VII Commissione - Mercoledì 22 giugno 2005


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ALLEGATO

Stato giuridico e diritti degli insegnanti della scuola (testo unificato C. 4091 e C. 4095).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE PER IL SEGUITO DELL'ESAME

NORME GENERALI SULLO STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

1. La presente legge detta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, le norme generali per la definizione dello stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e didattica e in coerenza con le norme generali in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. Ai fini della presente legge, per istituzioni scolastiche si intendono le scuole e gli istituti scolastici statali della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e del sistema dei licei, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 3.
2. La funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo sviluppo culturale, civile e morale delle giovani generazioni, è una primaria risorsa professionale della nazione.
3. La Repubblica riconosce e valorizza il lavoro dell'insegnante, anche nelle libere associazioni professionali ove può incrementare la propria dimensione professionale, ne promuove la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso un efficace sistema di reclutamento, la formazione iniziale e continua, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 della citata legge 28 marzo 2003, n. 53, lo sviluppo di carriera e la retribuzione per merito.

Art. 2.
(Princìpi per la definizione dello stato giuridico degli insegnanti).

1. Con le modalità di cui all'articolo 10, è definito lo stato giuridico degli insegnanti del sistema educativo di istruzione, prevedendo, in particolare:
a) l'applicazione delle norme sullo stato giuridico degli insegnanti a tutti i docenti, compresi i vicedirigenti di cui all'articolo 4, delle istituzioni scolastiche;
b) l'individuazione degli aspetti comuni della funzione docente, quale funzione rivolta prioritariamente a educare i giovani all'autonomia e alla responsabilità, a perseguire alti livelli formativi e di apprendimento culturale, tecnico, scientifico e professionale di ogni allievo, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità;
c) la garanzia dell'autonomia della professione docente e della libertà di insegnamento quali strumenti per l'attuazione del pluralismo e per assicurare la qualità e l'efficacia della prestazione professionale e del servizio di istruzione e di


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formazione, nonché la determinazione delle modalità in cui esse si esprimono;
d) la definizione dei diritti e dei doveri fondamentali che caratterizzano la professione docente, anche in relazione alle sue articolazioni individuate ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 3 e nel rispetto di quanto da esso disposto;
e) la valutazione e la verifica delle prestazioni di ogni titolare della funzione docente ai fini della progressione economica e di carriera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3;
f) la definizione delle modalità di accesso iniziale alla professione docente e l'istituzione di un albo nazionale dei docenti, suddiviso in sezioni regionali, prevedendo in particolare che:
1) l'accesso all'albo avvenga a seguito di positivo superamento delle attività di tirocinio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53, da parte dei possessori della laurea specialistica di cui alla lettera a) del medesimo articolo 5, comma 1, che, per la durata del tirocinio sono assunti dall'istituzione scolastica interessata con contratto temporaneo di formazione e lavoro;
2) i docenti di cui al numero 1) siano assunti con contratto a tempo indeterminato a seguito di procedure concorsuali per soli titoli, indette dalle singole istituzioni scolastiche, previa autorizzazione del competente ufficio scolastico regionale, ed espletate da un'apposita commissione giudicatrice presieduta dal dirigente dell'istituzione, che provvede alla nomina dei vincitori del concorso;
g) la determinazione delle modalità e degli strumenti organizzativi e procedurali per assicurare la trasparenza delle attività rese nell'esercizio della funzione docente ai cittadini, ai genitori e agli studenti;

h) la regolamentazione delle incompatibilità della professione di docente con lo svolgimento di altre specifiche funzioni, attività e professioni.

Art. 3.
(Articolazioni della professione docente).

1. La professione docente si articola nei tre livelli di docente, docente ordinario e docente esperto, che costituiscono riconoscimento della professionalità maturata e non implicano sovraordinazione gerarchica.
2. Al docente esperto sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione col dirigente dell'istituzione scolastica. Incarichi aggiuntivi rispetto all'insegnamento, per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti esclusivamente a docenti ordinari o esperti, e sono remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in apposito fondo di istituto.
3. La contrattazione collettiva, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, definisce il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuna delle articolazioni di cui al comma 1 e le modalità per il passaggio ai livelli superiori, nonché le modalità per la valutazione delle prestazioni di ogni docente ai fini della progressione economica e di carriera, nel rispetto dei seguenti princìpi, cui la contrattazione medesima non può derogare:
a) il passaggio ai livelli di docente ordinario ed esperto è programmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno di tali livelli


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professionali e le modalità per il coordinamento delle procedure selettive espletate dalle singole istituzioni scolastiche ai sensi delle lettere d) ed e), cui possono comunque partecipare sia i docenti interni, sia quelli provenienti da altre istituzioni;
b) l'attività del personale appartenente ai livelli di docente e di docente ordinario è soggetta a valutazione periodica, ad opera di una apposita commissione permanente di valutazione, in ordine a:
1) efficacia dell'azione didattica e formativa;
2) impegno professionale nella progettazione ed attuazione del piano dell'offerta formativa;
3) contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica;
4) titoli professionali acquisiti in servizio;
c) la valutazione non ha carattere sanzionatorio, salvo il caso di esito gravemente negativo ed adeguatamente documentato riferito ai numeri 1) e 2) della lettera b), che costituisce motivo per la sospensione temporanea della progressione economica per anzianità;
d) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), l'avanzamento dal livello di docente a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli, tenendo conto delle risultanze dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui alla lettera b), della valutazione espressa dal dirigente dell'istituzione scolastica e dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati;
e) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), l'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante, ivi compresi quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Art. 4.
(Vicedirigenza delle istituzioni scolastiche).

