Corso concorso selettivo di formazione

per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione

scolastica periferica di dirigenti scolastici

dei ruoli regionali per la scuola primaria

e secondaria di primo grado,

per la scuola secondaria superiore

e per le istituzioni educative.

(Art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e art. 22,
commi 8 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

Vademecum a cura di Libero Tassella

Napoli, 20/12/2004

 

Nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale n. 94 del 26.11.2004 è stato pubblicato il decreto del Direttore generale della Direzione per il Personale della Scuola del Miur con i relativi allegati concernente l’indizione del corso concorso ordinario selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi.

Sono 1500 i posti messi a concorso, la domanda scade il 27 dicembre, si prevede una partecipazione  altissima, circa trentamila i docenti che presenteranno domanda di partecipazione; l’ultimo concorso risale a quattordici anni fa. I posti messi a concorso sono complessivamente 1054 per il settore della scuola primaria e secondaria di primo grado, 443 per la secondaria di secondo grado, 3 per gli istituti educativi. I posti messi a concorso per il 2004/2007, divisi per regioni e per settori educativi, sono indicati nell’allegato 1 del bando di concorso. La procedura si svolge interamente a livello regionale, possono sostenere le prove d’esame 10.500 docenti (sette volte il numero dei posti messi a concorso) che supereranno la valutazione per titoli. A tal fine i candidati dovranno analizzare attentamente la  tabella di valutazione dei titoli per la selezione dei candidati da ammettere al concorso di ammissione di cui all’art. 29 comma 3 secondo periodo D.L.GS n. 165/2001 in modo da  produrre tutti i titoli  di cui sono in possesso al momento della presentazione della domanda. Dopo qualche mese, si prevede come scadenza il mese di febbraio o marzo, i docenti che avranno superato il primo sbarramento per titoli, potranno iniziare il lungo iter concorsuale che si concluderà nel 2006 con le  assunzioni in servizio dei candidati dichiarati vincitori. Di seguito riportiamo un  breve vademecum utile per i docenti che in questi giorni presenteranno domanda di partecipazione al corso concorso.

 

1.      I riferimenti normativi del bando.

DPR 10 gennaio 1957 n. 3  e relativo regolamento di attuazione approvato con DPR  3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni; DPR  9 maggio 1994, n. 487   e  successive modifiche  ed  integrazioni,  recante  misure sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le modalità  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; DPR  8 settembre 2000, n. 324  recante disposizioni  in  materia  di  accesso  alla qualifica  di  dirigente  a  norma dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; DPCM del 30 maggio 2001 n. 341, concernente il regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici; Legge 15 marzo  1997,  n. 59,  recante  norme  sul dimensionamento  della  rete  scolastica  con particolare riferimento all'art. 21;DLvo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni,  contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,  con particolare riferimento agli articoli 25 e 29; Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), con particolare riferimento agli articoli 19 e 22, commi 8, 10 e 11; Legge  18 giugno  2002,  n. 136  recante  disposizioni sull'equiparazione tra il diploma di educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive; D.L.  25 settembre  2002,  n. 212, convertito nella  legge  29 novembre  2002, n. 268 recante misure urgenti per la scuola,  l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione   artistica   e   musicale, con  particolare  riferimento all'art. 6, comma 1, lettera c); Legge    10 giugno   1982,   n. 349,   riguardante l'interpretazione  autentica  delle norme in materia di valutabilità dell'anno  scolastico  e  dei  requisiti  di  ammissione  ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado; legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione presso  le  amministrazioni  statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente  nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi e il relativo regolamento  di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Legge  10 aprile  1991,  n. 125,  concernente  azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro; Legge   5 febbraio   1992,   n. 104   e   successive modificazioni,  legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è  stato  approvato  il  testo  unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;Legge  12 marzo  1999,  n. 68, contenente norme per il diritto al lavoro dei disabili;Legge 24 marzo 2001, n. 127 concernente il differimento del  termine  per  l'esercizio  della  delega  prevista  dalla  legge 31 dicembre   1996,  n. 676,  in  materia  di  trattamento  dei  dati

