Corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative.
(Art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e art. 22, Vademecum a cura di Libero Tassella Napoli, 20/12/2004
Nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale n. 94 del 26.11.2004 è stato pubblicato il decreto del Direttore generale della Direzione per il Personale della Scuola del Miur con i relativi allegati concernente l’indizione del corso concorso ordinario selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Sono 1500 i posti messi a concorso, la domanda scade il 27 dicembre, si prevede una partecipazione altissima, circa trentamila i docenti che presenteranno domanda di partecipazione; l’ultimo concorso risale a quattordici anni fa. I posti messi a concorso sono complessivamente 1054 per il settore della scuola primaria e secondaria di primo grado, 443 per la secondaria di secondo grado, 3 per gli istituti educativi. I posti messi a concorso per il 2004/2007, divisi per regioni e per settori educativi, sono indicati nell’allegato 1 del bando di concorso. La procedura si svolge interamente a livello regionale, possono sostenere le prove d’esame 10.500 docenti (sette volte il numero dei posti messi a concorso) che supereranno la valutazione per titoli. A tal fine i candidati dovranno analizzare attentamente la tabella di valutazione dei titoli per la selezione dei candidati da ammettere al concorso di ammissione di cui all’art. 29 comma 3 secondo periodo D.L.GS n. 165/2001 in modo da produrre tutti i titoli di cui sono in possesso al momento della presentazione della domanda. Dopo qualche mese, si prevede come scadenza il mese di febbraio o marzo, i docenti che avranno superato il primo sbarramento per titoli, potranno iniziare il lungo iter concorsuale che si concluderà nel 2006 con le assunzioni in servizio dei candidati dichiarati vincitori. Di seguito riportiamo un breve vademecum utile per i docenti che in questi giorni presenteranno domanda di partecipazione al corso concorso.
1. I riferimenti normativi del bando. DPR 10 gennaio 1957 n. 3 e relativo regolamento di attuazione approvato con DPR 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni; DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; DPR 8 settembre 2000, n. 324 recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente a norma dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; DPCM del 30 maggio 2001 n. 341, concernente il regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici; Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme sul dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento all'art. 21;DLvo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento agli articoli 25 e 29; Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), con particolare riferimento agli articoli 19 e 22, commi 8, 10 e 11; Legge 18 giugno 2002, n. 136 recante disposizioni sull'equiparazione tra il diploma di educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive; D.L. 25 settembre 2002, n. 212, convertito nella legge 29 novembre 2002, n. 268 recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, con particolare riferimento all'art. 6, comma 1, lettera c); Legge 10 giugno 1982, n. 349, riguardante l'interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e dei requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado; legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali;Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro; Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;Legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente norme per il diritto al lavoro dei disabili;Legge 24 marzo 2001, n. 127 concernente il differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati Personali; DL.vo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997 n. 59; DPR 11 agosto 2003, n. 319, recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; DPR 28 dicembre 2000 n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; CCNL dell'autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola; Legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»; parere espresso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 10 novembre 2004 prot. n. 15950, accolto parzialmente nel bando, in relazione alla contestuale esigenza dell'Amministrazione di valorizzare i punteggi degli incarichi di servizio più strettamente connessi ai compiti di direzione delle istituzioni scolastiche e di supporto tecnico alle medesime, nonché all'esigenza di assicurare l'omogenea applicazione del criterio della non cumulabilità, per ciascun anno, dei punteggi relativi agli incarichi/servizi prestati, con esclusione, pertanto, del servizio di ruolo di cui al punto 1) della tabella di valutazione dei titoli di servizio e professionali; Legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004); DPR del 3 luglio 2004, registrato alla Corte dei Conti il 2 agosto 2004 (Reg. n. 8 Fog. n. 367), con il quale si autorizza questo Ministero, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 ad avviare procedure di reclutamento per dirigenti scolastici per ulteriori millecinquecento unità rispetto a quelle autorizzate con il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2002;DL 28 maggio 2004 n. 136 convertito con modificazione in legge 27 luglio 2004 n. 186, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'art. 8 bis; art 29 del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 22, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448; nota del 30 settembre 2004 con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca delega il Direttore generale della Direzione generale per il personale della scuola alla firma del bando del corso concorso selettivo di formazione previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Il numero dei posti Il numero dei posti messi a concorso a livello regionale (vedi tabella), distinto rispettivamente per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado e per il settore della scuola secondaria superiore e per il settore delle istituzioni educative, è di 1.500 posti complessivi. Per i posti relativi alle scuole con lingua di insegnamento sloveno riportati nell'allegato 1, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia-Giulia provvederà ad indire apposito bando.
