I contratti di assicurazione delle scuole.

 da Italiascuola del 17/3/2006

 

1.

Ci accade spesso di ricevere richieste di chiarimento sugli infortuni che riguardano gli alunni e/o il personale della scuola, nonché sulle relative forme di assicurazione. Con oggi iniziamo, dunque, la pubblicazione di un breve vademecum per chi deve occuparsi della stipula di contratti di assicurazione con imprese private.

Vediamo innanzitutto che cosa è un contratto di assicurazione. L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore (impresa assicuratrice), verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato (scuola), entro i limiti pattuiti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Con la stipula di un contratto di assicurazione, i rischi e le conseguenze relative a determinati eventi si trasferiscono dall’assicurato all’assicuratore.

Il contratto di assicurazione fa parte della categoria dei contratti di adesione, visto che vengono utilizzati modelli di contratto uniformi redatti dall’impresa assicuratrice, con clausole che di norma non sono contrattabili dall’assicurato.

In linea generale, si può affermare che esistono due tipi di contratti di assicurazione: l'assicurazione contro i danni e l'assicurazione sulla vita. La prima copre i rischi a cui sono esposti i beni e i diritti patrimoniali dell'assicurato: l'assicurato ha diritto ad ottenere dall'assicuratore il risarcimento del danno patrimoniale subito, limitatamente all'ammontare di questo danno. In quest’ultima categoria rientra anche l'assicurazione della responsabilita civile, la quale indennizza il rischio a cui il patrimonio dell'assicurato è esposto a causa di azioni di cui lui stesso è responsabile (restano ovviamente esclusi i casi di danni derivanti da comportamenti dolosi dell’assicurato): caso tipico è la assicurazione obbligatoria che si fa per la circolazione dei veicoli.

L'assicurazione sulla vita ha, invece, una natura diversa, di tipo sostanzialmente previdenziale. Rientra in questa forma di assicurazione quella contro gli infortuni che vanno ad incidere sulla salute del singolo assicurato (infortuni sul lavoro, nella circolazione stradale ecc.).

Cosa accade di norma nelle Istituzioni scolastiche? Di solito, le istituzioni scolastiche stipulano un contratto di assicurazione che copre sia l’ipotesi dei danni derivanti da responsabilità civile sia gli infortuni. Per quanto riguarda gli infortuni, la polizza di norma si estende ai dipendenti, relativamente ai rischi professionali, e agli alunni, in questo caso con riferimento alle attività scolastiche e a quelle parascolastiche, comprese le gite, le uscite didattiche, ovviamente debitamente autorizzate.

Per quanto riguarda la responsabilità civile, con la stipula di questi contratti la scuola è tenuta indenne da quanto essa sia eventualmente tenuta a corrispondere, in quanto civilmente responsabile ex art. 28 Cost., a titolo di risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi da propri dipendenti (personale docente e non docente), nell'esercizio dei compiti inerenti alla qualifica ricoperta da ciascuno (ad, esempio per i danni cagionati dagli alunni sottoposti alla vigilanza). In questo caso che rischi vanno assicurati quando si stipula il contratto? E’bene che l’Istituzione scolastica si riservi un certo margine di trattativa con l’impresa assicuratrice, verificando che i rischi assicurati ben si attaglino al tipo di attività svolta dalla scuola.

 

Di norma, le scuole cercano di estendere quanto più possibile la garanzia, con riferimento ad ogni fatto (non doloso) dei dipendenti, compreso il Dirigente scolastico. In alcuni casi si fa riferimento a tutte le attività dell'istituzione scolastica, purché da questa deliberate. In questi casi, è bene provare a descrivere queste attività, seppur con formule generiche. Più la descrizione è in linea con quello che fa la scuola, più si è tutelati.