Personali; DL.vo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; D.L.vo  30 luglio 1999, n. 300, relativo alla  riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997 n. 59; DPR 11 agosto 2003, n. 319,    recante    norme    di  organizzazione   del   Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; DPR  28 dicembre 2000 n. 445,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; CCNL dell'autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola; Legge  28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione professionale»; parere espresso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione  nell'adunanza del 10 novembre 2004 prot. n. 15950, accolto parzialmente nel bando,  in   relazione  alla  contestuale  esigenza dell'Amministrazione  di  valorizzare  i  punteggi degli incarichi di servizio  più  strettamente  connessi  ai compiti di direzione delle istituzioni  scolastiche e di supporto tecnico alle medesime, nonché all'esigenza di assicurare l'omogenea applicazione del criterio della non  cumulabilità,  per  ciascun  anno,  dei  punteggi relativi agli incarichi/servizi prestati, con esclusione, pertanto, del servizio di ruolo  di  cui al punto 1) della tabella di valutazione dei titoli di servizio e professionali; Legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004); DPR del 3 luglio 2004,  registrato  alla  Corte  dei Conti il 2 agosto 2004 (Reg. n. 8 Fog.  n. 367),  con  il quale si autorizza questo Ministero, ai sensi dell'art. 35,  comma  4,  del  decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165  ad avviare procedure di reclutamento per dirigenti scolastici per  ulteriori  millecinquecento unità rispetto a quelle autorizzate con il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2002;DL  28 maggio  2004  n. 136  convertito con modificazione  in  legge  27 luglio 2004 n. 186, recante disposizioni urgenti  per  garantire  la  funzionalità  di  taluni  settori della pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'art. 8 bis; art 29 del decreto  legislativo n. 165/2001 e dall'art. 22, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448; nota  del  30 settembre  2004 con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca delega il Direttore generale  della Direzione generale per il personale della scuola alla firma  del  bando del corso concorso selettivo di formazione previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001.

 

2.     Il numero dei posti

Il numero dei posti messi a concorso a livello regionale (vedi tabella), distinto rispettivamente per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado e per il settore della scuola secondaria superiore e per il settore delle istituzioni educative, è di 1.500 posti complessivi.

Per i posti relativi alle scuole con lingua di insegnamento sloveno riportati nell'allegato 1, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico  regionale del Friuli Venezia-Giulia provvederà ad indire apposito bando.

 

3.     L’organizzazione del concorso.

La procedura  concorsuale  si  svolge  in  tutte  le  sue fasi a livello regionale, è l'Ufficio   scolastico   regionale,   in  particolare, che  cura l'organizzazione   del   corso concorso,   nomina   le  commissioni giudicatrici,  vigila  sul  regolare  e  corretto  espletamento della procedura  concorsuale,  approva  le graduatorie di merito al termine delle varie fasi e procede alle esclusioni  di cui all’articolo 7 del bando.

 

4.     L’articolazione della procedura concorsuale

La  procedura concorsuale a livello regionale si articola in quattro fasi:

      a) selezione per titoli;

      b) concorso di ammissione;

      c) periodo di formazione;

      d) esame finale.

Dopo   l'esame   finale   vengono   compilate   e  approvate contestualmente  graduatorie  generali  di  merito distinte per i tre settori  formativi e sono dichiarati i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso a livello regionale.

 

5.     Requisiti per l'ammissione

Al corso concorso è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo  delle istituzioni scolastiche statali che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea o titolo equiparato (1)(2) nei rispettivi settori formativi della scuola primaria e secondaria di primo grado o della scuola secondaria superiore o degli istituti educativi.

Il requisito di servizio di sette anni si intende posseduto anche se il servizio sia stato prestato in settori formativi diversi.

Il servizio effettivamente prestato è valido se effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico.

Si  considera  valido  soltanto  il  servizio  effettivamente prestato  nelle  scuole  statali  a  partire  dalla data di effettiva assunzione  nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica.

Sono considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso i servizi  valutabili  a  tutti gli effetti come servizio d'istituto ai sensi delle disposizioni vigenti (es. assenze per gravidanza e puerperio, per mandato politico o amministrativo, esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Cnpi, esoneri dell’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, per incarichi di presidenza, per la partecipazione alle commissioni dei concorsi, per esonero sindacale, ecc…).

I  requisiti  prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine  ultimo  per la presentazione della domanda di ammissione.

Tutti  i  candidati  sono  ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

L'Ufficio scolastico regionale può disporre l'esclusione dei candidati,  per  carenza  di  requisiti,  in  qualsiasi momento della procedura concorsuale.

 

(1) Occorre considerare che la recente legislazione ha equiparato alle lauree di primo livello i titoli previsti dalle leggi 136/02 ( diploma ISEF) e n. 212/02 ( diplomi di Accademia di Belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati, purché congiunti a diploma di istruzione secondaria di secondo grado).

