” – ha torvato cittadinanza nel nostro ordinamento accanto al danno biologico e al danno morale nell’ambito dei danni di natura non patrimoniale regolati dall’art. 2059 c.c.

Non si può dubitare che nelle fattispecie accertate di mobbing – ed in particolare in quella che ha colpito la B. – sia oggettivamente leso l’interesse alla “dignità personale” del lavoratore nonchè alla sua immagine ed identità.

La mortificazione crescente della dignità della B. come persona e come lavoratrice, per un periodo di tempo lungo 5 anni, ha inciso negativamente sulla qualità della sua vita all’interno del posto di lavoro ed anche all’esterno in considerazione delle implicazioni che quelle mortificazioni hanno nella vita privata di ognuno.

Va pertanto risarcito quel pregiudizio che questo giudice ritiene equo liquidare in circa la metà del danno biologico in considerazione proprio del lungo periodo di tempo nel corso del quale quelle offese sono state perpetrate.

Enfap Lombardia va pertanto condannato a corrispondere alla B. la somma di € 28.000,00 a titolo di danno esistenziale oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.

Vanno pertanto rigettate le altre domande.

Vanno poste definitivamente a carico della convenuta le spese del CTU Dr. Ege che si liquidano in € 2.421,29

In quanto soccombente la convenuta va poi condannata a rimborsare alla ricorrente le spese di lite determinate in € 12.000,00 ( di cui € 50,00 per spese, € 2.750,00 per dirittti e € 9.200,00 per onorari).

Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc

PQM

dichiara la civile responsabilità di Enfap Lombardia per i comportamenti mobbizzanti subiti dalla ricorrente; condanna Enfap Lombardia a pagare alla ricorrente le seguenti somme, calcolate in via equitativa e all’attualità, come tali comprensive della rivalutazione monetaria :

  • € 30.000,00 a titolo di danno biologico da inabilità permanente;

  • € 4.200,00 a titolo di danno biologico da inabilità temporanea assoluta;

  • € 21.900,00 a titolo di danno biologico da inabilità temporanea parziale;

  • € 28.00,00 a titolo di danno esistenziale;

  • oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.

  • Rigetta nel resto.

Condanna Enfap Lombardia a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 12.000,00; pone definitivamente a carico di Enfap Lombardia le spese del CTU Dr. Ege che liquida in € 2.421,29. Sentenza esecutiva.

 

Milano, 29.6.04

Il Giudice

dr. R.Atanasio