Il mobbing come fenomeno sociale.
Dott.ssa Cesira Cruciani da
La Previdenza.it dell'8.4.2008
I dati sul fenomeno risultano ormai numerosi e
inquietanti, in Italia colpisce ormai quasi 1,5 milioni di
lavoratori e si manifesterebbe con maggior frequenza in determinati
settori, quali l’industria, i servizi e la pubblica amministrazione,
con punte, rispettivamente del 38 – 22%, rispetto ad altri, quali
l’agricoltura, in cui invece non raggiunge il 2%. In Europa (dato
relativo al 1998) l’8,1% dei dipendenti avrebbe subito in ambito
lavorativo violenze psicologiche di ogni tipo (ossia circa 12
milioni di persone). La nazione più colpita sarebbe la Gran
Bretagna, dove il 53% degli occupanti dichiarano di aver subito
violenze psicologiche sui luoghi di lavoro e il 78% è stato
testimone di questi sopprusi; significativi anche i dati della
Svezia (10,2%), della Francia (9,9%) e della Germania (7,3%). Il
nostro paese si collocherebbe negli ultimi posti della graduatoria
(4,2%), anche se si tratta di un dato verosimilmente sottostimato in
quanto, a differenza che all’estero, mancherebbe da parte delle
vittime la consapevolezza dell’azione illecita svolta nei loro
confronti, con conseguente mancata presentazione della denuncia
delle violenze subite.
Sul piano generazionale inoltre il mobbing coinvolgerebbe sia i
giovani sia gli anziani, pur coincidendo l’età a maggior “rischio”
con quella dei soggetti maggiori di 45 anni, poiché “in genere, i
giovani neo-assunti, spinti dal disagio economico e dal bisogno di
occupazione, sono più inclini a tollerare i piccoli o grandi soprusi
quotidiani, e quindi tendono a denunciare più raramente gli episodi
di violenza psicologica di cui restano vittime nei luoghi di lavoro;
in secondo luogo perché i lavoratori anziani, costando di più alle
imprese, sono i soggetti più a rischio quanto al mobbing verticale,
in quanto finalizzato ad ottenerne il prepensionamento o, comunque,
le dimissioni per assumere al loro posto giovani con meno pretese
economiche “.
Al di là dei dati normativi, ormai numerose e variegate risultano le
iniziative assunte a livello di enti pubblici per fronteggiare il
fenomeno; sportelli anti-mobbing per dare assistenza ai lavoratori
del settore pubblico e privato, verificare il riconoscimento dei
disturbi muscoloscheletrici come malattia professionale derivante da
mobbing.
Numerosi progetti di legge sono stati presentati, per completezza di
prospettazioni e di soluzioni merita alcune riflessioni il disegno
di legge n. 870 Senato della Repubblica “Norme per contrastare il
fenomeno del mobbing”.
Nell’art. 1 vengono ricondotti nell’ambito della definizione di
mobbing, “tutti quegli atti e comportamenti posti in essere da
datori di lavoro, capi intermedi e colleghi, che si traducono in
atteggiamenti persecutori, attuati in forma evidente, con specifica
determinazione e carattere di continuità, atti ad arrecare danni
rilevanti alla condizione psico-fisica del lavoratore, ovvero anche
al solo fine di allontanarlo dalla collettività in seno alla quale
presta la propria opera”.
La finalità della legge risulta quella di tutelare “tutti i
lavoratori che, in qualsiasi luogo di lavoro e a qualsiasi livello,
subiscono comportamenti ostili che assumono le caratteristiche della
violenza fisica, comprese le molestie anche sessuali, e della
persecuzione psicologica, nell’ambito dei rapporti di lavoro”.
Viene tentata inoltre una “tipizzazione” dei comportamenti, elencati
quali “atti di ostilità, attacchi alla reputazione, creazione di
falsi pettegolezzi, insinuazioni malevole, segnalazioni
diffamatorie, attribuzioni di errori altrui, carenza di informative
e informazioni volutamente errate, al fine di creare problemi,
controlli e sorveglianza continui, minacce di trasferimenti,
apertura di corrispondenza, difficoltà di permessi o ferie, assenza
di promozioni o passaggi di grado, ingiustificata rimozione da
incarichi già ricoperti, svalutazione dei risultati ottenuti”.
E’ peraltro prevista l’emanazione per opera del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di un apposito decreto diretto a
individuare le singole fattispecie di violenza e persecuzione ai
danni dei lavoratori rilevanti ai sensi della legge.
Non sono mancate le iniziative legislative a livello regionale
dirette ad affrontare il problema; si segnala al proposito un
progetto di legge della regione Lazio “Disposizioni per prevenire e
contrastare il fenomeno del “mobbing” nei luoghi di lavoro”,
tradotto poi nella legge regionale 11 luglio 2002, n. 16,
individuati nella crescita e nello sviluppo di una cultura del
rispetto dei diritti dei lavoratori da parte di tutte le componenti
del mondo del lavoro gli elementi fondamentali per il raggiungimento
delle finalità della legge nonché per un’ottimale utilizzazione
delle risorse umane nei luoghi di lavoro.