(2) Pur se l’interpretazione letterale del comma 1 dell’art. 4 del bando, che riporta integralmente l’ultimo periodo dell’art. 29 comma 1 del D.Lvo n. 165/2001, porta a ritenere che il settennio di servizio debba essere svolto in costanza di laurea, riteniamo che  il personale docente ed educativo delle istituzioni statali in possesso del requisito del servizio, ma che abbia conseguito la laurea in tempo differito rispetto alla prestazione del servizio, cioè non abbia prestato servizio per sette anni con il possesso della laurea, abbia  titolo ad essere ammesso al corso- concorso. Pertanto consigliamo a tali  docenti di scuola dell’infanzia o primaria  nonchè ai docenti immessi in ruolo sulla base di un titolo di scuola secondaria di secondo grado di presentare comunque la domanda.  Al momento non risultano emanate disposizioni ministeriali circa l’interpretazione autentica del comma 1 dell’art. 4 del bando.

 

6.     Il termine e la modalità di presentazione delle domande.

La  domanda  di  ammissione  al  corso  concorso selettivo di formazione, redatta su carta semplice, conformemente all'allegato 2), può   essere   presentata   direttamente,   o  spedita  a  mezzo  di raccomandata   con  avviso  di  ricevimento,  all'Ufficio  scolastico regionale  ubicato  nel  capoluogo  della regione prescelta, entro il termine  perentorio  di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La  domanda  di  ammissione  si considera prodotta in tempo utile purché venga consegnata o spedita entro il 27.12.2004.

In caso di invio della domanda di ammissione a mezzo raccomandata con  avviso  di  ricevimento  fa  fede  il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In  caso  di  consegna  personale  fa fede la ricevuta rilasciata dall'Ufficio scolastico regionale.

Le domande dei candidati residenti  o  comunque  in  servizio all'estero, da produrre entro il suindicato  termine,  potranno essere inoltrate tramite la competente autorità diplomatica o consolare.

La  domanda,  a pena di esclusione, deve essere presentata in una sola regione e per i posti di un solo settore formativo, a scelta del  candidato,  per  il  quale,  dopo  la  nomina in ruolo, si siano maturati  almeno  sette  anni  di  servizio. 

Il settore formativo di partecipazione  al  concorso  per gli insegnanti di scuola materna è quello relativo alla scuola primaria e secondaria di primo grado.

Ove  i  sette  anni  di  servizio siano stati prestati in settori formativi diversi, il settore formativo di partecipazione al concorso è  quello  ove  il  candidato  ha  prestato più anni di servizio di ruolo.

A  parità di anni di servizio in più settori formativi, per un  periodo  inferiore  a sette anni in ciascun settore formativo, il candidato  deve  indicare il settore formativo ove presta servizio al momento della domanda.

 

7.     Le dichiarazioni da formulare nella domanda, l’allegato 2.

Nella domanda  di  ammissione (all. 2) gli aspiranti devono dichiarare sotto  la  propria responsabilità e a pena di esclusione dal corso concorso selettivo di formazione:

 

a)      il  cognome  ed  il  nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);

 

b)      la  data,  il  luogo  di  nascita,  la residenza e il codice fiscale;

 

c)      la laurea posseduta con l'esatta indicazione dell'Università  che l'ha rilasciata, dell'anno accademico in cui è stata conseguita e del voto riportato;

 

d)      il settore formativo al quale si intende concorrere;

 

e)      la regione nella quale s'intende partecipare;

 

f)        la cattedra e/o il posto di titolarità;

 

g)      la  sede  e istituto di titolarità e di servizio (i docenti in  esonero  sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori   ruolo   indicheranno   l'ultima   istituzione  scolastica  di appartenenza,  nonché  l'istituzione  o  l'ufficio  presso  il quale prestano servizio e la data di inizio);

 

h)      la  data  della  prima nomina in ruolo nonché eventualmente quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

 

i)         l'effettiva  anzianità  di servizio dopo la nomina in ruolo nei settori formativi;

 

l)         gli  eventuali  periodi  per  i  quali  è stato adottato un provvedimento  interruttivo del computo dell'effettivo servizio (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);

 

m)     di  non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 497 del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297;

 

n)      di  non aver presentato analoga domanda di partecipazione al concorso in altra regione o per altro settore formativo;

 

o)      i  titoli  suscettibili  di  valutazione  secondo l'allegata tabella  di  valutazione  dei titoli, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

 

p)      i  titoli  di  riserva e/o preferenza a parità di merito di cui  all'art. 15  del presente bando, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al corso concorso;

 

q)      di  autorizzare  l'amministrazione scolastica al trattamento dei  dati  personali contenuti nella domanda e dei dati relativi agli esiti delle singole prove ai fini di cui all'art. 23.