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, nel disciplinare l'istituzione della vicedirigenza delle istituzioni scolastiche, si attiene ai seguenti princìpi, che non possono essere derogati dalla contrattazione medesima:
a) alla qualifica di vicedirigente si accede mediante procedure concorsuali per titoli ed esami, indette con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a livello regionale e con cadenza periodica, cui sono ammessi i docenti ordinari ed esperti in possesso di laurea e al cui esito sono costituite graduatorie di idoneità permanenti di livello provinciale per ogni ordine e grado di istituzioni scolastiche;
b) il vicedirigente svolge attività di collaborazione diretta col dirigente dell'istituzione scolastica, secondo gli ambiti operativi da quest'ultimo definiti, ed è tenuto al pieno rispetto dell'indirizzo organizzativo dell'istituzione stessa. Non possono essere delegati al vicedirigente atti di gestione di natura discrezionale e atti conclusivi di procedimenti amministrativi, fermo restando che, in caso di assenza del dirigente, il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. La qualifica di vicedirigente implica sovraordinazione gerarchica rispetto ai docenti per le funzioni delegate e nel caso di sostituzione del dirigente.


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Art. 5.
(Funzioni di dirigenza e ispettiva).

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La funzione di dirigente scolastico è caratterizzata dalla specificità del servizio di istruzione cui il dirigente è preposto e dai legami professionali con la funzione docente».

2. All'articolo 397 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La funzione ispettiva è caratterizzata dall'ampiezza delle conoscenze e delle competenze maturate nell'ambito dell'istituzione nonché da comprovata capacità e autonomia di ricerca, e concorre, secondo le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione affidate alle istituzioni scolastiche ed educative».

3. L'organico degli ispettori tecnici è fissato in 1.500 unità, di cui 500 sono assegnate agli uffici dell'amministrazione centrale. L'organico è assicurato, anche riducendo gradualmente i posti di dirigente amministrativo e quelli previsti dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 26 delle legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione al processo di decentramento e di potenziamento dell'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche.
4. Alle funzioni di dirigenza e ispettiva si accede mediante formazione e concorso a cui possono partecipare esclusivamente i docenti ordinari o esperti e i vicedirigenti di cui all'articolo 4.

Art. 6.
(Associazionismo professionale).

1. L'associazionismo professionale costituisce libera espressione della professionalità docente e può svolgersi anche all'interno delle istituzioni scolastiche, che ne favoriscono la presenza e l'attività e ne tutelano la possibilità di comunicazione anche attraverso appositi spazi.
2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche le associazioni professionali accreditate ai sensi della normativa vigente sono consultate e valorizzate nel merito della didattica e della formazione iniziale e permanente.

Art. 7.
(Organismi tecnici rappresentativi).

1. Al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti delle istituzioni scolastiche alle decisioni sul sistema educativo di istruzione sono istituiti organismi tecnici rappresentativi della funzione docente, articolati in un organismo nazionale e in organismi regionali.
2. Gli organismi di cui al comma 1 hanno autonomia organizzativa e finanziaria e sono composti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza elettiva dei docenti interessati. Una parte minoritaria dei loro componenti è designata dalle associazioni professionali di cui all'articolo 6, comma 2, e dalle università.

Art. 8.
(Funzioni degli organismi tecnici rappresentativi).

1. L'organismo tecnico rappresentativo nazionale provvede alla tenuta dell'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), e a stabilire i criteri per la formazione iniziale, per l'abilitazione e per il tirocinio nonché gli standard professionali dei docenti.


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Provvede, altresì, a redigere e a tenere aggiornato un apposito codice deontologico e interviene nei casi di mancato rispetto del codice stesso.
2. L'organismo di cui al comma 1 formula inoltre proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e di formazione, alle tecniche e alle procedure di reclutamento.
3. Gli organismi tecnici rappresentativi regionali provvedono alla tenuta delle sezioni regionali dell'albo dei docenti e alla formulazione di pareri e proposte in materie di competenza dell'organismo tecnico nazionale per quanto riguarda l'ambito di rispettiva competenza.
4. Nell'ambito di ogni organismo di cui al comma 3 sono istituite distinte commissioni disciplinari per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per il sistema dei licei.

Art. 9.
(Contrattazione e area autonoma).

1. Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita l'area contrattuale della professione docente come articolazione autonoma del comparto scuola.
2. Alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'accordo 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998, e al capo II del titolo I del contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al quadriennio normativo 2002-2005, del personale del comparto scuola, di cui all'accordo 27 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 14 agosto 2003, concernenti la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie. Il decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 1999, n. 69, è abrogato.

Art. 10.
(Modalità di attuazione. Disposizione finanziaria).

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4, all'attuazione della presente legge si provvede, per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con regolamento emanato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, ove costituiti, gli organismi tecnici rappresentativi di cui all'articolo 7. Sullo schema di regolamento, corredato dei pareri previsti, è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 individua le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data della sua entrata in vigore.
3. Tra le istituzioni scolastiche al cui personale si applicano le disposizioni della presente legge sono comprese anche le istituzioni del sistema dell'istruzione e della formazione professionale che, alla data della sua entrata in vigore, sono di pertinenza dello Stato, fino all'eventuale trasferimento alle regioni delle competenze ad esse relative, nell'ambito dell'attuazione delle norme concernenti il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione adottate ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.