3. L’organizzazione del concorso. La procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale, è l'Ufficio scolastico regionale, in particolare, che cura l'organizzazione del corso concorso, nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito al termine delle varie fasi e procede alle esclusioni di cui all’articolo 7 del bando.
4. L’articolazione della procedura concorsuale La procedura concorsuale a livello regionale si articola in quattro fasi: a) selezione per titoli; b) concorso di ammissione; c) periodo di formazione; d) esame finale. Dopo l'esame finale vengono compilate e approvate contestualmente graduatorie generali di merito distinte per i tre settori formativi e sono dichiarati i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso a livello regionale.
5. Requisiti per l'ammissione Al corso concorso è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali che ha maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea o titolo equiparato (1)(2) nei rispettivi settori formativi della scuola primaria e secondaria di primo grado o della scuola secondaria superiore o degli istituti educativi. Il requisito di servizio di sette anni si intende posseduto anche se il servizio sia stato prestato in settori formativi diversi. Il servizio effettivamente prestato è valido se effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico. Si considera valido soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole statali a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica. Sono considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio d'istituto ai sensi delle disposizioni vigenti (es. assenze per gravidanza e puerperio, per mandato politico o amministrativo, esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Cnpi, esoneri dell’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, per incarichi di presidenza, per la partecipazione alle commissioni dei concorsi, per esonero sindacale, ecc…). I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Ufficio scolastico regionale può disporre l'esclusione dei candidati, per carenza di requisiti, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
(1) Occorre considerare che la recente legislazione ha equiparato alle lauree di primo livello i titoli previsti dalle leggi 136/02 ( diploma ISEF) e n. 212/02 ( diplomi di Accademia di Belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati, purché congiunti a diploma di istruzione secondaria di secondo grado). (2) Pur se l’interpretazione letterale del comma 1 dell’art. 4 del bando, che riporta integralmente l’ultimo periodo dell’art. 29 comma 1 del D.Lvo n. 165/2001, porta a ritenere che il settennio di servizio debba essere svolto in costanza di laurea, riteniamo che il personale docente ed educativo delle istituzioni statali in possesso del requisito del servizio, ma che abbia conseguito la laurea in tempo differito rispetto alla prestazione del servizio, cioè non abbia prestato servizio per sette anni con il possesso della laurea, abbia titolo ad essere ammesso al corso- concorso. Pertanto consigliamo a tali docenti di scuola dell’infanzia o primaria nonchè ai docenti immessi in ruolo sulla base di un titolo di scuola secondaria di secondo grado di presentare comunque la domanda. Al momento non risultano emanate disposizioni ministeriali circa l’interpretazione autentica del comma 1 dell’art. 4 del bando.
6. Il termine e la modalità di presentazione delle domande. La domanda di ammissione al corso concorso selettivo di formazione, redatta su carta semplice, conformemente all'allegato 2), può essere presentata direttamente, o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio scolastico regionale ubicato nel capoluogo della regione prescelta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile purché venga consegnata o spedita entro il 27.12.2004. In caso di invio della domanda di ammissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. In caso di consegna personale fa fede la ricevuta rilasciata dall'Ufficio scolastico regionale. Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero, da produrre entro il suindicato termine, potranno essere inoltrate tramite la competente autorità diplomatica o consolare. La domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata in una sola regione e per i posti di un solo settore formativo, a scelta del candidato, per il quale, dopo la nomina in ruolo, si siano maturati almeno sette anni di servizio. Il settore formativo di partecipazione al concorso per gli insegnanti di scuola materna è quello relativo alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Ove i sette anni di servizio siano stati prestati in settori formativi diversi, il settore formativo di partecipazione al concorso è quello ove il candidato ha prestato più anni di servizio di ruolo. A parità di anni di servizio in più settori formativi, per un periodo inferiore a sette anni in ciascun settore formativo, il candidato deve indicare il settore formativo ove presta servizio al momento della domanda.