Il  candidato  è,  altresì,  tenuto  a indicare il recapito ben chiaro  presso  il  quale  desidera  che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso.

È onere del candidato comunicare mediante  lettera  raccomandata, indirizzata all'ufficio ove è stata inoltrata   la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  qualsiasi cambiamento del proprio recapito.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici o,  comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il candidato portatore di handicap deve specificare l'eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria  pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/1992 e dell'art. 16 della legge n. 68/1999.

Ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre  2000  n. 445  le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità  in  atti  e  dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali  previste dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445.

La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Nella compilazione della domanda si consiglia di leggere attentamente le note 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.

 

r)       Le tre cause di esclusione dal corso concorso.

Non sono ammessi al corso concorso:

a)      Coloro  che  hanno presentato o inviato la domanda oltre il termine  indicato  nell'art. 5,  comma  1, e  coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, del presente bando e  di  quelli  generali  per  l'accesso  agli  impieghi  civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente.

b)      Coloro che non hanno apposto la propria firma in calce alla domanda di partecipazione.

c)      Coloro  che  hanno  presentato  domanda  di  ammissione  al concorso per più regioni o per più settori formativi.

 

s)      Le commissioni giudicatrici.

 La  commissione  giudicatrice  è unica in relazione ai posti dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori formativi ed è nominata  con  decreto del dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale  competente,  secondo  le indicazioni contenute nel decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 207 - serie generale – del 6 settembre 2001.

Al fine di assicurare la pari opportunità tra uomini e donne almeno   un   terzo   dei  posti  dei  componenti  delle  commissioni esaminatrici  deve  essere  riservato, salvo motivata impossibilità, alle donne.

 

t)       Le norme sulla documentazione e valutazione dei titoli.

Le  domande  di  partecipazione  al  corso concorso, i titoli valutabili  e  i  documenti,  non  sono soggetti all'imposta di bollo (art. 1, legge n. 370/1988 e successive modificazioni).

I  titoli  valutabili  sono  quelli  di  cui  alla tabella di valutazione  dei  titoli,  allegata al bando   e  devono pervenire,  in  allegato  alla  domanda, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione.

I titoli possono essere prodotti, utilizzando le seguenti modalità:

Prima modalità: 

in originale o copia autenticata.

Seconda modalità:

in  fotocopia  accompagnata  da  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della  Repubblica  28 dicembre  2000 n. 445, attestante la conoscenza del  fatto  che  la  copia  è  conforme all'originale ( a tal fine si compila l’allegato 3), tale dichiarazione  deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a  ricevere  la  documentazione,  oppure  presentata  o  spedita già sottoscritta,  in  allegato  alla  domanda,  unitamente  alla  copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante medesimo;

Terza modalità:

con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 ( a tal fine si compila l’ allegato 4),

Quarta modalità:

mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (a tal fine si compila l’ allegato. 3).

L'Amministrazione  si  riserva di effettuare idonei controlli sul  contenuto  delle  dichiarazioni  (art. 71 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 445/2000). Qualora dal controllo   emerga   la   non   veridicità   del   contenuto   della dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Nella compilazione dell’allegato 2.1 i titoli culturali, valutabili fino a un massimo di 9 punti (fino al massimo di 5 punti per il titolo di ammissione e fino al  massimo di 4 punti per gli altri titoli culturali), posseduti entro la data del 27.12.2004,  devono essere elencati, dichiarando il punteggio derivante da ciascun titolo, in base alla tabella di valutazione proposta in allegato al bando di concorso.

Qualora in uno stesso anno accademico siano stati conseguiti più titoli relativi a corsi di specializzazione o di perfezionamento, dottorato di ricerca e altri master, si valuta solo quello che dà titolo a maggior punteggio.

I titoli di servizio e professionali, valutabili fino ad un massimo di 11 punti e posseduti entro il 27.12.2004,  devono essere elencati, dichiarando il punteggio derivante da ciascun titolo in base alla tabella di valutazione proposta in allegato al bando. Sono prestati i servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d’istituto. I punteggi relativi ai titoli di servizio e professionali sono cumulabili tra loro fino al limite massimo di 11 punti.