Per esempio, è bene fare riferimento alle attività curricolari ed extra-curricolari di ampliamento dell'offerta formativa. Poi bisogna fare un’attenta valutazione costi/benefici sull’opportunità di includere, fra le attività assicurate, anche quelle organizzate nei locali scolastici da terzi (associazioni, imprese, amministrazioni locali).

Inoltre, quanto all’estensione della polizza, occorre fare attenzione all’indicazione dei soggetti assicurati. Tra i soggetti assicurati è bene che ci sia sempre anche un riferimento all' “Amministrazione scolastica per il fatto dei propri dipendenti ed alunni” (si veda anche la Circolare Divisione VI n. 2170 del 30 maggio 1996).

Usualmente, già in sede di richiesta del preventivo le istituzioni scolastiche chiedono esplicitamente che l’offerta preveda l'amministrazione scolastica come soggetto assicurato.

 

 

2.

Uno dei problemi che spesso le scuole si trovano ad affrontare, è quello della presenza, nel contratto, di una clausola che prevede il rinnovo tacito per un altro anno, salvo disdetta da esercitarsi di solito almeno tre mesi prima della scadenza.

Come già evidenziato in alcune risposte a quesiti, è necessario valutare il “peso” di una clausola del genere, quando è inserita in un contratto stipulato da un ente pubblico. Purtroppo, va fin da ora premesso che gli orientamenti giurisprudenziali che si sono affermati non sono di grande aiuto per gli operatori del settore.

Innanzitutto, va ricordato che la volontà contrattuale della pubblica amministrazione deve essere manifestata, a pena di nullità, nella forma dell'atto scritto, non potendo desumersi per implicito da fatti o atti e dovendo invece essa essere manifestata nelle forme richieste dalla legge.

In secondo luogo, si evidenzia come sia “vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi” (Legge 537/93, art 6 comma 2). I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

Quindi, il principio generale applicabile è che le clausole di rinnovo tacito non hanno valore se apposte in contratti di cui è parte una pubblica amministrazione.

A fronte di questo principio generale, una parte della giurisprudenza ha però mostrato delle “aperture” in senso contrario, e dunque in senso favorevole ai fornitori.

In particolare, è stata affermata la legittimità di un’apposita clausola del contratto che ne preveda la validità per un ulteriore periodo di tempo predeterminato (ad esempio per un altro anno), in caso di mancata disdetta entro il termine prestabilito.

Qual è la motivazione di questa “apertura”? Si sostiene che la rinnovazione deve reputarsi ammissibile, in quanto la previsione della clausola, per un verso non elude la necessità della forma scritta e, per altro verso, attesa la predeterminazione della durata del periodo di rinnovazione, “consente agli organi della P.A., deputati alla valutazione degli impegni di spesa e dei vincoli di bilancio correlati all'eventuale rinnovazione, di considerare l'opportunità o meno di disdire nel termine contrattuale il contratto stesso" (Cass., sez. I, 24-11-1999, n. 13039).

Si può ben comprendere come tali aperture abbiano disorientato i pubblici funzionari, anche perché appaiono in netto contrasto con la normativa che vieta espressamente il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi (art. 6 della L.24.12.1993, n. 537).

Dunque, si pone il problema di quale comportamento debba assumere l’istituzione scolastica a fronte dell’apposizione di tali clausole nei contratti di assicurazione. La soluzione più evidente è quella di indicare all’impresa assicuratrice, fin dalla lettera di richiesta dei preventivi, di non includere nel contratto alcun tipo di clausola di rinnovo tacito.

Ove l’impresa assicuratrice abbia comunque inserito la clausola nel contratto, se ne può chiedere la cancellazione.

Nel caso in cui la scuola abbia già la sua polizza e, dunque, sia vincolata ad un contratto di assicurazione con clausola di rinnovo tacito e voglia comunque mantenerlo (perché ne ritiene vantaggiose le condizioni), si può chiedere all’impresa assicuratrice, prima del termine previsto per la disdetta, di stipulare un nuovo contratto senza la predetta clausola.

 

3.