7. Le dichiarazioni da formulare nella domanda, l’allegato 2. Nella domanda di ammissione (all. 2) gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dal corso concorso selettivo di formazione:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) la laurea posseduta con l'esatta indicazione dell'Università che l'ha rilasciata, dell'anno accademico in cui è stata conseguita e del voto riportato;
d) il settore formativo al quale si intende concorrere;
e) la regione nella quale s'intende partecipare;
f) la cattedra e/o il posto di titolarità;
g) la sede e istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo indicheranno l'ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonché l'istituzione o l'ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio);
h) la data della prima nomina in ruolo nonché eventualmente quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;
i) l'effettiva anzianità di servizio dopo la nomina in ruolo nei settori formativi;
l) gli eventuali periodi per i quali è stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
m) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 497 del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297;
n) di non aver presentato analoga domanda di partecipazione al concorso in altra regione o per altro settore formativo;
o) i titoli suscettibili di valutazione secondo l'allegata tabella di valutazione dei titoli, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;
p) i titoli di riserva e/o preferenza a parità di merito di cui all'art. 15 del presente bando, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al corso concorso;
q) di autorizzare l'amministrazione scolastica al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e dei dati relativi agli esiti delle singole prove ai fini di cui all'art. 23. Il candidato è, altresì, tenuto a indicare il recapito ben chiaro presso il quale desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso. È onere del candidato comunicare mediante lettera raccomandata, indirizzata all'ufficio ove è stata inoltrata la domanda di partecipazione al concorso, qualsiasi cambiamento del proprio recapito. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il candidato portatore di handicap deve specificare l'eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/1992 e dell'art. 16 della legge n. 68/1999. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Nella compilazione della domanda si consiglia di leggere attentamente le note 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.
r) Le tre cause di esclusione dal corso concorso. Non sono ammessi al corso concorso: a) Coloro che hanno presentato o inviato la domanda oltre il termine indicato nell'art. 5, comma 1, e coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, del presente bando e di quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente. b) Coloro che non hanno apposto la propria firma in calce alla domanda di partecipazione. c) Coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso per più regioni o per più settori formativi.
s) Le commissioni giudicatrici. La commissione giudicatrice è unica in relazione ai posti dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori formativi ed è nominata con decreto del dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, secondo le indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 - serie generale – del 6 settembre 2001. Al fine di assicurare la pari opportunità tra uomini e donne almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni esaminatrici deve essere riservato, salvo motivata impossibilità, alle donne.