Il punteggio per gli incarichi/servizi è attribuito in aggiunta a quello per il servizio d’insegnamento, valutabile fino ad un massimo di punti 6 pari a 15 anni di servizio. Il punteggio per il servizio d’insegnamento è sempre valutabile anche in caso di esonero dall’insegnamento.

Qualora in uno stesso anno scolastico siano stati  più incarichi/servizi si valuta solo quello che dà titolo a maggior punteggio, ad esempio un docente che nell’anno scolastico2003/2004 ha svolto servizio come collaboratore del dirigente scolastico, è stato rappresentante della componente docente della giunta esecutiva del consiglio d’istituto ed è stato altresì rappresentante della componente docente del Consiglio d’istituto, potrà chiedere la valutazione del solo servizio svolto come collaboratore del dirigente scolastico, valutabile, ai sensi della tabella di valutazione proposta in allegato al bando di concorso, punti 0,30, in quanto per le altre attività avrebbe diritto a un punteggio minore, rispettivamente do 0,20 in quanto rappresentante in giunta esecutiva e 0,15 in quanto rappresentante nel consiglio d’istituto.

Gli incarichi valutabili devono essere stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati, pertanto, a nostro avviso, gli incarichi svolti nel corrente anno scolastico non sono valutabili in quanto, alla data di scadenza della domanda, non effettivamente prestati per 180 giorni.

Nell’elencare i titoli posseduti ( di accesso, gli altri titoli culturali ,i titoli di servizio e quelli professionali), compilando l’allegato 2.1, per ciascun titolo,  il candidato dovrà barrare la relativa casella per indicare il tipo di certificazione fornita che come abbiamo indicato può essere di 4 tipi:

-    barrare la casella con la lettera “A” per i titoli presentati in originale o in copia autenticata;

-    barrare la casella con la lettera “B” per i titoli presentati in fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale ( allegato 3);

-    barrare la casella con la lettera “C” per i titoli presentati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ( allegato 4);

-    barrare la lettera “D” per i titoli presentati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ( allegato 3).

 

u)     Il termine per la produzione dei titoli di riserva e/o preferenza.

 I titoli di riserva e/o preferenza  di seguito elencati devono essere  posseduti  non  oltre  la  data  di  scadenza  del termine di presentazione delle  domande di partecipazione al corso concorso e i relativi  certificati  in  carta  semplice,  ovvero  le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge devono essere presentati, a pena  di  decadenza, da parte dei candidati interessati al competente Ufficio scolastico regionale, che ha curato la procedura concorsuale, entro  quindici  giorni  decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto e superato il colloquio previsto dal comma 11  dell’art. 11 del bando di concorso.

 

v)     Le riserve e le preferenze a parità di merito.

Ai  sensi  dell'art. 8  bis del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136  convertito  con  legge 27 luglio 2004, n. 186 si applicano le riserve di posti previste dalla legge 12 maggio 1999, n. 68.

Ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, a parità di merito i titoli di preferenza sono:

1.     gli insigniti di medaglia al valore militare;

2.     i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3.     i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4.     i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5.     gli orfani di guerra;

6.     gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7.     gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8.     i feriti in combattimento;

9.     gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

10. i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex combattenti;

11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12. i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

16. coloro  che  abbiano  prestato  il  servizio militare come combattenti;

17. coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo,  per  non  meno  di  un  anno,  alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

18. i  coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19. gli invalidi e i mutilati civili;

20. i  militari  volontari  delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

    A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

      a) dal numero dei figli a carico;

      b)  dall'aver  prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

      c) dalla minore età.

 

w)    Ricorsi

Avverso  i  provvedimenti  relativi  procedura concorsuale  è  ammesso,  per  i  soli vizi di legittimità, ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  entro  120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all'albo o di notifica all'interessato.

 

x)     Trattamento dei dati personali

Ai  sensi dell'art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  si  informano  i  candidatiti  che  il  trattamento dei dati personali  da  essi  forniti  in sede di partecipazione al concorso o comunque  acquisiti  a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente  all'espletamento  del  concorso  medesimo ed avverrà con l'utilizzo  anche  delle  procedure  informatizzate,  nei  modi e nei limiti  necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di  comunicazione  a  terzi.  I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.

Il  conferimento  di  tali  dati è necessario per valutare i requisiti  di  partecipazione  al  concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso e/o la valutazione dei titoli stessi.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto  legislativo n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri  dati  personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la  cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al competente Ufficio scolastico regionale, titolare del trattamento dei dati.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale competente.