FONDO PENSIONE SCUOLA: ESPERO

 

Ragioni della costituzione

Rapporto lavoratori/pensionati

Sviluppo tecnologie

1960: 24%    2000: 49%       2020: 63%

Interventi legislativi – Riforme

Amato  Dini  Prodi (penalizzazioni)

Berlusconi/Maroni: età 60 anni - contributi: 35 anni dal 1° gennaio 2008

Sistema di calcolo della pensione rispetto ai contributi al 31/12/1995

> 18 anni

Retributivo:

fino al 31/12/1992 : calcolo sull’ultimo stipendio

dall’1/1/1993: media degli stipendi successivi

 

>   8 anni

< 18 anni

Misto

Contributivo/retributivo

Calcolo sistema retributivo periodo fino al 31/12/95

Calcolo sistema contributivo periodo dall’1/1/1996

< 8 anni

Contributivo:

 

Calcolo interamente con il sistema contributivo

Effetti dei diversi sistemi

Si passa da un tasso di sostituzione (rapporto tra stipendio in godimento al 31 agosto e pensione percepita al 1° settembre) dall’attuale 67% (retributivo) al 56% (misto) al 48,5% (contributivo)

Cosa sono i fondi pensione

Sono fondi previsti da norme legislative e servono ad integrare la pensione erogata dalla previdenza pubblica fortemente voluti dalle organizzazioni sindacali a tutela dei lavoratori.

A chi si rivolgono

A tutti i lavoratori del comparto: ESPERO è il Fondo Pensione per i lavoratori della scuola.

Gli organismi:

Assemblea dei delegati

30 rappresentanti eletti dai lavoratori soci ogni 3 anni

30 rappresentanti  designati dal MIUR

(La prima elezione al raggiungimento di 30.000 aderenti)

Consiglio di Amministrazione

9 rappresentanti dei lavoratori soci

9 rappresentanti del MIUR

(L’attuale è in carica dal dicembre 2003 con rappresentanti designati da MIUR e OO.SS.)

Presidente e Vice Presidente

Eletti dal CdA e si alternano rappresentanti dei lavoratori e del MIUR

Collegio dei Revisori Contabili

2 + 1 supplente rappresentante dei soci

2 + 1 supplente rappresentante del MIUR

Gestione amministrativa e finanziaria

Società di Service Amminsitrativo

Gestione amministrativa e tenuta delle posizioni individuali con rendicontazione annuale

Banca Depositaria

Custodisce i contributi dei lavoratori

Società di Gestione (Banca, Assicurazione, SIM, ecc)

Sono le società che effettueranno gli investimenti al fine di produrre interessi secondo le direttive strategiche date dal CdA.

 

Lavoratore in servizio con contratto a T.I. al 31/12/2000

(attuale regime: TFS)

NON ADERISCE

§         Continuerà a pagare il 2 % su Stipendio - IIS e 13^  (Opera di Previdenza)

§         Al momento della pensione percepirà la B.U. secondo gli attuali criteri

ADERISCE

(il TFS maturato si trasforma in TFR e rivalutato ogni anno del 75% dell’indice ISTAT + 1,5%)

 

§         L’1% contributo a carico dell’amministrazione (incrementato per 12 mesi dell’1% se ci si iscrive entro il primo anno e dello 0,50% se ci si iscrive entro il secondo anno di costituzione del fondo: maggio 2004)

§         1% a carico del lavoratore (aumentabile volontariamente fino al 2%)

§         1.5% annuo della base contributiva su cui viene calcolato il TFS (solo figurativo) 

§         2% del TFR maturato e rivalutato annualmente (solo figurativo)

Il restante TFR (4,91% della retribuzione) verrà liquidato con la rivalutazione al momento del pensionamento.

Lavoratore assunto dopo 31/12/2000

NON ADERISCE

§         al momento della pensione riceverà il TFR accantonato annualmente (6,91%) con le previste rivalutazioni

ADERISCE

Tutto il TFR maturato annualmente viene versata al fondo (solo figurativamente)

§         l’1% contributo a carico dell’amministrazione (incrementato per 12 mesi dell’1% se ci si iscrive entro il primo anno e dello 0,50% se ci si iscrive entro il secondo anno di costituzione del fondo: maggio 2004)

§         1% a carico del lavoratore (aumentabile volontariamente fino al 10%)

Spese

Quota di iscrizione

2,58 euro una tantum

Quota associativa annua

Massimo 0,12% della retribuzione annua utile per il calcolo dei contributi

Vantaggi fiscali

Limiti degli importi deducibili

§         doppio del TFR versato a ESPERO

§         12% del reddito complessivo

§         5,164,57 euro

Pensione complementare

Rendita

Vitalizia

Erogata finché è in vita il pensionato

Rivalutabile

In base ai risultati di gestione aumenta l’importo erogato

Reversibile

Il lavoratore può designare un beneficiario dopo il suo decesso

 

 

 

 

 

Requisiti per la pensione complementare

Vecchiaia

§         cessazione dell’attività

§         compimento dell’età pensionabile prevista 

§         almeno 5 anni di iscrizione  al fondo pensione

§         importo della rendita superiore all’assegno sociale

Anzianità

§         cessazione dell’attività

§         un’età inferiore a quella prevista per la vecchiaia di non oltre 10 anni

§         almeno 15 anni di iscrizione al fondo (per i primi 5 anni sono sufficienti 5 anni di iscrizione)

§         importo della rendita superiore all’assegno sociale

Sussistono i requisiti

1.        percepisce tutto il maturato sotto forma di rendita

2.     chiede di percepire fino al massimo del 50% sotto forma di capitale

Non sussistono i requisiti

Percepisce tutto sotto forma di capitale

Anticipazione del capitale

Possibile dopo 8 anni di iscrizione per:

§         acquisto o ristrutturazione della 1^ casa per sé o per i figli

§         spese sanitarie

§         spese sostenute durante i congedi per la formazione

Premonienza in attività di servizio

La posizione patrimoniale accantonata viene riscattata dal coniuge, ovvero in sua mancanza dai figli, ovvero in mancanza di coniuge e figli dai genitori se conviventi e a carico dell’iscritto.

In mancanza dei suddetti soggetti il socio può indicare un diverso beneficiario.

Cessazione del rapporto di lavoro prima del pensionamento

§         trasferisce il maturato in altro Fondo Pensione

§         trasferisce il maturato in una forma pensionistica individuale

§         mantenimento della posizione in assenza di contribuzione

§         riscatto di tutto il capitale maturato

 

 

 

A Cura della Uil Scuola Provinciale di Milano