Il SAM-Gilda sta affrontando e sostenendo una causa per comportamento mobbizzante nei confronti di un collega. Cosa si intende per mobbing? di Michela Gallina, dal SAM Notizie, 3/6/2005
Uno sguardo generale
Abbiamo già affrontato
questo tema in un numero di SAM-Notizie dello scorso anno, ma
riteniamo opportuno riproporlo, anche se con informazioni nuove, data
l’attualità del tema e l’attenzione e sensibilità che il nostro
sindacato ritiene di dover dedicare al problema ed ai colleghi che ne
sono vittima.
La parola MOBBING è di
origine anglosassone (“to mob” significa aggredire), ma il termine ha
avuto larga diffusione a livello mondiale.Con esso si intende
riferirsi a fenomeni di violenze morali e psicologiche che possono
verificarsi negli ambienti di lavoro, una serie di comportamenti
adottati da colleghi o superiori e rivolti generalmente ad uno o più
dipendenti che si traducono in sistematiche aggressioni premeditate e
con finalità persecutorie miranti all’emarginazione e successivamente
all’allontanamento, dal luogo di lavoro, del soggetto “mobbizzato” o
vittima designata.
Quando tali vessazioni
provengono da superiori (mobbing verticale), il fenomeno può essere
ulteriormente aggravato dalla connivenza e complicità dei colleghi
alleati con chi detiene il potere (mobbing orizzontale). Nel caso in
cui le due modalità si intreccino, la spirale di impotenza e
disperazione da cui si sente travolto il soggetto è tale da diventare
responsabile di situazioni di forte disagio, sofferenze mentali,
psicosomatiche e sociali, fino ad evolvere in vere e proprie
patologie.
Non vanno confuse con il
mobbing, altre situazioni di tensione interpersonale temporanee che
frequentemente si verificano negli ambienti di lavoro, vi è una soglia
di sei mesi considerata critica per il riconoscimento della situazione
di mobbing oltre alla frequenza e ricorrenza con cui si manifestano
gli episodi in questione.
Le condotte riferite al
mobbing si sostanziano in varie tipologie:
Dal punto di vista
giuridico
Al momento esistono solo
dei progetti di leggi specifiche per la repressione del mobbing, di
conseguenza è necessario riferirsi a norme più generali riguardanti la
tutela della salute presenti tanto nella Costituzione (art. 32) quanto
nei Codici Penale e Civile.
Il mobbing si configura
come REATO qualora il dipendente si ammali in conseguenza ad esso,
anche se gli elementi costitutivi del crimine sono difficili da
ricostruire.
Per quel che riguarda
gli insegnanti il decreto n. 292 del 21 giugno 1996 attribuisce al
datore di lavoro (leggasi Dirigente Scolastico) la responsabilità dei
danni che il dipendente subisce svolgendo le sue mansioni, per colpa
dell'ambiente in cui opera.
Le strategie da perseguire per eliminare il mobbing dalla scuola, come da altri contesti di lavoro, necessitano di percorsi ancora lunghi, un aiuto può venire dall’applicazione del decreto legislativo n. 216 del 9 luglio 2003 in cui, riferendosi anche alla normativa europea, vengono considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1 (testuale), (…)”anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo (…)”.
Michela Gallina |