Il SAM-Gilda sta affrontando e sostenendo una causa

per comportamento mobbizzante nei confronti di un collega.

Cosa si intende per mobbing?

di Michela Gallina, dal SAM Notizie, 3/6/2005

 

Uno sguardo generale

Abbiamo già affrontato questo tema in un numero di SAM-Notizie dello scorso anno, ma riteniamo opportuno riproporlo, anche se con informazioni nuove, data l’attualità del tema e l’attenzione e sensibilità che il nostro sindacato ritiene di dover dedicare al problema ed ai colleghi che ne sono vittima.

La parola MOBBING è di origine anglosassone (“to mob” significa aggredire), ma il termine ha avuto larga diffusione a livello mondiale.Con esso si intende riferirsi a fenomeni di violenze morali e psicologiche che possono verificarsi negli ambienti di lavoro, una serie di comportamenti adottati da colleghi o superiori e rivolti generalmente ad uno o più dipendenti che si traducono in sistematiche aggressioni premeditate e con finalità persecutorie miranti all’emarginazione e successivamente all’allontanamento, dal luogo di lavoro, del soggetto “mobbizzato” o vittima designata.

Quando tali vessazioni provengono da superiori (mobbing verticale), il fenomeno può essere ulteriormente aggravato dalla connivenza e complicità dei colleghi alleati con chi detiene il potere (mobbing orizzontale). Nel caso in cui le due modalità si intreccino, la spirale di impotenza e disperazione da cui si sente travolto il soggetto è tale da diventare responsabile di situazioni di forte disagio, sofferenze mentali, psicosomatiche e sociali, fino ad evolvere in vere e proprie patologie.

Non vanno confuse con il mobbing, altre situazioni di tensione interpersonale temporanee che frequentemente si verificano negli ambienti di lavoro, vi è una soglia di sei mesi considerata critica per il riconoscimento della situazione di mobbing oltre alla frequenza e ricorrenza con cui si manifestano gli episodi in questione.

Le condotte riferite al mobbing si sostanziano in varie tipologie:

  • ostacoli alla comunicazione sia quella attiva che passiva;

  • ostacoli ai contatti sociali: la vittima viene isolata;

  • attacchi alla reputazione: la vittima viene fatta oggetto di pettegolezzi e calunnie

  • progressiva inattività coatta (svuotamento delle mansioni)

  • somministrazione di sanzioni ingiustificate

  • minacce e molestie sessuali

  • somministrazioni di incarichi gravosi, pericolosi, insopportabili

 

Dal punto di vista giuridico

Al momento esistono solo dei progetti di leggi specifiche per la repressione del mobbing, di conseguenza è necessario riferirsi a norme più generali riguardanti la tutela della salute presenti tanto nella Costituzione (art. 32) quanto nei Codici Penale e Civile.

Il mobbing si configura come REATO qualora il dipendente si ammali in conseguenza ad esso, anche se gli elementi costitutivi del crimine sono difficili da ricostruire.

Per quel che riguarda gli insegnanti il decreto n. 292 del 21 giugno 1996 attribuisce al datore di lavoro (leggasi Dirigente Scolastico) la responsabilità dei danni che il dipendente subisce svolgendo le sue mansioni, per colpa dell'ambiente in cui opera.

Le strategie da perseguire per eliminare il mobbing dalla scuola, come da altri contesti di lavoro, necessitano di percorsi ancora lunghi, un aiuto può venire dall’applicazione del decreto legislativo n. 216 del 9 luglio 2003 in cui, riferendosi anche alla normativa europea, vengono considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1 (testuale), (…)”anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo (…)”.

 

Michela Gallina