t) Le norme sulla documentazione e valutazione dei titoli. Le domande di partecipazione al corso concorso, i titoli valutabili e i documenti, non sono soggetti all'imposta di bollo (art. 1, legge n. 370/1988 e successive modificazioni). I titoli valutabili sono quelli di cui alla tabella di valutazione dei titoli, allegata al bando e devono pervenire, in allegato alla domanda, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione. I titoli possono essere prodotti, utilizzando le seguenti modalità: Prima modalità: in originale o copia autenticata. Seconda modalità: in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la conoscenza del fatto che la copia è conforme all'originale ( a tal fine si compila l’allegato 3), tale dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure presentata o spedita già sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante medesimo; Terza modalità: con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 ( a tal fine si compila l’ allegato 4), Quarta modalità: mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (a tal fine si compila l’ allegato. 3). L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni (art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Nella compilazione dell’allegato 2.1 i titoli culturali, valutabili fino a un massimo di 9 punti (fino al massimo di 5 punti per il titolo di ammissione e fino al massimo di 4 punti per gli altri titoli culturali), posseduti entro la data del 27.12.2004, devono essere elencati, dichiarando il punteggio derivante da ciascun titolo, in base alla tabella di valutazione proposta in allegato al bando di concorso. Qualora in uno stesso anno accademico siano stati conseguiti più titoli relativi a corsi di specializzazione o di perfezionamento, dottorato di ricerca e altri master, si valuta solo quello che dà titolo a maggior punteggio. I titoli di servizio e professionali, valutabili fino ad un massimo di 11 punti e posseduti entro il 27.12.2004, devono essere elencati, dichiarando il punteggio derivante da ciascun titolo in base alla tabella di valutazione proposta in allegato al bando. Sono prestati i servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d’istituto. I punteggi relativi ai titoli di servizio e professionali sono cumulabili tra loro fino al limite massimo di 11 punti. Il punteggio per gli incarichi/servizi è attribuito in aggiunta a quello per il servizio d’insegnamento, valutabile fino ad un massimo di punti 6 pari a 15 anni di servizio. Il punteggio per il servizio d’insegnamento è sempre valutabile anche in caso di esonero dall’insegnamento. Qualora in uno stesso anno scolastico siano stati più incarichi/servizi si valuta solo quello che dà titolo a maggior punteggio, ad esempio un docente che nell’anno scolastico2003/2004 ha svolto servizio come collaboratore del dirigente scolastico, è stato rappresentante della componente docente della giunta esecutiva del consiglio d’istituto ed è stato altresì rappresentante della componente docente del Consiglio d’istituto, potrà chiedere la valutazione del solo servizio svolto come collaboratore del dirigente scolastico, valutabile, ai sensi della tabella di valutazione proposta in allegato al bando di concorso, punti 0,30, in quanto per le altre attività avrebbe diritto a un punteggio minore, rispettivamente do 0,20 in quanto rappresentante in giunta esecutiva e 0,15 in quanto rappresentante nel consiglio d’istituto. Gli incarichi valutabili devono essere stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati, pertanto, a nostro avviso, gli incarichi svolti nel corrente anno scolastico non sono valutabili in quanto, alla data di scadenza della domanda, non effettivamente prestati per 180 giorni. Nell’elencare i titoli posseduti ( di accesso, gli altri titoli culturali ,i titoli di servizio e quelli professionali), compilando l’allegato 2.1, per ciascun titolo, il candidato dovrà barrare la relativa casella per indicare il tipo di certificazione fornita che come abbiamo indicato può essere di 4 tipi: - barrare la casella con la lettera “A” per i titoli presentati in originale o in copia autenticata; - barrare la casella con la lettera “B” per i titoli presentati in fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale ( allegato 3); - barrare la casella con la lettera “C” per i titoli presentati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ( allegato 4); - barrare la lettera “D” per i titoli presentati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ( allegato 3).
u) Il termine per la produzione dei titoli di riserva e/o preferenza. I titoli di riserva e/o preferenza di seguito elencati devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al corso concorso e i relativi certificati in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge devono essere presentati, a pena di decadenza, da parte dei candidati interessati al competente Ufficio scolastico regionale, che ha curato la procedura concorsuale, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto e superato il colloquio previsto dal comma 11 dell’art. 11 del bando di concorso.
v) Le riserve e le preferenze a parità di merito. Ai sensi dell'art. 8 bis del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito con legge 27 luglio 2004, n. 186 si applicano le riserve di posti previste dalla legge 12 maggio 1999, n. 68. Ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, a parità di merito i titoli di preferenza sono: 1. gli insigniti di medaglia al valore militare; 2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5. gli orfani di guerra; 6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8. i feriti in combattimento; 9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa; 10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti; 17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19. gli invalidi e i mutilati civili; 20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore età.
w) Ricorsi Avverso i provvedimenti relativi procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all'albo o di notifica all'interessato.
x) Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidatiti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento del concorso medesimo ed avverrà con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso e/o la valutazione dei titoli stessi. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al competente Ufficio scolastico regionale, titolare del trattamento dei dati. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale competente. |