Concludiamo oggi, il breve approfondimento dedicato ai contratti di assicurazione stipulati dalle scuole (le precedenti puntate sono state pubblicate il 17-02-2006 e il 24-02-2006). Tratteremo le questioni legate al “patto di gestione della lite” e all’utilizzo dei broker assicurativi.

PATTO DI GESTIONE DELLA LITE

Una delle casule che possono essere presenti nel contratto di assicurazione è il patto di gestione della lite (o clausola per la tutela giurisdizionale). Il "patto di gestione della lite" è una clausola spesso presente nei contratti di assicurazione che vengono proposti dalle compagnie di assicurazioni alle scuole.

Con questa clausola l’assicuratore si assume l'onere della gestione della vertenza in sede stragiudiziale, civile e penale a nome dell’assicurato, incaricando eventualmente, a proprie spese, legali e consulenti, che lo stesso assicuratore provvederà a nominarsi.

La Corte di Cassazione, intervenuta sul tema, ha statuito che "il patto con cui l'assicuratore assume la gestione della lite configura un negozio atipico accessorio al contratto di assicurazione, costituendo un mezzo attraverso il quale viene data esecuzione al rapporto stesso" (Cass., sez. III, 17-11-1994, n. 9744).

Il patto di gestione della lite non fa parte del contenuto necessario del contratto di assicurazione (può dunque essere espunto se entrambe le parti sono d’accordo).

A prescindere dall’esito della lite, l'assicuratore è comunque tenuto a sopportare, nei limiti di un quarto della somma assicurata, l'onere delle spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato.

I contratti stipulati dalle scuole possono prevedere una clausola del genere, considerando che si affida ad un privato (assicuratore) la gestione di un’attività giudiziale?

Si ritiene di no. Come è noto, le istituzioni scolastiche sono tenute ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Si suggerisce pertanto di richiedere, fin dalla lettera di richiesta del preventivo alle assicurazioni, di non includere tali clausole nei contratti.

BROKER ASSICURATIVI

Il broker è un soggetto che si obbliga a svolgere un'attività diretta a mettere in relazione delle imprese assicurative con dei potenziali clienti. Il broker, si atteggia come soggetto terzo rispetto alle parti, con un compito di mediazione e supporto.

Il fine è quello di valutare le varie offerte presenti sul mercato e per consentire al cliente di stipulare il contratto che garantisca la migliore copertura assicurativa in relazione alle esigenze del cliente stesso.

La Corte di Appello di Torino (IV sez. civile, sentenza 8 marzo 2001) ha ritenuto che l'attività di brokeraggio, intesa come attività di intermediazione di assicurazione, sia incompatibile con le procedure ad evidenza pubblica di scelta del contraente che gli enti pubblici (comprese le istituzioni scolastiche) devono seguire.

I giudici amministrativi hanno mostrato maggiore apertura, fornendo indicazioni a volte contrastanti tra loro, che fanno consigliare grande cautela nell’utilizzo di questo tipo di servizio.

Vediamone alcune:

         è illegittima la clausola contenuta negli atti di una gara in cui si precisi che l'attività del broker verrà remunerata tramite la compagnia di assicurazione prescelta e che non potrà rappresentare un costo aggiuntivo per l'amministrazione assicurata (TRGA, Trentino Alto-Adige, 26 marzo 2001, n. 245), anche se il Cons. Stato, IV, 24 febbraio 2000, n. 1019, ha espresso una interpretazione di segno opposto;

         quando si sceglie il broker, bisogna comunque rispettare le procedure di scelta del contraente (gara) trattandosi di appalto di servizi (Cons. Stato, IV, 24 febbraio 2000, n. 1019);

         anche se ci si avvale di un broker va rispettato l’obbligo di utilizzare le procedure di scelta del contraente (gara) nell'individuazione della compagnia assicuratrice (TAR Toscana, II, 5 dicembre 2001, n. 1201).